TRIB
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/04/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 115/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'AMATO FABIO
ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. GUIDUCCI MASSIMO giusta procura in CP_1
atti resistente
OGGETTO: Prestazione: malattia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 7.6.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver svolto mansioni di operatore ecologico (conduce autocarri, spazzatrici meccaniche, ed utilizza utensili meccanici o elettrici per lo sfalcio dell'erba o il taglio delle essenze legnose, occupandosi, altresì, della pulizia delle caditoie stradali) e di aver presentato domanda all' CP_1
per il riconoscimento della malattia professionale avendo subito un sovraccarico meccanico conseguente alla postura, affermava che ingiustamente l'Istituto non aveva la corretta percentuale per la patologia di cui soffre e adiva il Tribunale chiedendo di “ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1
relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare la natura professionale della malattie di cui in narrativa contratte dal ricorrente (sindrome cuffia dei rotatori bilaterale con valutazione medicolegale pari al 12%; artrosi colonna lombosacrale con valutazione medicolegale pari al 12%; - conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, complessivamente assunta, pari o superiore al grado del 23% ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda CTU che sin d'ora si richiede;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rendita a i sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 38 del 23/02/2000, ovvero a CP_1
all'indennizzo in capitale, previsto dal medesimo decreto, e per l'effetto condannare
l' all'erogazione della suddetta rendita ovvero del suddetto indennizzo in CP_1
capitale ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed accessori di legge.”.
Si costituiva l contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Veniva disposta consulenza medico legale.
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
In materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio CP_1
avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2).
Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1.
Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame il ricorrente lamenta di aver subito postumi derivanti dalla malattia da cui è affetta riconducibile causalmente all'attività svolta maggiori rispetto a quanto riconosciuto dall' : CP_1
L'esposizione al rischio è stata indagata e la percentuale di invalidità da cui è affetta la parte è stata quantificata dal consulente di ufficio ( cfr. relazione peritale in atti ove si legge che discopatie degenerative lombari del tratto L3-S1 con prolasso del disco a livello L5-S1 a impegno intraforaminale a destra, risulta contratta nell'esercizio e a causa di una lavorazione protetta, tutelata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria;
2. la malattia: - degenerazione bilaterale dell'articolazione acromion-claveare e tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, è già stata riconosciuta dipendente dall'attività lavorativa e della stessa si chiede esclusivamente una migliore valutazione percentuale;
3. alle tecnopatie indicate al n. 1 e al n. 2 è attribuibile un danno biologico permanente indennizzabile complessivo pari al 14% (quattordici per cento) valutato alla luce della Tabella delle menomazioni di cui al DM 12 luglio
2000..).
Deve ritenersi, quindi, che può essere riconosciuta a favore del ricorrente un percentuale di invalidità pari al 14% con conseguente diritto all'indennizzo oltre interessi dalla maturazione e fino al saldo.
L' è tenuto al rimborso delle spese di lite che si liquidano in dispositivo. CP_1
Le spese di consulenza sono posta a carico dell' e liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara che parte ricorrente ha subito a causa dell'attività di lavoro un danno biologico nella misura del 14% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1
l'indennizzo ai ricorrenti secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2697,00 oltre Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
pone le spese di consulenza carico dell . CP_1
Tivoli, il 24.4.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 115/2023, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
D'AMATO FABIO
ricorrente e rappresentato e difeso dall'avv. GUIDUCCI MASSIMO giusta procura in CP_1
atti resistente
OGGETTO: Prestazione: malattia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 7.6.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver svolto mansioni di operatore ecologico (conduce autocarri, spazzatrici meccaniche, ed utilizza utensili meccanici o elettrici per lo sfalcio dell'erba o il taglio delle essenze legnose, occupandosi, altresì, della pulizia delle caditoie stradali) e di aver presentato domanda all' CP_1
per il riconoscimento della malattia professionale avendo subito un sovraccarico meccanico conseguente alla postura, affermava che ingiustamente l'Istituto non aveva la corretta percentuale per la patologia di cui soffre e adiva il Tribunale chiedendo di “ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1
relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare la natura professionale della malattie di cui in narrativa contratte dal ricorrente (sindrome cuffia dei rotatori bilaterale con valutazione medicolegale pari al 12%; artrosi colonna lombosacrale con valutazione medicolegale pari al 12%; - conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, complessivamente assunta, pari o superiore al grado del 23% ovvero pari alla percentuale che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda CTU che sin d'ora si richiede;
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla rendita a i sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 38 del 23/02/2000, ovvero a CP_1
all'indennizzo in capitale, previsto dal medesimo decreto, e per l'effetto condannare
l' all'erogazione della suddetta rendita ovvero del suddetto indennizzo in CP_1
capitale ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed accessori di legge.”.
Si costituiva l contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Veniva disposta consulenza medico legale.
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
In materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio CP_1
avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2).
Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1.
Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame il ricorrente lamenta di aver subito postumi derivanti dalla malattia da cui è affetta riconducibile causalmente all'attività svolta maggiori rispetto a quanto riconosciuto dall' : CP_1
L'esposizione al rischio è stata indagata e la percentuale di invalidità da cui è affetta la parte è stata quantificata dal consulente di ufficio ( cfr. relazione peritale in atti ove si legge che discopatie degenerative lombari del tratto L3-S1 con prolasso del disco a livello L5-S1 a impegno intraforaminale a destra, risulta contratta nell'esercizio e a causa di una lavorazione protetta, tutelata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria;
2. la malattia: - degenerazione bilaterale dell'articolazione acromion-claveare e tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, è già stata riconosciuta dipendente dall'attività lavorativa e della stessa si chiede esclusivamente una migliore valutazione percentuale;
3. alle tecnopatie indicate al n. 1 e al n. 2 è attribuibile un danno biologico permanente indennizzabile complessivo pari al 14% (quattordici per cento) valutato alla luce della Tabella delle menomazioni di cui al DM 12 luglio
2000..).
Deve ritenersi, quindi, che può essere riconosciuta a favore del ricorrente un percentuale di invalidità pari al 14% con conseguente diritto all'indennizzo oltre interessi dalla maturazione e fino al saldo.
L' è tenuto al rimborso delle spese di lite che si liquidano in dispositivo. CP_1
Le spese di consulenza sono posta a carico dell' e liquidate con separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara che parte ricorrente ha subito a causa dell'attività di lavoro un danno biologico nella misura del 14% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1
l'indennizzo ai ricorrenti secondo le previsioni di legge di cui al d. lgs. 23 febbraio
2000 n. 38 oltre agli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
condanna l' al rimborso dei compensi di avvocato che liquida in € CP_1
2697,00 oltre Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;
pone le spese di consulenza carico dell . CP_1
Tivoli, il 24.4.2024
Il giudice
Roberta Mariscotti