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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1789/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1789/2020 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025, promossa da:
LA LA , CF: , nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Masi e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Papa Giovanni XXIII n. 23, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
P.IVA in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Roma, via Amedeo Bocchi n. 234, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel
[...]
Mastrogregori e con questi elettivamente domiciliata in Vallerano (VT), via Don Minzoni n. 33, studio del difensore
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 316/2020 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 09.03.2020, nell'ambito del procedimento recante R.G. 695/2020.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 316/2020 emesso dal Tribunale Parte_2
di Viterbo con cui le veniva intimato di pagare la somma di euro 26.900,64, oltre spese e interessi, dovuta alla società per i lavori extra capitolato eseguiti sull'immobile di Controparte_1
proprietà, sito in Nepi, Loc. il , risultanti dalla fattura n. 13/A del 19.06.2019. CP_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che gli unici lavori eseguiti dalla società opposta erano quelli previsti dal capitolato di appalto allegato al preliminare del 24.04.2017, avente ad oggetto la vendita di immobile in costruzione, e che non erano mai stati pattuiti lavori aggiuntivi.
Peraltro, affermava che per le opere extra capitolato asseritamente eseguite, la società opposta aveva già emesso le fatture n. 8/2018 e 11/2018, di cui aveva richiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo n. 1/2019 a , comodatario dell'immobile. Controparte_3
La ha proposto anche domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni Parte_2 pari ad € 9.350,00 derivanti dai seguenti vizi dell'immobile compravenduto: mancata apposizione della tenda da sole ed errata esecuzione del relativo impianto elettrico, cappotto esterno da rifare, errata applicazione della pavimentazione interna, errato posizionamento dei sanitari, presenza di fessurazioni e crepe, pavimentazione esterna difettosa, difetti di ancoraggio degli infissi, cancello pedonale in condizione di degrado.
2. La società costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, insistendo per la conferma del monitorio.
In via preliminare ha eccepito, rispetto alla domanda riconvenzionale, la prescrizione dell'azione prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto gli asseriti vizi erano stati contestati dall'opponente con mail del 01.01.2018, ma l'azione era stata esercitata solo nel mese di luglio 2020, dopo il decorso del termine annuale previsto dalla legge.
Nel merito ha dedotto che i lavori per i quali era stato richiesto il pagamento in via monitoria erano ulteriori rispetto a quelli previsti dal capitolato allegato al preliminare di vendita. In particolare, essi avevano riguardato: l'integrazione impianto riscaldamento/raffreddamento con fornitura bocchetta canalizzata della serra solare, rifacimento pavimento e rivestimento bagno per modifica mobile lavabo, integrazione pavimento esterno, sostituzione finestra soggiorno e modifica cancello carrabile, fornitura pavimenti e rivestimenti di qualità superiore rispetto al capitolato, integrazioni rubinetterie, piatto doccia e box doccia, illuminazione interna, realizzazione zona soppalcata e relativa scala, illuminazione esterna e trasporto mobilio dalla vecchia abitazione.
2 Inoltre, ha precisato che i lavori aggiuntivi previsti dalle fatture n. 8/2018 e 11/2018, di cui era stato richiesto il pagamento a , erano diversi in quanto avevano interessato l'impianto di Controparte_3 irrigazione del giardino, l'impianto fotovoltaico e l'impianto solare termico.
3. Nello svolgimento del processo, è stata concessa la provvisoria esecuzione del monitorio con provvedimento del 28.10.2021.
Con le memorie istruttorie, le parti hanno insistito nell'articolare le proprie istanze ed eccezioni.
L'opponente ha precisato che dal 08.03.2018, data di stipula del rogito di vendita, non aveva avuto nessun ulteriore rapporto contrattuale con la società opposta, in quanto il successivo 10.03.2018
l'abitazione veniva concessa in comodato al coniuge , il quale era l'unico a poter Controparte_3
eventualmente richiedere lavori aggiuntivi. Peraltro, il comodatario era deceduto il 16.03.2020 e l'opponente aveva rinunciato all'eredità. Dacché derivava anche un difetto di legittimazione passiva per i lavori appaltati dal de cuius.
Inoltre, ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta rispetto alla domanda riconvenzionale, avendo le parti concluso un contratto di vendita e non un contratto di appalto.
La società opposta ha ribadito la fondatezza della propria domanda di pagamento, precisando che i lavori extra capitolato richiesti dal comodatario erano diversi e riportati nelle fatture nn. CP_3
8/2018 e 11/2018. Inoltre, ha affermato che il diritto fatto valere con la domanda riconvenzionale si sarebbe comunque dovuto considerare prescritto anche se si fosse fatta applicazione dell'art. 2226
c.c.
Con ordinanza del 31.10.2022, il precedente giudicante ha nominato CTU il geom.
[...]
, formulando il seguente quesito: “descrizione e quantificazione dei lavori svolti dalla Per_1
opposta e di quelli contrattualmente previsti, descrizione vizi e difetti e quantificazione oneri per la loro eliminazione”.
Dopo plurime richieste di proroga, il CTU ha depositato la relazione definitiva il 30.06.2024.
All'udienza del 09.01.2025, causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione deve essere parzialmente accolta, solo nei limiti di seguito indicati.
La domanda di pagamento ha ad oggetto il compenso dovuto per i lavori aggiuntivi svolti dalla società opposta e non previsti dal capitolato allegato al contratto preliminare concluso fra le parti il
24.04.2017 (documento n. 3 della comparsa di risposta).
Sul punto il CTU nominato, rispondendo al quesito del Giudice, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti e delle risultanze dei sopralluoghi, ha accertato che i lavori aggiuntivi eseguiti
3 dalla società opposta ammontano ad € 31.224,00 (computo metrico allegato n. 5 della relazione definitiva).
L'opponente, con il libello introduttivo, non ha specificamente contestato l'effettiva esecuzione dei lavori aggiuntivi, limitandosi ad affermare che semmai le eventuali varianti erano state realizzate in sostituzione di altre opere non eseguite o difettose. Poi, con la prima memoria istruttoria, ha precisato che per detti lavori non aveva mai stipulato un contratto di appalto con l'opposta e che, in ogni caso, l'eventuale pagamento si sarebbe dovuto richiedere al coniuge comodatario ER
, deceduto il 16.03.2020, alla cui eredità la stessa opponente aveva rinunciato.
[...]
Siffatta ricostruzione è contraddetta dagli elementi istruttori acquisiti.
In primo luogo, l'effettiva esecuzione dei lavori emerge dagli accertamenti eseguiti dal CTU, che ne ha quantificato il valore.
In secondo luogo, risulta che l'opponente, in data 24.06.2019, ha ricevuto la raccomandata con la quale la società opposta comunicava i lavori aggiuntivi eseguiti, quantificati in € 38.550,00, a cui andava detratto l'importo delle opere capitolate non eseguite e pari ad € 12.684,00, per cui veniva richiesto il pagamento della differenza di € 25.866,00 (documento n. 6 della comparsa di risposta, contenente anche l'avviso di ricevimento). Non risulta che l'opponente abbia inviato una immediata e specifica contestazione rispetto alle indicate richieste.
Dunque: il CTU ha accertato che i lavori aggiuntivi sono stati effettivamente eseguiti e la raccomandata depositata dall'opposta e ricevuta dall'opponente dimostra che la stessa opponente era a conoscenza dei lavori e ne aveva consentito l'esecuzione. Il che, in assenza di contestazioni specifiche, consente di ritenere accettate le opere aggiuntive, configurandole come oggetto di un contratto tacitamente concluso fra le parti.
D'altra parte, l'opponente non ha fornito alcun elemento di prova circa il fatto che sarebbe stato il comodatario deceduto ad ordinare le opere, per cui l'eccezione di difetto di legittimazione passiva appare del tutto destituita di fondamento. Peraltro, le fatture n. 8/2018 e 11/2018, di cui era stato richiesto il pagamento a , avevano ad oggetto lavori diversi da quelli per i quali è Controparte_3
processo.
Con riferimento al quantum della pretesa monitoria si deve precisare che l'opposta ha quantificato il costo dei lavori aggiuntivi in € 38.550,00 (raccomandata di cui al documento n. 6 della comparsa di risposta), mentre il CTU ha stabilito che gli stessi ammontano ad € 31.224,00.
Tale ultima stima appare essere accurata e persuasiva, tenuto conto delle approfondite analisi svolte dal CTU.
4 Pertanto, dal valore delle opere aggiuntive stimate dal CTU in € 31.224,00 si deve detrarre il valore delle opere capitolate che la stessa opposta riconosce come non realizzate e pari ad € 12.684,00
(raccomandata di cui al documento n. 6 della comparsa di risposta).
Ne consegue che il compenso dovuto dall'opponente è pari ad € 18.540,00.
5. La domanda riconvenzionale, avente ad oggetto i danni derivanti dai vizi dell'immobile, deve essere rigettata, essendo fondata l'eccezione di prescrizione.
È pacifico che l'opponente ha ricevuto la consegna dell'immobile all'atto della stipula del rogito avvenuta in data 08.03.2018. Infatti, la stessa opponente ha affermato di aver consegnato il bene al comodatario il successivo 10.03.2018.
Dunque, se si riconduce la causa petendi della domanda riconvenzionale all'art. 1667 c.c., il cui disposto si applica alle ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto o sia stata realizzata senza l'osservanza delle regole della tecnica, il diritto a far valere i vizi deve ritenersi prescritto, essendo scaduti i due anni nel marzo 2020, mentre la domanda riconvenzionale, proposta unitamente all'opposizione, è del mese di luglio 2020.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta è fondata anche accedendo all'inquadramento giuridico prospettato dall'opponente nella prima memoria istruttoria, secondo cui fra le parti sarebbe intercorso solo un contratto di vendita di cosa futura e non un contratto di appalto. Anche il tal caso, infatti, l'azione deve considerarsi prescritta per decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 1495 c.c.
6. Si deve, infine, precisare che non sono utilizzabili le valutazioni effettuate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni di parte opponente, in quanto riguardano la regolarità urbanistica ed edilizia che non sono oggetto del presente giudizio e che non erano ricompresi nel quesito formulato dal giudice.
Pertanto, anche le conclusioni sul punto espresse da parte opponente non possono trovare accoglimento.
7. In conclusione l'opposizione deve essere accolta limitatamente al quantum dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.316/2020 del Tribunale di Viterbo.
L'opponente deve essere condannata a corrispondere all'opposta € 18.540,00, oltre interessi, quale compenso dovuto per le opere aggiuntive realizzate.
La domanda riconvenzionale deve essere rigettata per prescrizione dell'azione.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria, del contenuto delle difese e della complessità della materia trattata, liquidando l'importo in prossimità dei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro così Parte_3 Controparte_1
provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.316/2020 del Tribunale di Viterbo;
2. Condanna a corrispondere a la somma di € Parte_3 Controparte_1
18.540,00, oltre interessi, quale compenso dovuto per le opere aggiuntive realizzate;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.900,00, oltre Parte_3
conseguenze di legge, da distrarsi in favore del procuratore di Controparte_1 dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento per intero dell'onorario dovuto al CTU, detratti gli acconti eventualmente versati.
Così deciso in Viterbo, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1789/2020 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025, promossa da:
LA LA , CF: , nata a [...] il [...], residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Masi e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Papa Giovanni XXIII n. 23, studio del difensore;
Opponente
Nei confronti di
P.IVA in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Roma, via Amedeo Bocchi n. 234, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuel
[...]
Mastrogregori e con questi elettivamente domiciliata in Vallerano (VT), via Don Minzoni n. 33, studio del difensore
Opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 316/2020 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 09.03.2020, nell'ambito del procedimento recante R.G. 695/2020.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 316/2020 emesso dal Tribunale Parte_2
di Viterbo con cui le veniva intimato di pagare la somma di euro 26.900,64, oltre spese e interessi, dovuta alla società per i lavori extra capitolato eseguiti sull'immobile di Controparte_1
proprietà, sito in Nepi, Loc. il , risultanti dalla fattura n. 13/A del 19.06.2019. CP_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che gli unici lavori eseguiti dalla società opposta erano quelli previsti dal capitolato di appalto allegato al preliminare del 24.04.2017, avente ad oggetto la vendita di immobile in costruzione, e che non erano mai stati pattuiti lavori aggiuntivi.
Peraltro, affermava che per le opere extra capitolato asseritamente eseguite, la società opposta aveva già emesso le fatture n. 8/2018 e 11/2018, di cui aveva richiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo n. 1/2019 a , comodatario dell'immobile. Controparte_3
La ha proposto anche domanda riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni Parte_2 pari ad € 9.350,00 derivanti dai seguenti vizi dell'immobile compravenduto: mancata apposizione della tenda da sole ed errata esecuzione del relativo impianto elettrico, cappotto esterno da rifare, errata applicazione della pavimentazione interna, errato posizionamento dei sanitari, presenza di fessurazioni e crepe, pavimentazione esterna difettosa, difetti di ancoraggio degli infissi, cancello pedonale in condizione di degrado.
2. La società costituitasi con comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, insistendo per la conferma del monitorio.
In via preliminare ha eccepito, rispetto alla domanda riconvenzionale, la prescrizione dell'azione prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto gli asseriti vizi erano stati contestati dall'opponente con mail del 01.01.2018, ma l'azione era stata esercitata solo nel mese di luglio 2020, dopo il decorso del termine annuale previsto dalla legge.
Nel merito ha dedotto che i lavori per i quali era stato richiesto il pagamento in via monitoria erano ulteriori rispetto a quelli previsti dal capitolato allegato al preliminare di vendita. In particolare, essi avevano riguardato: l'integrazione impianto riscaldamento/raffreddamento con fornitura bocchetta canalizzata della serra solare, rifacimento pavimento e rivestimento bagno per modifica mobile lavabo, integrazione pavimento esterno, sostituzione finestra soggiorno e modifica cancello carrabile, fornitura pavimenti e rivestimenti di qualità superiore rispetto al capitolato, integrazioni rubinetterie, piatto doccia e box doccia, illuminazione interna, realizzazione zona soppalcata e relativa scala, illuminazione esterna e trasporto mobilio dalla vecchia abitazione.
2 Inoltre, ha precisato che i lavori aggiuntivi previsti dalle fatture n. 8/2018 e 11/2018, di cui era stato richiesto il pagamento a , erano diversi in quanto avevano interessato l'impianto di Controparte_3 irrigazione del giardino, l'impianto fotovoltaico e l'impianto solare termico.
3. Nello svolgimento del processo, è stata concessa la provvisoria esecuzione del monitorio con provvedimento del 28.10.2021.
Con le memorie istruttorie, le parti hanno insistito nell'articolare le proprie istanze ed eccezioni.
L'opponente ha precisato che dal 08.03.2018, data di stipula del rogito di vendita, non aveva avuto nessun ulteriore rapporto contrattuale con la società opposta, in quanto il successivo 10.03.2018
l'abitazione veniva concessa in comodato al coniuge , il quale era l'unico a poter Controparte_3
eventualmente richiedere lavori aggiuntivi. Peraltro, il comodatario era deceduto il 16.03.2020 e l'opponente aveva rinunciato all'eredità. Dacché derivava anche un difetto di legittimazione passiva per i lavori appaltati dal de cuius.
Inoltre, ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta rispetto alla domanda riconvenzionale, avendo le parti concluso un contratto di vendita e non un contratto di appalto.
La società opposta ha ribadito la fondatezza della propria domanda di pagamento, precisando che i lavori extra capitolato richiesti dal comodatario erano diversi e riportati nelle fatture nn. CP_3
8/2018 e 11/2018. Inoltre, ha affermato che il diritto fatto valere con la domanda riconvenzionale si sarebbe comunque dovuto considerare prescritto anche se si fosse fatta applicazione dell'art. 2226
c.c.
Con ordinanza del 31.10.2022, il precedente giudicante ha nominato CTU il geom.
[...]
, formulando il seguente quesito: “descrizione e quantificazione dei lavori svolti dalla Per_1
opposta e di quelli contrattualmente previsti, descrizione vizi e difetti e quantificazione oneri per la loro eliminazione”.
Dopo plurime richieste di proroga, il CTU ha depositato la relazione definitiva il 30.06.2024.
All'udienza del 09.01.2025, causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione deve essere parzialmente accolta, solo nei limiti di seguito indicati.
La domanda di pagamento ha ad oggetto il compenso dovuto per i lavori aggiuntivi svolti dalla società opposta e non previsti dal capitolato allegato al contratto preliminare concluso fra le parti il
24.04.2017 (documento n. 3 della comparsa di risposta).
Sul punto il CTU nominato, rispondendo al quesito del Giudice, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti e delle risultanze dei sopralluoghi, ha accertato che i lavori aggiuntivi eseguiti
3 dalla società opposta ammontano ad € 31.224,00 (computo metrico allegato n. 5 della relazione definitiva).
L'opponente, con il libello introduttivo, non ha specificamente contestato l'effettiva esecuzione dei lavori aggiuntivi, limitandosi ad affermare che semmai le eventuali varianti erano state realizzate in sostituzione di altre opere non eseguite o difettose. Poi, con la prima memoria istruttoria, ha precisato che per detti lavori non aveva mai stipulato un contratto di appalto con l'opposta e che, in ogni caso, l'eventuale pagamento si sarebbe dovuto richiedere al coniuge comodatario ER
, deceduto il 16.03.2020, alla cui eredità la stessa opponente aveva rinunciato.
[...]
Siffatta ricostruzione è contraddetta dagli elementi istruttori acquisiti.
In primo luogo, l'effettiva esecuzione dei lavori emerge dagli accertamenti eseguiti dal CTU, che ne ha quantificato il valore.
In secondo luogo, risulta che l'opponente, in data 24.06.2019, ha ricevuto la raccomandata con la quale la società opposta comunicava i lavori aggiuntivi eseguiti, quantificati in € 38.550,00, a cui andava detratto l'importo delle opere capitolate non eseguite e pari ad € 12.684,00, per cui veniva richiesto il pagamento della differenza di € 25.866,00 (documento n. 6 della comparsa di risposta, contenente anche l'avviso di ricevimento). Non risulta che l'opponente abbia inviato una immediata e specifica contestazione rispetto alle indicate richieste.
Dunque: il CTU ha accertato che i lavori aggiuntivi sono stati effettivamente eseguiti e la raccomandata depositata dall'opposta e ricevuta dall'opponente dimostra che la stessa opponente era a conoscenza dei lavori e ne aveva consentito l'esecuzione. Il che, in assenza di contestazioni specifiche, consente di ritenere accettate le opere aggiuntive, configurandole come oggetto di un contratto tacitamente concluso fra le parti.
D'altra parte, l'opponente non ha fornito alcun elemento di prova circa il fatto che sarebbe stato il comodatario deceduto ad ordinare le opere, per cui l'eccezione di difetto di legittimazione passiva appare del tutto destituita di fondamento. Peraltro, le fatture n. 8/2018 e 11/2018, di cui era stato richiesto il pagamento a , avevano ad oggetto lavori diversi da quelli per i quali è Controparte_3
processo.
Con riferimento al quantum della pretesa monitoria si deve precisare che l'opposta ha quantificato il costo dei lavori aggiuntivi in € 38.550,00 (raccomandata di cui al documento n. 6 della comparsa di risposta), mentre il CTU ha stabilito che gli stessi ammontano ad € 31.224,00.
Tale ultima stima appare essere accurata e persuasiva, tenuto conto delle approfondite analisi svolte dal CTU.
4 Pertanto, dal valore delle opere aggiuntive stimate dal CTU in € 31.224,00 si deve detrarre il valore delle opere capitolate che la stessa opposta riconosce come non realizzate e pari ad € 12.684,00
(raccomandata di cui al documento n. 6 della comparsa di risposta).
Ne consegue che il compenso dovuto dall'opponente è pari ad € 18.540,00.
5. La domanda riconvenzionale, avente ad oggetto i danni derivanti dai vizi dell'immobile, deve essere rigettata, essendo fondata l'eccezione di prescrizione.
È pacifico che l'opponente ha ricevuto la consegna dell'immobile all'atto della stipula del rogito avvenuta in data 08.03.2018. Infatti, la stessa opponente ha affermato di aver consegnato il bene al comodatario il successivo 10.03.2018.
Dunque, se si riconduce la causa petendi della domanda riconvenzionale all'art. 1667 c.c., il cui disposto si applica alle ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto o sia stata realizzata senza l'osservanza delle regole della tecnica, il diritto a far valere i vizi deve ritenersi prescritto, essendo scaduti i due anni nel marzo 2020, mentre la domanda riconvenzionale, proposta unitamente all'opposizione, è del mese di luglio 2020.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opposta è fondata anche accedendo all'inquadramento giuridico prospettato dall'opponente nella prima memoria istruttoria, secondo cui fra le parti sarebbe intercorso solo un contratto di vendita di cosa futura e non un contratto di appalto. Anche il tal caso, infatti, l'azione deve considerarsi prescritta per decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 1495 c.c.
6. Si deve, infine, precisare che non sono utilizzabili le valutazioni effettuate dal CTU in sede di risposta alle osservazioni di parte opponente, in quanto riguardano la regolarità urbanistica ed edilizia che non sono oggetto del presente giudizio e che non erano ricompresi nel quesito formulato dal giudice.
Pertanto, anche le conclusioni sul punto espresse da parte opponente non possono trovare accoglimento.
7. In conclusione l'opposizione deve essere accolta limitatamente al quantum dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.316/2020 del Tribunale di Viterbo.
L'opponente deve essere condannata a corrispondere all'opposta € 18.540,00, oltre interessi, quale compenso dovuto per le opere aggiuntive realizzate.
La domanda riconvenzionale deve essere rigettata per prescrizione dell'azione.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum, della limitata attività istruttoria, del contenuto delle difese e della complessità della materia trattata, liquidando l'importo in prossimità dei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da contro così Parte_3 Controparte_1
provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.316/2020 del Tribunale di Viterbo;
2. Condanna a corrispondere a la somma di € Parte_3 Controparte_1
18.540,00, oltre interessi, quale compenso dovuto per le opere aggiuntive realizzate;
3. Condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.900,00, oltre Parte_3
conseguenze di legge, da distrarsi in favore del procuratore di Controparte_1 dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento per intero dell'onorario dovuto al CTU, detratti gli acconti eventualmente versati.
Così deciso in Viterbo, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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