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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2216/2024 R.G. sul ricorso depositato il 2/05/2024 proposto da (difeso dall'avv. Annunziato Fotia) Parte_1 nei confronti di ( Controparte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) viste le note delle parti , così definitivamente provvede : CP_
“ Accoglie la domanda e dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa . Condanna l' alla restituzione delle somme già recuperate oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal recupero al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2400,00euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) dichiarare non dovuta, da parte del ricorrente, la restituzione dell'importo di 8.209,79, trattenuta al ricorrente sulla pensione categoria INCIV, numero 07133725, per il preteso indebito relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 e per l'effetto, condannare l' , alla restituzione in favore della ricorrente CP_1 degli importi ove già trattenuti a tale titolo, nonché delle eventuali ulteriori trattenute effettuate in corso di causa.
2) condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre CPA e rimborso forfettario, con CP_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore distrattario.
Si costituiva il resistente come in epigrafe e contestava la domanda . CP_1
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La causa concerne un indebito su assegno di assistenza in favore degli invalidi parziali.
Con atto del 18.-1-2023 veniva comunicato al ricorrente < Gentile Signore, la sua pensione numero 07133725 categoria INVCIV e stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020.Tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n.
214/2011(…..) Pertanto, da gennaio 2021 a dicembre 2022 sulla pensione numero 07133725 CP_ categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 8.209,79.>
Successivamente con atto del 27.3.2024 veniva comunicato che Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi e' superiore ai limiti stabiliti dalla legge.Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione VOCPDEL n. 20006958 attraverso una trattenuta per n. 26 rate mensili, a partire dalla prima rata utile.>.
Tanto premesso va detto che in materia assistenziale vige il principio In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di CP_ natura pensionistica erogate dall' (Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. (Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c.
(tra le tante v. Cass.13915/21). Per esso la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o
a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. . > Sez. L, Sentenza n. 32299 del 2024
2 Anche in precedenza si era affermato : < In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere"> (Cass. n. 13223 del 2020).
CP_ Orbene nella fattispecie in esame l' richiama , come somme percepite e che hanno determinato l'azione di recupero , solo una situazione reddituale del 2020 come TFR e una pensione
VOCPDEL nel 2022 . CP_ In sede di costituzione L' afferma Ai fini della riliquidazione a debito, con riferimento all'anno 2021, è risultato rilevante il reddito anno 2020 da trattamento di fine rapporto, pari ad €
45.619,00; con riferimento all'anno 2022, è risultato rilevante il reddito da pensione diretta
VOCPDEL 20006958, pari ad € 14.467,00.>.
Orbene in primo luogo il TFR non è soggetto a irpef ma a tassazione separata e sostitutiva alla fonte per cui non può incidere .
La pensione di vecchiaia riguarda il 2022 CP_ L procede solo nel 2023 al recupero e non emerge dedotto un provvedimento di sospensione preventivo ove le dichiarazioni reddituali fossero state omesse dal ricorrente .
Il ricorrente afferma pure di aver percepito le somme senza dolo
Ad avviso del giudicante non solo il provvedimento non può aver effetto retroattivo , ma neppure è comprovato il dolo della parte ricorrente .
Il tfr non era soggetto a irpef e non poteva generare l'indebito . CP_ L neppure spiega perché le somme di pensione di vecchiaia l'istituto non le conoscesse essendo una pensione CPDEL per cui rientra nella gestione Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali CP_ (CPDEL) gestita dall' .
Ciò certamente escludeva il dolo del ricorrente
Per tali complessive ragioni l'indebito comunque non è ripetibile e la domanda va accolta con restituzione delle somme già recuperate
3 Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2216/2024 R.G. sul ricorso depositato il 2/05/2024 proposto da (difeso dall'avv. Annunziato Fotia) Parte_1 nei confronti di ( Controparte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) viste le note delle parti , così definitivamente provvede : CP_
“ Accoglie la domanda e dichiara irripetibile l'indebito per cui è causa . Condanna l' alla restituzione delle somme già recuperate oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal recupero al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2400,00euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) dichiarare non dovuta, da parte del ricorrente, la restituzione dell'importo di 8.209,79, trattenuta al ricorrente sulla pensione categoria INCIV, numero 07133725, per il preteso indebito relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 e per l'effetto, condannare l' , alla restituzione in favore della ricorrente CP_1 degli importi ove già trattenuti a tale titolo, nonché delle eventuali ulteriori trattenute effettuate in corso di causa.
2) condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre CPA e rimborso forfettario, con CP_1 distrazione in favore del sottoscritto procuratore distrattario.
Si costituiva il resistente come in epigrafe e contestava la domanda . CP_1
1 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La causa concerne un indebito su assegno di assistenza in favore degli invalidi parziali.
Con atto del 18.-1-2023 veniva comunicato al ricorrente < Gentile Signore, la sua pensione numero 07133725 categoria INVCIV e stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020.Tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge n.
214/2011(…..) Pertanto, da gennaio 2021 a dicembre 2022 sulla pensione numero 07133725 CP_ categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 8.209,79.>
Successivamente con atto del 27.3.2024 veniva comunicato che Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi e' superiore ai limiti stabiliti dalla legge.Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione VOCPDEL n. 20006958 attraverso una trattenuta per n. 26 rate mensili, a partire dalla prima rata utile.>.
Tanto premesso va detto che in materia assistenziale vige il principio In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di CP_ natura pensionistica erogate dall' (Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. (Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c.
(tra le tante v. Cass.13915/21). Per esso la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o
a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. . > Sez. L, Sentenza n. 32299 del 2024
2 Anche in precedenza si era affermato : < In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere"> (Cass. n. 13223 del 2020).
CP_ Orbene nella fattispecie in esame l' richiama , come somme percepite e che hanno determinato l'azione di recupero , solo una situazione reddituale del 2020 come TFR e una pensione
VOCPDEL nel 2022 . CP_ In sede di costituzione L' afferma Ai fini della riliquidazione a debito, con riferimento all'anno 2021, è risultato rilevante il reddito anno 2020 da trattamento di fine rapporto, pari ad €
45.619,00; con riferimento all'anno 2022, è risultato rilevante il reddito da pensione diretta
VOCPDEL 20006958, pari ad € 14.467,00.>.
Orbene in primo luogo il TFR non è soggetto a irpef ma a tassazione separata e sostitutiva alla fonte per cui non può incidere .
La pensione di vecchiaia riguarda il 2022 CP_ L procede solo nel 2023 al recupero e non emerge dedotto un provvedimento di sospensione preventivo ove le dichiarazioni reddituali fossero state omesse dal ricorrente .
Il ricorrente afferma pure di aver percepito le somme senza dolo
Ad avviso del giudicante non solo il provvedimento non può aver effetto retroattivo , ma neppure è comprovato il dolo della parte ricorrente .
Il tfr non era soggetto a irpef e non poteva generare l'indebito . CP_ L neppure spiega perché le somme di pensione di vecchiaia l'istituto non le conoscesse essendo una pensione CPDEL per cui rientra nella gestione Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali CP_ (CPDEL) gestita dall' .
Ciò certamente escludeva il dolo del ricorrente
Per tali complessive ragioni l'indebito comunque non è ripetibile e la domanda va accolta con restituzione delle somme già recuperate
3 Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 17.6.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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