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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna RI Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 864 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, vertente
1 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dario Parte_1 P.IVA_1
Martella.
APPELLANTE
E
C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Sardellitti e Luca Pantano.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Con le presenti note si chiede all'illustrissima Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei dedotti motivi:
a) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto , in riforma della sentenza n.1556/2018 emessa dal Tribunale Velletri, Seconda Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Aratari nell'ambito del Giudizio N.R.G. 4350/2016, pubblicata in data 28 giugno 2018 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“ accertare e dichiarare che il Sig. , titolare della ditta Easy Cars di Parte_2
Filippo RI de Felici, P.IVA C,F. per conto corrente P.IVA_3 C.F._1
n.340520557 sono creditori per la somma di euro 31.053,92, nonché per il conto anticipi n.300520558 sono creditori per la somma di Euro 14.136,57, in linea accertativa risultano creditori per la somma complessiva di euro 45.190,49 oltre interessi nei confronti dell'istituto di credito
[...]
o di quella maggiore o minore che verrà determinata nel corso del Controparte_3 giudizio;
2 2) Riconoscere ed accertare l'invalidità delle determinazioni ed applicazione degli interessi ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese.
3) Verificare, in ogni caso, come la abbia agito Controparte_3 in dispregio della legge 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
4) Accertare, per i motivi di cui in narrativa, che la Controparte_3
con la propria condotta contra legem ha commesso sia il reato di usura soggettiva che di usura
[...] oggettiva cosi come contemplati dall'art. 644 c.p. 5) Accertare che la Controparte_3 sia per interessi usurari che per competenze non dovute è complessivamente
[...] debitrice della somma di Euro 45.190,49 oltre interessi o di quella maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio;
6) In ogni caso col favore delle spese, competenze e degli emolumenti di causa.”
L'appellata ha così concluso:
“Voglia rigettare integralmente l'appello formulato da in quanto Parte_1 inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato nel merito, confermando integralmente la sentenza impugnata, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, Controparte_2
riferendo di avere intrattenuto con il Banco di Napoli s.p.a. (ora Parte_1 [...]
sin dal marzo 1991 il rapporto di c/c n. 27002450, poi divenuto Parte_1
100000000197, assistito da un'apertura di credito per Lire 200.000.000 e ove confluivano le evidenze dei conti anticipi.
La società attrice lamentava che la banca aveva addebitato somme illegittime a titolo di interessi passivi ultralegali, non pattuiti per iscritto e con la capitalizzazione trimestrale;
commissioni di massimo scoperto non pattuite e prive di giustificazione causale, spese,
oneri e commissioni non pattuite nonché interessi superiori al tasso soglia usura, valute bancarie errate.
Chiedeva pertanto, previa dichiarazione della nullità delle pattuizioni e degli addebiti sopra descritti, la rideterminazione del saldo del conto e la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte della banca.
3 Quest'ultima eccepiva la prescrizione dei diritti vantati da controparte e ne deduceva l'infondatezza.
2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 840/2018, accoglieva parzialmente le domande attoree.
Preliminarmente riteneva sussistente l'interesse ad agire, seppure il conto fosse ancora aperto, per ottenere la rettifica delle risultanze del conto stesso
Riteneva poi accoglibile l'eccezione di prescrizione in relazione alle rimesse di carattere solutorio, in quanto suscettibili di ripetizione, e, sulla base della documentazione in atti e della C.T.U., accertava che la prescrizione era maturata in relazione a interessi illegittimamente versati per € 62.463,81.
Stante la produzione dei contratti, il Tribunale riteneva applicabili le condizioni ivi previste. Riteneva invece necessario epurare totalmente il conto dall'anatocismo, in assenza di una specifica pattuizione tra le parti, e dalla CMS, in quanto priva del requisito della determinatezza.
Riteneva tardiva la contestazione della C.T.U. in relazione all'erronea esclusione dal conteggio di spese pattuite e a titolo di C.D.F. (Commissione Disponibilità Fondi) e irrilevante l'eventuale usura c.d. sopravvenuta.
Dichiarava quindi che il saldo del rapporto di c/c al 31.12.2013 era pari a € 115.635,69 a credito della correntista.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione operante anche in relazione all'eliminazione delle partite (annotazioni in c/c) anteriori al decennio e alla riclassificazione dei saldi ex art. 1827 c.c..
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., laddove il Tribunale
ha ritenuto sufficiente ai fini della ricostruzione del saldo la produzione degli estratti conto dal 2.1.1996 al 31.12.2013, escluso tuttavia l'estratto conto e il riassunto scalare di tutto il mese di dicembre 2001.
4 Con il terzo motivo ha censurato la parte della sentenza che ha ritenuto illegittimo l'anatocismo anche successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 22.4.2000,
in mancanza di una specifica pattuizione scritta tra le parti, nonostante l'adeguamento della banca ai principi dettati dalla delibera medesima.
Con il quarto motivo ha censurato l'immotivata valutazione di indeterminatezza della pattuizione della CMS nel contratto di apertura di credito del 27.2.1996 nel quale era specificato sia l'importo (1/8 in aggiunta rispetto al tasso debitore per utilizzi nel fido e 1/1
in aggiunta al tasso debitore per utilizzo in eccedenza), sia il criterio di calcolo della commissione, espressamente definita di massimo scoperto, e quindi, applicata sulla punta massima di scoperto del periodo di riferimento (trimestre).
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto tardive le contestazioni in relazione all'erronea esclusione dal conteggio delle spese trimestrali pattuite e della C.D.F.. Ha dedotto che invece nella comparsa del 24.4.2018
aveva tempestivamente dedotto la erroneità della eliminazione dal conteggio delle spese trimestrali di tenuta conto, della C.D.F., nonché della c.m.s..
4. Il primo motivo d'appello è infondato.
Di recente la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di pagamenti
indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto
corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la
risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la
rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al
quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la
rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo.” (Cass. n. 3858/2021, Rv. 660509 - 02)
Pertanto non è accoglibile l'eccezione di prescrizione riferita a un autonomo diritto di rettifica, mentre, sulla base delle nullità accertate, può essere in ogni tempo determinato il rapporto dare avere tra le parti e corretto è il modus operandi di individuare solo le singole
5 rimesse aventi carattere solutorio che come tali non possono essere considerate ai fini della rettifica del saldo.
5. Il secondo motivo è infondato, in quanto, anche laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi del conto, è possibile procedere comunque all'accertamento degli addebiti non dovuti, sebbene limitatamente ai periodi documentati, in ossequio al principio dell'onere della prova che nel caso in esame grava sul correntista attore (v. Cass. n. 1763/2024).
6. Il terzo motivo pure è infondato.
Quanto alla pratica in uso della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la
Corte di Cassazione, a partire dal 1999 (n. 3096/1999, n. 2374/1999) ha ritenuto nulle le relative clausole, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
All'art. 120, comma 2 T.U.B., con D.Lgs n. 342/1999 è stato aggiunto che “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, dispone che: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n.
342 del 1999 che aveva fatto salva la validità e l'efficacia fino all'entrata in vigore della predetta delibera CICR del 9.2.2000 delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Una volta dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in relazione a un contratto anteriore al 22.4.2000, data di entrata in vigore della
6 citata delibera CICR, il giudice deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. n. 24156/2017, n. 24153/2017, n. 17150/2016).
La delibera CICR, all'art. 7, ha previsto la possibilità di adeguamento delle condizioni applicate entro il 30 giugno 2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il
31.12.2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (cfr. Cass.
6987/2019).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in alcuni recenti pronunce, che in questa sede si condividono, che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25,
comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate,
sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. n. 9140/2020, n. 26769/2019, n. 26779/2019, n.
28215/2024).
I conti devono pertanto essere epurati da ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi anche successivamente al 30.6.2000.
7. Il quarto motivo d'appello è invece fondato.
Il Tribunale ha dedotto genericamente l'indeterminatezza della clausola di massimo scoperto, ma la documentazione in atti smentisce tale assunto.
Quanto alla c.m.s. pattuita antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n.
7 185/2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, appare opportuno richiamare quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12965/2016 la quale ha effettuato il seguente excursus della clausola arrivando ad ammettere che la stessa è fornita una causa lecita: “Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della CMS, la Corte di
Cassazione ebbe a sostenere argomentativamente che "o tale commissione è un accessorio che si
aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi
bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle
somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla
pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della
banca di tenere a diposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di
tempo, indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare
della Banca d'Italia dell'1 ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso-soglia, in cui è
stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della
rilevazione dell'interesse globale di cui alla L n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata
alla chiusura definitiva del conto" (Cass. 11722/2002), con la conclusione per cui, quale che sia la
soluzione preferibile secondo la Corte "non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché,
se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le
clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in rigore della L n. 154 del 1992, sono
nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un corrispettivo autonomo dagli
interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c.
espressamente per gli interessi scaduti". A tale osservazione si è poi conformata questa Corte in modo
più diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in esame: la CMS sarebbe
così la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del
correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma', sancendone, sia pure ed
ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). In un successivo recente
arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione della commissione non si
discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei
8 finanziamenti erogati" (Cass. 4518/ 2014)”.
Nel contratto di apertura di credito del 27.2.1996 la c.m.s. è specificamente indicata in un frazione del tasso d'interesse con riferimento all'utilizzo sia intra fido che extra fido e dal complesso delle pattuizioni che regolano il conto corrente si evince che la periodicità di calcolo è trimestrale.
A tal riguardo è stato espressamente affermato dalla Corte di Cassazione che “In tema di
conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo
scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità
di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di
interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre
previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da
valorizzare la comune volontà delle parti.” (Cass. n. 1373/2024, (Rv. 670232 - 01).
Successivamente è stata pattuita la C.D.F. in conformità alla normativa nel frattempo intervenuta.
8. Pure il quinto motivo d'appello è fondato, risultando provata l'immediata contestazione da parte della banca dell'erroneità del calcolo effettuato dal C.T.U. con l'esclusione delle spese trimestrali e della C.D.F., dovendosi comunque osservare che le deduzioni della convenuta inerenti alla liceità degli addebiti in conto corrente, non riguardando profili di nullità della C.T.U., non sono soggette a preclusioni.
Quindi, stante la pattuizione di tali addebiti, non vi era ragione di espungere gli stessi dal saldo.
9. Pertanto, in parziale accoglimento dei motivi d'appello, deve essere dichiarata la legittimità delle clausole che hanno previsto le commissioni di massimo scoperto e le commissioni disponibilità fondi e deve essere dichiarata la legittimità degli addebiti delle spese trimestrali.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo istruttorio per rideterminare il saldo del conto corrente alla luce di quanto sopra affermato.
9
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara la legittimità delle clausole che hanno previsto le commissioni di massimo scoperto e le commissioni disponibilità fondi e dichiara la legittimità degli addebiti delle spese trimestrali e delle commissioni.
Dispone con separata ordinanza per il prosieguo dell'istruttoria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna RI Zannella
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