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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8942/2023
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
8942/2023 vertente
TRA
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 03.05.1978 e residente in [...] sc 1, rappr. e dif. dall'Avv. Michelangelo Rucci C.F._2
RICORRENTE
1 E
P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Nonostante la rituale notificazione del ricorso-decreto la parte convenuta non si costituiva, sicché veniva dichiarata contumace. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3
, dott. , , dott.ssa e -, la causa, CP_4 CP_5 CP_6 Per_3 CP_7
ritenuta matura per la decisione, veniva decisa.
2 Orbene, dalla documentazione in atti, unitamente alla quale devono essere nondimeno valutate le dichiarazioni del teste escusso, si desume la prova che il ricorrente ha prestato attività di lavoro alle dipendenze della controparte per tutto il periodo, con le mansioni, orario e le caratteristiche indicati nella premessa del ricorso (cfr. verbali di causa). Dell'attendibilità del teste non si ha motivo alcuno di dubitare, stante la conoscenza diretta dei fatti, la precisione e l'intrinseca coerenza logia delle propalazioni rese.
Si ritiene, altresì, di dover attribuire il dovuto valore al diverso comportamento processuale tenuto dalle parti: a fronte del corretto comportamento processuale del ricorrente, si deve sottolineare il comportamento ingiustificatamente assenteista del convenuto, come fonte di “argomento di prova” che contribuisce a formare il convincimento del giudice (Cass. n. 430/99). A ciò aggiungasi, inoltre, che ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere all'interrogatorio formale ritualmente deferitole, senza giustificato motivo, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
In ordine al quantum di cui la parte ricorrente risulta creditrice, vale affermare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche
3 nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle retribuzioni e voci retributive indicate in ricorso in ragione del lavoro svolto, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo il convenuto, rimasto contumace, fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, il ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore per i titoli di cui al ricorso per complessivi € 1.050,50 alla stregua del trattamento economico e normativo pertinente all'inquadramento contrattuale di cui al ricorso.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo e con le modalità di cui al ricorso e, per l'effetto, la parte convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 1.050,50 per i titoli di cui all'atto introduttivo di lite, siccome risultante dal conteggio facente parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio che deve stimarsi assolutamente immune da vizi e deve intendersi integralmente recepito.
Sugli importi come sopra indicati la convenuta CP_8
dev'essere condannata altresì a pagare al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 4 150, disp. att., c.p.c., (alla luce di C. Cost. n. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della cooperativa convenuta. La liquidazione viene effettuata secondo i parametri del d.m. 55/2014, in considerazione della natura della controversia (in materia di lavoro), del suo valore e delle attività svolte;
è d'uopo precisare che la liquidazione si attesta pressoché ai valori minimi, in considerazione del fatto che la controversia non presenta la soluzione di questioni complesse.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 1.050,50, per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data di maturazione di ogni rata di credito sino al soddisfo;
- Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 321,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
5
Bari, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.10.2025, dapprima ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, conv. in l. n.
77/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
8942/2023 vertente
TRA
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 03.05.1978 e residente in [...] sc 1, rappr. e dif. dall'Avv. Michelangelo Rucci C.F._2
RICORRENTE
1 E
P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Nonostante la rituale notificazione del ricorso-decreto la parte convenuta non si costituiva, sicché veniva dichiarata contumace. In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , Per_1 Per_2 CP_2 CP_3
, dott. , , dott.ssa e -, la causa, CP_4 CP_5 CP_6 Per_3 CP_7
ritenuta matura per la decisione, veniva decisa.
2 Orbene, dalla documentazione in atti, unitamente alla quale devono essere nondimeno valutate le dichiarazioni del teste escusso, si desume la prova che il ricorrente ha prestato attività di lavoro alle dipendenze della controparte per tutto il periodo, con le mansioni, orario e le caratteristiche indicati nella premessa del ricorso (cfr. verbali di causa). Dell'attendibilità del teste non si ha motivo alcuno di dubitare, stante la conoscenza diretta dei fatti, la precisione e l'intrinseca coerenza logia delle propalazioni rese.
Si ritiene, altresì, di dover attribuire il dovuto valore al diverso comportamento processuale tenuto dalle parti: a fronte del corretto comportamento processuale del ricorrente, si deve sottolineare il comportamento ingiustificatamente assenteista del convenuto, come fonte di “argomento di prova” che contribuisce a formare il convincimento del giudice (Cass. n. 430/99). A ciò aggiungasi, inoltre, che ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere all'interrogatorio formale ritualmente deferitole, senza giustificato motivo, il Giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
In ordine al quantum di cui la parte ricorrente risulta creditrice, vale affermare che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche
3 nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente - creditore l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle retribuzioni e voci retributive indicate in ricorso in ragione del lavoro svolto, incombe sul convenuto - (asserito) debitore la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Orbene, non avendo il convenuto, rimasto contumace, fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, il ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore per i titoli di cui al ricorso per complessivi € 1.050,50 alla stregua del trattamento economico e normativo pertinente all'inquadramento contrattuale di cui al ricorso.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo e con le modalità di cui al ricorso e, per l'effetto, la parte convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 1.050,50 per i titoli di cui all'atto introduttivo di lite, siccome risultante dal conteggio facente parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio che deve stimarsi assolutamente immune da vizi e deve intendersi integralmente recepito.
Sugli importi come sopra indicati la convenuta CP_8
dev'essere condannata altresì a pagare al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 4 150, disp. att., c.p.c., (alla luce di C. Cost. n. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della cooperativa convenuta. La liquidazione viene effettuata secondo i parametri del d.m. 55/2014, in considerazione della natura della controversia (in materia di lavoro), del suo valore e delle attività svolte;
è d'uopo precisare che la liquidazione si attesta pressoché ai valori minimi, in considerazione del fatto che la controversia non presenta la soluzione di questioni complesse.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 1.050,50, per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, dalla data di maturazione di ogni rata di credito sino al soddisfo;
- Condanna la parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 321,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario.
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Bari, 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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