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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1298 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, assegnata in decisione all'udienza del 27.11.2024, trattata in modalità cartolare, e vertente
TRA
in persona del suo Parte_1 rappresentante pro tempore, dott.ssa , rappresentata Parte_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariottino Fabio, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) al Viale Gramsci n.16;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Paesano Pasquale presso il cui studio CP_1 effettivamente domicilia in Napoli (NA) alla via Lepanto n.53; APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 331/19 del Giudice di Pace di Isernia, Dr.ssa Lucia Sorrentino, emessa nel giudizio RG 190/19 in data 2.9.2019, pubblicata il 10.9.2019 e notificata in data 15.11.2019.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato in data 04.04.2019, l'istante proponeva opposizione alla cartella esattoriale n.0532019000729258000 relativa ad alcuni verbali elevati dalla Prefettura di Roma per infrazioni al Codice della Strada. A sostegno della sua opposizione, l'odierno convenuto contestava la nullità della cartella in quanto notificata a mezzo PEC e non firmata digitalmente nonché la carenza del sotteso titolo per non aver mai ricevuto la notifica del prodromico verbale. Tuttavia, la Prefettura di Roma restava contumace;
di contro, l'Agente della Riscossione si costituiva in data 15.05.2019, insistendo per la validità della notifica a mezzo PEC della cartella opposta e, quindi, per il rigetto dell'opposizione avversaria. Con la sentenza n.331/2019, il Giudice di Pace di Isernia accoglieva la domanda dell'opponente ed annullava la cartella di pagamento opposta, condannando la e l' Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00. La domanda Parte_1 veniva dichiarata fondata in relazione all'eccezione di decadenza della PA per mancata notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata, non avendo la prodotto CP_2 prova contraria. Quanto alla notifica a mezzo PEC della cartella, il Giudice di Pace di Isernia dichiarava la nullità della cartella notificata sotto forma di documento informatico in quanto non sarebbe stata firmata digitalmente.
L' proponeva appello alla menzionata sentenza, Parte_1 citando in giudizio il convenuto, sig. , per vederlo comparire all'udienza del CP_1
30.03.2020 e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Riformare integralmente la sentenza n.331/2019 e notificata il 15.11.2019 e per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione formulata dal sig. , stante la legittimità e validità della notifica della cartella opposta». CP_1
Esaurita l'attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. In relazione al tema della validità della notifica va detto che, per effettuarla validamente utilizzando la posta elettronica certificata, la normativa generale prevede che gli indirizzi PEC, sia del destinatario sia del mittente, risultino presenti in un pubblico registro poiché solo in questo modo può essere garantita la provenienza dell'atto da un soggetto qualificato. In questo senso, il legislatore ha chiarito quali sono i pubblici registri che devono contenere gli indirizzi di posta elettronica certificata di mittente e destinatario ai fini della validità della notifica;
precisamente, si tratta dei registri INIPEC, Reginde, Indice IPA e Indice PP.AA. Pertanto, dalla regola generale, si evince che la notifica proveniente da un indirizzo PEC non presente in tali registri è inesistente o comunque viziata da nullità insanabile (cfr. Cassazione, sent. n.17346 del 27.06.2019).
Tuttavia, su tale questione è molto acceso il dibattito in dottrina: infatti, la Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.6015 del 28.02.2023 ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica della stessa. Stesso principio è stato riaffermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.15979/2022 precisando che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali «è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente». Inoltre, con l'ordinanza n.30948/2019, gli hanno chiarito che, in caso di notifica a mezzo PEC «la copia Parte_3 su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso». Lo stesso orientamento è stato mantenuto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.982/2023: infatti, nel rispetto del principio generale che reputa irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato una effettiva lesione alle sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita «era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri», perché una diversa conclusione «sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 del Codice civile e 2 Cost., (…)».
Restando in materia di notificazione è utile ricordare che per consolidata giurisprudenza la disciplina generale della nullità è fondata sul principio di “strumentalità” delle forme, nel senso che la nullità non discende di per sé dalla violazione della forma, ma piuttosto dalle conseguenze che il vizio di forma comporta sull'idoneità della notifica a raggiungere lo scopo cui è preordinata, mentre l'inesistenza della notificazione è configurabile, «oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (cfr. Cassazione nn.5366/2023, 3509/2023, 2325/2023, 896/2023). A conferma dei principi prima esposti è intervenuta anche la sentenza n.18684/2023 pronunciata dalla V Sezione civile della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'assenza di un indirizzo PEC dai pubblici registri non invalida la notifica in quanto è onere del contribuente dimostrare che da tale situazione sia derivato un danno sostanziale: nel momento in cui, però, il contribuente apre il messaggio e, leggendolo, decide di fare ricorso, non fa altro che ammettere di aver ricevuto la notifica, di aver aperto la PEC e, quindi, di non aver subìto alcun danno. Pertanto, in base al principio secondo cui il vizio della notifica si sana se questa raggiunge il suo scopo, il ricorso non è più ammissibile: infatti, dagli atti di causa si evince che il sig. ha tempestivamente presentato CP_1 ricorso avverso la cartella esattoriale ammettendo, di fatto, di aver ricevuto la notifica dell'atto.
Con una serie di recenti sentenze, anche la Corte tributaria di Firenze ha ritenuto legittima la notifica delle cartelle di pagamento effettuata dall' Controparte_3 tramite un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, superando l'eccezione di inesistenza della notifica: in particolare, con la sentenza n.583/05/2022 i giudici hanno ritenuto tale eccezione infondata in quanto «disallineata alla normativa speciale prevista per gli atti amministrativi tributari;
ai sensi degli artt.26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte del competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.68, a mezzo di posta elettronica certificata (…) non si ravvisa alcun obbligo, per l' di utilizzo esclusivo degli indirizzi CP_4 pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici». Inoltre, la stessa Corte tributaria con la sentenza n.918/06/2022 ha affermato che «ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @, bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov», il quale, a sua volta, risulta essere il medesimo nel nostro caso. Ed ancora, nella sentenza n.924/04/2022 si può leggere che «è chiaro che la regolarità della notifica postula, a tutela del contribuente, che l'indirizzo – del destinatario – sia solo quello registrato nei pubblici registri, non essendo prevista tuttavia alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da un indirizzo pec non registrato, poiché il dominio di provenienza della notifica in questione è il Email_1 contribuente avrebbe potuto comprendere agevolmente che lo stesso corrisponde esattamente al solo indirizzo governativo dell' registrato e che si differenzia da questo Parte_1 soltanto per l'username, corrispondente invece all'articolazione organizzativa/territoriale competente».
3. In relazione all'eccezione della necessità della firma digitale sollevata da controparte, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.28852/2023 ha ribadito che «La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cd. atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cd. copia informatica)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale». Infatti, «l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art.25 del DPR n.602/1973». È noto che per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest'ultima contenente l'atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche;
in ogni caso, le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di
“inesistenza” della notifica, figura che, soltanto non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cassazione SU, sent. n. 7665 del 18.04.2016, n.23620 del 28.09.2018, n.20625 del 31.08.2017 e n.6417 del 05.03.2019), conseguito chiaramente nel caso di specie.
Restando in tema di necessità o meno della firma digitale sulla cartella di pagamento, nell'ordinanza n.30922 del 03.12.2024, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto per il quale «è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato
“.pdf”, senza necessità che sia adottato il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario». Ad ogni modo, la Suprema Corte ha ribadito l'equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati “.p7m” e “.pdf” sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione finanziaria, e in particolare alle cartelle di pagamento, evidenziando come rispetto a queste ultime, il requisito della sottoscrizione non è richiesto. A supporto di ciò, il giudice di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza in tema, espressa dalla decisione della V Sezione Civile della medesima Corte n.19327/2024, secondo la quale l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o timbro oppure di una sottoscrizione leggibile, ma dall'inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. La cartella di pagamento depositata in atti non lascia spazio a dubbi sull'amministrazione che ha emanato l'atto, in quanto contiene tutti gli elementi necessari alla sua identificazione (logo, intestazione ecc.); dunque, anche tale eccezione di invalidità deve essere respinta.
4. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover accogliere l'appello proposto dall' per i motivi sopra esposti. Le spese seguono la Parte_1 soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Condanna alla refusione delle spese di entrambe le fasi di giudizio in CP_1 favore di liquidate in euro che liquida in 852,00 euro, a Parte_1 titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
- oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Isernia, il 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1298 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, assegnata in decisione all'udienza del 27.11.2024, trattata in modalità cartolare, e vertente
TRA
in persona del suo Parte_1 rappresentante pro tempore, dott.ssa , rappresentata Parte_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariottino Fabio, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) al Viale Gramsci n.16;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Paesano Pasquale presso il cui studio CP_1 effettivamente domicilia in Napoli (NA) alla via Lepanto n.53; APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 331/19 del Giudice di Pace di Isernia, Dr.ssa Lucia Sorrentino, emessa nel giudizio RG 190/19 in data 2.9.2019, pubblicata il 10.9.2019 e notificata in data 15.11.2019.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato in data 04.04.2019, l'istante proponeva opposizione alla cartella esattoriale n.0532019000729258000 relativa ad alcuni verbali elevati dalla Prefettura di Roma per infrazioni al Codice della Strada. A sostegno della sua opposizione, l'odierno convenuto contestava la nullità della cartella in quanto notificata a mezzo PEC e non firmata digitalmente nonché la carenza del sotteso titolo per non aver mai ricevuto la notifica del prodromico verbale. Tuttavia, la Prefettura di Roma restava contumace;
di contro, l'Agente della Riscossione si costituiva in data 15.05.2019, insistendo per la validità della notifica a mezzo PEC della cartella opposta e, quindi, per il rigetto dell'opposizione avversaria. Con la sentenza n.331/2019, il Giudice di Pace di Isernia accoglieva la domanda dell'opponente ed annullava la cartella di pagamento opposta, condannando la e l' Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00. La domanda Parte_1 veniva dichiarata fondata in relazione all'eccezione di decadenza della PA per mancata notifica del verbale sotteso alla cartella impugnata, non avendo la prodotto CP_2 prova contraria. Quanto alla notifica a mezzo PEC della cartella, il Giudice di Pace di Isernia dichiarava la nullità della cartella notificata sotto forma di documento informatico in quanto non sarebbe stata firmata digitalmente.
L' proponeva appello alla menzionata sentenza, Parte_1 citando in giudizio il convenuto, sig. , per vederlo comparire all'udienza del CP_1
30.03.2020 e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Riformare integralmente la sentenza n.331/2019 e notificata il 15.11.2019 e per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione formulata dal sig. , stante la legittimità e validità della notifica della cartella opposta». CP_1
Esaurita l'attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. In relazione al tema della validità della notifica va detto che, per effettuarla validamente utilizzando la posta elettronica certificata, la normativa generale prevede che gli indirizzi PEC, sia del destinatario sia del mittente, risultino presenti in un pubblico registro poiché solo in questo modo può essere garantita la provenienza dell'atto da un soggetto qualificato. In questo senso, il legislatore ha chiarito quali sono i pubblici registri che devono contenere gli indirizzi di posta elettronica certificata di mittente e destinatario ai fini della validità della notifica;
precisamente, si tratta dei registri INIPEC, Reginde, Indice IPA e Indice PP.AA. Pertanto, dalla regola generale, si evince che la notifica proveniente da un indirizzo PEC non presente in tali registri è inesistente o comunque viziata da nullità insanabile (cfr. Cassazione, sent. n.17346 del 27.06.2019).
Tuttavia, su tale questione è molto acceso il dibattito in dottrina: infatti, la Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.6015 del 28.02.2023 ha affermato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica della stessa. Stesso principio è stato riaffermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.15979/2022 precisando che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali «è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente». Inoltre, con l'ordinanza n.30948/2019, gli hanno chiarito che, in caso di notifica a mezzo PEC «la copia Parte_3 su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso». Lo stesso orientamento è stato mantenuto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.982/2023: infatti, nel rispetto del principio generale che reputa irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato una effettiva lesione alle sfera giuridica del contribuente, non è invalida la notificazione elettronica quando dall'indirizzo dal quale la notifica è stata eseguita «era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri», perché una diversa conclusione «sarebbe contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 del Codice civile e 2 Cost., (…)».
Restando in materia di notificazione è utile ricordare che per consolidata giurisprudenza la disciplina generale della nullità è fondata sul principio di “strumentalità” delle forme, nel senso che la nullità non discende di per sé dalla violazione della forma, ma piuttosto dalle conseguenze che il vizio di forma comporta sull'idoneità della notifica a raggiungere lo scopo cui è preordinata, mentre l'inesistenza della notificazione è configurabile, «oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (cfr. Cassazione nn.5366/2023, 3509/2023, 2325/2023, 896/2023). A conferma dei principi prima esposti è intervenuta anche la sentenza n.18684/2023 pronunciata dalla V Sezione civile della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'assenza di un indirizzo PEC dai pubblici registri non invalida la notifica in quanto è onere del contribuente dimostrare che da tale situazione sia derivato un danno sostanziale: nel momento in cui, però, il contribuente apre il messaggio e, leggendolo, decide di fare ricorso, non fa altro che ammettere di aver ricevuto la notifica, di aver aperto la PEC e, quindi, di non aver subìto alcun danno. Pertanto, in base al principio secondo cui il vizio della notifica si sana se questa raggiunge il suo scopo, il ricorso non è più ammissibile: infatti, dagli atti di causa si evince che il sig. ha tempestivamente presentato CP_1 ricorso avverso la cartella esattoriale ammettendo, di fatto, di aver ricevuto la notifica dell'atto.
Con una serie di recenti sentenze, anche la Corte tributaria di Firenze ha ritenuto legittima la notifica delle cartelle di pagamento effettuata dall' Controparte_3 tramite un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, superando l'eccezione di inesistenza della notifica: in particolare, con la sentenza n.583/05/2022 i giudici hanno ritenuto tale eccezione infondata in quanto «disallineata alla normativa speciale prevista per gli atti amministrativi tributari;
ai sensi degli artt.26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte del competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.68, a mezzo di posta elettronica certificata (…) non si ravvisa alcun obbligo, per l' di utilizzo esclusivo degli indirizzi CP_4 pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici». Inoltre, la stessa Corte tributaria con la sentenza n.918/06/2022 ha affermato che «ciò che rende certo e identificabile l'indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @, bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov», il quale, a sua volta, risulta essere il medesimo nel nostro caso. Ed ancora, nella sentenza n.924/04/2022 si può leggere che «è chiaro che la regolarità della notifica postula, a tutela del contribuente, che l'indirizzo – del destinatario – sia solo quello registrato nei pubblici registri, non essendo prevista tuttavia alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da un indirizzo pec non registrato, poiché il dominio di provenienza della notifica in questione è il Email_1 contribuente avrebbe potuto comprendere agevolmente che lo stesso corrisponde esattamente al solo indirizzo governativo dell' registrato e che si differenzia da questo Parte_1 soltanto per l'username, corrispondente invece all'articolazione organizzativa/territoriale competente».
3. In relazione all'eccezione della necessità della firma digitale sollevata da controparte, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.28852/2023 ha ribadito che «La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cd. atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cd. copia informatica)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale». Infatti, «l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art.25 del DPR n.602/1973». È noto che per la notificazione a mezzo PEC la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file .eml), quest'ultima contenente l'atto allegato in formato digitale nativo. Dette ricevute equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche;
in ogni caso, le forme digitali, nella loro violazione, non integrano una causa di
“inesistenza” della notifica, figura che, soltanto non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo (cfr. Cassazione SU, sent. n. 7665 del 18.04.2016, n.23620 del 28.09.2018, n.20625 del 31.08.2017 e n.6417 del 05.03.2019), conseguito chiaramente nel caso di specie.
Restando in tema di necessità o meno della firma digitale sulla cartella di pagamento, nell'ordinanza n.30922 del 03.12.2024, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto per il quale «è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato
“.pdf”, senza necessità che sia adottato il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario». Ad ogni modo, la Suprema Corte ha ribadito l'equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati “.p7m” e “.pdf” sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione finanziaria, e in particolare alle cartelle di pagamento, evidenziando come rispetto a queste ultime, il requisito della sottoscrizione non è richiesto. A supporto di ciò, il giudice di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza in tema, espressa dalla decisione della V Sezione Civile della medesima Corte n.19327/2024, secondo la quale l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o timbro oppure di una sottoscrizione leggibile, ma dall'inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. La cartella di pagamento depositata in atti non lascia spazio a dubbi sull'amministrazione che ha emanato l'atto, in quanto contiene tutti gli elementi necessari alla sua identificazione (logo, intestazione ecc.); dunque, anche tale eccezione di invalidità deve essere respinta.
4. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover accogliere l'appello proposto dall' per i motivi sopra esposti. Le spese seguono la Parte_1 soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Condanna alla refusione delle spese di entrambe le fasi di giudizio in CP_1 favore di liquidate in euro che liquida in 852,00 euro, a Parte_1 titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
- oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Isernia, il 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Puleio