Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ET ET LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2787 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Elio Michele Gnocato che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
E
( P.IVA ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Fabio Accardo che la rappresenta e difende per mandato in atti.
APPELLATA
( C.F. ) in persona della mandataria CP_3 P.IVA_3 CP_4
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Andrea Giannelli, Stefano Parlatore e Giacinto di Donato che la rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
1
[...]
INTERVENUTE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 23312/2019 resa nel procedimento 35231/2016 – contratti bancari -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il quindici aprile 2016 e iscritto a ruolo ( r.g. 35231/2016 )
e convenivano dinanzi al Tribunale di Roma in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 relazione al conto corrente affidato n. 30077746 acceso in data 07/02/2007, intestato alla s.r.l. con la garanzia dell'altro attore.
Sostenevano che all'esito dell'analisi compiuta da un professionista di fiducia erano emersi illegittimi addebiti pari a € 36.303,55 per usura oggettiva, € 25.119,31 per usura soggettiva ed € 107,01 per anatocismo.
Esponevano di aver richiesto con pec del trenta marzo 2016 copia dei contratti e degli estratti conto anche scalari.
Affermavano l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari e di cms nonché l'illecito esercizio dello ius variandi e chiedevano la condanna di controparte alla ripetizione di quanto pagato in eccedenza nonché al risarcimento dei danni;
affermavano che, in caso di segnalazione in Centrale Rischi, la stessa avrebbe dovuto essere di “rapporto contestato”. in particolare sosteneva di aver diritto a sollevare l'exceptio doli Parte_2
e l'exceptio nullitatis e che la condotta della banca, violativa dei canoni di correttezza e buona fede, comportava la liberazione dalla garanzia prestata.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, espletata CTU, con sentenza 23312 del 2019 così statuiva : “in parziale accoglimento della domanda attrice, proposta da (debitrice principale) e da Parte_1
(garante) nei confronti d dichiara che, a fronte di un importo Parte_2 Controparte_1 contabile di - € 167.977,63 (alla data del recesso), il saldo del conto corrente n° 30077746 2 è pari a complessivi - € 102.013,48, alla data del 31/12/2015, sempre a debito della debitrice principale e a credito di rigetta la domanda dell'attore Parte_1 Controparte_1 [...] di liberazione dalla fideiussione prestata;
rigetta la domanda attorea di ripetizione Pt_2 rcimento danni nonché di rettifica della segnalazione in Centrale Rischi;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna in solido gli attori, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida in € 5.196,60 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto, per 2/3 in solido a carico degli attori e per 1/3 a carico della convenuta”.
e proponevano appello e concludevano chiedendo : “Accertato Parte_1 Parte_2
e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
f) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna della banca – laddove sussistano i presupposti di legge - alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.. Con espressa rinuncia alla proposta domande in tema di usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammissione di CTU contabile volta a verificare l'applicazione sui rapporti bancari oggetto del giudizio, di CMS, capitalizzazione non pattuiti di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96, demandando al Consulente tecnico il quesito indicato in atti qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta. Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo : “rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato in data 4/6/2020 dalla e dal Sig. , in quanto Parte_1 Parte_2 inammissibile, illegittimo e infondato. Il tutto con vittoria di spese di lite, non escluse le spese generali ex art. 2 D.M. 10.3.2014, n. 55. In via istruttoria Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respingere le richieste di rinnovazione della CTU formulata dagli appellanti, in quanto superflua e inammissibile”. 3 Il sedici agosto 2022 interveniva la cessionaria di che si riportava alle Controparte_7 conclusioni dell'appellata.
Il ventinove gennaio 2025 interveniva la cessionaria di che Controparte_8 si riportava alle conclusioni dell'appellata.
La Corte all'esito dell'udienza del tre marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe affetta da “ errata valutazione in ordine alla violazione dell'art. 198 secondo comma c.p.c. al divieto di produzione di nuovi documenti e l'interesse della parte appellante ad eccepirla”
In particolare il riferimento è al fatto che in sede di operazioni peritali il CTU ha acquisito due contratti di apertura di credito operanti sul conto corrente di cui è causa;
l'appellante sostiene che erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto legittima detta acquisizione.
Il motivo è infondato.
Lo stesso appellante in primo grado aveva richiesto ex art. 119 TUB ( doc. 2 allegato all'atto di citazione ) tutta la documentazione contrattuale ( ivi compreso il contratto originario di conto corrente, quello di apertura di credito e le convenzioni modificative successive ) nonché tutti gli estratti conto e aveva chiesto l'emissione di ordinanza ex art. 210 c.p.c., istanza respinta invero dal Giudice Istruttore. Dopo il deposito della CTU la difesa degli odierni appellanti non ha svolto alcuna eccezione rispetto all'acquisizione limitandosi in sede di conclusioni a richiamare quelle di citazione e non espletando alcuna specifica contestazione in sede di memoria conclusionale.
Atteso quanto detto con la produzione spontanea in giudizio da parte dell'istituto di credito
è stata in via sostanziale accolta l'istanza istruttoria. D'altro canto, essendo gli appellanti attori in primo grado, al fine di dimostrare la correttezza dei propri assunti avrebbero dovuto produrre tutta la documentazione contrattuale oltre agli estratti conto. Si osserva inoltre come nell'atto di citazione di primo grado gli odierni appellanti non abbiano affermato che i
4 contratti fossero privi di forma scritta ma solo di non averli nella loro disponibilità (pag. 3).
Di conseguenza del tutto correttamente il Tribunale ha affermato “parte attrice non ha alcun interesse a far valere l'irritualità di detta produzione, che paradossalmente contribuisce ad implementare il quadro probatorio a tutto vantaggio della stessa parte attrice;
invero la carenza documentale riscontrata tanto a livello contabile quanto a livello contrattuale, così da portare a ben tre distinte ipotesi ricostruttive e ad altrettanti distinti calcoli del saldo da parte del Ctu, non potrebbe che portare al rigetto tout court della domanda attrice di accertamento negativo, con conseguente conferma del saldo contabile della banca per – € 167.977,63 (alla data del recesso del 13/4/2016”.
Con il secondo motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile al conto corrente il principio stabilito da Cass. SS.UU. 24675/2017 in materia di irrilevanza dell'usura sopravvenuta in quanto il caso esaminato in detta pronuncia riguardava un mutuo, fattispecie del tutto diversa dai contratti di conto corrente.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, nonostante gli appellanti avessero a disposizione tutta la documentazione contrattuale e gli estratti conto e quindi avessero la possibilità di quantificare l'importo asseritamente indebito a tale titolo, gli stessi non hanno indicato quali poste avrebbero superato dette soglie nel corso del rapporto per cui si tratta di doglianza del tutto generica e ciò a prescindere dalle argomentazioni generali in diritto svolte dalla difesa.
In secondo luogo, si osserva ad abundantiam, il principio elaborato dalla Corte di Cassazione è stabilito considerando testualmente come il Giudice sia : “… vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. È priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi”.
Si tratta di affermazione che stabilisce un principio chiaramente applicabile anche ai contratti di conto corrente per cui anche sotto questo profilo la pronuncia del Tribunale è del tutto condivisibile.
5 Con il terzo motivo si afferma . “Si intende precisare che la CMS (illecita vedi sentenza sul punto non oggetto di impugnazione) al pari degli effetti anatocistici (applicati post 2014), quali oneri illeciti perché non pattuiti, devono essere considerati alla stregua di costi sostenuti e non dovuti, perdendo da un lato la loro qualifica di cms e dall'altro la loro peculiarita' di interessi capitalizzati. Sono oneri “nulli”, sono somme ripetibili ex art. 2043 c.c., ovvero addendi semplicemente remunerative primi di giustificazione causale, non possono che essere inserite nel computo del TEG al fine del rilevamento del tasso soglia”.
Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda l'inserimento delle CMS nel calcolo del TEG ai fini dell'usura originaria ( essendo irrilevante l'usura sopravvenuta per quanto già sopra evidenziato ) si rileva come comunque il CTU abbia escluso dai calcoli tutte le poste a titolo di CMS in quanto non pattuite secondo i criteri stabiliti dal Tribunale.
A prescindere da ciò il contratto di conto corrente è stato stipulato il sette febbraio 2007 e il decreto del Ministro del Tesoro che, nel periodo di riferimento, ha stabilito i TEGM ha considerato separatamente il tasso di interesse e la cms.
Il Tribunale ha a tale proposito correttamente applicato il principio di cui alle SS.UU.
16303/2018 per cui ha ritenuto che fino al trentuno dicembre 2009 la CMS rilevasse solo calcolandola con il “metodo del margine” per cui solo l'eventuale parte eccedente la cms soglia avrebbe dovuto essere computata ai fini dell'usura.
Per i contratti di affidamento successivi al trentuno dicembre 2009 il CTU ha rilevato l'assenza di superamento del tasso soglia, che già era comprensivo delle CMS.
Per quanto riguarda l'inserimento dell'anatocismo ai fini del superamento del limite usurario, nel contratto è stato previsto in regime di reciprocità per cui l'anatocismo era lecito;
legittimamente poi il CTU ha proceduto al calcolo del TAEG secondo i criteri dati dal
Tribunale ( ricomprendere ogni remunerazione senza tasse e cms fino al trentuno dicembre
2009 e successivamente solo senza tasse ) e ha riscontrato l'assenza di superamento del tasso soglia.
Con il quarto motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale non avrebbe applicato il principio consolidato secondo cui il garante può comunque sollevare exceptio doli et nullitatis relativamente al rapporto fondamentale.
Il motivo è infondato.
6 Il Tribunale ha infatti affermato detta possibilità ma in concreto ha escluso, se non nei limiti in cui ha ridotto il saldo negativo, che vi fossero le nullità dedotte;
ha poi ritenuto che il fideiussore non avesse provato i presupposti per la liberazione ex art. 1956 c.c. dando valenza al fatto, particolarmente pregnante, dell'essere il garante anche legale rappresentante della correntista;
dette affermazioni, del tutto condivisibili, non sono state oggetto di specifica contestazione e doglianza in appello.
Con il quarto motivo si impugna il capo di sentenza con cui le spese di lite sono state compensate per un terzo.
Si afferma testualmente : “in realtà le domande di parte attrice sono state accolte sia nell'an che nel quantum. Sul punto è irrilevante l'accertamento a debito del correntista (peraltro con uno storno di competenze per oltre 60.000 euro) posto che la parte convenuta si è limitata ad eccepire le domande avversarie senza svolgere domande riconvenzionali. A fronte pertanto dell'accoglimento delle domande attrice preponderanti rispetto alla valutazione generale in tema di soccombenza determinano quantomeno la vittoria in punto spese di lite ovvero ed in subordine la loro integrale compensazione”.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha affermato : “alla luce dell'esito complessivo del giudizio, … le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e poste per il residuo a carico degli attori, per il grado di soccombenza”.
Gli appellanti sono stati infatti soccombenti in primo grado in quanto, seppur in misura ridotta sono stati dichiarati debitori della banca, hanno visto respingere la domanda di ripetizione di indebito , quella risarcitoria, quella relativa alla segnalazione in Centrale Rischi
e quella di liberazione del fideiussore. La statuizione censurata è pertanto immune dai vizi dedotti .
Le spese del presente grado sono liquidate come in dispositivo in favore di CP_5 cessionaria attuale titolare del credito, mentre per e
[...] Controparte_1 CP_3 sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione non avendo svolto attività difensive dalla cessione in poi. I valori sono prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
7 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna e in solido a pagare a le spese Parte_1 Parte_2 Controparte_5 del presente grado liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CA.
Compensa le altre spese del presente grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del quattordici aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ET ET LU de Courtelary
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