Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 06/02/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 16886/2021 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. MUTO GIUSEPPINA Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.to e difeso dall'Avv. GIAMMARIA CP_1
FRANCESCO come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25/10/2021 parte ricorrente esponeva di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato del 21/12/2017 dalla società con inquadramento ex art. 26 CCNL Categorie CP_1
Agenzie di Lavoro del 27/02/2014, prestando lavoro in somministrazione presso la società Hitachi Rail Italy Spa quale operaio logistico ed inquadrato nel 4^ livello del CCNL “lavoratori in somministrazione”; lamentava che, nel corso del rapporto di lavoro interinale prestato alle dipendenze della società era stato vittima di due infortuni: il primo verificatosi CP_1 in data 03/08/2018 che lo aveva costretto ad assentarsi dal lavoro sino alla data del l 6 dicembre 2018 ed il secondo occorso in data 18/06/2020 e protrattosi sino alla data del 06/10/2020; esponeva che, durante i periodi di assenza dal lavoro, a seguito dei due infortuni su cennati, aveva percepito dall' le competenze assistenziali che competevano a carico dell'ente. CP_2
L'istante esponeva poi che, in relazione alle integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, da un esame dei prospetti di busta paga emessi dalla nel corso delle assenze coincidenti con il primo infortunio CP_1
(dal 03/08/2018 al 06/12/2018 ) e del secondo infortunio ( dal 19/06/2020 al 06/10/2020 ) gli importi versati dalla società datoriale risultavano del tutto
il sig.
assumeva di vantare infatti nei confronti della un Pt_1 CP_1 credito di euro 2.698,54 per le differenze paga maturate nei mesi di agosto 2018- settembre 2018- ottobre 2018 – novembre 2018 – dicembre 2018 ed un ulteriore credito di euro 2.432,20 per le differenze salariali calcolate sulla retribuzione corrisposta nei mesi di giugno 2020, luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020, ottobre 2020. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il ricorrente è stato assunto dalla società “ – agenzia di Napoli – Via A. De Pretis n. CP_1
51 a far data dal 01/01/2018 e sino al 31/12/2020 prestando la propria attività lavorativa , in somministrazione, presso lo stabilimento di HITACHI
RAIL ITALY SPA in Via Argine n. 425 - Napoli - in adempimento agli incarichi in missione assegnati dalla resistente;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente per i periodi di assenza conseguenti agli infortuni del 03/08/2018 e del 18/06/2020 ha percepito dalla società CP_1 indennità integrative salariali insufficienti e non congrue ad integrare il salario nei limiti previsti dal contratto di categoria delle Industrie Metalmeccaniche , applicato dalla ai propri Controparte_3 dipendenti, azienda presso la quale l'istante era stato assegnato da con le lettere di incarico in missione della resistente;
3) CP_1 per effetto delle predette declaratorie, anche all'esito di CTU contabile che sin d'ora si chiede ammettere, condannare la società , in CP_1 persona del legale rapp.te pro tempore , elett.te dom.to per la carica in -- 20122- MILANO – alla Via Rossini n. 6/8 e sede secondaria in Napoli alla Via Agostino Depretis n. 51 ( all. 14) al pagamento in favore del sig.
[...]
della complessiva somma di Euro 5.130,74, oltre interessi legali e Pt_1 rivalutazione monetaria , credito emergente dagli allegati conteggi formanti parte integrante del presente ricorso ed imputato come di seguito : - euro 2.698,54 per le differenze salariali dei mesi di agosto 2018- settembre 2018- ottobre 2018 – novembre 2018 – dicembre 2018; - euro 2.432,20 per le differenze salariali spettati ad integrazione del salario delle mensilità di giugno 2020, luglio 2020, agosto 2020, settembre 2020, ottobre 2020 ; 4) in via del tutto gradata, voglia l'adito Giudice del Lavoro condannare la resistente al pagamento della minor e/o maggior somma ritenuta di giustizia e che sarà determinata anche all'esito di CTU contabile, oltre interessi legali maturati e maturandi, oltre rivalutazione monetaria, mezzo istruttorio che sin d'ora si chiede di ammettere;
5) in ogni caso, condannare la società resistente al pagamento di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”. Si costituiva tempestivamente la convenuta la quale con CP_1 articolate argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando, in particolare, la correttezza dei criteri matematici applicati e contestando i conteggi effettuati da parte ricorrente, Istruita la causa, questo Giudicante disponeva la nomina di un ctu contabile, chiedendo all'ausiliario di calcolare le eventuali differenze retributive spettanti al ricorrente a titolo di integrazione retribuzione a carico del datore di lavoro per gli infortuni subiti dal ricorrente in data 3.8.2018 e in data 18.6.2020, tenuto conto di quanto già versato dall' e della retribuzione CP_2 media giornaliera come calcolata dall'ente ed applicando nel calcolo le norme contrattuali di cui al Ccnl metalmeccanici industria art. 1 e 2 in atti e art. 42 del Ccnl di categoria ed intimando di tener conto di quanto già versato dal datore di lavoro a titolo di integrazione retribuzione e risultante dalle buste paga in atti. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa.
Il ricorso va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. La regolamentazione legislativa del trattamento economico spettante al personale assoggettato al regime della somministrazione è regolamentata dal D.Lgs. 81/15. L'art. 35, comma 1, attribuisce ai lavoratori dipendenti dal somministratore il diritto ad un trattamento, economico e normativo, complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte. Il CCNL imprese fornitrici di lavoro temporaneo prevede, poi, una specifica modalità per la quantificazione della retribuzione dei lavoratori in somministrazione, proprio al fine di equiparare i trattamenti economici. Orbene, fermi restando identici parametri contrattuali, il CCNL prevede l'applicazione di uno specifico divisore. In particolare, l'art. 30 del CCNL del 2019 ratione temporis applicabile prevede uno specifico sistema di calcolo «1. Al lavoratore/trice è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: orario settimanale aziendale x 52 (…).
5. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventualmente, di secondo livello;
al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario ridotto, vigenti nell'azienda utilizzatrice.
6. I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati, ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.
7. Le
Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità”. Ciò premesso, con riferimento al calcolo del divisore orario, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del CCNL APL: “A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, è corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione della indennità corrisposta dall' fino a CP_2 raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell'attività lavorativa”. Nel caso di specie, sono pacifiche le circostanze narrate dal ricorrente nell'atto introduttivo e, del resto, non contestate, ovvero che lo stesso subiva due infortuni, il primo in data 03/08/2018 ed il secondo in data 18/06/2020, allorquando era alle dipendenze della società CP_1
Questo Giudicante, rilevate le contestazioni circa la correttezza dei criteri utilizzati nell'elaborazione dei conteggi depositati dal ricorrente, disponeva ctu contabile. Il CTU evidenziava quanto segue: “Il sig. si è infortunato per la prima Pt_1 volta il 3 agosto 2018 ed è rientrato a lavorare il 01 gennaio 2019, dunque, includendo il giorno in cui si è verificato l'infortunio, è stato assente per 151 giorni. Successivamente, il lavoratore è incorso in un altro infortunio il 18 giugno 2020 ed è rientrato il 7 ottobre 2020, assentandosi per 111 giorni. In applicazione del CCNL Metalmeccanici Industria, per quanto riguarda le competenze per l'infortunio occorre considerare che il giorno in cui si verifica l'infortunio è sempre e comunque a carico della ditta al 100%, così come lo sono anche i tre giorni successivi all'infortunio (giorni di carenza
, vale a dire giorni in cui l non interviene). CP_2 CP_2
Per gli ulteriori giorni, fino al 122° giorno di assenza, il lavoratore avrà diritto a ricevere sia l'indennità dall' che l'integrazione datoriale fino CP_2
a raggiungere il 100%, quale garanzia contrattuale. Duque al fine di determinare l'integrazione a carico ditta occorre prima determinare l'indennità , poi lordizzarla ed infine calcolare la CP_2 differenza fra garanzia contrattuale e l'indennità lordizzata. CP_2
Al riguardo è bene precisare che l'indennità giornaliera comprende i CP_2 ratei di ferie e tredicesima, a differenza della paga giornaliera contrattuale. Analizziamo dunque, di seguito, le due domande di infortunio e le somme riconosciute dall' e quelle pagate dall'azienda al lavoratore, come CP_2 risulta nei cedolini paga prodotti in atti;
ciò per la verifica del rispetto dell'importo contrattualmente garantito al lavoratore per i periodi di infortunio per cui vi è causa. Pratica di infortunio n.515629224
Divisore convenzionale giornaliero = 26 Divisore convenzionale orario = 173 Data infortunio sul lavoro = 3 agosto 2018 Data ripresa al lavoro = 1° gennaio 2019 Totale giorni 151 Retribuzione Media Globale Giornaliera (R.M.G.G.) 88,88€ Paga Giornaliera (competenze mensili di CP_2 fatto/26) 71,94€ Quindi, nel caso che qui ci occupa le competenze per il lavoratore per il primo infortunio saranno: – 3 agosto 2018 (data infortunio): 71,94 x 1 = (100% carico ditta); 71,94€ – 4, 5 e 6 agosto 2018 (primi tre giorni successivi all'infortunio: giorni di carenza ): 71,94 x 3 = 215,83 euro CP_2
(100% carico ditta); 215,83€ 287,77€ – n. restante di giorni al 60% =87 gg 88,88 x (60/100) x 87 = (indennità non lordizzata) 4.639,54€ CP_2
(4.639,54 x 100)/(100 – 9,19) = (indennità lordizzata) 5.109,06€ CP_2
71,94 x 87 = (garanzia contrattuale 100%) 6.259,01€ 6259,01 – 5109,06 = (integrazione ditta). 1.149,96€ – n. restante di giorni al 75% =31 gg 88,88 x (75/100) x 31 = (indennità non lordizzata) 2.066,46€ (2.066,46 x CP_2
100)/(100 – 9,19) = (indennità lordizzata) 2.275,59€ 71,94 x 31 = CP_2
(garanzia contrattuale 100%) 2.230,22€ 2.230,22-2.275,59 = (integrazione ditta) essendo < 0 l'integrazione non era necessaria -€ Importo da corrispondere a garanzia contrattuale 8.489,24€ Indennità lordizzata CP_2
7.384,64€ Integrazione c/ditta 1.104,59€ Importo 100 % a carico della ditta 287,77€ Totale dovuto dall'azienda 1.392,36€ Totale corrisposto dall'azienda al lavoratore a titolo di infortunio 552,86€ Totale ancora a credito del lavoratore - primo infortunio 839,50€ Pratica di infortunio n.516908552 Divisore convenzionale giornaliero = 26 Divisore convenzionale orario = 173 Data infortunio sul lavoro =18 giugno 2020 Data ripresa al lavoro = martedì 7 ottobre 2020 Totale giorni 111 Retribuzione .M.G.G.) 91,35€ Controparte_4 [...]
(competenze mensili di fatto/26) 73,94€ Quindi, riepilogando le CP_5 competenze per il lavoratore saranno: –18 giugno 2020 (data infortunio): 73,94x 1 = (100% carico ditta); 73,94€ - 19, 20 e 21 giugno 2020 (primi tre giorni successivi all'infortunio: giorni di carenza ): 73,94 x 3 = CP_2
(100% carico ditta); 221,82€ 295,76€ – n. restante di giorni al 60% =87 91,35 x (60/100) x 87 = (indennità non lordizzata) 4.768,47€ CP_2
(4.768,47 x 100)/(100 – 9,19) = (indennità lordizzata) 5.251,04€ CP_2
73,94 x 87 = (garanzia contrattuale) 6.432,78€ 6.432,78 – 5.251,04 = euro (integrazione ditta). 1.181,74€ – n. restante di giorni al 75% =20 gg 91,35 x (75/100) x 60 = (indennità non lordizzata) 1.370,25€ (1.370,25 x CP_2
100)/(100 – 9,19) = (indennità lordizzata) 1.508,92€ 73,94 x 20 = CP_2
(garanzia contrattuale) 1.478,80€ 1.478,80-1.508,92 = euro (integrazione ditta) essendo < 0 l'integrazione non era necessaria -€ Importo da corrispondere a garanzia contrattuale 7.911,58€ Indennità lordizzata CP_2
6.759,96€ integrazione c/ditta 1.151,62€ importo 100 % a carico della ditta 295,76€ Totale dovuto dall'azienda 1.447,38€ Totale corrisposto dall'azienda al lavoratore 478,70€ Totale ancora a credito del lavoratore - secondo infortunio 968,68€ Totale a credito del lavoratore per entrambi gli infortuni 1.808,18€ Operando in tal guisa, si è giunti alle seguenti conclusioni: alla luce dei conteggi effettuati al Signor spetta una somma di € 1.808,18 a Parte_1 titolo di integrazione infortunio (…) 5. Conclusioni Alla luce delle precise disposizioni peritali impartite da codesto spettabile Giudice, fermo restando quanto relazionato nei capitoli precedenti a cui si fa espresso rinvio, il C.T.U. è addivenuto alle seguenti conclusioni: la risulta debitrice nei confronti del Signor di CP_1 Parte_1
€ 1.808,18 a titolo somme non corrisposte nei periodi di infortunio sul lavoro”. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, atteso che la relazione peritale appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.808,18 a titolo di somme non corrisposte nei periodi di infortunio sul lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite si compensano nella misura di1/2 atteso l'esito del giudizio. Il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta. Le Spese di c.t.u. sono liquidate in separato decreto e poste a carico della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) Condanna la al pagamento, in favore di , la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 1.808,18 a titolo di integrazione salariale non corrisposta nei periodi di infortunio sul lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. b) Compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio residue, liquidandole, in tale importo ridotto, in complessivi euro 1.350,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione c) C) Pone le spese di ctu a carico della convenuta. d) Napoli, 6.2.2025 Così deciso in data 06/02/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori