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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2536/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. FASO MAURILIO); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (avv. TECLA CP_1
RA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza del
14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 01/09/2000 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
14/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno hanno insisito nel ricorso contenente già le dichiarazioni, appositamente sottoscritte, di non volersi riconciliare.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 17/09/2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Ferme restando le pattuizioni di cui alla separazione omologata,
1) I coniugi proseguiranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori con affidamento Per_1 Per_2 condiviso e manterranno il loro domicilio presso la casa coniugale di Via Bentivegna n. 35, in comproprietà tra i coniugi;
3) I coniugi concordano che per fare sì che le figlie minori abbiano a subire il meno possibile i disagi connessi alla separazione dei genitori, l'abitazione di via Bentivegna rimarrà habitat domestico delle figlie ed in essa si alterneranno di settimana in settimana i genitori. È espressamente esclusa la convivenza o coabitazione di ciascuna delle parti con eventuali nuovi partner presso la detta abitazione;
4) Si dà atto che al fine di gestire nel modo migliore possibile le esigenze e le necessità delle minori, i coniugi si impegnano a collaborare come hanno fatto sino ad oggi, alternandosi nel seguire le figlie nei loro impegni scolastici ed extrascolastici, in relazione e dipendenza dei loro rispettivi impegni lavorativi;
5) Vista l'età delle minori, costoro stabiliranno con il genitore temporaneamente non convivente i tempi e le modalità di incontro, in funzione dei rispettivi impegni di lavoro, salvo per entrambi i genitori l'obbligo di informarsi reciprocamente degli spostamenti delle figlie e delle decisioni prese nel loro interesse;
6) I coniugi concordano che le minori trascorreranno le festività civili e religiose con l'uno o con l'altro genitore, dalle ore 10 fino alle ore 21,30, secondo i criteri della rotazione di anno in anno e dell'alternanza; durante le festività di Natale e Capodanno le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo esclusivo di cinque giorni consecutivi, che comprendano alternativamente il 24/12 ed il 25/12 ovvero il 31/12 e l'1/1; 7) Le minori trascorreranno altresì un periodo esclusivo con ciascuno dei genitori, durante il periodo estivo, di due settimane anche non consecutive tra loro, da comunicarsi e concordare entro il 30 giugno di ogni anno. Il costo di eventuali viaggi o vacanze trascorsi esclusivamente con uno dei genitori sarà a carico esclusivo di quest'ultimo.
8) Durante i periodi di vacanza esclusivi con un genitore, saranno favoriti i contatti telefonici con l'altro;
9) In considerazione della circostanza per cui i coniugi si alterneranno presso l'abitazione familiare, e che le spese relative alla medesima abitazione dovranno essere sopportate da entrambi in egual misura, essi concordano che ogni mese, contestualmente alla percezione dei propri stipendi, entrambi verseranno sul conto corrente cointestato n. 854 acceso presso BNL
BNP Paribas filiale Palazzo di Giustizia ciascuno l'importo di € 400,00 che avrà lo scopo di coprire le utenze domestiche tutte domiciliate sul sopraindicato conto, le quote ordinarie condominiali, le imposte e gli altri oneri sull'abitazione, i compensi per la pulizia dell'abitazione, i piani di accumulo sottoscritti in favore delle figlie (€ 50,00 cadauno), le spese ordinarie di mantenimento delle figlie, fatta eccezione per le spese del vitto cui ciascuno dei genitori provvederà con i propri mezzi nel periodo di coabitazione con le figlie, e con rendiconto trimestrale dei prelievi e dell'utilizzo del conto corrente.
In base alle esigenze che potranno sopravvenire, le parti si riservano una eventuale modifica dell'importo da versare sul suddetto conto corrente mediante accordo tra le stesse, che avrà la medesima efficacia della presente scrittura.
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie minori, i coniugi concordano sin d'ora che divideranno tra loro dette spese al 50% ciascuno, secondo lo schema stabilito dalle Linee Guida del CNF emanate nel luglio 2019, che si devono intendere parte integrante del presente accordo.
11) I coniugi concordano di rimandare la divisione dei beni mobili comuni (ad eccezione dei beni ed effetti personali, che potranno essere da ciascuno asportati) al momento in cui le figlie saranno divenute economicamente autosufficienti.
12) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 01/09/2000, da , nato a [...]
MO (PA) il 02/07/1966, e da , nata a [...] il CP_1
11/06/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 76, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 14/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2536/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. FASO MAURILIO); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (avv. TECLA CP_1
RA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza del
14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 01/09/2000 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
14/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno hanno insisito nel ricorso contenente già le dichiarazioni, appositamente sottoscritte, di non volersi riconciliare.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 17/09/2018;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Ferme restando le pattuizioni di cui alla separazione omologata,
1) I coniugi proseguiranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori con affidamento Per_1 Per_2 condiviso e manterranno il loro domicilio presso la casa coniugale di Via Bentivegna n. 35, in comproprietà tra i coniugi;
3) I coniugi concordano che per fare sì che le figlie minori abbiano a subire il meno possibile i disagi connessi alla separazione dei genitori, l'abitazione di via Bentivegna rimarrà habitat domestico delle figlie ed in essa si alterneranno di settimana in settimana i genitori. È espressamente esclusa la convivenza o coabitazione di ciascuna delle parti con eventuali nuovi partner presso la detta abitazione;
4) Si dà atto che al fine di gestire nel modo migliore possibile le esigenze e le necessità delle minori, i coniugi si impegnano a collaborare come hanno fatto sino ad oggi, alternandosi nel seguire le figlie nei loro impegni scolastici ed extrascolastici, in relazione e dipendenza dei loro rispettivi impegni lavorativi;
5) Vista l'età delle minori, costoro stabiliranno con il genitore temporaneamente non convivente i tempi e le modalità di incontro, in funzione dei rispettivi impegni di lavoro, salvo per entrambi i genitori l'obbligo di informarsi reciprocamente degli spostamenti delle figlie e delle decisioni prese nel loro interesse;
6) I coniugi concordano che le minori trascorreranno le festività civili e religiose con l'uno o con l'altro genitore, dalle ore 10 fino alle ore 21,30, secondo i criteri della rotazione di anno in anno e dell'alternanza; durante le festività di Natale e Capodanno le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori un periodo esclusivo di cinque giorni consecutivi, che comprendano alternativamente il 24/12 ed il 25/12 ovvero il 31/12 e l'1/1; 7) Le minori trascorreranno altresì un periodo esclusivo con ciascuno dei genitori, durante il periodo estivo, di due settimane anche non consecutive tra loro, da comunicarsi e concordare entro il 30 giugno di ogni anno. Il costo di eventuali viaggi o vacanze trascorsi esclusivamente con uno dei genitori sarà a carico esclusivo di quest'ultimo.
8) Durante i periodi di vacanza esclusivi con un genitore, saranno favoriti i contatti telefonici con l'altro;
9) In considerazione della circostanza per cui i coniugi si alterneranno presso l'abitazione familiare, e che le spese relative alla medesima abitazione dovranno essere sopportate da entrambi in egual misura, essi concordano che ogni mese, contestualmente alla percezione dei propri stipendi, entrambi verseranno sul conto corrente cointestato n. 854 acceso presso BNL
BNP Paribas filiale Palazzo di Giustizia ciascuno l'importo di € 400,00 che avrà lo scopo di coprire le utenze domestiche tutte domiciliate sul sopraindicato conto, le quote ordinarie condominiali, le imposte e gli altri oneri sull'abitazione, i compensi per la pulizia dell'abitazione, i piani di accumulo sottoscritti in favore delle figlie (€ 50,00 cadauno), le spese ordinarie di mantenimento delle figlie, fatta eccezione per le spese del vitto cui ciascuno dei genitori provvederà con i propri mezzi nel periodo di coabitazione con le figlie, e con rendiconto trimestrale dei prelievi e dell'utilizzo del conto corrente.
In base alle esigenze che potranno sopravvenire, le parti si riservano una eventuale modifica dell'importo da versare sul suddetto conto corrente mediante accordo tra le stesse, che avrà la medesima efficacia della presente scrittura.
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie minori, i coniugi concordano sin d'ora che divideranno tra loro dette spese al 50% ciascuno, secondo lo schema stabilito dalle Linee Guida del CNF emanate nel luglio 2019, che si devono intendere parte integrante del presente accordo.
11) I coniugi concordano di rimandare la divisione dei beni mobili comuni (ad eccezione dei beni ed effetti personali, che potranno essere da ciascuno asportati) al momento in cui le figlie saranno divenute economicamente autosufficienti.
12) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 01/09/2000, da , nato a [...]
MO (PA) il 02/07/1966, e da , nata a [...] il CP_1
11/06/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 76, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 14/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.