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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1006 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025 da:
1) n. a TRIESTE (TS) il 14/08/1972 ( ); residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Noncello, n. 26, Porcia (PN);
e
2) n. a VENEZUELA il 16/01/1964 (C.F. ; residente CP_1 C.F._2 in Villaggio Tarvisio, n. 21, Lignano Sabbiadoro (UD);
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VUAN ILARIA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 12/1/2013 presso il Comune di Lignano
Sabbiadoro, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2013; atto n. 1; parte 1 ; serie -)
separati con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 31/2024 pubblicata il 22/1/2024 e passata in giudicato il giorno stesso.
con i seguenti figli:
- n. a Latisana (UD) il 14/1/2014; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi si impegnano a collaborare, nel reciproco rispetto, nell'esclusivo interesse del figlio minore. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di interesse dei figli, relative all'istruzione, educazione e salute.
2) Ciascuno dei ricorrenti provvederà da sé al proprio mantenimento con mezzi propri;
3) Il figlio resterà affidato ad entrambi i coniugi in modo condiviso, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre presso la sua residenza, che attualmente è fissata nella casa di proprietà della SI.ra in Porcia (PN). Pt_1
4) Il padre farà visita al figlio almeno due volte la settimana, concordando le modalità con la madre, compatibilmente con le esigenze del minore, dei suoi impegni scolastici, sportivi e terapeutici. Salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé il figlio a fine settimana alterni. Le vacanze estive
e le festività saranno suddivise tra i genitori in modo equo, compatibilmente con gli impegni lavorativi e le esigenze del figlio (tenuto conto anche della sua situazione di salute). Durante la permanenza del figlio presso il padre, la madre potrà fargli visita compatibilmente con le esigenze del figlio e del padre. Le parti dichiarano che fino ad oggi non hanno avuto alcun problema nella gestione delle visite del minore che gestiscono in maniera flessibile pur garantendo ad entrambi i coniugi una frequentazione assidua con il minore, pertanto non viene allegato il piano genitoriale, anche considerata l'esenzione dall'obbligo prevista dal Protocollo del Tribunale di Pordenone in caso di ricorso congiunto.
5) Le parti, con accordo reciproco e nell'interesse del figlio, hanno convenuto di aumentare ad € 500,00 mensili (prima fissato in sede di separazione in € 200,00 mensili), l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio a carico del padre SI. . Il sig. , in Per_1 Per_1 Per_1 conformità a tale intesa, ha già provveduto all'erogazione del nuovo importo già da alcuni mesi. In virtù di tale accordo, che in questa sede viene ribadito, il SI. si impegna sin d'ora a Per_1 corrispondere stabilmente l'assegno nella misura concordata di € 500,00 (cinquecento/00), alla
SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Pt_1
L'assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici FOI dell'ISTAT.
6) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati di questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e sottoscrivono (doc. 6), mentre l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 230/21 e successive modifiche sarà di spettanza esclusiva della signora;
Parte_1
7) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei passaporti o di ogni altro documento valido per l'espatrio che riguardi o contenga anche il minore.
8) Le parti dichiarano di aver definito i reciproci rapporti economici e patrimoniali in sede di separazione e di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di Lignano Sabbiadoro il 12/01/2013 tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lignano Sabbiadoro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2013 atto n. 1 parte 1 serie - ).
Così deciso in Pordenone, il 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025 da:
1) n. a TRIESTE (TS) il 14/08/1972 ( ); residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Noncello, n. 26, Porcia (PN);
e
2) n. a VENEZUELA il 16/01/1964 (C.F. ; residente CP_1 C.F._2 in Villaggio Tarvisio, n. 21, Lignano Sabbiadoro (UD);
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VUAN ILARIA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 12/1/2013 presso il Comune di Lignano
Sabbiadoro, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2013; atto n. 1; parte 1 ; serie -)
separati con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 31/2024 pubblicata il 22/1/2024 e passata in giudicato il giorno stesso.
con i seguenti figli:
- n. a Latisana (UD) il 14/1/2014; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi si impegnano a collaborare, nel reciproco rispetto, nell'esclusivo interesse del figlio minore. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di interesse dei figli, relative all'istruzione, educazione e salute.
2) Ciascuno dei ricorrenti provvederà da sé al proprio mantenimento con mezzi propri;
3) Il figlio resterà affidato ad entrambi i coniugi in modo condiviso, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre presso la sua residenza, che attualmente è fissata nella casa di proprietà della SI.ra in Porcia (PN). Pt_1
4) Il padre farà visita al figlio almeno due volte la settimana, concordando le modalità con la madre, compatibilmente con le esigenze del minore, dei suoi impegni scolastici, sportivi e terapeutici. Salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé il figlio a fine settimana alterni. Le vacanze estive
e le festività saranno suddivise tra i genitori in modo equo, compatibilmente con gli impegni lavorativi e le esigenze del figlio (tenuto conto anche della sua situazione di salute). Durante la permanenza del figlio presso il padre, la madre potrà fargli visita compatibilmente con le esigenze del figlio e del padre. Le parti dichiarano che fino ad oggi non hanno avuto alcun problema nella gestione delle visite del minore che gestiscono in maniera flessibile pur garantendo ad entrambi i coniugi una frequentazione assidua con il minore, pertanto non viene allegato il piano genitoriale, anche considerata l'esenzione dall'obbligo prevista dal Protocollo del Tribunale di Pordenone in caso di ricorso congiunto.
5) Le parti, con accordo reciproco e nell'interesse del figlio, hanno convenuto di aumentare ad € 500,00 mensili (prima fissato in sede di separazione in € 200,00 mensili), l'importo dell'assegno di mantenimento a favore del figlio a carico del padre SI. . Il sig. , in Per_1 Per_1 Per_1 conformità a tale intesa, ha già provveduto all'erogazione del nuovo importo già da alcuni mesi. In virtù di tale accordo, che in questa sede viene ribadito, il SI. si impegna sin d'ora a Per_1 corrispondere stabilmente l'assegno nella misura concordata di € 500,00 (cinquecento/00), alla
SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Pt_1
L'assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici FOI dell'ISTAT.
6) Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati di questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e sottoscrivono (doc. 6), mentre l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 230/21 e successive modifiche sarà di spettanza esclusiva della signora;
Parte_1
7) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio / rinnovo dei passaporti o di ogni altro documento valido per l'espatrio che riguardi o contenga anche il minore.
8) Le parti dichiarano di aver definito i reciproci rapporti economici e patrimoniali in sede di separazione e di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di Lignano Sabbiadoro il 12/01/2013 tra e;
Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lignano Sabbiadoro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2013 atto n. 1 parte 1 serie - ).
Così deciso in Pordenone, il 27/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa