TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/09/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2455 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIVALE ANTONELLA c/o il cui studio in Castrovillari, Via
Dolcedorme, 30, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente, sull'assunto di essere stata riconosciuta invalida senza diritto alla pensione ex L. 118/71 ed all'handicap grave, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione e l'handicap grave a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla data della domanda e/o da altra data;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle predette provvidenze.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
A seguito della rinnovazione della CTU e della nomina del Dott. lo stess0 Persona_1 prestava il giuramento di rito, espletava l'incarico, depositava la relazione peritale ed alla odierna udienza le Parti presenti, come da verbale, chiedevano decidersi la causa dopo breve discussione orale.
1. L'opposizione deve ritenersi fondata ni limiti che seguono.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 22.04.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 21.05.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 18.06.2024.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo state espletate le visite presso la Commissione Medica in data 30.11.2022 laddove il ricorso per ATP risulta essere CP_1 stato iscritto il 15.02.2023.
3. Parte ricorrente con il ricorso chiese, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 524/23 RG, accertarsi il diritto alla pensione ex L. 118/71 ed alla situazione di handicap in condizione di gravità.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1 della visita medica e sulla scorta della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo al ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento delle invocate provvidenze;
ciò con decorrenza dalla data dell'intervento chirurgico di protesi di anca bilaterale ossia dal 05.12.2024. La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate sulla base della documentazione prodotta e della visita medico-legale espletata;
ciò anche avuto riguardo alla decorrenza del beneficio.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda deve quindi accogliersi nei prefati limiti.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono integralmente compensarsi stante il riconoscimento del beneficio con decorrenza successiva sia rispetto alla data della domanda amministrativa, sia rispetto alla pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo sia, infine, rispetto alla presente fase;
seguono integralmente la soccombenza quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 524/23 RG) e sulla domanda dallo Parte_1 stesso proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t. così provvede: CP_1
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione, e per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo al ricorrente:
a) dei presupposti di natura sanitaria afferente alla pensione ex L. 118/71 avendo il
Consulente accertato l'invalidità civile nella misura del 100% con decorrenza dal
05.12.2024;
b) del presupposto di natura sanitaria afferente all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L.
104/92 con decorrenza dal 05.12.2024;
- Spese di lite compensate;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2455 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CIVALE ANTONELLA c/o il cui studio in Castrovillari, Via
Dolcedorme, 30, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con CP_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente, sull'assunto di essere stata riconosciuta invalida senza diritto alla pensione ex L. 118/71 ed all'handicap grave, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la pensione e l'handicap grave a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto con decorrenza dalla data della domanda e/o da altra data;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle predette provvidenze.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
A seguito della rinnovazione della CTU e della nomina del Dott. lo stess0 Persona_1 prestava il giuramento di rito, espletava l'incarico, depositava la relazione peritale ed alla odierna udienza le Parti presenti, come da verbale, chiedevano decidersi la causa dopo breve discussione orale.
1. L'opposizione deve ritenersi fondata ni limiti che seguono.
2. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 22.04.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 21.05.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 18.06.2024.
Risulta anche il rispetto del termine semestrale di decadenza essendo state espletate le visite presso la Commissione Medica in data 30.11.2022 laddove il ricorso per ATP risulta essere CP_1 stato iscritto il 15.02.2023.
3. Parte ricorrente con il ricorso chiese, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 524/23 RG, accertarsi il diritto alla pensione ex L. 118/71 ed alla situazione di handicap in condizione di gravità.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1 della visita medica e sulla scorta della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo al ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento delle invocate provvidenze;
ciò con decorrenza dalla data dell'intervento chirurgico di protesi di anca bilaterale ossia dal 05.12.2024. La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate sulla base della documentazione prodotta e della visita medico-legale espletata;
ciò anche avuto riguardo alla decorrenza del beneficio.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti.
La domanda deve quindi accogliersi nei prefati limiti.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono integralmente compensarsi stante il riconoscimento del beneficio con decorrenza successiva sia rispetto alla data della domanda amministrativa, sia rispetto alla pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo sia, infine, rispetto alla presente fase;
seguono integralmente la soccombenza quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.
, con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 524/23 RG) e sulla domanda dallo Parte_1 stesso proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t. così provvede: CP_1
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione, e per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo al ricorrente:
a) dei presupposti di natura sanitaria afferente alla pensione ex L. 118/71 avendo il
Consulente accertato l'invalidità civile nella misura del 100% con decorrenza dal
05.12.2024;
b) del presupposto di natura sanitaria afferente all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L.
104/92 con decorrenza dal 05.12.2024;
- Spese di lite compensate;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1 fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo