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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per responsabilità professionale iscritta al n. 4740/2017 R.G.
TRA
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Lombardo ( , C.F._2
presso il cui studio in S. Teresa di Riva, via Sparagonà n. 210, è elettivamente domiciliata.
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, via F. Crispi n. C.F._3
131, presso lo studio dell'avv. Paolo Giovanni Turiano, che lo rappresenta e difende.
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato all'avv. , Controparte_1
, esponeva: 1) di avere conferito mandato all'avv. Parte_1 [...]
per rappresentarla e difenderla nel giudizio per la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con;
2) che il Controparte_2 suindicato giudizio si concludeva con sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di rigetto della domanda di
1 assegno divorzile proposta dalla e condanna di quest'ultima al Pt_1
pagamento del contributo per il mantenimento della prole, oltre alla condanna alle spese processuali;
3) che non aveva avuto copia della sentenza, nonostante avesse provveduto al saldo delle competenze legali;
4) che, pur avendo corrisposto all'avv. gli acconti per la CP_1 proposizione dell'appello per complessivi €.2.701,00 (€. 1.010,00 vaglia del
08.10.2012; €. 1.010,00 vaglia del 10.10.2012; vaglia di €. 681,00), quest'ultimo non provvedeva a depositare il ricorso, facendo decadere i termini di legge;
5) che, con fax del 29.03.2013, revocava il mandato all'avv. ; 6) CP_1
che, nonostante la revoca del mandato, l'avv. , pur mancando i CP_1 presupposti di legge, proponeva atto di citazione per la revocazione della sentenza n. 1586/12 nonché atto di opposizione al precetto notificatole da per il pagamento di quanto statuito con sentenza n. Controparte_3
1586/12; 7) che, per la redazione di tali atti, la versava all'avv. Pt_1
€. 1.000,00 in data 15.11.2013 e, successivamente €. 2.600,56 (€. CP_1
488,00 il 18.01.2014; €. 300,00 il 10.02.2014; €. 906,28 e 906,28 il 12.03.2014); 8) che, su consiglio dell'avv. , non ottemperava all'intimazione di CP_1
pagamento, con la conseguenza che le notificava atto di Controparte_2 pignoramento immobiliare;
8) che, a causa del comportamento negligente del proprio procuratore, si è vista costretta a rinunciare ai giudizi pendenti, poiché vi era la consapevolezza, da parte sua, dell'esito sfavorevole dei procedimenti, con condanna alle spese. Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Parte_1
Tribunale: a) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la responsabilità professionale dell'avv. da inadempimento del Controparte_1 contratto di opera intellettuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1176 c.c. 2 comma;
b) accertare e dichiarare che il danno per tale motivo subito dalla sig.ra è Parte_1 pari ad €. 23.585,00, come meglio indicato dettagliatamente nella superiore premessa;
c) conseguentemente condannare il convenuto al pagamento in favore della medesima attrice della somma di cui sopra o di altra somma che sarà determinata in corso di causa o, comunque, ritenuta equa ai fini di giustizia.
2 Costituitosi in giudizio, l'avv. contestava le deduzioni Controparte_4
di parte avversa , eccepiva l'improcedibilità e improponibilità dell'azione e delle domande di parte avversa, di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con decreto del Presidente di sezione del 12.03.2022, la causa veniva assegnata a questo giudice.
Susseguitesi le fasi processuali, espletata la prova testimoniale, all'udienza del 21.02.2025, la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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L'obbligazione assunta dall'avvocato è di mezzi e non di risultato e la responsabilità professionale non consegue esclusivamente al mancato conseguimento del risultato perseguito, ma alla violazione del dovere di diligenza, “da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata”(Cass. 237472018).
Secondo consolidata giurisprudenza, il grado di diligenza che l'avvocato deve tenere nell'espletamento del mandato professionale è quello previsto dall'art. 1176 secondo comma c.c., ossia quello del professionista di media attenzione e preparazione, che “non corrisponde ad un professionista
“mediocre”, ma ad un professionista “bravo”, ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» ( Cass. 13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015).
La violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 c.c. si ravvisa, oltre che nel caso in cui l'avvocato ignori o violi precise disposizioni di legge, qualora cada in errore non scusabile nel risolvere questioni prive di margine di opinabilità (Cass. 11906/2016).
Per configurare la responsabilità per inadempimento, occorre verificare se il cliente abbia effettivamente subito un danno riconducibile al non corretto adempimento dell'attività professionale dell'avvocato e se, sulla base di una valutazione probabilistica, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'avvocato avesse tenuto il comportamento
3 dovuto. Occorre, quindi, accertare 1) la sussistenza del danno 2) il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente ed effettuare una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole della causa (Cass.
10526/2015).
Nel caso in questione, parte attrice radica la responsabilità dell'avvocato nell'avere fatto decorrere i termini per la proposizione CP_1
dell'appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che rigettava la richiesta della di assegno divorzile e la Pt_1 condannava al pagamento di un contributo al mantenimento della prole, nonché per avere proposto, in mancanza di procura ad agire, un ricorso per revocazione della sentenza e un atto di opposizione a precetto, entrambi privi dei presupposti di legge.
È provato, in quanto incontestato, che l'avv. non ha proposto CP_1 ricorso in appello avverso la sentenza che vedeva soccombente la È Pt_1
provata, pertanto, l'imperizia del convenuto per avere lasciato decorrere i termini per la proposizione del giudizio d'appello. Tuttavia ciò non è sufficiente per statuire la responsabilità professionale dell'avv. , CP_1
posto che parte attrice non spiega come e perché l'eventuale giudizio d'appello avrebbe modificato le statuizioni della sentenza di primo grado in modo a lei più favorevole. La non fornisce gli elementi per potere Pt_1
ritenere, in base ad un giudizio prognostico, che la causa d'appello avrebbe avuto un esito a lei favorevole se l'avvocato si fosse determinato CP_1
diversamente. La Suprema Corte ha ribadito che “il giudizio prognostico, che il giudice del merito deve compiere, non può che consistere in una valutazione volta
a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito”. (cfr. Cassazione civile, sez. III 14/05/2013 n.
11548). In definitiva non può affermarsi la responsabilità dell'avvocato convenuto soltanto per il non corretto adempimento dell'attività
4 professionale, in mancanza di elementi per potere formulare un giudizio prognostico sull'esito del procedimento in appello favorevole all'attrice.
Quanto al ricorso per revocazione della sentenza di primo grado, non è fondata l'eccezione di carenza di procura alle liti, posto che, in calce al ricorso, è annotata la procura rilasciata dalla in data 15.07.2013, Pt_1 successivamente alla “ revoca di ogni mandato professionale” trasmesso all'avv.
dalla stessa in data 29.03.2013. E' evidente che, dopo CP_1 Parte_1
avere revocato il mandato, la ha conferito al convenuto un nuovo Pt_1 mandato a proporre revocazione avverso la sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
L'attrice dichiara che, nel giudizio di revocazione della sentenza di divorzio venivano depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma … anche senza alcun fondamento logico giuridico e certamente inconducenti ai fini della decisione della causa nel senso positivo per la sig.ra dichiara, inoltre, che, non avendo Pt_1 ottemperato, su consiglio del proprio legale, all'intimazione di pagamento, il sig. proponeva procedimento di pignoramento immobiliare a suo CP_2 danno e che, a “causa del comportamento negligente del suo procuratore, si è vista costretta a rinunciare ai giudizi pendenti, poiché vi era la consapevolezza, da parte sua, dell'esito sfavorevole dei procedimenti, con condanna alle spese”. L'attrice dichiara, ancora, “che gli atti che sono stati depositati e notificati alla controparte
(atto di revocazione, memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, opposizione a precetto) non potevano essere considerati conducenti ai fini del buon esito dei giudizi, poiché inammissibili, irrituali e infondati sia in fatto che in diritto e che, proprio a causa della inconducenza e temerarietà dei due giudizi al fine di evitare conseguenze economiche ulteriori, sottoscriveva in data 22/06/2015 atto di transazione, avente ad oggetto la definizione di tutti i giudizi pendenti con l'ex marito.
Dalla disamina del ricorso per revocazione e dell'opposizione a precetto si evince che l'avv. è incorso in un evidente errore non rientrante in CP_1 un margine di opinabilità nella scelta della strategia processuale.
5 L'avv. ha motivato il ricorso per revocazione della sentenza di CP_1
divorzio che faceva venir meno alla l'assegno di mantenimento Pt_1 adducendo una condizione di disagio economico del nuovo partner di quest'ultima, peraltro non spiegando perché non avesse potuto produrre tempestivamente la relativa documentazione. Manca, quindi, il presupposto di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
In ogni caso, è principio granitico in giurisprudenza che l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno viene meno qualora, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita, caratterizzato da assistenza morale e materiale. La condizione economica del nuovo partner, oltretutto non sufficientemente documentata, non è rilevante. Ciò che rileva è
l'instaurazione di una nuova relazione stabile e duratura che implica un nuovo progetto di vita e reciproci doveri di assistenza morale e materiale tra i conviventi. Questo nuovo legame affettivo fa cessare la solidarietà post- matrimoniale che è alla base dell'assegno di mantenimento. È evidente che non sussisteva il presupposto previsto dall'art. 395 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza per revocazione, precisamente la condizione, espressamente richiamata dall'avv. , di cui al n. 3 dell'articolo in questione relativa CP_1
al rinvenimento di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Vi sono, pertanto, gli elementi per potere ritenere, secondo un giudizio prognostico, che il ricorso, se il giudizio fosse giunto a naturale conclusione, sarebbe stato rigettato, con conseguente condanna della alle spese processuali. Pt_1
Analoghe considerazioni possono farsi in relazione all'opposizione all'atto di precetto, anch'esso privo dei necessari presupposti di legge. L'avv. CP_1
motivava il ricorso e la richiesta di annullamento del precetto adducendo: 1)
6 la fine della convivenza more-uxorio della con il sig. , 2) che il Pt_1 CP_5
sig. ha propri redditi lauti, 3) che i figli dei due ex coniugi Controparte_3
continuano - ormai da tempo – a vivere con la nonna materna. Anche in tal caso i motivi di impugnazione sono palesemente inammissibili e rivelano una grave e inescusabile imperizia dell'avvocato. Si deve ritenere, infatti, che la conoscenza dei motivi di impugnazione dell'atto di precetto, che non possono attenere alla formazione del titolo esecutivo né al mutamento delle condizioni soggettive e oggettive degli ex coniugi, da farsi valere in sede di modifica delle condizioni di divorzio, sia dovuta da un esercente la professione legale di media preparazione.
Tuttavia, prescindendo dagli acconti versati per la proposizione dell'atto di appello, pari a €. 2.020,00, e dagli acconti per i giudizi per revocazione e opposizione a precetto, pari a €. 2.600,00, non si ravvisa il danno economico lamentato dall'attrice, posto che, con atto di transazione sottoscritto in data 22 giugno 2025, le parti hanno stabilito di rinunciare ai giudizi (per revocazione e per opposizione a precetto), con compensazione delle spese e che la somma di
€ 10.000,00 che la si è obbligata a corrispondere all'ex marito attiene agli Pt_1 obblighi sanciti in sentenza divorzile, non appellata, e rispetto alla quale l'azione in revocazione non era proponibile. In definitiva, appurata l'imperizia dell'avv. nell'avere fatto decadere i termini per la CP_1 proposizione dell'appello alla sentenza divorzile, nonché nell'avere promosso un giudizio per revocazione e un giudizio per opposizione agli atti esecutivi palesemente inammissibili, il danno risarcibile ammonta esclusivamente ad €.
4.620,00, versati a titolo di acconto per l'atto di appello (non redatto) e per i ricorsi in revocazione e in opposizione all'atto di precetto, mentre non è dovuto il rimborso della somma di €. 698,00, trasmessa con vaglia del
12.06.2012, in quanto corrisposta a titolo di saldo competenze causa divorzio, come evidenziato nello stesso vaglia postale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
7 G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività svolta e della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4740/2017 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accerta la responsabilità professionale dell'avv. e, per Controparte_1
l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
della somma di €. 4.620,00;rigetta ogni altra domanda;
condanna , al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese Controparte_1
di giudizio, che si liquidano in €. 800,00 (in considerazione della parziale soccombenza, scaglione €. 1.101,00 – €. 5.200,00) oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 04.06.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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