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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 248/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. FAIS PAOLO MASSIMILIANO Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. DEIANA SERGIO Controparte_1
RA rappresentata e difesa dall'Avv. DEIANA SERGIO CP_2
APPELLATI
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e convenivano in giudizio CP_1 Parte_2 presso il Tribunale di Sassari e , Controparte_4 Parte_1 domandando che venisse accertata l'erogazione a titolo di mutuo, con conseguente condanna, delle seguenti somme:
1. euro 20.000,00 erogati in data 05.11.2011 in favore CP_3
2. euro 10.000,00 erogati in data 17.06.2012 in favore di;
Pt_1
3. euro 5.000,00 erogati in data 18.06.2012 e 22.06.2012 in favore di CP_3
4. euro 17.000,00 erogati in data 23.07.2012 in favore di CP_3
Dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti, istruita la causa documentalmente, il Tribunale, con ordinanza del 12.05.2023 accoglieva parzialmente la domanda dei ricorrenti pagina 1 di 5 accertando che le somme ricevute da e di cui ai numeri 1, 3 e 5 dell'espositiva del Per_1 Pt_1 ricorso erano state erogate a titolo di mutuo;
condannava alla restituzione in favore di CP_3
della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla data del 7.12.2013 al saldo ed CP_1 ulteriori interessi ex art. 1283 c.c.; condannava altresì alla restituzione in favore di e CP_3 CP_1 della Mura della somma di Euro 17.000,00, oltre interessi legali dalla data del 13.4.2022 al saldo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c.; condanna alla restituzione in favore di della Pt_1 CP_1 somma di Euro 10.000,00, oltre interessi legali dal 16.12.2022 al saldo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. oltre al pagamento in solido delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza ha presentato appello la sola per i seguenti motivi: Pt_1
1. nullità del provvedimento impugnato per nullità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
2. nullità del procedimento di primo grado conseguente alla nullità della notifica del ricorso introduttivo;
3. disconoscimento dell'atto ricognitivo di debito;
4. prescrizione dei crediti vantati;
5. travisamento dei fatti per avere considerato sussistente tra le parti un contratto di mutuo;
6. travisamento dei fatti per avere considerato la garante del Fiori per l'atto di mutuo del Pt_1
17.06.2012; L'appellante ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità della notifica del ricorso introduttivo e dell'intero procedimento. Nel merito, ha chiesto di essere assolta da ogni avversa pretesa, ovvero rimettere la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. in combinato con l'art. 353 c.p.c. con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente citati si sono costituiti si sono costituiti e Mura, i quali hanno CP_1 preliminarmente domandato di dichiarare nullo l'appello in quanto redatto in violazione degli artt. 342, 359 e 163 c.p.c. ed in subordine di dichiararlo infondato ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., inammissibile e comunque rigettarlo con conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite.
La Corte ha disposto l'integrazione del contradditorio del litisconsorte che è rimasto comunque contumace.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di parte appellata volta alla declaratoria di nullità dell'appello ai sensi 342 cpc in quanto privo dei requisiti minimi di forma.
Infatti, nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso domandare, la nullità della notifica avvenuta nei suoi confronti della nelle forme di cui Pt_1
pagina 2 di 5 all'art.143 c.p.c. oltre ad altri motivi di doglianza ad essa susseguenti, chiedendo la riforma della sentenza che l'ha vista totalmente soccombente, con ciò prendendo posizione sulle questioni presupposte al provvedimento e poi in esso prospettate. Si veda in tal senso quanto specificato dalla Suprema Corte: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cassazione civile, Sez. VI- 3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021)
Sull'eccezione di nullità della notifica.
Con il primo ed il secondo motivo di censura, l'appellante ha lamentato di non essere stata a conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado in quanto il ricorso introduttivo era stato, a suo dire, erroneamente notificato ai sensi art 143 c.p.c. pur in assenza dei presupposti, con conseguente nullità della notifica e dell'intero procedimento di primo grado. Ha sostenuto che, non essendo andata a buon fine la notifica all'indirizzo di residenza della Pt_1 registrato al Comune di Sassari, Via Sieni, 16, parte appellata aveva proceduto nelle forme degli irreperibili, senza verificare che la non abitava più in quella via fin dai primi mesi del 2018, in Pt_1 quanto, si era trasferita in Via Dei Mille, 52 dalla data del 15/10/2019. L'appellante ha sostenuto che le controparti erano bene a conoscenza di tale trasferimento o, comunque avrebbero potuto conoscerlo facilmente utilizzando la comune diligenza in quanto legate ai convenuti da stretti rapporti di parentela. A suo dire risultava quindi, inverosimile che al momento della notificazione del ricorso introduttivo del 28/11/2022 gli appellati non conoscessero l'effettiva residenza della di via Pt_1 dei Mille, 52 in un appartamento in locazione con contratto regolarmente registrato. Secondo la tesi difensiva, una semplice indagine in tal senso, avrebbe consentito la notifica regolare.
La censura è priva di pregio.
L' art. 143 c.p.c. stabilisce che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”.
Analizzando gli atti, alla luce di tale dettato normativo, osserva questa Corte che gli odierni appellati in data 14.04.2022 provvedevano alla notifica dell'invito alla negoziazione obbligatoria alla in via Sieni n. 16 nelle forme dell'art. 140 c.p.c. e che tale plico non veniva ritirato. Pt_1
Successivamente, in data 04.07.2022, non avendo ottenuto riscontro a tale richiesta, gli appellati incardinavano il giudizio e provvedano alla notifica alla degli atti introduttivi Pt_1
pagina 3 di 5 sempre con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. al già citato indirizzo di via Sieni n.16 risultante sia dal certificato anagrafico del 05.04.2022 che da quello del 30.06.2022. Non avendo la ritirato il plico, parte appellata, all'udienza del 24.11.2022 chiedeva al Pt_1
Giudice un termine per il rinnovo della notifica che veniva eseguita nelle forme di cui all'art.143 c.p.c. pur risultando l'ultima residenza ufficiale della in Sassari via Sieni n.16 Pt_1
All'udienza del 11.05.2023, il primo giudice riconoscendo la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti della e ne dichiarava la contumacia. Pt_1
Ciò premesso, la tesi dell'appellante è che le controparti non avrebbero utilizzato la normale diligenza nel ricercare l'effettivo indirizzo per far pervenire ivi l'atto conseguendo, così, certezza giuridica dell'esito positivo di tale notifica.
Sul tema la Suprema Corte, nel suo costante orientamento sancisce che “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora”). (Cass. Sez. 1, 26/04/2021, n. 10983, Rv. 661183 – 01, Sez.
1 - Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017 Rv. 645083 - 01; N. 20971 del 2012 Rv. 624307 – 01; N. 6462 del 2007 Rv. 596703 - 01,) Riversando i suddetti principi al caso di specie risulta che gli odierni appellati, con due differenti certificati di residenza il primo del 05.04.2022 ed il secondo del 30.06.2022, hanno, ricercato negli uffici dell'anagrafe l'effettivo indirizzo di residenza della , che risultava essere sempre Pt_1 quello di via Sieni n.16. Ulteriormente, nonostante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140c.p.c. essi richiedevano al giudice nuovo termine per procedere al rinnovo eseguito nelle forme di cui all'art.143 c.pc. Ciò dimostra la buona fede dei notificanti – che, come insegna la Suprema Corte, si presume ex art. 1147 c.c. - nel volere instaurare con l'odierna appellante un valido rapporto processuale ponendo in essere una corretta vocatio in ius.
Ne deriva che le ricerche svolte – nei luoghi appositi ovverosia negli uffici anagrafici – sono da considerarsi correttamente effettuate, non potendo pretendersi investigazioni abnormi volte conoscere l'effettiva dimora o domicilio del destinatario della notifica, quando il dato effettivo della residenza rimane sempre il medesimo.
pagina 4 di 5 Al contrario, alcuna ricerca doveva essere fatta nell'indirizzo di via dei Mille, in quanto non risulta da nessun documento e l'unico indirizzo successivo è quello di via Pola n.4 come da certificato presente agli atti. I rapporti parentali che avrebbero, secondo l'appellante, dovuto indurre a ricercare un diverso domicilio in via dei Mille, dove la conduceva in locazione un immobile, risultano non essere Pt_1 sufficienti a sconfessare il dato oggettivo derivanti dai plurimi certificati anagrafici. Allo stesso risultato questa Corte perviene quanto alle istanze istruttorie volte alla frequentazione tra le parti. Nessuna ulteriore indagine può quindi essere richiesta ai notificanti, ed in particolare quella di recarsi alla competente agenzia delle entrate per conoscere di un contratto di locazione registrato da un soggetto con il quale non avevano più rapporti. Pertanto, non può che considerarsi valida la notifica del ricorso introduttivo effettuata dagli appellati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dell'intero giudizio di primo grado con respingimento del primo e secondo motivo di appello.
Ne consegue che nel presente grado di giudizio non può più essere disconosciuto il documento datato 17.06.2012, con cui la IU riconosceva il suo debito di euro 10.000,00 né eccepita la prescrizione del credito vantato dagli appellati.
Per tutte le sopraesposte ragioni l'appello è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite, liquidate nei valori minimi, secondo lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, vista la semplicità delle questioni trattate, come da dispositivo.
Si dà atto anche della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 emessa dal Tribunale di Sassari il 12.05.2023;
- condanna al pagamento delle spese legali in favore degli appellati Parte_1 costituiti nel presente grado di giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 248/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. FAIS PAOLO MASSIMILIANO Parte_1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. DEIANA SERGIO Controparte_1
RA rappresentata e difesa dall'Avv. DEIANA SERGIO CP_2
APPELLATI
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e convenivano in giudizio CP_1 Parte_2 presso il Tribunale di Sassari e , Controparte_4 Parte_1 domandando che venisse accertata l'erogazione a titolo di mutuo, con conseguente condanna, delle seguenti somme:
1. euro 20.000,00 erogati in data 05.11.2011 in favore CP_3
2. euro 10.000,00 erogati in data 17.06.2012 in favore di;
Pt_1
3. euro 5.000,00 erogati in data 18.06.2012 e 22.06.2012 in favore di CP_3
4. euro 17.000,00 erogati in data 23.07.2012 in favore di CP_3
Dichiarata la contumacia di entrambi i convenuti, istruita la causa documentalmente, il Tribunale, con ordinanza del 12.05.2023 accoglieva parzialmente la domanda dei ricorrenti pagina 1 di 5 accertando che le somme ricevute da e di cui ai numeri 1, 3 e 5 dell'espositiva del Per_1 Pt_1 ricorso erano state erogate a titolo di mutuo;
condannava alla restituzione in favore di CP_3
della somma di Euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla data del 7.12.2013 al saldo ed CP_1 ulteriori interessi ex art. 1283 c.c.; condannava altresì alla restituzione in favore di e CP_3 CP_1 della Mura della somma di Euro 17.000,00, oltre interessi legali dalla data del 13.4.2022 al saldo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c.; condanna alla restituzione in favore di della Pt_1 CP_1 somma di Euro 10.000,00, oltre interessi legali dal 16.12.2022 al saldo ed ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. oltre al pagamento in solido delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza ha presentato appello la sola per i seguenti motivi: Pt_1
1. nullità del provvedimento impugnato per nullità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
2. nullità del procedimento di primo grado conseguente alla nullità della notifica del ricorso introduttivo;
3. disconoscimento dell'atto ricognitivo di debito;
4. prescrizione dei crediti vantati;
5. travisamento dei fatti per avere considerato sussistente tra le parti un contratto di mutuo;
6. travisamento dei fatti per avere considerato la garante del Fiori per l'atto di mutuo del Pt_1
17.06.2012; L'appellante ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità della notifica del ricorso introduttivo e dell'intero procedimento. Nel merito, ha chiesto di essere assolta da ogni avversa pretesa, ovvero rimettere la causa al Tribunale ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. in combinato con l'art. 353 c.p.c. con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente citati si sono costituiti si sono costituiti e Mura, i quali hanno CP_1 preliminarmente domandato di dichiarare nullo l'appello in quanto redatto in violazione degli artt. 342, 359 e 163 c.p.c. ed in subordine di dichiararlo infondato ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., inammissibile e comunque rigettarlo con conferma del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite.
La Corte ha disposto l'integrazione del contradditorio del litisconsorte che è rimasto comunque contumace.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di parte appellata volta alla declaratoria di nullità dell'appello ai sensi 342 cpc in quanto privo dei requisiti minimi di forma.
Infatti, nel corpo del testo dell'atto di appello appare evidente che l'appellante abbia inteso domandare, la nullità della notifica avvenuta nei suoi confronti della nelle forme di cui Pt_1
pagina 2 di 5 all'art.143 c.p.c. oltre ad altri motivi di doglianza ad essa susseguenti, chiedendo la riforma della sentenza che l'ha vista totalmente soccombente, con ciò prendendo posizione sulle questioni presupposte al provvedimento e poi in esso prospettate. Si veda in tal senso quanto specificato dalla Suprema Corte: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cassazione civile, Sez. VI- 3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021)
Sull'eccezione di nullità della notifica.
Con il primo ed il secondo motivo di censura, l'appellante ha lamentato di non essere stata a conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado in quanto il ricorso introduttivo era stato, a suo dire, erroneamente notificato ai sensi art 143 c.p.c. pur in assenza dei presupposti, con conseguente nullità della notifica e dell'intero procedimento di primo grado. Ha sostenuto che, non essendo andata a buon fine la notifica all'indirizzo di residenza della Pt_1 registrato al Comune di Sassari, Via Sieni, 16, parte appellata aveva proceduto nelle forme degli irreperibili, senza verificare che la non abitava più in quella via fin dai primi mesi del 2018, in Pt_1 quanto, si era trasferita in Via Dei Mille, 52 dalla data del 15/10/2019. L'appellante ha sostenuto che le controparti erano bene a conoscenza di tale trasferimento o, comunque avrebbero potuto conoscerlo facilmente utilizzando la comune diligenza in quanto legate ai convenuti da stretti rapporti di parentela. A suo dire risultava quindi, inverosimile che al momento della notificazione del ricorso introduttivo del 28/11/2022 gli appellati non conoscessero l'effettiva residenza della di via Pt_1 dei Mille, 52 in un appartamento in locazione con contratto regolarmente registrato. Secondo la tesi difensiva, una semplice indagine in tal senso, avrebbe consentito la notifica regolare.
La censura è priva di pregio.
L' art. 143 c.p.c. stabilisce che “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”.
Analizzando gli atti, alla luce di tale dettato normativo, osserva questa Corte che gli odierni appellati in data 14.04.2022 provvedevano alla notifica dell'invito alla negoziazione obbligatoria alla in via Sieni n. 16 nelle forme dell'art. 140 c.p.c. e che tale plico non veniva ritirato. Pt_1
Successivamente, in data 04.07.2022, non avendo ottenuto riscontro a tale richiesta, gli appellati incardinavano il giudizio e provvedano alla notifica alla degli atti introduttivi Pt_1
pagina 3 di 5 sempre con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. al già citato indirizzo di via Sieni n.16 risultante sia dal certificato anagrafico del 05.04.2022 che da quello del 30.06.2022. Non avendo la ritirato il plico, parte appellata, all'udienza del 24.11.2022 chiedeva al Pt_1
Giudice un termine per il rinnovo della notifica che veniva eseguita nelle forme di cui all'art.143 c.p.c. pur risultando l'ultima residenza ufficiale della in Sassari via Sieni n.16 Pt_1
All'udienza del 11.05.2023, il primo giudice riconoscendo la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti della e ne dichiarava la contumacia. Pt_1
Ciò premesso, la tesi dell'appellante è che le controparti non avrebbero utilizzato la normale diligenza nel ricercare l'effettivo indirizzo per far pervenire ivi l'atto conseguendo, così, certezza giuridica dell'esito positivo di tale notifica.
Sul tema la Suprema Corte, nel suo costante orientamento sancisce che “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora”). (Cass. Sez. 1, 26/04/2021, n. 10983, Rv. 661183 – 01, Sez.
1 - Ordinanza n. 19012 del 31/07/2017 Rv. 645083 - 01; N. 20971 del 2012 Rv. 624307 – 01; N. 6462 del 2007 Rv. 596703 - 01,) Riversando i suddetti principi al caso di specie risulta che gli odierni appellati, con due differenti certificati di residenza il primo del 05.04.2022 ed il secondo del 30.06.2022, hanno, ricercato negli uffici dell'anagrafe l'effettivo indirizzo di residenza della , che risultava essere sempre Pt_1 quello di via Sieni n.16. Ulteriormente, nonostante il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140c.p.c. essi richiedevano al giudice nuovo termine per procedere al rinnovo eseguito nelle forme di cui all'art.143 c.pc. Ciò dimostra la buona fede dei notificanti – che, come insegna la Suprema Corte, si presume ex art. 1147 c.c. - nel volere instaurare con l'odierna appellante un valido rapporto processuale ponendo in essere una corretta vocatio in ius.
Ne deriva che le ricerche svolte – nei luoghi appositi ovverosia negli uffici anagrafici – sono da considerarsi correttamente effettuate, non potendo pretendersi investigazioni abnormi volte conoscere l'effettiva dimora o domicilio del destinatario della notifica, quando il dato effettivo della residenza rimane sempre il medesimo.
pagina 4 di 5 Al contrario, alcuna ricerca doveva essere fatta nell'indirizzo di via dei Mille, in quanto non risulta da nessun documento e l'unico indirizzo successivo è quello di via Pola n.4 come da certificato presente agli atti. I rapporti parentali che avrebbero, secondo l'appellante, dovuto indurre a ricercare un diverso domicilio in via dei Mille, dove la conduceva in locazione un immobile, risultano non essere Pt_1 sufficienti a sconfessare il dato oggettivo derivanti dai plurimi certificati anagrafici. Allo stesso risultato questa Corte perviene quanto alle istanze istruttorie volte alla frequentazione tra le parti. Nessuna ulteriore indagine può quindi essere richiesta ai notificanti, ed in particolare quella di recarsi alla competente agenzia delle entrate per conoscere di un contratto di locazione registrato da un soggetto con il quale non avevano più rapporti. Pertanto, non può che considerarsi valida la notifica del ricorso introduttivo effettuata dagli appellati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dell'intero giudizio di primo grado con respingimento del primo e secondo motivo di appello.
Ne consegue che nel presente grado di giudizio non può più essere disconosciuto il documento datato 17.06.2012, con cui la IU riconosceva il suo debito di euro 10.000,00 né eccepita la prescrizione del credito vantato dagli appellati.
Per tutte le sopraesposte ragioni l'appello è da considerarsi infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite, liquidate nei valori minimi, secondo lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, vista la semplicità delle questioni trattate, come da dispositivo.
Si dà atto anche della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 emessa dal Tribunale di Sassari il 12.05.2023;
- condanna al pagamento delle spese legali in favore degli appellati Parte_1 costituiti nel presente grado di giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
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