Ordinanza cautelare 13 gennaio 2011
Decreto decisorio 21 novembre 2016
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 13/01/2011, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2011 REG.ORD.CAU.
N. 10658/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10658 del 2010, proposto da:
HE SI, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Capasso, con domicilio eletto presso IU TT in Roma, via dei Condotti, 9;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del giudizio medico legale espresso dalla Commissione medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell'Aeronautica Militare - Istituto Medico Legale "Aldo di Loreto" di Roma in data 12.10.2010, di non idoneità del ricorrente al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4182 V.F.P.4 nell'Aeronautica Militare per pregressa ricostruzione LCA ginocchio destro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, ad una prima sommaria delibazione, non presenta sufficienti elementi di fondatezza, atteso l’inserimento della imperfezione rilevata dall’Amministrazione nel codice 109 della Direttive Tecnica del 5 dicembre 2005;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Bis – respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2011
IL SEGRETARIO