Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
15.04.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 6847/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via San Tommaso d'Aquino n. 36, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER ASSUNTA: accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per l'assegno Pt_1 di invalidità civile, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 19.04.2021 o da quella ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione.
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FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
19.03.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
107/2023), per accertare la sussistenza del requisito sanitario della condizione di invalidità nella misura utile per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità, relativamente alla domanda amministrativa del 19.04.2021. Ciò in quanto in sede amministrativa era stato accertato il solo 60% di invalidità.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott. Per_1
nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] di ani
[...] Parte_1
67, è affetta da "Note diffuse di artrosi in soggetto con polimialgia. Ipertensione arteriosa.
Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva. Ipoacusia bilaterale". Tali infermità, globalmente considerate, viste le tabelle indicative del 05/02/92, determinano una percentuale invalidante del 62% (sessantadue per cento) dal 19.04.2021, valutazione pressoché sovrapponibile a quella espressa dalla competente commissione In tal senso non si ritiene che allo stato sussistano i requisiti sanitari utili al beneficio assistenziale richiesto.”
Contestava le conclusioni del C.T.U., deducendo l'errata valutazione delle patologie che la affliggono e del quadro clinico sofferto.
In particolare, censurava specificamente l'omessa valutazione della bronchite cronica e le percentuali di invalidità assegnate alle singole patologie, testualmente: “-Depressione maggiore ed è in terapia come certificato dalla relazione psichiatrica del 15.02.2022 (DELORAZEPAM compresse;
Brintellix; ZOLPEDUAR) - (cd. 2206) - 35%; -Poliamalgia reumatica in soggetto obeso (BMI 33,3) – cod. 9303 per analogia.; - Ipertensione arteriosa in I-II classe funzionale
NYHA (cod. 6441- 6442) 30% Tale condizione si valuta, per analogia con il codice 6414- 6442 in misura del 30%. […] l'inquadramento diagnostico è corretto ma sulla scorta della documentazione in atti vi sono omissioni di patologie nell'elaborato peritale. Invero, secondo il calcolo scalare, abbiamo: IP1:50IP2:30IP3:35IP4:30IP5:0 Invalidità complessiva: 84%”.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 19.04.2021 o da altra data ritenuta in giustizia, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da calcolare sino all'effettivo soddisfo
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
2 Alla luce delle specifiche contestazione all'elaborato peritale, all'udienza del 11.07.2024, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, l'udienza odierna veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo a le seguenti Parte_1 patologie: “[…] Note diffuse di artrosi in soggetto con polimialgia;
- Ipertensione arteriosa;
-
Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva. - Ipoacusia bilaterale.”
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota, procedeva ad esame obiettivo- peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalido con percentuale compresa tra il 74% ed il 99%,
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] di ani 67, è Parte_1 affetta da "Note diffuse di artrosi in soggetto con polimialgia. Ipertensione arteriosa. Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva. Ipoacusia bilaterale". Tali infermità, globalmente considerate, viste le tabelle indicative del 05/02/92, determinano una percentuale invalidante del 62% (sessantadue per cento) dal 19.04.2021, valutazione pressoché sovrapponibile a quella espressa dalla competente commissione. In tal senso non si ritiene che allo stato sussistano i requisiti sanitari utili al beneficio assistenziale richiesto.”
Come detto, alla luce delle contestazioni sollevate, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, esaminando compiutamente le contestazioni sollevate e chiarendo a tal riguardo che: “[…]. In risposta alle contestazioni sollevate dal legale di parte ricorrente, si deve innanzitutto precisare come non vi sta stata alcuna omissione nell'inquadramento diagnostico atteso che la
3 "bronchite cronica" valutabile dall'avv. Fuschino in misura del 30% non è presente nel caso in esame. […] Ebbene, analizzando l'esame clinico effettuato in corso di operazioni peritali si rileva come la saturazione risultava – misurata con saturimetro portatile - pari al 98% (cfr.
"S02: 98%") ed in atti era presente spirometrico del 18/05/2022 che concludeva per "Esame spirometrico nei limiti della norma" […]. Si aggiunga, inoltre, che in pari data lo specialista in pneumologia rilevava "MY normotrasmesso su tutto l'ambito polmonare ..Test del cammino nella norma, assenza di desaturazione significativa da sforzo" e quindi un quadro funzionale assolutamente nella norma con un rilievo anatomico di strie fibrotiche parenchimali sparse in assenza, si ribadisce, di ripercussioni funzionali. […] in merito alla sindrome depressiva […]
Non vi è altro da aggiungere rispetto a quanto già evidenziato nell'elaborato in cui si rappresentava che "In atti è descritto in un unico certificato che la paziente presenta sindrome ansiosa depressiva endoreattiva moderata-severa. Invero, all'esame obiettivo la ricorrente risultava sostanzialmente eutimica, corretta, bene orientata nel tempo e nello spazio con critica
e giudizio congrui. Pertanto, considerando che non sono documentati controlli clinici seriati, si potrà fare riferimento ad una sindrome ansioso-depressiva con riferimento al codice 2205, valutandola complessivamente in misura del 25%.”. Si ritiene confermare tale tasso atteso che la valutazione è stata parametrata (oltre che al dato documentale assolutamente scarno atteso che una depressione maggiore prevederebbe un ricorso continuo a terapia di sostegno nonché ad aggiustamenti posologici) al quadro clinico rilevato in corso di operazioni.“[…] Prima di esprimersi con una diagnosi di artrite reumatoide o di polimialgia reumatica andrebbero effettuati una serie di accertamenti clinico-ematochimici che nel caso in esame non sono stati effettati (benché richiesti dai sanitari in corso di iter clinico). Difatti nel certificato del 17/12 si parla unicamente di "probabile" polimialgia reumatica per cui erano richiesti accertamenti
(VES, PCR, emocromo, RA test, uricemia, ecc) che non sono stati effettuati. La diagnosi cui fa riferimento l'avv. Fuschino, quindi, era solo sospettata e mai confermata. Ciò nonostante, il sottoscritto-come evincibile dall'elaborato - rilevando una limitazione articolare e dando peso alla sintomatologia riferita dalla ricorrente, ha fatto riferimento alla incidenza funzionale delle limitazioni articolari presenti ed infatti ha posto diagnosi di "Note diffuse di artrosi in soggetto con polimialgia" valutandolo in concorrenza con l'obesità e valutandola in analogia al codice
7105 e quantificandolo al massimo del range previsto, tasso che si ritiene confermare. Infine
l'ipertensione arteriosa […] L'unico certificato cardiologico è del 20/01/2022 in cui non si fa alcun riferimento alla Classe NYHA I-II ma unicamente ad una ipertensione arteriosa labilmente compensata. Tra l'altro nel certificato del 18/05/2022 si fa riferimento ad un
"ecocardiogramma nella norma" per cui non è possibile accreditare un interessamento
d'organo. Non resta, quindi, che confermare la valutazione del 15% espressa.
Ed ha così concluso:” le osservazioni dell'avv. Fuschino, quindi, non apportano alcun elemento tecnico tale da comportare una modifica della valutazione precedentemente espressa
e che si conferma integralmente.”
4 A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
Va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse;
e sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che in capo a sia riconosciuta un'invalidità nella misura del Parte_1
62%.
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. , Persona_2 tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr.
Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1,
2 e 3 – e 77 D.p.r. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 16.4.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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