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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa DO LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 229/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 15.7.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
con gli Avv.ti Giuseppe Itri, Loredana Gambia e Alessia Parte_1
TI ZI
Appellante
E
1 in proprio e nella qualità di esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Per_1 Persona_2 quali eredi del signor nonché di titolare della Persona_3
Impresa Individuale Azienda CO AN e Controparte_2
, con l'Avv. Simona Siciliani
[...]
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10637/2021 del Tribunale di
Roma pubblicata il 15.12.2021 notificata il 4.1.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del I motivo d'appello, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado e che qui si riportano:
A-Accertare e dichiarare che tra il ricorrente ed il sig. Per_3 titolare dell'impresa individuale dal
[...] Persona_3
1.8.2005 al 23.3.2017, è intercorso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, proseguito senza soluzione di continuità, dal 23.3.2017 al 15.10.2007, alle dipendenze della sig.ra titolare dell'impresa individuale Azienda Controparte_1
CO AN e LL di ER RA, succeduta nella titolarità dell'impresa individuale del sig. Per_3
B- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con decorrenza dal
1.8.2005 al 15.10.2017 all'inquadramento all'Area II ex qualificato del
CCNL e CPL di Roma per gli operai agricoli e florovivaisti ed al conseguente trattamento economico e normativo e per l'effetto, nonché ex art. 36 Cost. Rep. ed ex art. 2099 c.c., per la quantità e qualità del lavoro prestato, condannare le convenute in solido, o per quanto di ragione, al pagamento in favore del ricorrente della somma
2 di Euro 273.638,44, di cui Euro 33.208,81 a titolo di TFR, come da conteggio allegato (doc.1), spettanti al ricorrente per i titoli di cui sub.
IV) della parte in diritto, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed interessi legali ex art. 1284 c.c. ed art. 17 D.L. 132/2014, od altra somma che sarà accertata dovuta nel corso del giudizio;
C- Condannare le convenute in solido, o per quanto di ragione, al versamento presso i competenti organi di tutti i differenziali contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierno ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
II. in via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del II motivo d'appello, accertare e dichiarare, comunque, dovuti gli emolumenti maturati e non corrisposti in forza dei contratti regolarizzati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettare l'appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Sezione Lavoro, G. Dott.ssa P. Crisanti, n.
10637 del 21 dicembre 2021; con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.12.2021, dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma ha esposto che:
- dal 1.8.2005 al 23.3.2017 è stato dipendente di Persona_3 titolare di un'azienda agricola sita in via di Lunghezzina n. 352, quale
3 addetto alla custodia del gregge composto da circa 1600 pecore, nonché alla semina dei campi;
- il rapporto di lavoro dal 1o.
8.2005 al 31.3.2009 non è mai stato regolarizzato;
in data 1o aprile 2009 il ricorrente è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di collaboratore domestico;
- ha svolto esclusivamente le mansioni relative alla cura, custodia e sorveglianza del bestiame, alla conduzione del pascolo, alla cura e sorveglianza dei capi malati e feriti, alla tosatura delle pecore;
- dal 1o.
8.2005 al 23.3.2017, ha svolto attività lavorativa con altri operai impiegati presso l'azienda agricola: dal 2005 al 2011 con ZI
Durmishi; dal 2005 al marzo 2017 con Persona_4 Parte_2
e Persona_5
- per tutta la durata del rapporto ha preso direttive e ordini dal Per_3 che lo richiamava sulle modalità di esecuzione e lo autorizzava in caso di permessi e di malattia;
- nel corso del rapporto di lavoro ha percepito mensilmente a titolo di retribuzione, le seguenti somme: dal 1o.
8.2005 al 31.12.2011 Euro
1.000,00 in contanti o con bonifico;
dal 1.1.2012 al marzo 2017 Euro
1.100,00 in contanti o con bonifico;
dal 2005 al 2011 non ha percepito la tredicesima mensilità; dal 2012 al 2016 ha percepito a titolo di tredicesima mensilità Euro 1.100,00 all'anno; dal 2005 al 2016 nulla ha percepito a titolo di quattordicesima mensilità;
- per tutto il periodo ha svolto attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle 6,00 del mattino alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00 nei mesi da novembre a febbraio;
dalle ore 6,00 del mattino alle 12,00 e dalle
13,00 alle 19,00 nei mesi di marzo a ottobre;
- dal 2005 al 2010 e nell'anno 2017 non ha fruito di ferie;
dal 2011 al
2016 ha fruito di quattro settimane di ferie all'anno;
4 - in data 23.3.2017 è deceduto e il ricorrente non ha Persona_3 percepito nulla a titolo di spettanze di fine rapporto e TFR;
- il rapporto di lavoro è proseguito sino al 18.07.2017 senza soluzione di continuità con coniuge del de cuius;
Controparte_1
- in data 19.7.2017 è stato assunto dalla con un contratto d lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato, della durata di un anno, con inquadramento all'area III livello comune del CCNL e CPL di Roma per gli operai agricoli e florovivaisti e qualifica di addetto custodia gregge;
- ha richiesto più volte, senza esito, alla la regolarizzazione del CP_1 proprio rapporto di lavoro con il corretto inquadramento contrattuale e il trattamento economico dovuto per la quantità e qualità del lavoro prestato, nonché il pagamento di tutte le spettanze maturate in forza del pregresso rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di
Persona_3
- in data 15.10.2017 ha rassegnato le dimissioni per giusta causa a decorrere dal 16.10.2017;
- in data 21.11.2017, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata, ha richiesto senza alcun esito il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.8.2005 al 15.10.2017, dapprima alle dipendenze di titolare della ditta Persona_3 individuale , e dal 23.3.2017 al 15.10.2017, alle Persona_3 dipendenze di titolare della ditta individuale Azienda Controparte_1
CO AN e LL di ER RA, succeduta nella titolarità dell'impresa, con inquadramento all'area II livello qualificato del CCNL
e CPL per gli operai agricoli e florovivaisti ed il pagamento di tutti gli emolumenti dovuti.
Il ricorrente ha concluso chiedendo di essere inquadrato nell'area II del
C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaistici, e la condanna di parte convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 273.638,44, a titolo di differenze retributive, straordinario feriale,
5 straordinario festivo domenicale, straordinario festivo infrasettimanale, festivo infrasettimanale, ferie e trattamento di fine rapporto.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando la fondatezza delle domande, eccependo che il ricorrente correttamente inquadrato e retribuito per le mansioni effettivamente svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale, è stata decisa con l'impugnata sentenza che ha respinto la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 31.1.2022, ha proposto Parte_3 gravame avverso la pronuncia per i seguenti motivi:
I) Erronea ed omessa valutazione delle prove testimoniali in quanto il
Tribunale non ha valutato correttamente le testimonianze assunte ed ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c;
II) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che il ricorrente non ha mai avanzato alcuna domanda relativa al rapporto di lavoro regolarizzato.
Ha resistito al gravame l'appellata che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente ai sensi dell'articolo 2697 c.c. e che
6 l'esame delle testimonianze non abbia confermato le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo.
Per quanto attiene all'istruttoria svolta in primo grado, le dichiarazioni rese dal teste non sono state ritenute attendibili e credibili dal Tes_1 giudice di primo grado poiché il teste ha dichiarato di aver proposto una vertenza di lavoro per fatti analoghi nei confronti del in Per_3 quanto ha riferito, rispetto al ricorrente, lo svolgimento di un orario lavorativo superiore a quello dedotto dallo stesso . Pt_3
L'argomentazione non è condivisibile. Escluso che la circostanza evidenziata dal primo possa determinare l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non ricorrendo ipotesi di un interesse giuridico personale, concreto e attuale che possa comportare una legittimazione ad intervenire nel giudizio, rileva il Collegio che la mera esistenza di un contenzioso separato tra il testimone e il datore il lavoro non è di per sé ragione sufficiente ad escludere l'attendibilità della deposizione, la quale deve essere valutata sulla base di elementi oggettivi e non di supposizioni legate un interesse di fatto.
Nel caso in esame, il teste ha riferito con completezza, senza incorrere in contraddizioni, incertezze o ripensamenti nel riferire fatti precisi e circostanziati sul periodo di lavoro del ricorrente, sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale e sulle mansioni espletate, circostanze delle quali era a diretta conoscenza proprio perché ha svolto lo stesso tipo di attività per il e dunque in considerazione di tale condizione Per_3 soggettiva qualificata non può non tenersi conto di quanto dichiarato dal teste.
Si aggiunga che le altre testimonianze raccolte, seppure molto più generiche e limitate nella conoscenza dei fatti, non hanno smentito le dichiarazioni dell' ma anzi in parte ne hanno confermato il Tes_1 contenuto, in particolare in punto di mansioni (cura del bestiame e attività connesse) e di continuità della prestazione lavorativa.
7 Non ritiene il Collegio che l'indicazione di un'ora di differenza di sull'inizio dell'orario di lavoro la mattina rispetto a quanto indicato dallo stesso ricorrente sia idonea ad ingenerare dubbi sull'attendibilità della testimonianza. Si tratta, invero, di una minima discrasia giustificabile sia col fatto che l'orario di lavoro mutava nella stagione estiva tra l'estate e l'inverno, sia perché sono cambiate nel tempo le modalità di espletamento delle mansioni che portevano richiedere tempi diversi
(ad es. per la mungitura - che avveniva anche di mattina – da manuale a quella meccanica) o in dipendenzea delle diverse esigenze collegate alla plularità di incombenze.
In particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato Tes_1 insieme al ricorrente dal 2005 fino al 2017 alle dipendenze di Per_3
..effettuavamo la mungitura delle pecore. Il gregge era
[...] composto da 1.600 capi e più. Fino al 2011 mungevamo tutti i capi a mano e poi nel 2012 sono state installate le mungitrici elettriche……Lavoravamo insieme ad altri addetti ed eravamo in tutto
4 persone…. Oltre alla mungitura provvedevamo a portare le pecore al pascolo e stavamo sempre appresso ai capi… . Qualche volta provvedevamo anche alla pulizia della mungitrice… . Le pecore erano alimentate d'estate con erba del pascolo e d'inverno con il fieno e con il pascolo. Il pascolo veniva effettuato in un terreno a 3 Km dalla stalla privo di recinzioni…… Ogni capo veniva munto due volte al giorno, uno la mattina e una la sera” e “per il parto degli agnelli provvedevamo noi operai. I parti avvengono tre volte all'anno.”
Il teste ha dichiarato “Ho conosciuto il ricorrente Testimone_2 nel 2006 perché andavo a caccia e l'ho visto in mezzo ai campi. Ci incontravamo spesso in campagna ed io abitualmente andavo a prendere da lui il caffè alle 7, quando aveva terminato la mungitura.
C'erano 4-5 addetti alla mungitura che inizialmente avveniva manualmente e poi con apposito macchinario, ma non ricordo da quando. Dopo il caffè verso le 8,30–9 il ricorrente e gli altri addetti uscivano con le pecore. Il ricorrente era il più giovane per cui era quello 8 che si allontanava di più col gregge. Il gregge avrà avuto in totale circa
1.400 capi, però se li dividevano fra i 4 addetti... . In una occasione ho assistito ad un parto curato dal ricorrente. I pascoli non erano recintati bensì aperti e le pecore andavano a bere al fiumiciattolo”. ha dichiarato: “Dal 2004/2005 e per circa 15 anni Testimone_3 ho visto il ricorrente dai Nel periodo che ho detto l'ho visto Per_3 fare il pastore nelle campagne ed occuparsi delle pecore. Nel periodo che ho indicato mi è capitato di vedere spesso il ricorrente occuparsi delle pecore in campagna, non so dire con precisione con che frequenza... . Oltre a quello che ho riferito preciso di aver visto il ricorrente mungere le pecore con una macchina insieme ad altri... .Il bestiame era composto sia da pecore che da agnelli ... . Il terreno dei ra vastissimo e non era recintato fatta eccezione per il confine Per_3 con la strada. Il gregge era composto da circa 1.000 pecore fino a quando stato vivo, dopo la sua morte non so bene Persona_3 cosa sia successo perché non sono più andato presso la sua abitazione”.
L'unica deposizione dissonante quanto alle mansioni espletate dal Pt_3 proviene dal teste – cognato del – il quale ha Tes_4 Per_3 affermato che il ricorrente era stato assunto per svolgere attività di badante del l quale continuava a occuparsi tuttavia del gregge Per_3 nonostante le sue precarie condizioni di salute.
Rileva il Collegio come appaia poco verosimile che una persona in condizioni di salute tali da dover ricorrere ad un badante possa occuparsi da solo di compiti così gravosi come quelli di custodia del gregge e delle incombenze annesse, con i tempi e la durata che tali le stesse impongono. Sembra, allora, più plausibile che il anche Per_3 dopo il primo intervento del 2007 fosse in qualche modo presente e controllasse, ma evidentemente il lavoro pesante doveva essere svolto da altri;
non si comprenderebbe, altrimenti, l'esigenza di assumente un lavorante (asseritamente badante) che si limitava a “sorvegliare”
9 (quindi sostanzialmente inattivo) il intento a lavorare. Del Per_3 resto, lo stesso teste dichiara di essersi recato “poche volte” nei campi, per cui non può aver avuto una conoscenza puntuale sulle modalità di esecuzione dei lavori.
Né può giungersi a diverse conclusioni per il solo fatto che il Tes_4 abbia visto il ricorrente accompagnare il n macchina (gesto di Per_3 per sé neutro, tenuto anche conto della presenza assidua del ricorrente sul posto di lavoro, che godeva anche dell'alloggio, e dei rapporti che inevitabilmente si sono creai tra lavoratore e datore di lavoro) o che in un'urgenza notturna lo stesso chiamò il trattandosi di un'unica Tes_4 occasione di carattere eccezionale, dovuta ad una situazione di emergenza.
L'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ha, pertanto, confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo di natura subordinata alle dipendenze dell'impresa individuale agricola, gestita inizialmente dal e successivamente da a far data dal Per_3 Controparte_1
1.8.2005, senza soluzione di continuità, sino al 15.10.2017.
Quanto all'inquadramento contrattuale, l'appellante ha svolto mansioni che devono essere ricondotte nell'area II del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.
Il citato livello contrattuale stabilisce che: “Appartengono a quest'area
i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo ancorché necessitanti di un periodo di pratica”.
I rinnovi contrattuali a far data dal 2004 hanno ricompreso nel livello richiesto dall'appellante la figura professionale del “manzolaro”, colui che “ha la custodia e responsabilità dei capi di bestiame in allevamento;
dovrà fare il buon governo del bestiame, sia alla stalla che al pascolo;
lo scarico e la conservazione dei foraggi, la mescolanza
e la somministrazione dei mangimi, la pulizia della stalla,
10 l'abbeveramento del bestiame nella stalla. Inoltre, dovrà accompagnare e sorvegliare il bestiame al pascolo e dovrà fare le prestazioni e la sorveglianza per le necessarie cure dei capi malati e feriti”.
Le mansioni che il ha svolto nel corso del rapporto lavorativo Pt_3 intercorso dapprima con il e poi con la come risultante Per_3 CP_1 dall'istruttoria espletata, rientrano nel livello contrattuale rivendicato con inquadramento nella qualifica professionale sopra descritta.
Pertanto, in ragione del riconoscimento del livello contrattuale richiesto e dell'effettiva qualifica professionale, l'appellante ha diritto al pagamento degli importi maturati a titolo di differenze sulla retribuzione base in riferimento al livello indicato, straordinario, festivo infrasettimanale (provati sulla base dell'orario dedotto con il ricorso introduttivo, confermato in sede istruttoria) e di TFR.
Dalla somma quantificata in complessivi € 273.638,24 (come da conteggi depositati non contestati nel loro sviluppo contabile) va detratto l'acconto sul TFR risultante dal bonifico depositato (v. doc. n.
6 di parte convenuta) pari a € 2.500,00, nonché l'importo richiesto a titolo di ferie non godute (€ 1.067,95), dal momento che nessuno dei testi è stato in grado di confermare che il ricorrente abbia lavorato nel periodo destinato alle ferie, neppure il teste che riferisce sul Per_4 mancato godimento delle ferie limitatamente agli anni dal 2005 al 2007
e in termini del tutto dubitativi (“mi pare”), tali da non poter considerare raggiunta la prova sul punto. Dunque, la somma complessiva ammonta a € 270.070,29, oltre accessori ex art. 429
c.p.c., con conseguente condanna di parte convenuta alla corresponsione di tale importo, in proprio e nella qualità indicata in epigrafe.
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti indicati e la sentenza di primo grado riformata, con accoglimento dell'originaria domanda.
11 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e di stratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
-accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.8.2005 al 15.10.2017, con inquadramento di Pt_1 ell'Area II CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
[...]
- condanna parte convenuta, in proprio e nelle qualità indicate in epigrafe, al pagamento delle differenze retributive quantificate in complessivi € 270.070,29, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
-condanna parte appellata al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 11.229,00, per il primo grado, e in complessivi € 7.120,00 per il grado d'appello, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 15.7.2025
Il Presidente Estensore
DO LA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa DO LA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 229/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 15.7.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
con gli Avv.ti Giuseppe Itri, Loredana Gambia e Alessia Parte_1
TI ZI
Appellante
E
1 in proprio e nella qualità di esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Per_1 Persona_2 quali eredi del signor nonché di titolare della Persona_3
Impresa Individuale Azienda CO AN e Controparte_2
, con l'Avv. Simona Siciliani
[...]
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10637/2021 del Tribunale di
Roma pubblicata il 15.12.2021 notificata il 4.1.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in via principale: in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del I motivo d'appello, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado e che qui si riportano:
A-Accertare e dichiarare che tra il ricorrente ed il sig. Per_3 titolare dell'impresa individuale dal
[...] Persona_3
1.8.2005 al 23.3.2017, è intercorso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, proseguito senza soluzione di continuità, dal 23.3.2017 al 15.10.2007, alle dipendenze della sig.ra titolare dell'impresa individuale Azienda Controparte_1
CO AN e LL di ER RA, succeduta nella titolarità dell'impresa individuale del sig. Per_3
B- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, con decorrenza dal
1.8.2005 al 15.10.2017 all'inquadramento all'Area II ex qualificato del
CCNL e CPL di Roma per gli operai agricoli e florovivaisti ed al conseguente trattamento economico e normativo e per l'effetto, nonché ex art. 36 Cost. Rep. ed ex art. 2099 c.c., per la quantità e qualità del lavoro prestato, condannare le convenute in solido, o per quanto di ragione, al pagamento in favore del ricorrente della somma
2 di Euro 273.638,44, di cui Euro 33.208,81 a titolo di TFR, come da conteggio allegato (doc.1), spettanti al ricorrente per i titoli di cui sub.
IV) della parte in diritto, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed interessi legali ex art. 1284 c.c. ed art. 17 D.L. 132/2014, od altra somma che sarà accertata dovuta nel corso del giudizio;
C- Condannare le convenute in solido, o per quanto di ragione, al versamento presso i competenti organi di tutti i differenziali contributi assicurativi e previdenziali in favore dell'odierno ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
II. in via subordinata: in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del II motivo d'appello, accertare e dichiarare, comunque, dovuti gli emolumenti maturati e non corrisposti in forza dei contratti regolarizzati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettare l'appello in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Sezione Lavoro, G. Dott.ssa P. Crisanti, n.
10637 del 21 dicembre 2021; con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.12.2021, dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma ha esposto che:
- dal 1.8.2005 al 23.3.2017 è stato dipendente di Persona_3 titolare di un'azienda agricola sita in via di Lunghezzina n. 352, quale
3 addetto alla custodia del gregge composto da circa 1600 pecore, nonché alla semina dei campi;
- il rapporto di lavoro dal 1o.
8.2005 al 31.3.2009 non è mai stato regolarizzato;
in data 1o aprile 2009 il ricorrente è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di collaboratore domestico;
- ha svolto esclusivamente le mansioni relative alla cura, custodia e sorveglianza del bestiame, alla conduzione del pascolo, alla cura e sorveglianza dei capi malati e feriti, alla tosatura delle pecore;
- dal 1o.
8.2005 al 23.3.2017, ha svolto attività lavorativa con altri operai impiegati presso l'azienda agricola: dal 2005 al 2011 con ZI
Durmishi; dal 2005 al marzo 2017 con Persona_4 Parte_2
e Persona_5
- per tutta la durata del rapporto ha preso direttive e ordini dal Per_3 che lo richiamava sulle modalità di esecuzione e lo autorizzava in caso di permessi e di malattia;
- nel corso del rapporto di lavoro ha percepito mensilmente a titolo di retribuzione, le seguenti somme: dal 1o.
8.2005 al 31.12.2011 Euro
1.000,00 in contanti o con bonifico;
dal 1.1.2012 al marzo 2017 Euro
1.100,00 in contanti o con bonifico;
dal 2005 al 2011 non ha percepito la tredicesima mensilità; dal 2012 al 2016 ha percepito a titolo di tredicesima mensilità Euro 1.100,00 all'anno; dal 2005 al 2016 nulla ha percepito a titolo di quattordicesima mensilità;
- per tutto il periodo ha svolto attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle 6,00 del mattino alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00 nei mesi da novembre a febbraio;
dalle ore 6,00 del mattino alle 12,00 e dalle
13,00 alle 19,00 nei mesi di marzo a ottobre;
- dal 2005 al 2010 e nell'anno 2017 non ha fruito di ferie;
dal 2011 al
2016 ha fruito di quattro settimane di ferie all'anno;
4 - in data 23.3.2017 è deceduto e il ricorrente non ha Persona_3 percepito nulla a titolo di spettanze di fine rapporto e TFR;
- il rapporto di lavoro è proseguito sino al 18.07.2017 senza soluzione di continuità con coniuge del de cuius;
Controparte_1
- in data 19.7.2017 è stato assunto dalla con un contratto d lavoro CP_1 subordinato a tempo determinato, della durata di un anno, con inquadramento all'area III livello comune del CCNL e CPL di Roma per gli operai agricoli e florovivaisti e qualifica di addetto custodia gregge;
- ha richiesto più volte, senza esito, alla la regolarizzazione del CP_1 proprio rapporto di lavoro con il corretto inquadramento contrattuale e il trattamento economico dovuto per la quantità e qualità del lavoro prestato, nonché il pagamento di tutte le spettanze maturate in forza del pregresso rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di
Persona_3
- in data 15.10.2017 ha rassegnato le dimissioni per giusta causa a decorrere dal 16.10.2017;
- in data 21.11.2017, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata, ha richiesto senza alcun esito il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.8.2005 al 15.10.2017, dapprima alle dipendenze di titolare della ditta Persona_3 individuale , e dal 23.3.2017 al 15.10.2017, alle Persona_3 dipendenze di titolare della ditta individuale Azienda Controparte_1
CO AN e LL di ER RA, succeduta nella titolarità dell'impresa, con inquadramento all'area II livello qualificato del CCNL
e CPL per gli operai agricoli e florovivaisti ed il pagamento di tutti gli emolumenti dovuti.
Il ricorrente ha concluso chiedendo di essere inquadrato nell'area II del
C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaistici, e la condanna di parte convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 273.638,44, a titolo di differenze retributive, straordinario feriale,
5 straordinario festivo domenicale, straordinario festivo infrasettimanale, festivo infrasettimanale, ferie e trattamento di fine rapporto.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando la fondatezza delle domande, eccependo che il ricorrente correttamente inquadrato e retribuito per le mansioni effettivamente svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale, è stata decisa con l'impugnata sentenza che ha respinto la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 31.1.2022, ha proposto Parte_3 gravame avverso la pronuncia per i seguenti motivi:
I) Erronea ed omessa valutazione delle prove testimoniali in quanto il
Tribunale non ha valutato correttamente le testimonianze assunte ed ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio ex art. 2697 c.c;
II) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha sostenuto che il ricorrente non ha mai avanzato alcuna domanda relativa al rapporto di lavoro regolarizzato.
Ha resistito al gravame l'appellata che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente ai sensi dell'articolo 2697 c.c. e che
6 l'esame delle testimonianze non abbia confermato le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo.
Per quanto attiene all'istruttoria svolta in primo grado, le dichiarazioni rese dal teste non sono state ritenute attendibili e credibili dal Tes_1 giudice di primo grado poiché il teste ha dichiarato di aver proposto una vertenza di lavoro per fatti analoghi nei confronti del in Per_3 quanto ha riferito, rispetto al ricorrente, lo svolgimento di un orario lavorativo superiore a quello dedotto dallo stesso . Pt_3
L'argomentazione non è condivisibile. Escluso che la circostanza evidenziata dal primo possa determinare l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non ricorrendo ipotesi di un interesse giuridico personale, concreto e attuale che possa comportare una legittimazione ad intervenire nel giudizio, rileva il Collegio che la mera esistenza di un contenzioso separato tra il testimone e il datore il lavoro non è di per sé ragione sufficiente ad escludere l'attendibilità della deposizione, la quale deve essere valutata sulla base di elementi oggettivi e non di supposizioni legate un interesse di fatto.
Nel caso in esame, il teste ha riferito con completezza, senza incorrere in contraddizioni, incertezze o ripensamenti nel riferire fatti precisi e circostanziati sul periodo di lavoro del ricorrente, sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale e sulle mansioni espletate, circostanze delle quali era a diretta conoscenza proprio perché ha svolto lo stesso tipo di attività per il e dunque in considerazione di tale condizione Per_3 soggettiva qualificata non può non tenersi conto di quanto dichiarato dal teste.
Si aggiunga che le altre testimonianze raccolte, seppure molto più generiche e limitate nella conoscenza dei fatti, non hanno smentito le dichiarazioni dell' ma anzi in parte ne hanno confermato il Tes_1 contenuto, in particolare in punto di mansioni (cura del bestiame e attività connesse) e di continuità della prestazione lavorativa.
7 Non ritiene il Collegio che l'indicazione di un'ora di differenza di sull'inizio dell'orario di lavoro la mattina rispetto a quanto indicato dallo stesso ricorrente sia idonea ad ingenerare dubbi sull'attendibilità della testimonianza. Si tratta, invero, di una minima discrasia giustificabile sia col fatto che l'orario di lavoro mutava nella stagione estiva tra l'estate e l'inverno, sia perché sono cambiate nel tempo le modalità di espletamento delle mansioni che portevano richiedere tempi diversi
(ad es. per la mungitura - che avveniva anche di mattina – da manuale a quella meccanica) o in dipendenzea delle diverse esigenze collegate alla plularità di incombenze.
In particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato Tes_1 insieme al ricorrente dal 2005 fino al 2017 alle dipendenze di Per_3
..effettuavamo la mungitura delle pecore. Il gregge era
[...] composto da 1.600 capi e più. Fino al 2011 mungevamo tutti i capi a mano e poi nel 2012 sono state installate le mungitrici elettriche……Lavoravamo insieme ad altri addetti ed eravamo in tutto
4 persone…. Oltre alla mungitura provvedevamo a portare le pecore al pascolo e stavamo sempre appresso ai capi… . Qualche volta provvedevamo anche alla pulizia della mungitrice… . Le pecore erano alimentate d'estate con erba del pascolo e d'inverno con il fieno e con il pascolo. Il pascolo veniva effettuato in un terreno a 3 Km dalla stalla privo di recinzioni…… Ogni capo veniva munto due volte al giorno, uno la mattina e una la sera” e “per il parto degli agnelli provvedevamo noi operai. I parti avvengono tre volte all'anno.”
Il teste ha dichiarato “Ho conosciuto il ricorrente Testimone_2 nel 2006 perché andavo a caccia e l'ho visto in mezzo ai campi. Ci incontravamo spesso in campagna ed io abitualmente andavo a prendere da lui il caffè alle 7, quando aveva terminato la mungitura.
C'erano 4-5 addetti alla mungitura che inizialmente avveniva manualmente e poi con apposito macchinario, ma non ricordo da quando. Dopo il caffè verso le 8,30–9 il ricorrente e gli altri addetti uscivano con le pecore. Il ricorrente era il più giovane per cui era quello 8 che si allontanava di più col gregge. Il gregge avrà avuto in totale circa
1.400 capi, però se li dividevano fra i 4 addetti... . In una occasione ho assistito ad un parto curato dal ricorrente. I pascoli non erano recintati bensì aperti e le pecore andavano a bere al fiumiciattolo”. ha dichiarato: “Dal 2004/2005 e per circa 15 anni Testimone_3 ho visto il ricorrente dai Nel periodo che ho detto l'ho visto Per_3 fare il pastore nelle campagne ed occuparsi delle pecore. Nel periodo che ho indicato mi è capitato di vedere spesso il ricorrente occuparsi delle pecore in campagna, non so dire con precisione con che frequenza... . Oltre a quello che ho riferito preciso di aver visto il ricorrente mungere le pecore con una macchina insieme ad altri... .Il bestiame era composto sia da pecore che da agnelli ... . Il terreno dei ra vastissimo e non era recintato fatta eccezione per il confine Per_3 con la strada. Il gregge era composto da circa 1.000 pecore fino a quando stato vivo, dopo la sua morte non so bene Persona_3 cosa sia successo perché non sono più andato presso la sua abitazione”.
L'unica deposizione dissonante quanto alle mansioni espletate dal Pt_3 proviene dal teste – cognato del – il quale ha Tes_4 Per_3 affermato che il ricorrente era stato assunto per svolgere attività di badante del l quale continuava a occuparsi tuttavia del gregge Per_3 nonostante le sue precarie condizioni di salute.
Rileva il Collegio come appaia poco verosimile che una persona in condizioni di salute tali da dover ricorrere ad un badante possa occuparsi da solo di compiti così gravosi come quelli di custodia del gregge e delle incombenze annesse, con i tempi e la durata che tali le stesse impongono. Sembra, allora, più plausibile che il anche Per_3 dopo il primo intervento del 2007 fosse in qualche modo presente e controllasse, ma evidentemente il lavoro pesante doveva essere svolto da altri;
non si comprenderebbe, altrimenti, l'esigenza di assumente un lavorante (asseritamente badante) che si limitava a “sorvegliare”
9 (quindi sostanzialmente inattivo) il intento a lavorare. Del Per_3 resto, lo stesso teste dichiara di essersi recato “poche volte” nei campi, per cui non può aver avuto una conoscenza puntuale sulle modalità di esecuzione dei lavori.
Né può giungersi a diverse conclusioni per il solo fatto che il Tes_4 abbia visto il ricorrente accompagnare il n macchina (gesto di Per_3 per sé neutro, tenuto anche conto della presenza assidua del ricorrente sul posto di lavoro, che godeva anche dell'alloggio, e dei rapporti che inevitabilmente si sono creai tra lavoratore e datore di lavoro) o che in un'urgenza notturna lo stesso chiamò il trattandosi di un'unica Tes_4 occasione di carattere eccezionale, dovuta ad una situazione di emergenza.
L'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ha, pertanto, confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo di natura subordinata alle dipendenze dell'impresa individuale agricola, gestita inizialmente dal e successivamente da a far data dal Per_3 Controparte_1
1.8.2005, senza soluzione di continuità, sino al 15.10.2017.
Quanto all'inquadramento contrattuale, l'appellante ha svolto mansioni che devono essere ricondotte nell'area II del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti.
Il citato livello contrattuale stabilisce che: “Appartengono a quest'area
i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo ancorché necessitanti di un periodo di pratica”.
I rinnovi contrattuali a far data dal 2004 hanno ricompreso nel livello richiesto dall'appellante la figura professionale del “manzolaro”, colui che “ha la custodia e responsabilità dei capi di bestiame in allevamento;
dovrà fare il buon governo del bestiame, sia alla stalla che al pascolo;
lo scarico e la conservazione dei foraggi, la mescolanza
e la somministrazione dei mangimi, la pulizia della stalla,
10 l'abbeveramento del bestiame nella stalla. Inoltre, dovrà accompagnare e sorvegliare il bestiame al pascolo e dovrà fare le prestazioni e la sorveglianza per le necessarie cure dei capi malati e feriti”.
Le mansioni che il ha svolto nel corso del rapporto lavorativo Pt_3 intercorso dapprima con il e poi con la come risultante Per_3 CP_1 dall'istruttoria espletata, rientrano nel livello contrattuale rivendicato con inquadramento nella qualifica professionale sopra descritta.
Pertanto, in ragione del riconoscimento del livello contrattuale richiesto e dell'effettiva qualifica professionale, l'appellante ha diritto al pagamento degli importi maturati a titolo di differenze sulla retribuzione base in riferimento al livello indicato, straordinario, festivo infrasettimanale (provati sulla base dell'orario dedotto con il ricorso introduttivo, confermato in sede istruttoria) e di TFR.
Dalla somma quantificata in complessivi € 273.638,24 (come da conteggi depositati non contestati nel loro sviluppo contabile) va detratto l'acconto sul TFR risultante dal bonifico depositato (v. doc. n.
6 di parte convenuta) pari a € 2.500,00, nonché l'importo richiesto a titolo di ferie non godute (€ 1.067,95), dal momento che nessuno dei testi è stato in grado di confermare che il ricorrente abbia lavorato nel periodo destinato alle ferie, neppure il teste che riferisce sul Per_4 mancato godimento delle ferie limitatamente agli anni dal 2005 al 2007
e in termini del tutto dubitativi (“mi pare”), tali da non poter considerare raggiunta la prova sul punto. Dunque, la somma complessiva ammonta a € 270.070,29, oltre accessori ex art. 429
c.p.c., con conseguente condanna di parte convenuta alla corresponsione di tale importo, in proprio e nella qualità indicata in epigrafe.
In conclusione, l'appello deve essere accolto nei limiti indicati e la sentenza di primo grado riformata, con accoglimento dell'originaria domanda.
11 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e di stratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
-accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1.8.2005 al 15.10.2017, con inquadramento di Pt_1 ell'Area II CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
[...]
- condanna parte convenuta, in proprio e nelle qualità indicate in epigrafe, al pagamento delle differenze retributive quantificate in complessivi € 270.070,29, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
-condanna parte appellata al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 11.229,00, per il primo grado, e in complessivi € 7.120,00 per il grado d'appello, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 15.7.2025
Il Presidente Estensore
DO LA
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