CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Sentenza n.7/2025
Oggetto: appello La Corte d'Appello di Perugia avverso la sentenza Sezione lavoro n.288/2024 del
Tribunale di Perugia;
in persona dei magistrati: contratto di agenzia.
dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Ombretta Paini Consigliere alla pubblica udienza del giorno 22/01/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.136 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 22/08/2024 da:
con l'avv. Giuseppe Caforio, parte APPELLANTE, Parte_1
contro corrente in Milano, con l'avv. Luigia Maria Controparte_1
Baldassarre, parte APPELLATA avverso la sentenza n.288/2024, pubblicata in data 15/07/2024, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
La società ha adito il Tribunale di Perugia chiedendo la CP_1
condanna di al pagamento della complessiva somma di Parte_1
€.44.548,02 per gli anticipi provvigionali indebitamente corrisposti e per l'indennità di mancato preavviso, somma dovuta in conseguenza del recesso anticipato del OL dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data
11/02/2015.
A fondamento della propria pretesa, la ha evidenziato che, CP_1
parallelamente al contratto di agenzia, era stato concordato con il la Pt_1
previsione di benefici aggiuntivi per l'agente, c.d. “extra management fee”, in base alla quale, a decorrere dal 12° mese successivo all'inizio del rapporto, avrebbe corrisposto un anticipo sulle provvigioni destinate a maturare nel momento in cui questi avesse propiziato un aumento dei capitali gestiti dalla
1 anticipo calcolato in misura del 50% delle provvigioni dovute in CP_1
rapporto ad un obiettivo minimo di capitale da raccogliere entro i primi 12 mesi di contratto e, poi, sugli ulteriori aumenti del capitale raccolto da raggiungere nelle successive annualità, con riserva di recupero di tali elargizioni da parte della in caso di mancato conseguimento degli obiettivi attesi, secondo le CP_1
scadenze dettate dalla predetta proposta di “extra management fee”. In base ai predetti accordi, ha aggiunto la aveva corrisposto al la somma CP_1 Pt_1 di €.15.750,00 in data 29/04/2016 ed ulteriori €.22.531,15 in data 29/07/2016, per complessivi € 38.281,15, allegando, poi, che negli accordi contrattuali era stata pattuita la clausola di stabilità per 84 mesi dalla stipulazione dell'originario contratto di agenzia, con previsione che, in caso di interruzione anticipata del rapporto ad opera del o di recesso della per giusta Pt_1 CP_1
causa, l'agente avrebbe restituito i benefici aggiuntivi.
Secondo la ricorrente, quindi, avendo il OL comunicato, con raccomandata a.r. in data 10/05/2017, il proprio recesso dal rapporto di agenzia, con richiesta di rinuncia della al termine di preavviso, comunicazione CP_1 alla quale era seguita un'altra del 23/05/2017 con cui aveva contestato di essere stato indotto al recesso per giusta causa, richiesta respinta dalla società in data
30/05/2017, egli, detratta la somma di €.1.129,50 per provvigioni maturate, e quanto dovutogli per , era tenuto al pagamento della complessiva somma CP_2 di €.44.548,02, comprensiva dell'indennità di mancato preavviso.
Resistendo nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Perugia, il ha contestato la pretesa avversaria, evidenziando che il motivo di Pt_1
recesso per giusta causa era stato determinato dal fatto che la appena CP_1
ricevute le sue dimissioni senza preavviso, aveva immediatamente fatto contattare i clienti da lui gestiti da altro operatore finanziario – tale Per_1
presentatasi come effettiva “sostituta” nel ruolo di consulente
[...] finanziario per conto di – attentando in questo modo alla sua redditività CP_1
durante il periodo di preavviso e, dunque, violando i basilari obblighi di correttezza e buona fede, tanto più in ragione del fatto che il suo compenso era su base totalmente provvigionale, senza altra forma di integrazione. Tale comportamento, secondo l'appellato, costituiva un indebito ostruzionismo ad opera della controparte nel periodo di osservanza del preavviso, tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario necessario alla prosecuzione del
2 contratto di agenzia, rapporto, peraltro, già seriamente incrinato visto il mancato riconoscimento contrattuale delle commissioni di management nonostante la gestione di un portafoglio clienti di oltre €.3.000.000,00.
In ragione di ciò, secondo il OL, non solo non CP_1
avrebbe avuto alcun diritto all'indennità di preavviso, ma, al contrario, ne sarebbe stata debitrice, stante il suo legittimo recesso per giusta causa, con conseguente maturazione del diritto, in forza del vigente accordo economico collettivo, all'indennità suppletiva di clientela, all'indennità meritocratica, oppure a quella unica ex art.1751 c.c., oltre alla somma di € 1.129,50 per le provvigioni maturate e non corrisposte ed al FIRR.
Secondo l'appellato, poi, il recesso per giusta causa sarebbe valso ad escludere la ripetibilità degli extra management fees per difetto del presupposto della violazione della clausola di stabilità del rapporto, dovendo essere sempre fatta salva l'eventualità del recesso per giusta causa, mentre sarebbero a lui dovute le predette indennità di fine rapporto, per complessivi €.28.140,21, oltre la già ricordata somma di €.1.129,50 per provvigioni non corrisposte, somme da porre, comunque, in compensazione con quanto eventualmente ritenuto dovuto in favore della banca preponente.
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato, in via preliminare, l'inammissibilità della pretesa creditoria dedotta in compensazione dal in quanto avente ad oggetto crediti di diverso Pt_1
titolo rispetto a quello dedotto in via di azione, con conseguente valenza di domanda riconvenzionale, che, comportando ampliamento del thema decidendum, imponevano una richiesta di differimento di udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., mai avanzata dal resistente
Nel merito, poi, ha riconosciuto fondata la domanda attorea in quanto, secondo il Tribunale, il credito restitutorio vantato dalla Banca ricorrente emerge dai documenti prodotti, mentre il si è limitato a vantare, in Pt_1
funzione impeditiva/estintiva del relativo credito vantato, la sussistenza di una giusta causa di recesso e la mancata percezione di commissioni/provvigioni di gestione, a fronte di operazioni complessive di investimento, nei primi 24 mesi di durata del rapporto, per il complessivo valore di oltre €.3.000.000,00.
Tuttavia, a dire del primo giudice, nessun inadempimento può imputarsi alla preponente, dal momento che, quanto al recesso, già nella prima
3 comunicazione del OL vi era stata richiesta di esonero dal periodo di preavviso e volontà di immediata interruzione del rapporto, per cui, essendosi già verificato lo scioglimento del rapporto, nessuna incidenza nell'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico possono avere le censure riferite dallo stesso agente al comportamento di poco successivo della in ordine alle CP_1
iniziative poste in essere per effettuare la sostituzione con altro promotore finanziario. Relativamente, invece, alla dedotta mancata percezione delle commissioni o provvigioni, l'affermazione dell'agente risulta genericamente formulata, non fondata su alcuna specifica allegazione o istanza istruttoria, il che rende superfluo, alla luce dei documenti prodotti, la necessità di ammettere ulteriori mezzi di prova.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Pt_1
lamentando, con un primo motivo, la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il giudice di prima istanza in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di compensazione. Secondo l'appellante, infatti, l'eccezione riconvenzionale non allargherebbe affatto i limiti del petitum stabiliti dalla domanda dell'attore, della quale l'eccezione mira a provocare il rigetto, per cui sarebbe fondato il proprio credito, vantato a titolo di indennità di fine rapporto, in ragione sia della sussistenza della giusta causa di recesso che dell'incremento di affari da lui prodotto.
Con il secondo motivo di appello il contesta l'errata valutazione Pt_1
delle allegazioni e delle prove circa la sussistenza della giusta causa di recesso, invocando una revisione della valutazione della “gravità” dell'inadempimento della preponente effettuata dal Tribunale, posto che il recesso può essere giustificato anche dalla violazione da parte del preponente degli obblighi di correttezza e buona fede.
Con il terzo motivo, l'appellante reitera, poi, gli argomenti spesi con il motivo precedente, sottolineando come il recesso per giusta causa dell'agente sarebbe idoneo ad impedire l'operatività della clausola di stabilità del contratto e, quindi, anche la ripetibilità degli extra management fees, dovendo ricadere in capo alla banca preponente la responsabilità per la mancata maturazione delle provvigioni agganciate ai risultati di raccolta di investimenti attesi nel prosieguo del rapporto inter partes.
4 Infine, con un quarto motivo, l'appellante auspica il ribaltamento del giudizio di primo grado anche in ordine alle spese di lite.
Nel processo di appello si è costituita la società CP_1 contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone la declaratoria di inammissibilità, in ragione della insufficiente motivazione delle doglianze proposte, o il suo rigetto, stante la totale infondatezza della stessa.
Alla fissata udienza di discussione, sentite le parti, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
1. Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello è infondato e va respinto.
2. In primis, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla società appellata.
A giudizio del Collegio il ricorso in appello contiene le prescrizioni previste dalla disposizione di cui all'art.434 c.p.c.: dalla sua lettura si ricavano agevolmente i punti della sentenza contestati, le violazioni di legge imputate al primo giudice ed il differente percorso argomentativo posto a base dell'impugnazione, di carattere alternativo rispetto a quello del Tribunale.
3. Passando al merito, la Corte ritiene l'appello infondato e, conseguentemente, da respingere.
I motivi di impugnazione, strettamente connessi fra loro, in quanto volti ad ottenere la declaratoria di insussistenza del credito attoreo ed il riconoscimento del credito dell'agente da porre, subordinatamente, in compensazione con quanto riconosciuto fondato in favore della preponente, possono essere trattati congiuntamente.
4. In primo luogo, va rilevato che nessuna contestazione sussiste fra le parti in ordine all'avvenuto versamento degli anticipi provvigionali in favore dell'agente nella misura indicata nel ricorso attoreo.
Il OL, però, a fronte della domanda proposta dalla di CP_1
condanna alla restituzione di quanto anticipatogli, ha, innanzitutto, contestato il diritto vantato dalla controparte e, in subordine, eccepito, in riconvenzionale, la compensazione con le somme a lui spettanti a titolo di indennità di fine rapporto, maturata in ragione della giusta causa di recesso.
5. Orbene, carattere preliminare assume l'analisi delle doglianze relative all'esclusione della sussistenza di una giusta causa di recesso dal
5 rapporto.
Tali doglianze, però, a giudizio del Collegio, non meritano accoglimento, ritenendosi che nessuna censura possa muoversi alle argomentazioni esposte sul punto dal primo giudice.
6. In tema di recesso per giusta causa, conformemente a quanto sostenuto in più occasioni dalla Suprema Corte, occorre far riferimento alla previsione di cui all'art.2119 c.c., che, pur riferito al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, stante l'evidente analogia che sussiste fra i due rapporti, fondati entrambi sull'elemento fiduciario (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.3084 del 16/03/2000). Ne consegue che la giusta causa che legittima il recesso è ravvisabile solo in presenza di un inadempimento che sia di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. L, Ordinanza
n.22246 del 04/08/2021).
La sentenza di primo grado, come detto, ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso evidenziando come le ragioni addotte dall'agente siano del tutto ininfluenti a tal fine, in quanto nessun inadempimento è imputabile alla preponente. Infatti, sostiene il Tribunale, le allegazioni del circa la Pt_1
mancata percezione di commissioni o provvigioni di gestione per le operazioni complessive di investimento nei primi 24 mesi di durata del rapporto, per un valore superiore a €.3.000.000,00, sono assolutamente generiche e, peraltro, non supportate da alcun concreto elemento istruttorio. Mentre, il comportamento tenuto dalla nei pochi giorni intercorsi fra le due CP_1
comunicazioni di recesso tramesse dal - la prima con effetto immediato Pt_1
e contestuale richiesta di rinuncia al periodo di preavviso, trasmessa in data
10/05/2017, ricevuta il 12/05/2017, e la successiva del 23/05/2017 di recesso per giusta causa - non ha alcuna rilevanza nel rapporto sinallagmatico sia perchè
i contatti con la clientela non sono stati specificamente indicati, sia in virtù della già manifestata volontà del di concludere il rapporto fin dalla prima Pt_1
comunicazione.
7. Questa Corte condivide in toto quanto affermato dal primo giudice.
8. Occorre subito effettuare una precisazione e sgombrare il campo dalla questione, più volte richiamata dall'appellante, secondo la quale il rapporto fiduciario si sarebbe interrotto per giusta causa, dovuta, oltre ai fatti riguardanti
6 la sostituzione dell'agente nel periodo di preavviso - di cui si tratterà a breve – anche per il mancato riconoscimento di una commissione di gestione del portafoglio clienti, nonostante questo ammontasse ad oltre €.3.000.000,00.
Ebbene, come deduce lo stesso appellante fin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, deduzione ripresa anche nel ricorso d'appello (cfr. pag.20 dell'atto), il contratto di agenzia sottoscritto dal Pt_1
medesimo (doc. 2 fasc. OL) prevedeva commissioni di gestione del portafoglio nei limiti indicati dal contratto stesso e suoi allegati;
pertanto, la circostanza che tali compensi fossero minimi e, comunque, non proporzionati all'entità del portafoglio gestito dall'agente, essendo stati liberamente valutati e concordati dalle parti, non può costituire un utile elemento influente sulla giusta causa di recesso. Peraltro, dai documenti atti non risulta in alcun modo che la questione economica nei termini indicati fosse stata oggetto di discussione fra le parti in periodi successivi alla sottoscrizione del contratto;
né
i capp.5 e 6 dell'interrogatorio deferito dall'appellante alla società appellata fornirebbero elementi utili in tal senso, mezzo di prova che, di conseguenza, non risulta indispensabile in questo grado processuale.
A ciò va aggiunto che, a fronte dello “svantaggio” per l'agente della previsione di una ridotta entità economica della commissione di gestione, il contratto prevedeva il “vantaggio” di consistenti extra management fee da erogarsi a determinate condizioni, riequilibrando, così, il rapporto di dare-avere sussistente fra le parti.
9. Passando, ora, ad analizzare quella che, secondo la prospettazione dell'agente, costituisce la principale causa che lo ha indotto a recedere in via immediata dal rapporto, ossia l'intromissione di un nuovo agente in sua sostituzione durante la decorrenza del periodo di preavviso, a giudizio del
Collegio, come ha già evidenziato il Tribunale, nessuna contestazione di inadempimento può muoversi alla società appellata.
Occorre considerare, infatti, che, secondo quanto emerge dai documenti prodotti, con la comunicazione di recesso dal contratto, trasmessa dall'agente il 10/05/2017 e ricevuta dalla preponente il 12/05/2017, è cominciato a decorrere il periodo di preavviso di tre mesi, durante il quale è del tutto legittimo che la si sia attivata per provvedere alla sostituzione CP_1 dell'agente recedente. La funzione del preavviso nei rapporti di durata, infatti,
7 è proprio quella di permettere alla parte che subisce il recesso di godere di un periodo di tempo sufficiente a valutare come riorganizzare il proprio assetto economico, mutato in seguito all'interruzione del contratto, riorganizzazione che può avvenire anche attraverso la stipulazione di un nuovo rapporto in sostituzione del precedente.
La circostanza che alcuni clienti del OL siano stati contattati da un nuovo agente in sua sostituzione nei giorni dal 19/05/2017 al 22/05/2017 (cfr. docc. 3, 4, 5 e 6 fasc. OL, produzione documentale che rende superflua l'ammissione come testi degli stessi clienti, indicati per deporre sul contenuto dei propri scritti) non può, allora, avere alcuna influenza sulla regolarità dello svolgimento del periodo di preavviso fra le parti del contratto, sia perché i contatti sono intervenuti successivamente alla comunicazione del recesso ad opera dell'appellante, in una fase, quindi, di legittima riorganizzazione economica della preponente, sia perché, come risulta dal tenore delle comunicazioni inviate al OL, gli stessi sono opera del nuovo agente, senza intervento diretto della Banca, alla quale, pertanto, non può riconoscersi alcuna responsabilità.
10. In ragione di quanto esposto, il recesso con effetto immediato del
23/05/2017 ad opera del è privo di giustificazione, con conseguente Pt_1 legittimazione della a pretendere il pagamento dell'indennità di mancato CP_1
preavviso e degli anticipi provvigionali indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
11. Da ultimo, va escluso il diritto dell'agente di porre in compensazione con il credito dell'appellata l'indennità di risoluzione del rapporto.
Sul punto, rileva il Collegio che risulta avere carattere assorbente l'eccezione di decadenza sollevata dalla nel corso del processo di primo CP_1
grado, ribadita, poi, anche nel grado di appello.
L'art.1751, 5° co., c.c. ha introdotto un termine di decadenza, correlato alla mancata comunicazione al preponente dell'intenzione di far valere i propri diritti, da effettuarsi entro un anno dallo scioglimento del rapporto, termine che inizia a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto, ovvero dalla scadenza dell'eventuale termine di preavviso.
8 Nel caso concreto, a fronte dell'eccezione sollevata dalla Banca, il
OL non ha fornito alcuna prova che dimostri di aver avanzato la richiesta di pagamento dell'indennità nel termine annuale indicato, spendendone il titolo in maniera esplicita e specifica, pur senza indicare un preciso ammontare (cfr.
Cass. civ., Sez. 2^, Sentenza n. 22535 del 18/07/2022).
12. In conclusione, quindi, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
13. Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, stante la reiezione dell'impugnazione, vanno poste per intero a carico del parte soccombente. Pt_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n.288/2024, pubblicata il 15/07/2024, del
[...]
Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Respinge l'appello;
B. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €.3.500,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al dei presupposti processuali per il Pt_1 pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
9
Oggetto: appello La Corte d'Appello di Perugia avverso la sentenza Sezione lavoro n.288/2024 del
Tribunale di Perugia;
in persona dei magistrati: contratto di agenzia.
dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott. Ombretta Paini Consigliere alla pubblica udienza del giorno 22/01/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.136 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 22/08/2024 da:
con l'avv. Giuseppe Caforio, parte APPELLANTE, Parte_1
contro corrente in Milano, con l'avv. Luigia Maria Controparte_1
Baldassarre, parte APPELLATA avverso la sentenza n.288/2024, pubblicata in data 15/07/2024, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
La società ha adito il Tribunale di Perugia chiedendo la CP_1
condanna di al pagamento della complessiva somma di Parte_1
€.44.548,02 per gli anticipi provvigionali indebitamente corrisposti e per l'indennità di mancato preavviso, somma dovuta in conseguenza del recesso anticipato del OL dal contratto di agenzia stipulato dalle parti in data
11/02/2015.
A fondamento della propria pretesa, la ha evidenziato che, CP_1
parallelamente al contratto di agenzia, era stato concordato con il la Pt_1
previsione di benefici aggiuntivi per l'agente, c.d. “extra management fee”, in base alla quale, a decorrere dal 12° mese successivo all'inizio del rapporto, avrebbe corrisposto un anticipo sulle provvigioni destinate a maturare nel momento in cui questi avesse propiziato un aumento dei capitali gestiti dalla
1 anticipo calcolato in misura del 50% delle provvigioni dovute in CP_1
rapporto ad un obiettivo minimo di capitale da raccogliere entro i primi 12 mesi di contratto e, poi, sugli ulteriori aumenti del capitale raccolto da raggiungere nelle successive annualità, con riserva di recupero di tali elargizioni da parte della in caso di mancato conseguimento degli obiettivi attesi, secondo le CP_1
scadenze dettate dalla predetta proposta di “extra management fee”. In base ai predetti accordi, ha aggiunto la aveva corrisposto al la somma CP_1 Pt_1 di €.15.750,00 in data 29/04/2016 ed ulteriori €.22.531,15 in data 29/07/2016, per complessivi € 38.281,15, allegando, poi, che negli accordi contrattuali era stata pattuita la clausola di stabilità per 84 mesi dalla stipulazione dell'originario contratto di agenzia, con previsione che, in caso di interruzione anticipata del rapporto ad opera del o di recesso della per giusta Pt_1 CP_1
causa, l'agente avrebbe restituito i benefici aggiuntivi.
Secondo la ricorrente, quindi, avendo il OL comunicato, con raccomandata a.r. in data 10/05/2017, il proprio recesso dal rapporto di agenzia, con richiesta di rinuncia della al termine di preavviso, comunicazione CP_1 alla quale era seguita un'altra del 23/05/2017 con cui aveva contestato di essere stato indotto al recesso per giusta causa, richiesta respinta dalla società in data
30/05/2017, egli, detratta la somma di €.1.129,50 per provvigioni maturate, e quanto dovutogli per , era tenuto al pagamento della complessiva somma CP_2 di €.44.548,02, comprensiva dell'indennità di mancato preavviso.
Resistendo nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Perugia, il ha contestato la pretesa avversaria, evidenziando che il motivo di Pt_1
recesso per giusta causa era stato determinato dal fatto che la appena CP_1
ricevute le sue dimissioni senza preavviso, aveva immediatamente fatto contattare i clienti da lui gestiti da altro operatore finanziario – tale Per_1
presentatasi come effettiva “sostituta” nel ruolo di consulente
[...] finanziario per conto di – attentando in questo modo alla sua redditività CP_1
durante il periodo di preavviso e, dunque, violando i basilari obblighi di correttezza e buona fede, tanto più in ragione del fatto che il suo compenso era su base totalmente provvigionale, senza altra forma di integrazione. Tale comportamento, secondo l'appellato, costituiva un indebito ostruzionismo ad opera della controparte nel periodo di osservanza del preavviso, tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario necessario alla prosecuzione del
2 contratto di agenzia, rapporto, peraltro, già seriamente incrinato visto il mancato riconoscimento contrattuale delle commissioni di management nonostante la gestione di un portafoglio clienti di oltre €.3.000.000,00.
In ragione di ciò, secondo il OL, non solo non CP_1
avrebbe avuto alcun diritto all'indennità di preavviso, ma, al contrario, ne sarebbe stata debitrice, stante il suo legittimo recesso per giusta causa, con conseguente maturazione del diritto, in forza del vigente accordo economico collettivo, all'indennità suppletiva di clientela, all'indennità meritocratica, oppure a quella unica ex art.1751 c.c., oltre alla somma di € 1.129,50 per le provvigioni maturate e non corrisposte ed al FIRR.
Secondo l'appellato, poi, il recesso per giusta causa sarebbe valso ad escludere la ripetibilità degli extra management fees per difetto del presupposto della violazione della clausola di stabilità del rapporto, dovendo essere sempre fatta salva l'eventualità del recesso per giusta causa, mentre sarebbero a lui dovute le predette indennità di fine rapporto, per complessivi €.28.140,21, oltre la già ricordata somma di €.1.129,50 per provvigioni non corrisposte, somme da porre, comunque, in compensazione con quanto eventualmente ritenuto dovuto in favore della banca preponente.
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato, in via preliminare, l'inammissibilità della pretesa creditoria dedotta in compensazione dal in quanto avente ad oggetto crediti di diverso Pt_1
titolo rispetto a quello dedotto in via di azione, con conseguente valenza di domanda riconvenzionale, che, comportando ampliamento del thema decidendum, imponevano una richiesta di differimento di udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., mai avanzata dal resistente
Nel merito, poi, ha riconosciuto fondata la domanda attorea in quanto, secondo il Tribunale, il credito restitutorio vantato dalla Banca ricorrente emerge dai documenti prodotti, mentre il si è limitato a vantare, in Pt_1
funzione impeditiva/estintiva del relativo credito vantato, la sussistenza di una giusta causa di recesso e la mancata percezione di commissioni/provvigioni di gestione, a fronte di operazioni complessive di investimento, nei primi 24 mesi di durata del rapporto, per il complessivo valore di oltre €.3.000.000,00.
Tuttavia, a dire del primo giudice, nessun inadempimento può imputarsi alla preponente, dal momento che, quanto al recesso, già nella prima
3 comunicazione del OL vi era stata richiesta di esonero dal periodo di preavviso e volontà di immediata interruzione del rapporto, per cui, essendosi già verificato lo scioglimento del rapporto, nessuna incidenza nell'alterazione dell'equilibrio sinallagmatico possono avere le censure riferite dallo stesso agente al comportamento di poco successivo della in ordine alle CP_1
iniziative poste in essere per effettuare la sostituzione con altro promotore finanziario. Relativamente, invece, alla dedotta mancata percezione delle commissioni o provvigioni, l'affermazione dell'agente risulta genericamente formulata, non fondata su alcuna specifica allegazione o istanza istruttoria, il che rende superfluo, alla luce dei documenti prodotti, la necessità di ammettere ulteriori mezzi di prova.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Pt_1
lamentando, con un primo motivo, la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il giudice di prima istanza in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di compensazione. Secondo l'appellante, infatti, l'eccezione riconvenzionale non allargherebbe affatto i limiti del petitum stabiliti dalla domanda dell'attore, della quale l'eccezione mira a provocare il rigetto, per cui sarebbe fondato il proprio credito, vantato a titolo di indennità di fine rapporto, in ragione sia della sussistenza della giusta causa di recesso che dell'incremento di affari da lui prodotto.
Con il secondo motivo di appello il contesta l'errata valutazione Pt_1
delle allegazioni e delle prove circa la sussistenza della giusta causa di recesso, invocando una revisione della valutazione della “gravità” dell'inadempimento della preponente effettuata dal Tribunale, posto che il recesso può essere giustificato anche dalla violazione da parte del preponente degli obblighi di correttezza e buona fede.
Con il terzo motivo, l'appellante reitera, poi, gli argomenti spesi con il motivo precedente, sottolineando come il recesso per giusta causa dell'agente sarebbe idoneo ad impedire l'operatività della clausola di stabilità del contratto e, quindi, anche la ripetibilità degli extra management fees, dovendo ricadere in capo alla banca preponente la responsabilità per la mancata maturazione delle provvigioni agganciate ai risultati di raccolta di investimenti attesi nel prosieguo del rapporto inter partes.
4 Infine, con un quarto motivo, l'appellante auspica il ribaltamento del giudizio di primo grado anche in ordine alle spese di lite.
Nel processo di appello si è costituita la società CP_1 contestando l'impugnazione avversaria e chiedendone la declaratoria di inammissibilità, in ragione della insufficiente motivazione delle doglianze proposte, o il suo rigetto, stante la totale infondatezza della stessa.
Alla fissata udienza di discussione, sentite le parti, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
1. Così riassunte le questioni dedotte dalle parti, l'appello è infondato e va respinto.
2. In primis, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla società appellata.
A giudizio del Collegio il ricorso in appello contiene le prescrizioni previste dalla disposizione di cui all'art.434 c.p.c.: dalla sua lettura si ricavano agevolmente i punti della sentenza contestati, le violazioni di legge imputate al primo giudice ed il differente percorso argomentativo posto a base dell'impugnazione, di carattere alternativo rispetto a quello del Tribunale.
3. Passando al merito, la Corte ritiene l'appello infondato e, conseguentemente, da respingere.
I motivi di impugnazione, strettamente connessi fra loro, in quanto volti ad ottenere la declaratoria di insussistenza del credito attoreo ed il riconoscimento del credito dell'agente da porre, subordinatamente, in compensazione con quanto riconosciuto fondato in favore della preponente, possono essere trattati congiuntamente.
4. In primo luogo, va rilevato che nessuna contestazione sussiste fra le parti in ordine all'avvenuto versamento degli anticipi provvigionali in favore dell'agente nella misura indicata nel ricorso attoreo.
Il OL, però, a fronte della domanda proposta dalla di CP_1
condanna alla restituzione di quanto anticipatogli, ha, innanzitutto, contestato il diritto vantato dalla controparte e, in subordine, eccepito, in riconvenzionale, la compensazione con le somme a lui spettanti a titolo di indennità di fine rapporto, maturata in ragione della giusta causa di recesso.
5. Orbene, carattere preliminare assume l'analisi delle doglianze relative all'esclusione della sussistenza di una giusta causa di recesso dal
5 rapporto.
Tali doglianze, però, a giudizio del Collegio, non meritano accoglimento, ritenendosi che nessuna censura possa muoversi alle argomentazioni esposte sul punto dal primo giudice.
6. In tema di recesso per giusta causa, conformemente a quanto sostenuto in più occasioni dalla Suprema Corte, occorre far riferimento alla previsione di cui all'art.2119 c.c., che, pur riferito al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, stante l'evidente analogia che sussiste fra i due rapporti, fondati entrambi sull'elemento fiduciario (cfr. Cass. civ., Sez. L, Sentenza n.3084 del 16/03/2000). Ne consegue che la giusta causa che legittima il recesso è ravvisabile solo in presenza di un inadempimento che sia di gravità tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. L, Ordinanza
n.22246 del 04/08/2021).
La sentenza di primo grado, come detto, ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso evidenziando come le ragioni addotte dall'agente siano del tutto ininfluenti a tal fine, in quanto nessun inadempimento è imputabile alla preponente. Infatti, sostiene il Tribunale, le allegazioni del circa la Pt_1
mancata percezione di commissioni o provvigioni di gestione per le operazioni complessive di investimento nei primi 24 mesi di durata del rapporto, per un valore superiore a €.3.000.000,00, sono assolutamente generiche e, peraltro, non supportate da alcun concreto elemento istruttorio. Mentre, il comportamento tenuto dalla nei pochi giorni intercorsi fra le due CP_1
comunicazioni di recesso tramesse dal - la prima con effetto immediato Pt_1
e contestuale richiesta di rinuncia al periodo di preavviso, trasmessa in data
10/05/2017, ricevuta il 12/05/2017, e la successiva del 23/05/2017 di recesso per giusta causa - non ha alcuna rilevanza nel rapporto sinallagmatico sia perchè
i contatti con la clientela non sono stati specificamente indicati, sia in virtù della già manifestata volontà del di concludere il rapporto fin dalla prima Pt_1
comunicazione.
7. Questa Corte condivide in toto quanto affermato dal primo giudice.
8. Occorre subito effettuare una precisazione e sgombrare il campo dalla questione, più volte richiamata dall'appellante, secondo la quale il rapporto fiduciario si sarebbe interrotto per giusta causa, dovuta, oltre ai fatti riguardanti
6 la sostituzione dell'agente nel periodo di preavviso - di cui si tratterà a breve – anche per il mancato riconoscimento di una commissione di gestione del portafoglio clienti, nonostante questo ammontasse ad oltre €.3.000.000,00.
Ebbene, come deduce lo stesso appellante fin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, deduzione ripresa anche nel ricorso d'appello (cfr. pag.20 dell'atto), il contratto di agenzia sottoscritto dal Pt_1
medesimo (doc. 2 fasc. OL) prevedeva commissioni di gestione del portafoglio nei limiti indicati dal contratto stesso e suoi allegati;
pertanto, la circostanza che tali compensi fossero minimi e, comunque, non proporzionati all'entità del portafoglio gestito dall'agente, essendo stati liberamente valutati e concordati dalle parti, non può costituire un utile elemento influente sulla giusta causa di recesso. Peraltro, dai documenti atti non risulta in alcun modo che la questione economica nei termini indicati fosse stata oggetto di discussione fra le parti in periodi successivi alla sottoscrizione del contratto;
né
i capp.5 e 6 dell'interrogatorio deferito dall'appellante alla società appellata fornirebbero elementi utili in tal senso, mezzo di prova che, di conseguenza, non risulta indispensabile in questo grado processuale.
A ciò va aggiunto che, a fronte dello “svantaggio” per l'agente della previsione di una ridotta entità economica della commissione di gestione, il contratto prevedeva il “vantaggio” di consistenti extra management fee da erogarsi a determinate condizioni, riequilibrando, così, il rapporto di dare-avere sussistente fra le parti.
9. Passando, ora, ad analizzare quella che, secondo la prospettazione dell'agente, costituisce la principale causa che lo ha indotto a recedere in via immediata dal rapporto, ossia l'intromissione di un nuovo agente in sua sostituzione durante la decorrenza del periodo di preavviso, a giudizio del
Collegio, come ha già evidenziato il Tribunale, nessuna contestazione di inadempimento può muoversi alla società appellata.
Occorre considerare, infatti, che, secondo quanto emerge dai documenti prodotti, con la comunicazione di recesso dal contratto, trasmessa dall'agente il 10/05/2017 e ricevuta dalla preponente il 12/05/2017, è cominciato a decorrere il periodo di preavviso di tre mesi, durante il quale è del tutto legittimo che la si sia attivata per provvedere alla sostituzione CP_1 dell'agente recedente. La funzione del preavviso nei rapporti di durata, infatti,
7 è proprio quella di permettere alla parte che subisce il recesso di godere di un periodo di tempo sufficiente a valutare come riorganizzare il proprio assetto economico, mutato in seguito all'interruzione del contratto, riorganizzazione che può avvenire anche attraverso la stipulazione di un nuovo rapporto in sostituzione del precedente.
La circostanza che alcuni clienti del OL siano stati contattati da un nuovo agente in sua sostituzione nei giorni dal 19/05/2017 al 22/05/2017 (cfr. docc. 3, 4, 5 e 6 fasc. OL, produzione documentale che rende superflua l'ammissione come testi degli stessi clienti, indicati per deporre sul contenuto dei propri scritti) non può, allora, avere alcuna influenza sulla regolarità dello svolgimento del periodo di preavviso fra le parti del contratto, sia perché i contatti sono intervenuti successivamente alla comunicazione del recesso ad opera dell'appellante, in una fase, quindi, di legittima riorganizzazione economica della preponente, sia perché, come risulta dal tenore delle comunicazioni inviate al OL, gli stessi sono opera del nuovo agente, senza intervento diretto della Banca, alla quale, pertanto, non può riconoscersi alcuna responsabilità.
10. In ragione di quanto esposto, il recesso con effetto immediato del
23/05/2017 ad opera del è privo di giustificazione, con conseguente Pt_1 legittimazione della a pretendere il pagamento dell'indennità di mancato CP_1
preavviso e degli anticipi provvigionali indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
11. Da ultimo, va escluso il diritto dell'agente di porre in compensazione con il credito dell'appellata l'indennità di risoluzione del rapporto.
Sul punto, rileva il Collegio che risulta avere carattere assorbente l'eccezione di decadenza sollevata dalla nel corso del processo di primo CP_1
grado, ribadita, poi, anche nel grado di appello.
L'art.1751, 5° co., c.c. ha introdotto un termine di decadenza, correlato alla mancata comunicazione al preponente dell'intenzione di far valere i propri diritti, da effettuarsi entro un anno dallo scioglimento del rapporto, termine che inizia a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto, ovvero dalla scadenza dell'eventuale termine di preavviso.
8 Nel caso concreto, a fronte dell'eccezione sollevata dalla Banca, il
OL non ha fornito alcuna prova che dimostri di aver avanzato la richiesta di pagamento dell'indennità nel termine annuale indicato, spendendone il titolo in maniera esplicita e specifica, pur senza indicare un preciso ammontare (cfr.
Cass. civ., Sez. 2^, Sentenza n. 22535 del 18/07/2022).
12. In conclusione, quindi, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
13. Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i valori dello scaglione di riferimento, stante la reiezione dell'impugnazione, vanno poste per intero a carico del parte soccombente. Pt_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n.288/2024, pubblicata il 15/07/2024, del
[...]
Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Respinge l'appello;
B. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €.3.500,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al dei presupposti processuali per il Pt_1 pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
9