Decreto cautelare 20 agosto 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00637/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Paola Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Istituto di Istruzione superiore statale “Italo Calvino” e Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del provvedimento del Consiglio di classe di non ammissione dell’alunno-OMISSIS- alla classe seconda adottato nella seduta -OMISSIS-, comunicato con nota prot-OMISSIS-;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 12 agosto 2021 e depositato il 19 agosto 2021 i signori -OMISSIS-e -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento di non ammissione del figlio-OMISSIS- alla classe seconda del liceo scientifico;
- con ordinanza-OMISSIS-il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, non ravvisando né la lamentata mancanza di comunicazioni con gli insegnanti (i quali hanno ricevuto più volte i genitori tramite la piattaforma “ Google Meet ”: v. relazione della coordinatrice di classe, sub doc. 3 resistente), né le denunciate carenze della scuola nella predisposizione ed attuazione del piano didattico personalizzato (le quali, d’altronde, non giustificherebbero di per sé il passaggio alla classe successiva con un rendimento scolastico insufficiente: cfr., ex multis , T.A.R. Liguria, sez. I, 5 gennaio 2024, n. 9);
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 64 c.p.a., su colui che agisce in giudizio grava l’onere di fornire gli elementi di prova a sostegno della permanente sussistenza dell’interesse al ricorso, costituente una condizione dell’azione, mentre il giudice può desumere l’intervenuta perdita di tale interesse dal comportamento processuale della parte ricorrente (cfr. Cons. St., sez. VI, 21 ottobre 2021, n. 7063; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 21 aprile 2023, n. 6909);
- dopo la reiezione della domanda cautelare, il difensore dei ricorrenti non ha svolto alcuna attività difensiva: non ha depositato memorie o, comunque, rappresentato in atti la permanenza dell’interesse concreto alla decisione della controversia, né ha partecipato all’udienza di discussione;
Ritenuto pertanto che, con la descritta condotta processuale, la parte ricorrente abbia manifestato, in modo implicito ma inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della causa nel merito, considerato anche il lungo lasso temporale (circa quattro anni) trascorso dalla bocciatura dello studente;
Ritenuto conclusivamente che, come segnalato in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in base all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite tra le parti, in ragione della natura della controversia e della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.