Articolo 1 della Legge 21 marzo 1967, n. 158
Versione
23 aprile 1967
Art. 1. Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 , e' cosi' modificato:
"Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facolta' esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purche' non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere".

Entrata in vigore il 23 aprile 1967
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