Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8117/2023 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
- ricorrente –
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.;
, in persona del p.t.; CP_2 CP_3
- resistenti- MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.12.23 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di esser docente in servizio presso l'Istituto , adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale proponendo ricorso avverso il provvedimento di sospensione dal lavoro (prot. 0000019/U del 05.01.2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro a decorrere dal 05.01.2022 e fino al 1.04.2022, per inottemperanza agli obblighi di cui alla normativa tesa a contrastare la diffusione della malattia da Virus Sars – Cov 2. Dedotta, alla stregua di articolate argomentazioni giuridiche, l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica, concludeva, chiedendo: “Accertare e dichiarare, la nullità/annullabilità/inefficacia del provvedimento di sospensione impugnato e di ogni altro atto a questo connesso, precedente, successivo e comunque collegato, attesa la violazione del DL 172/2021, come convertito dalla legge 3/2022, e per tutti i motivi enunciati ed articolati nel presente ricorso, con conseguente revoca della sospensione e condanna dei convenuti in solido o comunque a carico dei legittimati passivamente al pagamento della intera lorda retribuzione tutta maturata per tutto il periodo di sospensione oltre contributi previdenziali, accessori, con ricostruzione della anzianità di servizio e carriera, ferie, nulla escluso, ad ogni effetto contrattuale e di legge. Ci si riserva di agire in altro autonomo giudizio per il risarcimento
- In ulteriore subordine, ritenuta ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale esposte in narrativa, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale;
- dichiarare che il lavoratore non è tenuto all'obbligatoria vaccinazione contro il SARS CoV-2 per impossibilità di eseguire l'obbligazione, atteso che nessuno dei prodotti in commercio è idoneo a prevenire il virus SARS – CoV-2, ma solo il Covid 19 (malattia); - accertare e dichiarare che l'obbligo in questione è illegittimo e inapplicabile in conseguenza del contrasto tra il decreto-legge 172/2021, come convertito dalla legge 3/2022, e le norme internazionali, comunitarie e dell'Unione Europea sopra illustrate e, pertanto, lo stesso va disapplicato, con ogni conseguenza di legge.
- In estremo subordine, in ragione della illegittimità della sospensione disposta durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza, dichiarare inefficace la sospensione intervenuta per il periodo 05/01/2022 – 09/01/2022, con ogni conseguenza contrattuale e di legge e specificamente condannando l' alla corresponsione dell'intera retribuzione lorda nulla escluso, comprensiva di ogni accessorio e CP_1 contributo previdenziale e con ricostruzione della anzianità di servizio e della carriera.” Vinte le spese, con distrazione. Con ordinanza del 10.10.24 (comunicata in pari data dalla cancelleria al procuratore dell'istante), il Tribunale, rilevata l'assenza di prova in ordine alla notifica alla controparte, e rilevata la mancata costituzione della parte resistente, assegnava termine perentorio di giorni 60 “per l'effettuazione della notifica degli atti di causa alla parte resistente e rinvia per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio all'udienza del 4 giugno 2025”. Ebbene, in occasione della predetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note, parte ricorrente on ha offerto prova dell'effettuazione della notifica alla controparte nel termine concesso, né ha depositato le note. Il ricorso, allora, è improcedibile. Invero, “il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non solo non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l'estinzione del processo (…). Una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile.” (Cass. n. 28080/2023). Nulla per le spese, attesa la mancata instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara improcedibile il ricorso;
1) Nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli