Articolo 410 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 409Articolo 411
Versione
12 maggio 1963
Art. 410. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1945-46, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti, sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1945-46 (art. 406) ......... L. 75.954.896,74 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (art. 408) ......... " 93.619.928,13 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " 30.316.944,84
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1946 ... L. 199.891.769,71
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963