Art. 43.
Le tabelle c), d) ed e), allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , ratificato, con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41 , le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216 , e alla legge 19 giugno 1955, n. 532 , nonche' i quadri 14/a, 33/a, 54/a e 75/a concernenti i ruoli organici del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle B, C, D ed E (quadri II, III e IV) allegate alla presente legge.
I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, siano stati attribuiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 .
Le tabelle c), d) ed e), allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , ratificato, con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41 , le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216 , e alla legge 19 giugno 1955, n. 532 , nonche' i quadri 14/a, 33/a, 54/a e 75/a concernenti i ruoli organici del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle B, C, D ed E (quadri II, III e IV) allegate alla presente legge.
I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, siano stati attribuiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 .