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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 23/12/2024, da:
, (C.F. ), nata a [...] Pt_1 Parte_2 C.F._1 il 25/11/1967, e
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 nato a [...] il [...], entrambi con il proc. dom. avv. RIZZO ALESSANDRO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/03/1998 a Bergamo, dalla cui unione sono nati i figli (n. il Per_1
1 28/10/1999), maggiorenne ed economicamente autonomo, e (n. il Per_2
03/03/2009), ancora minorenne e portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della
Legge 104/92 (v. docc. 2 – 5). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 29/11/2018, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 12/12/2018, successivamente modificato con decreto n. 5152/2022, emesso in data 06/10/2022 e pubblicato l'11/10/2022.
Rinviata l'udienza del 02/04/2025 per l'acquisizione dell'atto integrale di matrimonio, all'udienza di prima comparizione tenutasi il 13/05/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 24/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la precisazione che l'affidamento in via esclusiva del figlio al padre appare conforme Per_2 all'interesse del minore, per i motivi dedotti in ricorso.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento appare conforme agli intessi del minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
2 A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Pt_1 [...]
e in Bergamo il 27/03/1998 Pt_2 Parte_3
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1998, atto n.
26, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 23/12/2024, da:
, (C.F. ), nata a [...] Pt_1 Parte_2 C.F._1 il 25/11/1967, e
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 nato a [...] il [...], entrambi con il proc. dom. avv. RIZZO ALESSANDRO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/03/1998 a Bergamo, dalla cui unione sono nati i figli (n. il Per_1
1 28/10/1999), maggiorenne ed economicamente autonomo, e (n. il Per_2
03/03/2009), ancora minorenne e portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della
Legge 104/92 (v. docc. 2 – 5). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 29/11/2018, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 12/12/2018, successivamente modificato con decreto n. 5152/2022, emesso in data 06/10/2022 e pubblicato l'11/10/2022.
Rinviata l'udienza del 02/04/2025 per l'acquisizione dell'atto integrale di matrimonio, all'udienza di prima comparizione tenutasi il 13/05/2025 in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 24/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la precisazione che l'affidamento in via esclusiva del figlio al padre appare conforme Per_2 all'interesse del minore, per i motivi dedotti in ricorso.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento appare conforme agli intessi del minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
2 A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Pt_1 [...]
e in Bergamo il 27/03/1998 Pt_2 Parte_3
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1998, atto n.
26, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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