Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/05/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.1185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Chiara Lago, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Tradate (VA), Via G. Marconi n. 8, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica 'pro tempore',
[...] rappresentato e difeso per mandato generale alle liti 02.05.2023 per Notaio Persona_1
Repertorio n. 39560, Raccolta n. 21589 dall'Avv. Martina Iannetti ed elettivamente domiciliato presso quest'ultima in Milano, Via Mazzini, n. 7,
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.07.2024 il Sig. ha dedotto: Parte_1
- di prestare la propria attività lavorativa in qualità di autista di pullman e piazzalista in favore della Travel Parking s.r.l. di Cardano al Campo;
- di avere, in data 09.06.2023, subito un infortunio durante l'attività lavorativa;
nel dettaglio, Pe egli si era recato a ricevere dei clienti in arrivo al Terminal 1 dell'Aeroporto di Malpensa. avrebbe parcheggiato il mezzo, e, individuati i clienti che lo attendevano, ha cominciato a caricarne i bagagli nell'apposito vano. In quel mentre arrivavano altre 6 persone da alloggiare nello stesso mezzo, per far posto alle valigie di questi ultimi, che erano più
- di essersi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tradate, ove gli veniva diagnosticata la frattura F2 IV dito della mano sinistra (doc. n. 1 ricorrente, verbale di PS del 09.06.2023), confermata dall'esito del referto radiografico, che specificava: “frattura del condilo di F2 del
IV dito della mano sinistra con coinvolgimento articolare, si pone indicazione a intervento chirurgico” (doc. n. 2 ricorrente, referto radiografia 9/6/23);
- di essersi sottoposto in data 16.06.2023 ad intervento di osteosintesi (doc. n. 4 ricorrente,
Referto ortopedia del 16.06.2023);
- che in data 25.09.2023 l'ortopedico, Dr. gli diagnosticava algia alla CP_2 flessoestensione delle articolazioni infrafalangee prossimali e irrigidimento dell'articolazione infrafalangea distale della mano sinistra, con minima capacità flessoria attiva (doc. n. 7 ricorrente, referto ortopedia del 25.09.2023);
- che in data 15.11.2023 la frattura risultava consolidata, con presenza di artrosi post trauma, che non consentivano la normale flessione ed uso della mano (doc. n. 9 ricorrente, referto del 15.11.2023);
- che in data 22.11.2023 chiudeva l'infortunio, liquidando una indennità per inabilità CP_1 temporanea assoluta nella misura di € 11.700,18= (doc. n. 10 ricorrente) ed accertando una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificata nel 2% (grado complessivo, che tiene conto di un precedente infortunio, del 4%), che non raggiunge il grado minimo indennizzabile;
- di aver contestato in data 17.01.2024 il riconoscimento della misura della menomazione dell'integrità psicofisica, allegando relazione medico- legale (doc. n. 11 ricorrente, invio Mod.
1P, e doc. n. 12 ricorrente, relazione medico legale), che quantificava il danno biologico permanente complessivo (tenuto conto del precedente infortunio sul lavoro) in 7 punti percentuali.
Ciò precisato, il Sig. ha adito il Tribunale di Busto Arsizio chiedendo quanto segue: Pt_1
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psicofisica complessivamente pari al 7% (tenuto conto del precedente infortunio), o della minore o maggiore misura che risulterà di giustizia, con diritto al riconoscimento da parte dell' dei danni subiti dalla data della domanda amministrativa, nella misura da stabilirsi CP_1 anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
b) Condannare l
[...]
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore dell'istante dell'indennizzo in capitale per il danno biologico subito, pari ad € 6.695,88=, o nella misura minore o maggiore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da liquidarsi in favore della procuratrice antistataria”.
2. Si è costituito in giudizio l in data 21.01.2025 contestando quanto ex adverso CP_1 prospettato e chiedendo il rigetto della domanda;
in particolare, l resistente ha CP_1 dedotto che, dalla relazione redatta dal Dirigente Medico di sede, Dr. in data Per_3
17.01.2025 (doc. 3 resistente), emergerebbe che la valutazione nuova si sommava alla preesistenza e, sulla scorta dei criteri di cui al D.Lgs. n. 38/2000, il danno biologico complessivo era pari a 4 punti percentuali. Inoltre, l resistente ha rilevato che non è CP_1 stato espletato alcun contraddittorio medico in quanto non sarebbe pervenuta opposizione
(quella inviata era viziata e non valutabile).
3. Esperiti gli incombenti di rito e disposta consulenza tecnica, all'udienza del 27.05.2025, all'esito della discussione, il Giudice ha definito il giudizio con la presente sentenza.
Ciò premesso in fatto, si evidenzia che la domanda proposta dal Sig. è Parte_1 fondata e deve essere accolta.
L'istruttoria esperita - mediante la produzione di documentazione e l'espletamento di CTU medico-legale - ha consentito di accertare che l'evento del 09.06.2023 è qualificabile come infortunio lavorativo con diagnosi di 'frattura metaepifisaria distale F2 IV° dito mano sinistra'.
In particolare, la consulenza medico legale espletata ha confermato gli accadimenti fattuali come allegati da parte ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa, dott. ha osservato che “in Per_4 considerazione dei dati storico-circostanziali, di quanto emerso all'esame della documentazione sanitaria e con riguardo all'attuale situazione soggettiva-obiettiva, è da ritenersi che nell'infortunio sul lavoro del 09.06.23 e sopra ricordato, Parte_1 riportò la frattura metaepifisaria distale F2 IV° dito mano sinistra”.
A tale proposito, il professionista incaricato ha osservato che “tale quadro lesivo è pienamente compatibile, quanto a modalità produttive, con l'inquadramento circostanziale dei fatti così come prospettato in atti. Questo, unitamente al fatto che le su riferite lesioni furono riscontrate in ambiente idoneo (quello ospedaliero) nelle immediatezze del fatto, soddisfano pienamente la criteriologia medico-legale per l'attribuzione di un nesso causale diretto tra le suddette lesioni e l'infortunio lavorativo de quo”. Il CTU ha rilevato che “attualmente la sintomatologia lamentata è pienamente giustificata dalla lesività iniziale e dalla obiettività clinica riscontrata e si ritiene di poter considerare ormai ben stabilizzate le menomazioni descritte” e che “per quanto concerne le menomazioni residuate, ormai con carattere di permanenza, non sussistendo concreta possibilità di evoluzione futura in senso migliorativo, è possibile affermare che esse sono tali da configurare un danno permanente alla persona, quantificabile nella misura del quattro per cento con riferimento ai parametri propri dell'infortunistica lavorativa (DLGS 38 del
23.02.00)” e che “considerata la menomazione preesistente, derivata dal pregresso infortunio in itinere (valutato in sede tre per cento) il grado complessivo della CP_1 menomazione è pari al sei per cento, con riferimento ai parametri propri dell'infortunistica lavorativa (D.LGS. 38 del 23.02.00)”.
Sulla scorta di tali premesse, il medico legale ha concluso dunque il proprio elaborato dando atto del fatto che “1) Come attendibilmente documentato dalla certificazione rilasciata dall'ospedale Varese e dalla successiva documentazione sanitaria presente in atti, risulta che, nell'infortunio sul lavoro del 09.06.23 e sopra ricordato, riportò Parte_1 la frattura metaepifisaria distale F2 IV° dito mano sinistra. Tale quadro lesivo è compatibile, quanto a modalità produttive, con l'inquadramento circostanziale dei fatti così come prospettato in atti”. Sotto il profilo della valutazione, il CTU ha espresso il proprio parere nei seguenti termini: “2) I postumi come sopra descritti, integrano un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 4% (quattro per cento), con riferimento ai parametri propri dell'infortunistica lavorativa (D.LGS. 38 del 23.02.00), con decorrenza dal momento in cui fu considerato clinicamente stabilizzato ai fini del corrispettivo giudizio CP_1 di stabilizzazione e chiusura infortunio (20.11.23). 3) Il grado di menomazione CP_1 complessivo, considerata la pregressa menomazione derivata dal precedente infortunio già valutato in sede , è attualmente del 6% (sei per cento), con riferimento ai parametri CP_1 propri dell'infortunistica lavorativa (D.LGS. 38 del 23.02.00)”.
Ritiene questo Giudice di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione di perizia – cui si rimanda integralmente – in quanto condotta con metodo corretto, immune da vizi logici e fondata su rigorose considerazioni medico-legali.
Va dichiarato, per tale ordine di ragioni, che l'evento del 09.06.2023 è qualificabile come infortunio lavorativo con diagnosi di 'frattura metaepifisaria distale F2 IV° dito mano sinistra'
e con valutazione del danno biologico nella misura del 4%. Il grado di menomazione complessivo, considerata la pregressa menomazione derivata dal precedente infortunio già valutato in sede , è attualmente del 6% (sei per cento), con riferimento ai parametri CP_1 propri dell'infortunistica lavorativa (D.LGS. 38 del 23.02.00).
A carico dell'Istituto di previdenza dovranno essere definitivamente poste le spese della consulenza tecnica d'ufficio così come liquidate in corso di causa.
Per il principio della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte resistente e vengono liquidate in complessivi €. 3.500,00=, oltre spese generali, CU e accessori di legge in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara che l'evento del 09.06.2023 è qualificabile come infortunio lavorativo e che il ricorrente ha riportato postumi di inabilità permanente di grado pari al 4% (quattro per cento);
b) dichiara che il grado di menomazione complessivo, considerata la pregressa menomazione derivata dal precedente infortunio già valutato in sede , è attualmente CP_1 del 6% (sei per cento);
c) condanna l al pagamento dell'indennizzo in capitale rapportato a tale grado con CP_1 gli interessi legali dal dovuto al saldo con decorrenza dal 20.11.2023;
d) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza tecnica;
e) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.500,00 CP_1 oltre spese generali, CU e accessori di legge in favore della legale di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Busto Arsizio, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Fedele