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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 3395 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Scioglimento
matrimonio
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
AN Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3395 /2025 R.G. promosso da
c.f. , nata ad [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 in San Quirico d'Orcia (SI) Via Dante Alighieri n. 106/B rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Peri (C.F. indirizzo pec: C.F._2
presso il cui Studio in Siena Via Banchi Email_1 di Sopra n. 48 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., e
c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._3
10.3.1967 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Tosti (C.F. , indirizzo C.F._4 pec: , presso il cui studio in Piancastagnaio Via degli Email_2
Aceri n. 76/B è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III
c.p.c.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 14/10/2025
Pagina 1 Ricorrenti: “P R O N U N C I A R E Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto matrimonio secondo il rito civile in San Quirico D'Orcia (SI) il 25.2.2005, in regime patrimoniale della separazione dei beni, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al N.4 parte I dell'anno 2005 Ufficio 1, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Quirico d'Orcia, alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. I figli continueranno a coabitare con la madre, nell'abitazione familiare sita in San Quirico d'Orcia Via Dante Alighieri n. 106/B, di proprietà esclusiva del ma CP_1 assegnata alla sig.ra ferma restando la circostanza che tale assegnazione Pt_1 decadrà al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
2. I genitori proporzionalmente ai loro redditi, provvederanno a garantire il loro sostegno economico ai figli e sino al pieno raggiungimento della loro Per_1 Per_2 indipendenza economica secondo le seguenti modalità:
- Il padre continuerà a corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, versando a decorrere dal corrente mese di ottobre 2025, € 500,00 (cinquecento/euro) mensili, ovvero € 250,00 (duecentocinquantaeuro) mensili per ciascun figlio entro il 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il c/c aperto presso Monte dei Paschi Agenzia San Quirico D'Orcia IBAN [...] intestato alla sig.ra ; nel caso in cui Parte_1 la figlia divenga economicamente autosufficiente, il contributo al mantenimento del solo figlio sarà di € 350,00 mensili. Per_2
- Si prevede che nel caso in cui la sig.ra e i figli e – ancora non Pt_1 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti – provvedano entro e non oltre il 31.12.2026 (da ritenersi termine essenziale) a rilasciare l'abitazione familiare sita in Via Dante Alighieri n. 106/B per trasferirsi altrove, il sig. corrisponderà dal mese CP_1 successivo alla comunicazione del rilascio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figli nella misura di € 600,00 (seicentoeuro) mensili, ovvero € 300,00 (trecentoeuro) mensili per ciascun figlio, per 12 mensilità annue, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il c/c aperto presso Monte dei Paschi Agenzia San Quirico D'Orcia IBAN [...] intestato alla sig.ra ; nel caso in cui Parte_1 la figlia divenga autosufficiente economicamente, il contributo al mantenimento del solo figlio sarà di € 400,00 mensili;
Per_2
- il contributo di cui sopra, nelle sue diverse quantificazioni sarà rivalutato annualmente a partire dall'anno successivo, nella misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Siena che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (doc. 13);
3. le parti concordano che le spese relative alle utenze dell'abitazione familiare saranno sostenute secondo le seguenti modalità:
- la luce la cui bolletta è già intestata alla graverà sulla stessa al 100% Pt_1
- l'acqua sarà sostenuta dalla n misura pari al 50% Pt_1
- in relazione al gas il sig. provvederà a propria cura e spese a dotare CP_1
l'appartamento in uso alla e ai figli di autonomo contatore e la sig.ra Pt_1 Pt_1
Pagina 2 si impegna ed obbliga ad intestarsi la relativa utenza sostenendone i costi in misura pari al 100% e a tal fine la sig.ra si impegna a sottoscrivere ogni atto e Pt_1 documento finalizzato a tale distacco ed all'installazione di autonomo contatore del gas;
fino a tale distacco la sig.ra corrisponderà il 50% delle bollette del gas. Pt_1
Ovviamente, le bollette dovranno essere poste a conoscenza della sig.ra Pt_1 entro due giorni dal ricevimento per consentire alla stessa di comunicare all'ente erogatore l'autolettura e saranno rimborsate dalla sig.ra previa esibizione Pt_1 dei giustificativi di spesa entro giorni 5 dall'invio mediante whattsapp o altra forma di comunicazione;
a tal fine le parti si comunicano i seguenti contatti:
- ell. N. 338-6825565 e-mail CP_1 Email_3
- ell n. 339 6457671 email Pt_1 Email_4
[... Le parti concordano altresì che la mobilia presente nell'ex abitazione familiare viene assegnata alla ad eccezione di un mobile a parete fatto su misura che si Pt_1 trova nella sala, il quale rimarrà nell'immobile in quanto assegnato al CP_1
5. Le parti, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, stante l'autosufficienza economica di entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile e/o di alimenti, dichiarando altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo;
6. I coniugi, dichiarando altresì di aver già concordato separatamente la relativa divisione del complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali, bollette relative alle utenze, rimborsi a titolo di assegno unico, rivalutazione monetaria per i figli e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni economiche di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 del presente ricorso.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e la sottoscrizione dei rispettivi legali è apposta anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge professionale”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito civile regolarmente trascritto nel comune di San Quirico D'Orcia
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite decreto irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla comparizione presidenziale nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano
Pagina 3 rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 25/2/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Quirico d'Orcia al n. 1 parte I dello stesso anno . visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 10/12/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
Pagina 4
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Divorzio Volontaria Giurisdizione congiunto -
Scioglimento
matrimonio
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
AN Serrao Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per divorzio non contenzioso ex art. 4, co.16 legge 898/1970 iscritto al n. 3395 /2025 R.G. promosso da
c.f. , nata ad [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1 in San Quirico d'Orcia (SI) Via Dante Alighieri n. 106/B rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Peri (C.F. indirizzo pec: C.F._2
presso il cui Studio in Siena Via Banchi Email_1 di Sopra n. 48 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., e
c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._3
10.3.1967 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Tosti (C.F. , indirizzo C.F._4 pec: , presso il cui studio in Piancastagnaio Via degli Email_2
Aceri n. 76/B è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III
c.p.c.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI Pubblico Ministero: atti trasmessi il 14/10/2025
Pagina 1 Ricorrenti: “P R O N U N C I A R E Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto matrimonio secondo il rito civile in San Quirico D'Orcia (SI) il 25.2.2005, in regime patrimoniale della separazione dei beni, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al N.4 parte I dell'anno 2005 Ufficio 1, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Quirico d'Orcia, alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. I figli continueranno a coabitare con la madre, nell'abitazione familiare sita in San Quirico d'Orcia Via Dante Alighieri n. 106/B, di proprietà esclusiva del ma CP_1 assegnata alla sig.ra ferma restando la circostanza che tale assegnazione Pt_1 decadrà al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
2. I genitori proporzionalmente ai loro redditi, provvederanno a garantire il loro sostegno economico ai figli e sino al pieno raggiungimento della loro Per_1 Per_2 indipendenza economica secondo le seguenti modalità:
- Il padre continuerà a corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, versando a decorrere dal corrente mese di ottobre 2025, € 500,00 (cinquecento/euro) mensili, ovvero € 250,00 (duecentocinquantaeuro) mensili per ciascun figlio entro il 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il c/c aperto presso Monte dei Paschi Agenzia San Quirico D'Orcia IBAN [...] intestato alla sig.ra ; nel caso in cui Parte_1 la figlia divenga economicamente autosufficiente, il contributo al mantenimento del solo figlio sarà di € 350,00 mensili. Per_2
- Si prevede che nel caso in cui la sig.ra e i figli e – ancora non Pt_1 Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti – provvedano entro e non oltre il 31.12.2026 (da ritenersi termine essenziale) a rilasciare l'abitazione familiare sita in Via Dante Alighieri n. 106/B per trasferirsi altrove, il sig. corrisponderà dal mese CP_1 successivo alla comunicazione del rilascio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figli nella misura di € 600,00 (seicentoeuro) mensili, ovvero € 300,00 (trecentoeuro) mensili per ciascun figlio, per 12 mensilità annue, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario presso il c/c aperto presso Monte dei Paschi Agenzia San Quirico D'Orcia IBAN [...] intestato alla sig.ra ; nel caso in cui Parte_1 la figlia divenga autosufficiente economicamente, il contributo al mantenimento del solo figlio sarà di € 400,00 mensili;
Per_2
- il contributo di cui sopra, nelle sue diverse quantificazioni sarà rivalutato annualmente a partire dall'anno successivo, nella misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Siena che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (doc. 13);
3. le parti concordano che le spese relative alle utenze dell'abitazione familiare saranno sostenute secondo le seguenti modalità:
- la luce la cui bolletta è già intestata alla graverà sulla stessa al 100% Pt_1
- l'acqua sarà sostenuta dalla n misura pari al 50% Pt_1
- in relazione al gas il sig. provvederà a propria cura e spese a dotare CP_1
l'appartamento in uso alla e ai figli di autonomo contatore e la sig.ra Pt_1 Pt_1
Pagina 2 si impegna ed obbliga ad intestarsi la relativa utenza sostenendone i costi in misura pari al 100% e a tal fine la sig.ra si impegna a sottoscrivere ogni atto e Pt_1 documento finalizzato a tale distacco ed all'installazione di autonomo contatore del gas;
fino a tale distacco la sig.ra corrisponderà il 50% delle bollette del gas. Pt_1
Ovviamente, le bollette dovranno essere poste a conoscenza della sig.ra Pt_1 entro due giorni dal ricevimento per consentire alla stessa di comunicare all'ente erogatore l'autolettura e saranno rimborsate dalla sig.ra previa esibizione Pt_1 dei giustificativi di spesa entro giorni 5 dall'invio mediante whattsapp o altra forma di comunicazione;
a tal fine le parti si comunicano i seguenti contatti:
- ell. N. 338-6825565 e-mail CP_1 Email_3
- ell n. 339 6457671 email Pt_1 Email_4
[... Le parti concordano altresì che la mobilia presente nell'ex abitazione familiare viene assegnata alla ad eccezione di un mobile a parete fatto su misura che si Pt_1 trova nella sala, il quale rimarrà nell'immobile in quanto assegnato al CP_1
5. Le parti, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, stante l'autosufficienza economica di entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile e/o di alimenti, dichiarando altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo;
6. I coniugi, dichiarando altresì di aver già concordato separatamente la relativa divisione del complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali, bollette relative alle utenze, rimborsi a titolo di assegno unico, rivalutazione monetaria per i figli e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni economiche di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 del presente ricorso.
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e la sottoscrizione dei rispettivi legali è apposta anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge professionale”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento ritenuta la propria competenza in ragione della residenza dei coniugi, attestata dai certificati depositati dalle parti, emessi in data prossima al deposito del ricorso rilevato che entrambi i coniugi hanno insistito nelle loro conclusioni e non hanno rinunciato al ricorso rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio con rito civile regolarmente trascritto nel comune di San Quirico D'Orcia
rilevato che è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi tramite decreto irrevocabile rilevato che sono decorsi sei mesi dalla comparizione presidenziale nella fase di separazione personale rilevato che non è stata eccepita l'interruzione della separazione,
rilevato che dal matrimonio sono nati figli rispetto a cui le relative pattuizioni risultano
Pagina 3 rispettose della normativa in materia rilevato che non vi è domanda di conservazione del cognome ai sensi dell'art. 5, co.3 legge 898/1970 considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, secondo le condizioni sopra specificate visti gli artt. 4 e 5 legge 898/1970 pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei ricorrenti celebrato in data 25/2/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Quirico d'Orcia al n. 1 parte I dello stesso anno . visti gli artt. 49, co.1 lettera G e 63, co.2 lettera G, 68 co.3 lettera B, 69 lettera D DPR 396/2000 ordina ai competenti Ufficiali dello stato civile di annotare la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e di trascriverla nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000 visto l'art. 10 legge 898/1970 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396. Così deciso oggi in Siena, 10/12/2025 Il Presidente estensore Paolo Bernardini
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