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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3611 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere rel. dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMUSSI LORENZO , con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIA ROMA, 48 29121 PIACENZA, presso e nello studio dell'avv. CAMUSSI LORENZO
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO e dell'avv. SPINELLO VALENTINA DESIREE ( ) VIA VISCONTI DI MODRONE 1 MILANO , con elezione di domicilio C.F._1 in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 71 10128 TORINO presso e nello studio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO;
-appellata- CONCLUSIONI :
PER Parte_1
In via principale: riformare la sentenza n. 10134/2024, pubblicata il 22/11/2024, nella causa avanti il Tribunale di Milano RG n. 38503/2022, Repertorio n. 9318/2024 del 22/11/2024 (all. b), notificata in data 6 dicembre 2024 (all. b), nel senso di: - accertare e dichiarare che ha CP_2 ricevuto da l'incarico di appalto di servizi oggetto di causa, in ogni sua fase Controparte_3 compresa l'attuazione dei piani formativi e, a seguito del recesso esercitato da quest'ultima, ha maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità ex art. 1671 c.c. e, per l'effetto: - condannare a corrispondere alla società appellante l'ammontare complessivo dell'indennizzo Controparte_3 conseguente all'esercizio del recesso unilaterale dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., per
1 l'importo complessivo di Euro 81.600,00# + iva 22%, o la maggiore o la minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi compensativi sull'importo da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT – FOI dalla data del fatto al saldo effettivo;
- condannare al pagamento a favore di delle spese di lite e Controparte_3 CP_2 processuali del primo grado, nella misura quantificata dal Giudice di prime cure pari a € 759,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA, nonché alla loro refusione, avendo la società appellante provveduto nelle more del giudizio a dare esecuzione alla condanna stabilita nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese di giudizio e competenze del presente grado, con rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per Legge
PER BANOR SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e riservate, nei termini di rito, ulteriori eccezioni, deduzioni e produzioni, anche in via istruttoria, Nel merito In via principale - respingere l'appello proposto dall'attrice in quanto l'unico motivo dalla stessa fatto valere è inammissibile e, comunque, infondato, sia in fatto sia in diritto, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa;
- per l'effetto, quanto al motivo d'appello di Pt_1 confermare la sentenza n. 10134/2024 del 22 novembre 2024 del Tribunale di Milano;
condannare al pagamento a favore dell'esponente di una somma equitativamente determinata ex art. 96, Pt_1 comma 3, c.p.c. In via di appello incidentale condizionato subordinato per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenere la sussistenza di un contratto d'appalto inter partes avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività formativa in relazione ai Piani Aziendale FB e ON del 2016/2017, - accertato e dichiarato l'inadempimento di e la cessazione del contratto inter partes per Pt_1 effetto del recesso di , - accertata e dichiarata la responsabilità di per i danni CP_3 Pt_1 arrecati con il suo inadempimento a , - dichiarare tenuta e conseguentemente CP_3 condannare al pagamento a favore dell'esponente dei costi sostenuti per remunerare Pt_1
l'attività degli Attuatori incaricati della realizzazione della formazione relativa al Piano Aziendale FB e al Piano ON del 2016/2017, per la complessiva somma di € 66.052,54, o diversa somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'esponente fosse dichiarata tenuta a corrispondere alcuna somma a controparte, limitata la condanna nei limiti del giusto e del provato, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al pagamento a favore dell'esponente dei costi sostenuti per remunerare l'attività degli Pt_1
Attuatori incaricati della realizzazione della formazione relativa al Piano Aziendale FB e al Piano ON del 2016/2017, per la complessiva somma di € 66.052,54, o diversa somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, e, per l'effetto, pronunciare la compensazione fino alla concorrenza con l'importo eventualmente dovuto da ad In via di ulteriore CP_3 Pt_1 gradato subordine - limitare la condanna nei limiti del giusto e del provato. In subordine, in via istruttoria Senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni: 1. “Vero che, sin dal 2009, investe nella professionalità e competenza dei CP_3 propri dipendenti e, a tal fine, ha sviluppato piani formativi annuali, finanziati dai Fondi Interprofessionali di riferimento: FB (per il personale senza qualifiche dirigenziali) e ON (per i dirigenti)”. 2. “Vero che ogni anno FB pubblica uno o più bandi, denominati 'Avvisi', per sostenere e finanziare azioni di formazione continua nel settore bancario”. 3. “Vero che le società di consulenza operanti nel settore bancario contattano i loro clienti per sottoporre loro l'opportunità del finanziamento”. 4. “Vero che l'azienda interessata, contattata dalla società di consulenza, attiva
2 una consultazione interna con i responsabili delle varie funzioni al fine di valutare le specifiche necessità formative dei propri dipendenti e se esse rientrino fra le attività finanziabili previste nel bando”. 5. “Vero che, all'esito della consultazione interna di cui al capo che precede, l'azienda predispone un Documento Descrittivo dell'attività di formazione che intende sviluppare”. 6. “Vero che l'azienda stipula quindi un apposito accordo sindacale, predispone i vari formulari (ossia le specifiche dei vari corsi) e, con l'ausilio della società di consulenza, elabora il Piano Formativo e lo presenta a FB”. 7. “Vero che affinché l'azienda possa accedere ai finanziamenti, FB deve approvare il Piano Formativo”. 8. “Vero che, in caso di approvazione del Piano Formativo, FB e l'azienda sottoscrivono una Convenzione con cui disciplinano i loro rapporti”. 9. “Vero che, solo dopo la firma della Convenzione tra FB e l'azienda e, in ogni caso, solo dopo l'approvazione del Piano Formativo da parte di FB, l'azienda affida lo svolgimento delle attività formative a una (o più) società ('Attuatore'), mediante appositi contratti”. 10. “Vero che, in forza dei predetti contratti, viene dunque avviata dall'Attuatore l'attività di formazione del personale dipendente dell'azienda”. 11. “Vero che, in base all'attività di formazione svolta in concreto, l'azienda paga l' , il Parte_2 quale, a sua volta, provvede al pagamento dei docenti, sulla base di accordi stipulati direttamente con loro e rispetto ai quali l'azienda è del tutto estranea”. 12. “Vero che, una volta terminate le attività di formazione, l'azienda, con l'ausilio dell'Attuatore, procede alla rendicontazione delle attività svolte, documentandone l'effettivo svolgimento e i relativi costi e, in base ad essi, presenta la richiesta di erogazione del finanziamento al Fondo, il quale paga direttamente l'azienda”. 13.
“Vero che i costi effettivi delle attività formative possono discostarsi (e nella prassi si discostano, anche sensibilmente, per difetto) dai costi preventivati nel Documento Descrittivo e nel Piano Finanziario, parte integrante del Piano Formativo”. 14. “Vero che, anche per la ragione suddetta, l'erogazione dei finanziamenti è successiva all'approvazione della rendicontazione da parte di FB”. 15. “Vero che la formazione finanziata da ON per i dirigenti del settore bancario segue un iter analogo a quello descritto sub capitoli nn. 2-14”. 16. “Vero che l'iter seguito da CP_3 relativamente alla formazione finanziata dell'anno 2016/2017 ha seguito le tappe descritte sub capitoli nn. 2- 15”. 17. “Vero che, in data 05.04.2016, FB ha pubblicato l'Avviso 3/2016 (di cui al doc. 2, che si rammostra al teste) 'per sostenere e finanziare azioni di formazione continua mediante Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati all'aggiornamento, allo sviluppo e alla riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori […] aperto fino al 31 ottobre 2016'”. 18. “Vero che, con Regolamento allegato all'Avviso 3/2016, di cui al doc. 3, che si rammostra al teste, FB ha fornito 'le indicazioni per la presentazione, ripresentazione, gestione e rendicontazione dei Piani aziendali, settoriali e territoriali relativi […] all'Avviso 3/16'”. 19. “Vero che il Regolamento 2016 riconosce il diritto dell'azienda di sostituire liberamente l'Attuatore indicato in sede di Piano Formativo”. 20. “Vero che, in adesione all'Avviso 3/2016, ha predisposto il Documento Descrittivo di aprile 2016, CP_3 di cui al doc. 4, che si rammostra al teste”. 21. “Vero che nel Documento Descrittivo CP_3 ha preventivato di destinare alla formazione l'importo complessivo di € 170.000,00 circa, stimato in fase di progettazione, che sarebbe stato finanziato per poco meno del 50%”. 22. “Vero che di questi
€ 170.000,00, il budget preventivato per le attività (dirette, di ideazione, progettazione e rendicontazione dei Piani, e indirette, svolte per il tramite di consulenti e docenti) dell'Attuatore era pari a € 92.000,00, a sua volta suddiviso in € 20.000,00 per la formazione dei dirigenti (piani ON) ed € 72.000,00 per la formazione del personale non dirigente, da suddividere, a loro volta, tra piano aziendale e piani individuali”. 23. “Vero che l'importo di € 92.000,00 non rappresentava
3 una previsione di guadagno netto per l'Attuatore, ma un ammontare lordo comprensivo dei costi che l'Attuatore avrebbe sostenuto per lo svolgimento delle sue attività”. 24. “Vero che, dopo avere siglato l'accordo sindacale del 22.04.2016, , con l'ausilio di ha elaborato il CP_3 Pt_1
Piano Formativo 2016, di cui al doc. 6, che si rammostra al teste”. 25. “Vero che nel Piano Formativo 2016 ha presentato un Piano Finanziario di complessivi € 97.020,00, CP_3 prevedendo di destinarne € 47.020,00 all'attività formativa (si rammostra al teste il doc. 6, pag.
26)”. 26. “Vero che il Piano Formativo 2016 è stato approvato da FB alla fine di aprile del 2016”.
27. “Vero che FB e hanno sottoscritto la Convenzione del 01.12.2016, di cui al doc. CP_3
7 che si rammostra al teste, fissando, in linea con le previsioni di spesa formulate nel Piano Formativo 2016, in € 59.040,00 (IVA inclusa) il finanziamento massimo erogabile da parte di FB”. 28. “Vero che l'importo effettivo del finanziamento sarebbe stato definitivamente determinato a consuntivo, a seguito della verifica ispettiva finale in loco effettuata da FB”. 29.
“Vero che, in data 16.12.2016, ha presentato domanda di ammissione al CP_3 finanziamento del Piano ON 2016, di cui al doc. 8 che si rammostra al teste, quantificando in € 15.000,00 il finanziamento richiesto al Fondo”. 30. “Vero che ha affidato lo CP_3 svolgimento dell'attività formativa relativa al Piano Aziendale FB 2016/2017 a a CP_4 con appositi contratti, rispettivamente, in data 05.12.2016 e 07.12.2016 (si Controparte_5 rammostrano al teste i docc. 22, 23 e 24, pag. 2)”. 31. “Vero che, finalmente ultimata l'attività formativa 2016/2017, il 29.01.2018 ha presentato a FB la richiesta di erogazione CP_3 del finanziamento per gli importi rendicontati (si rammostra al teste il doc. 24)”. 32. “Vero che il compenso percepito da e per l'attività formativa svolta in relazione al Piano CP_4 CP_5
FB 2016/2017 ammonta a complessivi € 43.794,69 oltre IVA, corrispondenti ad € 53.270,64 comprensivi di IVA, come da relative fatture e contabili di pagamento di cui ai docc. 32-36, che si rammostrano al teste”. 33. “Vero che l'attività formativa relativa al Piano ON 2016/2017 è stata svolta da ”. 34. “Vero che il finanziamento erogato da ON e, parallelamente, il CP_5 compenso percepito da per l'attività formativa relativa al Piano ON 2016/2017 CP_5 ammonta a € 12.781,90 (si rammostrano al teste i docc. 25 e 27)”. 35. “Vero che gli unici incarichi affidati da ad nell'anno 2016/2017 sono stati l'organizzazione dei piani CP_3 Pt_1 formativi individuali e la progettazione del Piano Aziendale FB e del Piano ON”. 36. “Vero che è stata regolarmente pagata per le attività svolte nell'esecuzione dei predetti incarichi”. Pt_1
37. “Vero che, a partire dal mese di luglio 2016, ha ricevuto numerose lamentele da CP_3 parte delle docenti di Sig.re e Pt_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
le quali denunciavano il fatto di non essere state pagate da . 38. “Vero che, a
[...] Pt_1 dicembre 2016, non aveva ancora pagato alle predette insegnanti i corsi da loro effettuati a Pt_1 favore del personale di ”. 39. “Vero che, ancora alla data dell'11.04.2023, la Sig.ra CP_3 non è stata pagata da come da sua e-mail che si rammostra al teste, di Persona_1 Pt_1 cui al doc. 37”. 40. “Vero che le Sig.re e (docenti Persona_2 Persona_3 di hanno notificato a , la prima in data 25.07.2016, la seconda in data Pt_1 CP_3
01.09.2016 e poi in data 11.10.2017, dei pignoramenti presso terzi per ottenere il pagamento dei compensi loro dovuti ma non corrisposti da parte di (si rammostrano al teste i docc. 10, 13 e Pt_1
16)”. 41. “Vero che, a causa dei mancati pagamenti da parte di le docenti Pt_1 [...]
e nel 2016, in più occasioni, hanno Per_1 Persona_2 Persona_3 creato disservizi nel regolare svolgimento delle lezioni e si sono lamentate di continuo con i dipendenti di ”. 42. “Vero che, a partire dal mese di luglio 2016, ha CP_3 CP_3
4 ricevuto numerose lamentele e richieste di sostituzione di da parte dei suoi dipendenti, i Pt_1 quali erano insoddisfatti dell'attività svolta da e dei disservizi causati dai suoi docenti nello Pt_1 svolgimento delle lezioni per protestare contro i mancati pagamenti dei loro compensi”. 43. “Vero che i mancati pagamenti alle docenti da parte di hanno messo a rischio l'immagine e la Pt_1 reputazione di , soggetto sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia e di Consob, CP_3 instillando nei suoi dipendenti, collaboratori e, più in generale, nei suoi stakeholders, il dubbio che fosse a essere inadempiente nei confronti del personale docente”. 44. “Vero che le CP_3 attività formative del Piano Aziendale FB 2016/2017 sono iniziate con un ritardo di 6 mesi, in data 02.02.2017 (si rammostrano al teste i docc. 20 e 21)”. Si indicano quali testi: il dott. Tes_1
Responsabile della contabilità e incaricato alla gestione del personale di , c/o
[...] CP_3
, corrente in Milano, Via Dante n. 15, in relazione ai capitoli di prova nn. 1-44, CP_3 concernenti il funzionamento e l'iter della formazione finanziata nel settore bancario in generale (capitoli nn. 1-15), il funzionamento e l'iter della formazione finanziata con specifico riferimento al Piano Formativo di per l'anno 2016/2017 (capitoli nn. 16-36) e gli inadempimenti di CP_3
(capitoli nn. 37-44); - il dott. , Direttore Commerciale di , Pt_1 Testimone_2 CP_3
c/o , corrente in Milano, Via Dante n. 15, in relazione ai capitoli di prova nn. 37-44, CP_3 concernenti gli inadempimenti di - il dott. Direttore Generale di Pt_1 Testimone_3 CP_3
, c/o , corrente in Milano, Via Dante n. 15, in relazione ai capitoli di prova nn. 37-
[...] CP_3
44, concernenti gli inadempimenti di - la Sig.ra dipendente di , Pt_1 Testimone_4 CP_3
c/o , corrente in Milano, Via Dante n. 15, in relazione ai capitoli di prova nn. 37-44, CP_3 concernenti gli inadempimenti di In ogni caso - con il favore delle spese e degli onorari del Pt_1 doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA ai sensi di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, società di progettazione di piani formativi, ha convenuto in giudizio , società di Pt_1 CP_3 intermediazione mobiliare, che le aveva affidato la gestione del processo formativo dei propri dipendenti, per ottenere un indennizzo ex art. 1671 c.c. pari a € 81.600 + IVA, sostenendo che aveva receduto unilateralmente dal contratto d'appalto relativo all'attuazione dei piani CP_3 formativi e finanziati per l'anno 2016/2017.
In particolare osteneva che il rapporto tra le parti si era consolidato dal 2009, con incarichi Pt_1 reiterati ogni anno. Nel 2016 aveva espresso la volontà di mantenere la collaborazione, e, CP_3 Contro pertanto, aveva svolto una serie di attività quali progettazione, concertazione sindacale, presentazione delle domande di finanziamento, ottenimento del finanziamento, attuazione e rendicontazione dei Piani Individuali . Il recesso della convenuta sarebbe intervenuto “durante le operazioni finalizzate all'attuazione del Piano Aziendale di cui all'Avviso FB 3/2016 a cura della
. Pt_1
Concludeva nel senso che, giacchè il recesso ha interrotto le operazioni relative alla predisposizione del piano aziendale, aveva diritto di essere indennizzata delle spese sostenute e del mancato guadagno.
si costituiva contestando che tra le parti fosse intercorso un rapporto di collaborazione CP_3 continuativa protrattosi ininterrottamente dal 2009 al 2016, atteso che la formazione finanziata nel
5 settore bancario viene regolamentata, di anno in anno e con durata annuale, secondo le linee guida dettate dai Fondi Interprofessionali con appositi Avvisi.
In particolare spiegava che:
A) investe da anni nella professionalità e competenza dei propri dipendenti e, a tal CP_3 fine, ha sviluppato piani formativi finanziati con i Fondi Interprofessionali di riferimento per le aziende operanti nel settore bancario ( il Fondo Banche Assicurazioni “FB” per la formazione del personale senza qualifiche dirigenziali e “ON” per la formazione dei dirigenti)
B) Ogni anno FB pubblica un bando, denominato “Avviso”, per sostenere e finanziare azioni di formazione continua nel settore bancario e le società di consulenza operanti nel settore contattano i loro clienti per sottoporre loro l'opportunità del finanziamento.
C) L'azienda interessata, contattata dalla società di consulenza, attiva una consultazione interna con i responsabili delle varie funzioni al fine di valutare le specifiche necessità formative dei propri dipendenti e se esse rientrino fra le attività finanziabili previste nel bando.
D) L'azienda predispone un Documento Descrittivo dell'attività di formazione che intende sviluppare.
E) Quindi, l'azienda stipula un apposito accordo sindacale, predispone i vari formulari (ossia le specifiche dei vari corsi) e, con l'ausilio della società di consulenza, elabora il Piano Formativo e lo presenta a FB che deve approvare il Piano
F) In caso di approvazione del Piano Formativo, FB e l'azienda sottoscrivono una Convenzione con cui disciplinano i loro rapporti.
G) Solo dopo la firma della Convenzione tra FB e l'azienda, quest'ultima affida lo svolgimento delle attività formative a una (o più) società (“Attuatore”), mediante appositi contratti e viene avviata dall' l'attività di formazione del personale dipendente dell'azienda. Parte_2
L'azienda paga l' sulla base dell'attività di formazione svolta e l' , a sua volta, Parte_2 Parte_2 paga i docenti sulla base di accordi stipulati direttamente tra lui e i docenti, rispetto ai quali l'azienda è del tutto estranea.
Una volta terminate le attività di formazione, l'azienda, con l'ausilio dell'Attuatore, procede alla rendicontazione delle attività svolte, documentandone l'effettivo svolgimento e i relativi costi e, in base ad essi, presenta la richiesta di erogazione del finanziamento al Fondo: l'erogazione dei finanziamenti è successiva all'approvazione della rendicontazione da parte di FB.
Analogo iter segue la formazione finanziata da ON per i dirigenti
I Piani Formativi presentati dalle aziende hanno durata annuale, così come gli specifici incarichi conferiti ai consulenti e agli Attuatori per la progettazione e la realizzazione dell'attività formativa di tali Piani.
La convenuta concludeva che gli incarichi conferiti dal 2009 al 2015 da ad CP_3 Pt_1 per lo svolgimento dell'attività di formazione sono degli autonomi contratti annuali cessati alla loro scadenza naturale, senza configurazione di alcun rapporto continuativo .
6 Con riferimento all'anno 2016/2017 precisava che, seguendo le predette fasi, dopo la
CP_3 pubblicazione del bando da parte di FB e predisposto il documento descrittivo, indicato il budget, siglato l'accordo sindacale del 22.04.2016, , con l'ausilio di ha elaborato il
CP_3 Pt_1 Piano Formativo 2016 , nel quale ha indicato come Attuatore, liberamente sostituibile in Pt_1 forza del Regolamento 2016. In data 16.12.2016 ha presentato domanda di
CP_3 ammissione al finanziamento del Piano ON 2016 . Il Piano Formativo 2016 è stato approvato da FB. Quindi, FB e hanno sottoscritto la Convenzione del 01.12.2016
CP_3
Con riferimento all'anno 2016/2017, assume che gli unici incarichi affidati da CP_3 CP_3 ad sono stati l'organizzazione dei piani formativi individuali, la progettazione del Piano Pt_1
Aziendale FB e la progettazione del Piano ON e che tali attività sono state regolarmente pagate da ( la circostanza dell'avvenuto pagamento di tali attività è pacifica cfr. CP_3 citaz., pag. 8: […] ha liquidato € 6.000,00 per la progettazione del piano aziendale FB, € CP_3 1.200,00 per la progettazione del Piano ON e l'intero importo dei piani individuali per
€14.700,00”).
Infatti, a causa dei disservizi causati a da e della conseguente sfiducia nei confronti CP_3 Pt_1 di quest'ultima, ha incaricato altri Attuatori per la realizzazione del Piano Aziendale CP_3 FB e del Piano ON del 2016/2017, non sussistendo un contratto d'appalto inter partes avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività formativa in relazione ai Piani Aziendale FB e ON del 2016/2017.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Con sentenza il giudice ha rigettato la domanda di per insufficienza di prova sulla Pt_1 sussistenza di un contratto di appalto valido ed efficace tra le parti e è stata condannata a Pt_1 rifondere le spese del grado.
Con un unico motivo di gravame contesta l'errore del Tribunale nel non riconoscere Pt_1 l'unitarietà e continuità del contratto d'appalto, sostenendo che le attività svolte (dalla progettazione alla gestione e rendicontazione) dimostrano l'esistenza di un vincolo contrattuale almeno verbale tale da includere anche lo svolgimento dell'attività formativa e che l'intendimento espresso da nel proprio documento programmatico di “ mantenere la collaborazione con , CP_3 Pt_1 soggetto attuatore della formazione” per conseguire gli obiettivi formativi declinati nel piano formativo, sarebbe vincolante per in quanto manifestazione di volontà unilaterale ex art. CP_3 1324 cc e che il contratto di appalto si sarebbe concluso sulla base dell'impegno unilaterale prestato da e sugli accordi presi oralmente dalle parti. CP_3
Insisteva dunque per la riforma della sentenza e la liquidazione dell'indennità.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello e , in subordine, svolgeva appello incidentale CP_3 condizionato
In particolare, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello di perché fondato su Pt_1 nuove allegazioni e , in particolare sulla natura verbale del contratto .
Nel merito precisava che nessun contratto di appalto è stato perfezionato tra le parti: i piani presentati erano meramente programmatici, e il contratto con l'attuatore si stipulava solo dopo la convenzione tra azienda e fondo, e nel 2016 non stipulò il contratto con CP_3 Pt_1
7 Sulle conclusioni delle parti la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato. Assume in atto di citazione in primo grado che “È bene precisare che il rapporto tra Pt_1 Pt_1
e era tale per cui la formalizzazione contrattuale specifica tra l'Attuatore e la Cliente CP_3 veniva, usualmente, sottoscritta dopo l'approvazione del piano (si veda, ad esempio, il doc. n. 6, riferito all'anno 2015), in modo da 'modulare' i compensi per l'attività di formazione in base alla disponibilità concreta del finanziamento, anche in considerazione del fatto che l'impegno contrattuale era già stato dichiarato e sottoscritto nel piano di formazione annuale condiviso”. L'allegazione difensiva posta a fondamento dell'atto introduttivo , si fonda, dunque, sull'esistenza di un contratto scritto tra le parti: pertanto l'allegazione contraria introdotta per la prima volta in appello secondo cui in realtà il vincolo contrattuale tra le parti sarebbe stato assunto oralmente è nuova e dunque inammissibile.
Ciò premesso, sulla base delle stesse ammissioni di nessuna formalizzazione contrattuale Pt_1 specifica tra l'Attuatore e la Cliente veniva sottoscritta dopo l'approvazione del piano nel periodo in questione (2016/17).
Il piano di formazione annuale non è sottoscritto da e non è a questa diretto, ha carattere Pt_1 meramente programmatico, in ordine all'organizzazione dei piani formativi individuali, la progettazione del Piano Aziendale FB e la progettazione del Piano ON ed è funzionale alla sottoscrizione tra FB e l'azienda di una Convenzione con cui le predette parti disciplinano i loro rapporti . L' attività di progettazione viene svolta con l'ausilio della società di consulenza , nella specie che pacificamente per tale attività è stata remunerata. Pt_1
Solo dopo la firma della Convenzione tra FB e l'azienda, quest'ultima affida, come si è detto, lo svolgimento delle attività formative a una (o più) società (“Attuatore”), mediante appositi contratti e viene avviata dall'Attuatore l'attività di formazione del personale dipendente dell'azienda. Nella specie, questa attività non è stata poi in concreto affidata a seppure nel piano di Pt_1 formazione annuale avesse manifestato tale intendimento non vincolante. CP_3 Dunque ben lungi dall'aver esercitato il recesso da un contratto di appalto già stipulato con CP_3 alla quale nella prospettazione attorea avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo, ha Pt_1 semplicemente ritenuto di non convenire con la predetta lo svolgimento delle attività formative.
Deve, dunque, escludersi che vi fosse un contratto unitario tra le parti che investisse tutte le fasi dalla predisposizione del piano formativo fino all'erogazione dei corsi atteso che ciò è smentito dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni dell'appellante: lo svolgimento in concreto delle attività formative avrebbe dovuto essere regolato da autonomo contratto nella specie non stipulato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'appello è quindi inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, esclusa la responsabilità aggravata non sussistendo i presupposti di legge. Sussistono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
8
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 10134/24 del 22-11-24 ; condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado Pt_1 CP_3 che liquida in euro 9.900,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Francesco Distefano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere rel. dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMUSSI LORENZO , con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIA ROMA, 48 29121 PIACENZA, presso e nello studio dell'avv. CAMUSSI LORENZO
-appellante- CONTRO
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO e dell'avv. SPINELLO VALENTINA DESIREE ( ) VIA VISCONTI DI MODRONE 1 MILANO , con elezione di domicilio C.F._1 in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 71 10128 TORINO presso e nello studio dell'avv. ROSBOCH AMEDEO;
-appellata- CONCLUSIONI :
PER Parte_1
In via principale: riformare la sentenza n. 10134/2024, pubblicata il 22/11/2024, nella causa avanti il Tribunale di Milano RG n. 38503/2022, Repertorio n. 9318/2024 del 22/11/2024 (all. b), notificata in data 6 dicembre 2024 (all. b), nel senso di: - accertare e dichiarare che ha CP_2 ricevuto da l'incarico di appalto di servizi oggetto di causa, in ogni sua fase Controparte_3 compresa l'attuazione dei piani formativi e, a seguito del recesso esercitato da quest'ultima, ha maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità ex art. 1671 c.c. e, per l'effetto: - condannare a corrispondere alla società appellante l'ammontare complessivo dell'indennizzo Controparte_3 conseguente all'esercizio del recesso unilaterale dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., per
1 l'importo complessivo di Euro 81.600,00# + iva 22%, o la maggiore o la minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi compensativi sull'importo da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT – FOI dalla data del fatto al saldo effettivo;
- condannare al pagamento a favore di delle spese di lite e Controparte_3 CP_2 processuali del primo grado, nella misura quantificata dal Giudice di prime cure pari a € 759,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA, nonché alla loro refusione, avendo la società appellante provveduto nelle more del giudizio a dare esecuzione alla condanna stabilita nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese di giudizio e competenze del presente grado, con rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per Legge
PER BANOR SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e riservate, nei termini di rito, ulteriori eccezioni, deduzioni e produzioni, anche in via istruttoria, Nel merito In via principale - respingere l'appello proposto dall'attrice in quanto l'unico motivo dalla stessa fatto valere è inammissibile e, comunque, infondato, sia in fatto sia in diritto, per le ragioni tutte esposte nella presente comparsa;
- per l'effetto, quanto al motivo d'appello di Pt_1 confermare la sentenza n. 10134/2024 del 22 novembre 2024 del Tribunale di Milano;
condannare al pagamento a favore dell'esponente di una somma equitativamente determinata ex art. 96, Pt_1 comma 3, c.p.c. In via di appello incidentale condizionato subordinato per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenere la sussistenza di un contratto d'appalto inter partes avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività formativa in relazione ai Piani Aziendale FB e ON del 2016/2017, - accertato e dichiarato l'inadempimento di e la cessazione del contratto inter partes per Pt_1 effetto del recesso di , - accertata e dichiarata la responsabilità di per i danni CP_3 Pt_1 arrecati con il suo inadempimento a , - dichiarare tenuta e conseguentemente CP_3 condannare al pagamento a favore dell'esponente dei costi sostenuti per remunerare Pt_1
l'attività degli Attuatori incaricati della realizzazione della formazione relativa al Piano Aziendale FB e al Piano ON del 2016/2017, per la complessiva somma di € 66.052,54, o diversa somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'esponente fosse dichiarata tenuta a corrispondere alcuna somma a controparte, limitata la condanna nei limiti del giusto e del provato, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare al pagamento a favore dell'esponente dei costi sostenuti per remunerare l'attività degli Pt_1
Attuatori incaricati della realizzazione della formazione relativa al Piano Aziendale FB e al Piano ON del 2016/2017, per la complessiva somma di € 66.052,54, o diversa somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, e, per l'effetto, pronunciare la compensazione fino alla concorrenza con l'importo eventualmente dovuto da ad In via di ulteriore CP_3 Pt_1 gradato subordine - limitare la condanna nei limiti del giusto e del provato. In subordine, in via istruttoria Senza alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni: 1. “Vero che, sin dal 2009, investe nella professionalità e competenza dei CP_3 propri dipendenti e, a tal fine, ha sviluppato piani formativi annuali, finanziati dai Fondi Interprofessionali di riferimento: FB (per il personale senza qualifiche dirigenziali) e ON (per i dirigenti)”. 2. “Vero che ogni anno FB pubblica uno o più bandi, denominati 'Avvisi', per sostenere e finanziare azioni di formazione continua nel settore bancario”. 3. “Vero che le società di consulenza operanti nel settore bancario contattano i loro clienti per sottoporre loro l'opportunità del finanziamento”. 4. “Vero che l'azienda interessata, contattata dalla società di consulenza, attiva
2 una consultazione interna con i responsabili delle varie funzioni al fine di valutare le specifiche necessità formative dei propri dipendenti e se esse rientrino fra le attività finanziabili previste nel bando”. 5. “Vero che, all'esito della consultazione interna di cui al capo che precede, l'azienda predispone un Documento Descrittivo dell'attività di formazione che intende sviluppare”. 6. “Vero che l'azienda stipula quindi un apposito accordo sindacale, predispone i vari formulari (ossia le specifiche dei vari corsi) e, con l'ausilio della società di consulenza, elabora il Piano Formativo e lo presenta a FB”. 7. “Vero che affinché l'azienda possa accedere ai finanziamenti, FB deve approvare il Piano Formativo”. 8. “Vero che, in caso di approvazione del Piano Formativo, FB e l'azienda sottoscrivono una Convenzione con cui disciplinano i loro rapporti”. 9. “Vero che, solo dopo la firma della Convenzione tra FB e l'azienda e, in ogni caso, solo dopo l'approvazione del Piano Formativo da parte di FB, l'azienda affida lo svolgimento delle attività formative a una (o più) società ('Attuatore'), mediante appositi contratti”. 10. “Vero che, in forza dei predetti contratti, viene dunque avviata dall'Attuatore l'attività di formazione del personale dipendente dell'azienda”. 11. “Vero che, in base all'attività di formazione svolta in concreto, l'azienda paga l' , il Parte_2 quale, a sua volta, provvede al pagamento dei docenti, sulla base di accordi stipulati direttamente con loro e rispetto ai quali l'azienda è del tutto estranea”. 12. “Vero che, una volta terminate le attività di formazione, l'azienda, con l'ausilio dell'Attuatore, procede alla rendicontazione delle attività svolte, documentandone l'effettivo svolgimento e i relativi costi e, in base ad essi, presenta la richiesta di erogazione del finanziamento al Fondo, il quale paga direttamente l'azienda”. 13.
“Vero che i costi effettivi delle attività formative possono discostarsi (e nella prassi si discostano, anche sensibilmente, per difetto) dai costi preventivati nel Documento Descrittivo e nel Piano Finanziario, parte integrante del Piano Formativo”. 14. “Vero che, anche per la ragione suddetta, l'erogazione dei finanziamenti è successiva all'approvazione della rendicontazione da parte di FB”. 15. “Vero che la formazione finanziata da ON per i dirigenti del settore bancario segue un iter analogo a quello descritto sub capitoli nn. 2-14”. 16. “Vero che l'iter seguito da CP_3 relativamente alla formazione finanziata dell'anno 2016/2017 ha seguito le tappe descritte sub capitoli nn. 2- 15”. 17. “Vero che, in data 05.04.2016, FB ha pubblicato l'Avviso 3/2016 (di cui al doc. 2, che si rammostra al teste) 'per sostenere e finanziare azioni di formazione continua mediante Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati all'aggiornamento, allo sviluppo e alla riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori […] aperto fino al 31 ottobre 2016'”. 18. “Vero che, con Regolamento allegato all'Avviso 3/2016, di cui al doc. 3, che si rammostra al teste, FB ha fornito 'le indicazioni per la presentazione, ripresentazione, gestione e rendicontazione dei Piani aziendali, settoriali e territoriali relativi […] all'Avviso 3/16'”. 19. “Vero che il Regolamento 2016 riconosce il diritto dell'azienda di sostituire liberamente l'Attuatore indicato in sede di Piano Formativo”. 20. “Vero che, in adesione all'Avviso 3/2016, ha predisposto il Documento Descrittivo di aprile 2016, CP_3 di cui al doc. 4, che si rammostra al teste”. 21. “Vero che nel Documento Descrittivo CP_3 ha preventivato di destinare alla formazione l'importo complessivo di € 170.000,00 circa, stimato in fase di progettazione, che sarebbe stato finanziato per poco meno del 50%”. 22. “Vero che di questi
€ 170.000,00, il budget preventivato per le attività (dirette, di ideazione, progettazione e rendicontazione dei Piani, e indirette, svolte per il tramite di consulenti e docenti) dell'Attuatore era pari a € 92.000,00, a sua volta suddiviso in € 20.000,00 per la formazione dei dirigenti (piani ON) ed € 72.000,00 per la formazione del personale non dirigente, da suddividere, a loro volta, tra piano aziendale e piani individuali”. 23. “Vero che l'importo di € 92.000,00 non rappresentava
3 una previsione di guadagno netto per l'Attuatore, ma un ammontare lordo comprensivo dei costi che l'Attuatore avrebbe sostenuto per lo svolgimento delle sue attività”. 24. “Vero che, dopo avere siglato l'accordo sindacale del 22.04.2016, , con l'ausilio di ha elaborato il CP_3 Pt_1
Piano Formativo 2016, di cui al doc. 6, che si rammostra al teste”. 25. “Vero che nel Piano Formativo 2016 ha presentato un Piano Finanziario di complessivi € 97.020,00, CP_3 prevedendo di destinarne € 47.020,00 all'attività formativa (si rammostra al teste il doc. 6, pag.
26)”. 26. “Vero che il Piano Formativo 2016 è stato approvato da FB alla fine di aprile del 2016”.
27. “Vero che FB e hanno sottoscritto la Convenzione del 01.12.2016, di cui al doc. CP_3
7 che si rammostra al teste, fissando, in linea con le previsioni di spesa formulate nel Piano Formativo 2016, in € 59.040,00 (IVA inclusa) il finanziamento massimo erogabile da parte di FB”. 28. “Vero che l'importo effettivo del finanziamento sarebbe stato definitivamente determinato a consuntivo, a seguito della verifica ispettiva finale in loco effettuata da FB”. 29.
“Vero che, in data 16.12.2016, ha presentato domanda di ammissione al CP_3 finanziamento del Piano ON 2016, di cui al doc. 8 che si rammostra al teste, quantificando in € 15.000,00 il finanziamento richiesto al Fondo”. 30. “Vero che ha affidato lo CP_3 svolgimento dell'attività formativa relativa al Piano Aziendale FB 2016/2017 a a CP_4 con appositi contratti, rispettivamente, in data 05.12.2016 e 07.12.2016 (si Controparte_5 rammostrano al teste i docc. 22, 23 e 24, pag. 2)”. 31. “Vero che, finalmente ultimata l'attività formativa 2016/2017, il 29.01.2018 ha presentato a FB la richiesta di erogazione CP_3 del finanziamento per gli importi rendicontati (si rammostra al teste il doc. 24)”. 32. “Vero che il compenso percepito da e per l'attività formativa svolta in relazione al Piano CP_4 CP_5
FB 2016/2017 ammonta a complessivi € 43.794,69 oltre IVA, corrispondenti ad € 53.270,64 comprensivi di IVA, come da relative fatture e contabili di pagamento di cui ai docc. 32-36, che si rammostrano al teste”. 33. “Vero che l'attività formativa relativa al Piano ON 2016/2017 è stata svolta da ”. 34. “Vero che il finanziamento erogato da ON e, parallelamente, il CP_5 compenso percepito da per l'attività formativa relativa al Piano ON 2016/2017 CP_5 ammonta a € 12.781,90 (si rammostrano al teste i docc. 25 e 27)”. 35. “Vero che gli unici incarichi affidati da ad nell'anno 2016/2017 sono stati l'organizzazione dei piani CP_3 Pt_1 formativi individuali e la progettazione del Piano Aziendale FB e del Piano ON”. 36. “Vero che è stata regolarmente pagata per le attività svolte nell'esecuzione dei predetti incarichi”. Pt_1
37. “Vero che, a partire dal mese di luglio 2016, ha ricevuto numerose lamentele da CP_3 parte delle docenti di Sig.re e Pt_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
le quali denunciavano il fatto di non essere state pagate da . 38. “Vero che, a
[...] Pt_1 dicembre 2016, non aveva ancora pagato alle predette insegnanti i corsi da loro effettuati a Pt_1 favore del personale di ”. 39. “Vero che, ancora alla data dell'11.04.2023, la Sig.ra CP_3 non è stata pagata da come da sua e-mail che si rammostra al teste, di Persona_1 Pt_1 cui al doc. 37”. 40. “Vero che le Sig.re e (docenti Persona_2 Persona_3 di hanno notificato a , la prima in data 25.07.2016, la seconda in data Pt_1 CP_3
01.09.2016 e poi in data 11.10.2017, dei pignoramenti presso terzi per ottenere il pagamento dei compensi loro dovuti ma non corrisposti da parte di (si rammostrano al teste i docc. 10, 13 e Pt_1
16)”. 41. “Vero che, a causa dei mancati pagamenti da parte di le docenti Pt_1 [...]
e nel 2016, in più occasioni, hanno Per_1 Persona_2 Persona_3 creato disservizi nel regolare svolgimento delle lezioni e si sono lamentate di continuo con i dipendenti di ”. 42. “Vero che, a partire dal mese di luglio 2016, ha CP_3 CP_3
4 ricevuto numerose lamentele e richieste di sostituzione di da parte dei suoi dipendenti, i Pt_1 quali erano insoddisfatti dell'attività svolta da e dei disservizi causati dai suoi docenti nello Pt_1 svolgimento delle lezioni per protestare contro i mancati pagamenti dei loro compensi”. 43. “Vero che i mancati pagamenti alle docenti da parte di hanno messo a rischio l'immagine e la Pt_1 reputazione di , soggetto sottoposto alla vigilanza di Banca d'Italia e di Consob, CP_3 instillando nei suoi dipendenti, collaboratori e, più in generale, nei suoi stakeholders, il dubbio che fosse a essere inadempiente nei confronti del personale docente”. 44. “Vero che le CP_3 attività formative del Piano Aziendale FB 2016/2017 sono iniziate con un ritardo di 6 mesi, in data 02.02.2017 (si rammostrano al teste i docc. 20 e 21)”. Si indicano quali testi: il dott. Tes_1
Responsabile della contabilità e incaricato alla gestione del personale di , c/o
[...] CP_3
, corrente in Milano, Via Dante n. 15, in relazione ai capitoli di prova nn. 1-44, CP_3 concernenti il funzionamento e l'iter della formazione finanziata nel settore bancario in generale (capitoli nn. 1-15), il funzionamento e l'iter della formazione finanziata con specifico riferimento al Piano Formativo di per l'anno 2016/2017 (capitoli nn. 16-36) e gli inadempimenti di CP_3
(capitoli nn. 37-44); - il dott. , Direttore Commerciale di , Pt_1 Testimone_2 CP_3
c/o , corrente in Milano, Via Dante n. 15, in relazione ai capitoli di prova nn. 37-44, CP_3 concernenti gli inadempimenti di - il dott. Direttore Generale di Pt_1 Testimone_3 CP_3
, c/o , corrente in Milano, Via Dante n. 15, in relazione ai capitoli di prova nn. 37-
[...] CP_3
44, concernenti gli inadempimenti di - la Sig.ra dipendente di , Pt_1 Testimone_4 CP_3
c/o , corrente in Milano, Via Dante n. 15, in relazione ai capitoli di prova nn. 37-44, CP_3 concernenti gli inadempimenti di In ogni caso - con il favore delle spese e degli onorari del Pt_1 doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario (15%), CPA e IVA ai sensi di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, società di progettazione di piani formativi, ha convenuto in giudizio , società di Pt_1 CP_3 intermediazione mobiliare, che le aveva affidato la gestione del processo formativo dei propri dipendenti, per ottenere un indennizzo ex art. 1671 c.c. pari a € 81.600 + IVA, sostenendo che aveva receduto unilateralmente dal contratto d'appalto relativo all'attuazione dei piani CP_3 formativi e finanziati per l'anno 2016/2017.
In particolare osteneva che il rapporto tra le parti si era consolidato dal 2009, con incarichi Pt_1 reiterati ogni anno. Nel 2016 aveva espresso la volontà di mantenere la collaborazione, e, CP_3 Contro pertanto, aveva svolto una serie di attività quali progettazione, concertazione sindacale, presentazione delle domande di finanziamento, ottenimento del finanziamento, attuazione e rendicontazione dei Piani Individuali . Il recesso della convenuta sarebbe intervenuto “durante le operazioni finalizzate all'attuazione del Piano Aziendale di cui all'Avviso FB 3/2016 a cura della
. Pt_1
Concludeva nel senso che, giacchè il recesso ha interrotto le operazioni relative alla predisposizione del piano aziendale, aveva diritto di essere indennizzata delle spese sostenute e del mancato guadagno.
si costituiva contestando che tra le parti fosse intercorso un rapporto di collaborazione CP_3 continuativa protrattosi ininterrottamente dal 2009 al 2016, atteso che la formazione finanziata nel
5 settore bancario viene regolamentata, di anno in anno e con durata annuale, secondo le linee guida dettate dai Fondi Interprofessionali con appositi Avvisi.
In particolare spiegava che:
A) investe da anni nella professionalità e competenza dei propri dipendenti e, a tal CP_3 fine, ha sviluppato piani formativi finanziati con i Fondi Interprofessionali di riferimento per le aziende operanti nel settore bancario ( il Fondo Banche Assicurazioni “FB” per la formazione del personale senza qualifiche dirigenziali e “ON” per la formazione dei dirigenti)
B) Ogni anno FB pubblica un bando, denominato “Avviso”, per sostenere e finanziare azioni di formazione continua nel settore bancario e le società di consulenza operanti nel settore contattano i loro clienti per sottoporre loro l'opportunità del finanziamento.
C) L'azienda interessata, contattata dalla società di consulenza, attiva una consultazione interna con i responsabili delle varie funzioni al fine di valutare le specifiche necessità formative dei propri dipendenti e se esse rientrino fra le attività finanziabili previste nel bando.
D) L'azienda predispone un Documento Descrittivo dell'attività di formazione che intende sviluppare.
E) Quindi, l'azienda stipula un apposito accordo sindacale, predispone i vari formulari (ossia le specifiche dei vari corsi) e, con l'ausilio della società di consulenza, elabora il Piano Formativo e lo presenta a FB che deve approvare il Piano
F) In caso di approvazione del Piano Formativo, FB e l'azienda sottoscrivono una Convenzione con cui disciplinano i loro rapporti.
G) Solo dopo la firma della Convenzione tra FB e l'azienda, quest'ultima affida lo svolgimento delle attività formative a una (o più) società (“Attuatore”), mediante appositi contratti e viene avviata dall' l'attività di formazione del personale dipendente dell'azienda. Parte_2
L'azienda paga l' sulla base dell'attività di formazione svolta e l' , a sua volta, Parte_2 Parte_2 paga i docenti sulla base di accordi stipulati direttamente tra lui e i docenti, rispetto ai quali l'azienda è del tutto estranea.
Una volta terminate le attività di formazione, l'azienda, con l'ausilio dell'Attuatore, procede alla rendicontazione delle attività svolte, documentandone l'effettivo svolgimento e i relativi costi e, in base ad essi, presenta la richiesta di erogazione del finanziamento al Fondo: l'erogazione dei finanziamenti è successiva all'approvazione della rendicontazione da parte di FB.
Analogo iter segue la formazione finanziata da ON per i dirigenti
I Piani Formativi presentati dalle aziende hanno durata annuale, così come gli specifici incarichi conferiti ai consulenti e agli Attuatori per la progettazione e la realizzazione dell'attività formativa di tali Piani.
La convenuta concludeva che gli incarichi conferiti dal 2009 al 2015 da ad CP_3 Pt_1 per lo svolgimento dell'attività di formazione sono degli autonomi contratti annuali cessati alla loro scadenza naturale, senza configurazione di alcun rapporto continuativo .
6 Con riferimento all'anno 2016/2017 precisava che, seguendo le predette fasi, dopo la
CP_3 pubblicazione del bando da parte di FB e predisposto il documento descrittivo, indicato il budget, siglato l'accordo sindacale del 22.04.2016, , con l'ausilio di ha elaborato il
CP_3 Pt_1 Piano Formativo 2016 , nel quale ha indicato come Attuatore, liberamente sostituibile in Pt_1 forza del Regolamento 2016. In data 16.12.2016 ha presentato domanda di
CP_3 ammissione al finanziamento del Piano ON 2016 . Il Piano Formativo 2016 è stato approvato da FB. Quindi, FB e hanno sottoscritto la Convenzione del 01.12.2016
CP_3
Con riferimento all'anno 2016/2017, assume che gli unici incarichi affidati da CP_3 CP_3 ad sono stati l'organizzazione dei piani formativi individuali, la progettazione del Piano Pt_1
Aziendale FB e la progettazione del Piano ON e che tali attività sono state regolarmente pagate da ( la circostanza dell'avvenuto pagamento di tali attività è pacifica cfr. CP_3 citaz., pag. 8: […] ha liquidato € 6.000,00 per la progettazione del piano aziendale FB, € CP_3 1.200,00 per la progettazione del Piano ON e l'intero importo dei piani individuali per
€14.700,00”).
Infatti, a causa dei disservizi causati a da e della conseguente sfiducia nei confronti CP_3 Pt_1 di quest'ultima, ha incaricato altri Attuatori per la realizzazione del Piano Aziendale CP_3 FB e del Piano ON del 2016/2017, non sussistendo un contratto d'appalto inter partes avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività formativa in relazione ai Piani Aziendale FB e ON del 2016/2017.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Con sentenza il giudice ha rigettato la domanda di per insufficienza di prova sulla Pt_1 sussistenza di un contratto di appalto valido ed efficace tra le parti e è stata condannata a Pt_1 rifondere le spese del grado.
Con un unico motivo di gravame contesta l'errore del Tribunale nel non riconoscere Pt_1 l'unitarietà e continuità del contratto d'appalto, sostenendo che le attività svolte (dalla progettazione alla gestione e rendicontazione) dimostrano l'esistenza di un vincolo contrattuale almeno verbale tale da includere anche lo svolgimento dell'attività formativa e che l'intendimento espresso da nel proprio documento programmatico di “ mantenere la collaborazione con , CP_3 Pt_1 soggetto attuatore della formazione” per conseguire gli obiettivi formativi declinati nel piano formativo, sarebbe vincolante per in quanto manifestazione di volontà unilaterale ex art. CP_3 1324 cc e che il contratto di appalto si sarebbe concluso sulla base dell'impegno unilaterale prestato da e sugli accordi presi oralmente dalle parti. CP_3
Insisteva dunque per la riforma della sentenza e la liquidazione dell'indennità.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello e , in subordine, svolgeva appello incidentale CP_3 condizionato
In particolare, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello di perché fondato su Pt_1 nuove allegazioni e , in particolare sulla natura verbale del contratto .
Nel merito precisava che nessun contratto di appalto è stato perfezionato tra le parti: i piani presentati erano meramente programmatici, e il contratto con l'attuatore si stipulava solo dopo la convenzione tra azienda e fondo, e nel 2016 non stipulò il contratto con CP_3 Pt_1
7 Sulle conclusioni delle parti la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato. Assume in atto di citazione in primo grado che “È bene precisare che il rapporto tra Pt_1 Pt_1
e era tale per cui la formalizzazione contrattuale specifica tra l'Attuatore e la Cliente CP_3 veniva, usualmente, sottoscritta dopo l'approvazione del piano (si veda, ad esempio, il doc. n. 6, riferito all'anno 2015), in modo da 'modulare' i compensi per l'attività di formazione in base alla disponibilità concreta del finanziamento, anche in considerazione del fatto che l'impegno contrattuale era già stato dichiarato e sottoscritto nel piano di formazione annuale condiviso”. L'allegazione difensiva posta a fondamento dell'atto introduttivo , si fonda, dunque, sull'esistenza di un contratto scritto tra le parti: pertanto l'allegazione contraria introdotta per la prima volta in appello secondo cui in realtà il vincolo contrattuale tra le parti sarebbe stato assunto oralmente è nuova e dunque inammissibile.
Ciò premesso, sulla base delle stesse ammissioni di nessuna formalizzazione contrattuale Pt_1 specifica tra l'Attuatore e la Cliente veniva sottoscritta dopo l'approvazione del piano nel periodo in questione (2016/17).
Il piano di formazione annuale non è sottoscritto da e non è a questa diretto, ha carattere Pt_1 meramente programmatico, in ordine all'organizzazione dei piani formativi individuali, la progettazione del Piano Aziendale FB e la progettazione del Piano ON ed è funzionale alla sottoscrizione tra FB e l'azienda di una Convenzione con cui le predette parti disciplinano i loro rapporti . L' attività di progettazione viene svolta con l'ausilio della società di consulenza , nella specie che pacificamente per tale attività è stata remunerata. Pt_1
Solo dopo la firma della Convenzione tra FB e l'azienda, quest'ultima affida, come si è detto, lo svolgimento delle attività formative a una (o più) società (“Attuatore”), mediante appositi contratti e viene avviata dall'Attuatore l'attività di formazione del personale dipendente dell'azienda. Nella specie, questa attività non è stata poi in concreto affidata a seppure nel piano di Pt_1 formazione annuale avesse manifestato tale intendimento non vincolante. CP_3 Dunque ben lungi dall'aver esercitato il recesso da un contratto di appalto già stipulato con CP_3 alla quale nella prospettazione attorea avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo, ha Pt_1 semplicemente ritenuto di non convenire con la predetta lo svolgimento delle attività formative.
Deve, dunque, escludersi che vi fosse un contratto unitario tra le parti che investisse tutte le fasi dalla predisposizione del piano formativo fino all'erogazione dei corsi atteso che ciò è smentito dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni dell'appellante: lo svolgimento in concreto delle attività formative avrebbe dovuto essere regolato da autonomo contratto nella specie non stipulato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'appello è quindi inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, esclusa la responsabilità aggravata non sussistendo i presupposti di legge. Sussistono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dall'appellante e per l'effetto conferma la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 10134/24 del 22-11-24 ; condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado Pt_1 CP_3 che liquida in euro 9.900,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 02/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Francesco Distefano
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