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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 3441/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3441 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione l'1/4/2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
alla via Treforni n.22, C.F.: , e C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], residente in [...], alla via
[...]
Tuderte n.74, C.F.: entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Terni alla via Pacinotti n.5, presso lo studio dell'Avv.
Stefania Severi che li rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 4 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/9/2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 30 /10/1999 in Marano di Napoli e che dalla loro unione sono nati due figli (nato il [...]) e Persona_1 [...]
(nato il [...]), oggi maggiorenni ed economicamente Per_2
autosufficienti, e riferendo che con sentenza n.6266/2010 del 20/9/2010 il Tribunale di Napoli pronunciava la loro separazione alle condizioni concordate dai coniugi, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate l'8/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dichiara ndo di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
15/1/2025.
La Giudice ha disposto un rinvio all'udienza del 24/2/2025 ex art. 127 - ter, ult. c., c.p.c. onerando le parti al deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Depositata la documentazione richiesta, la Giudice ha rimesso la pagi na 2 di 4 decisione al Collegio con ordinanza dell'1/4/2025.
Il PM apponeva il visto in data 2/4/2025.
La domanda di divorzio va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione definito con sentenza n. 6266/2010 del 20/9/2010 del
Tribunale di Napoli ed essendo perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta .
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IG.ri e in Parte_1 Controparte_1
Marano di Napoli (NA), in data 30.10.1999, alle seguenti condizioni:
1) le parti continueranno a vivere separati: il IG. vive a Treviso Pt_1
e la IG,.ra in Terni;
CP_1
2) gli istanti sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi forma di contributo reciproco a titolo di assegno divorzile;
3) i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito ogni questione economico - patrimoniale, comprese anche quelle inerenti il rapporto di coniugio;
4) le spese ed i compensi legali della presente procedura sono a carico esclusivo della IG.ra ; CP_1
pagi na 3 di 4 B) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare a margine dell'atto di matrimonio, iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Marano di Napoli (Roma) all'anno 1999, parte
II, n.° 223, serie A, l'emananda Sentenza.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
26/11/1970 e nata a [...], il Controparte_1
25/9/1974 a Marano di Napoli il 30/10/1999 (Atto n.223 P.II, Serie A, anno 1999);
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 22/5/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
pagi na 4 di 4