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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 3.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 587/2019 e 589/2019 R.G.L. TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...]
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Antonio Larocca (C.F.
con il quale e presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Salerno alla Via Roma;
RICORRENTE E
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1
ROMA in proprio e quale mandatario della Controparte_2 con sede in Roma Via Giambattista Vico n. 9 CF , cessionaria
[...] P.IVA_2 dei crediti contributivi in ottemperanza all'art. 13 L. 448/98 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, come in atti;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1 Con un primo ricorso depositato telematicamente il 27.02.2019 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 400 2019 00001779 25 000 formato il 09.01.2019 e notificato il 18.01.2019, contenente l'invito a pagare, il complessivo importo di €. 16.309,58 per i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01.2005 al 06.2011 comprensivo di sanzioni, interessi, notifiche e compenso di riscossione;
al giudizio veniva assegnato il n. RG 587/2019. Il ricorrente, con successivo ricorso depositato telematicamente il 27.02.2019 proponeva opposizione avverso un secondo avviso di addebito, recante n. 400 2019 00003123 67 000 formato il 24.01.2019 notificato il 30.01.2019, contenente l'invito a pagare, entro 60 giorni dalla notifica, il complessivo importo di €. 15.368,61 per i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01.2005 al 12.2010 comprensivo di sanzioni, interessi, notifiche e compenso di riscossione;
al giudizio introdotto veniva assegnato il n. RG 589/2019. Entrambi i giudizi venivano assegnati al Giudice Unico del lavoro che fissava per entrambi l'udienza di comparizione all'11.02.2020 e concedeva, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti. In data 27.01.2020 le resistenti si costituivano in giudizio con deposito di memoria difensiva. Contestavano la fondatezza dei ricorsi e ne chiedevano il rigetto, per tutte le ragioni indicate nell'atto. Nel corso del giudizio il ricorrente deduceva che per i crediti oggetto di giudizio, Parte_1 ha presentato, in data 21.03.2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prot. N. W-2023032103764484. Con nota n. AT 10090202302431779180 del 28.07.2023 l'
[...]
comunicava al ricorrente il valore del complessivo carico iscritto a Controparte_3 ruolo, comprensivo delle somme intimate con gli avvisi di addebito opposti, indicando le modalità di definizione agevolata del carico (all.
7- nota del Controparte_3
28.07.2023) in otto rate con scadenza 31.10.2023, 30.11.2023, 28.02.2024, 31.05.2024, 31.07.2024, 30.11.2024, 28.02.2025, 31.05.2025). Chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo assunto l'impegno di rinunciare a tutti i procedimenti pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la dichiarazione di adesione si riferisce, con compensazione delle spese di lite. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente nella trattazione e Per_1 definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.. Orbene, la parte istante ha depositato la copia della Ricevuta di presentazione della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022, cd. ROTTAMAZIONE QUATER) presentata da in data 21.03.2023, Parte_1 prot. N. W-2023032103764484. Con nota n. AT 10090202302431779180 del 28.07.2023 l' comunicava gli importi dovuti. Nella richiesta di adesione Controparte_3 sono compresi i carichi contenuti nell'avviso di addebito n. 400 2019 00001779 25 000 e n. 400 2019 00003123 67 000, emessi dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
2 Il ricorrente, nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d.
“rottamazione quater”) relativamente agli avvisi di addebito oggetto della presente controversia ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione medesima si riferisce. In sede giudiziale l'istante ha, quindi, chiesto l'estinzione dell'emarginato giudizio. Parte resistente nulla ha dedotto al riguardo. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve della procedura di condono” (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv.). Nel caso di specie, stima il Tribunale che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nelle note depositate il 30.05.2025 vanno in questa direzione. Peraltro, deve segnalarsi che la parte ricorrente ha anche fornito prova dei pagamenti effettuati. Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. n.1950 del 2023).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(R.G. 587/2019 e 589/2019), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Lagonegro, 10.6.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
3
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...]
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avvocato Antonio Larocca (C.F.
con il quale e presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Salerno alla Via Roma;
RICORRENTE E
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1
ROMA in proprio e quale mandatario della Controparte_2 con sede in Roma Via Giambattista Vico n. 9 CF , cessionaria
[...] P.IVA_2 dei crediti contributivi in ottemperanza all'art. 13 L. 448/98 rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, come in atti;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1 Con un primo ricorso depositato telematicamente il 27.02.2019 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 400 2019 00001779 25 000 formato il 09.01.2019 e notificato il 18.01.2019, contenente l'invito a pagare, il complessivo importo di €. 16.309,58 per i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01.2005 al 06.2011 comprensivo di sanzioni, interessi, notifiche e compenso di riscossione;
al giudizio veniva assegnato il n. RG 587/2019. Il ricorrente, con successivo ricorso depositato telematicamente il 27.02.2019 proponeva opposizione avverso un secondo avviso di addebito, recante n. 400 2019 00003123 67 000 formato il 24.01.2019 notificato il 30.01.2019, contenente l'invito a pagare, entro 60 giorni dalla notifica, il complessivo importo di €. 15.368,61 per i contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01.2005 al 12.2010 comprensivo di sanzioni, interessi, notifiche e compenso di riscossione;
al giudizio introdotto veniva assegnato il n. RG 589/2019. Entrambi i giudizi venivano assegnati al Giudice Unico del lavoro che fissava per entrambi l'udienza di comparizione all'11.02.2020 e concedeva, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti. In data 27.01.2020 le resistenti si costituivano in giudizio con deposito di memoria difensiva. Contestavano la fondatezza dei ricorsi e ne chiedevano il rigetto, per tutte le ragioni indicate nell'atto. Nel corso del giudizio il ricorrente deduceva che per i crediti oggetto di giudizio, Parte_1 ha presentato, in data 21.03.2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prot. N. W-2023032103764484. Con nota n. AT 10090202302431779180 del 28.07.2023 l'
[...]
comunicava al ricorrente il valore del complessivo carico iscritto a Controparte_3 ruolo, comprensivo delle somme intimate con gli avvisi di addebito opposti, indicando le modalità di definizione agevolata del carico (all.
7- nota del Controparte_3
28.07.2023) in otto rate con scadenza 31.10.2023, 30.11.2023, 28.02.2024, 31.05.2024, 31.07.2024, 30.11.2024, 28.02.2025, 31.05.2025). Chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo assunto l'impegno di rinunciare a tutti i procedimenti pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la dichiarazione di adesione si riferisce, con compensazione delle spese di lite. Nelle more, con decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, è stata disposta la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente nella trattazione e Per_1 definizione dei procedimenti pendenti. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.. Orbene, la parte istante ha depositato la copia della Ricevuta di presentazione della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ex art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197/2022, cd. ROTTAMAZIONE QUATER) presentata da in data 21.03.2023, Parte_1 prot. N. W-2023032103764484. Con nota n. AT 10090202302431779180 del 28.07.2023 l' comunicava gli importi dovuti. Nella richiesta di adesione Controparte_3 sono compresi i carichi contenuti nell'avviso di addebito n. 400 2019 00001779 25 000 e n. 400 2019 00003123 67 000, emessi dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
2 Il ricorrente, nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d.
“rottamazione quater”) relativamente agli avvisi di addebito oggetto della presente controversia ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali la dichiarazione medesima si riferisce. In sede giudiziale l'istante ha, quindi, chiesto l'estinzione dell'emarginato giudizio. Parte resistente nulla ha dedotto al riguardo. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che “il privato intenda avvalersi, senza riserve della procedura di condono” (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv.). Nel caso di specie, stima il Tribunale che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente nelle note depositate il 30.05.2025 vanno in questa direzione. Peraltro, deve segnalarsi che la parte ricorrente ha anche fornito prova dei pagamenti effettuati. Per quanto riguarda le spese del giudizio, le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa (v. ex plurimis, Cass. n.1950 del 2023).
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(R.G. 587/2019 e 589/2019), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 1 commi da 231 a 252 Legge 197/2022;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Lagonegro, 10.6.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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