Articolo 1576 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1588Articolo 1590
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1576. Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego 1. Per la sospensione ((precauzionale)) dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. 2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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