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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 6897/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
RA De AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GORRASI ENNIO
PARTE RICORRENTE
1/4 contro
(C.F./ P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione - pagamento somme
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
Nel merito: condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme lorde: € 1.561,61 a titolo di stipendio di dicembre
2024; € 1.300,06 a titolo di 13^ mensilità; € 30,28 a titolo di ferie non godute;
€
1.140,97 a titolo di TFR e/o i diversi importi che risulteranno dovuti in corso di causa, anche all'esito di CTU contabile;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo”; con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della difesa di parte ricorrente.
rimaneva contumace nel presente processo. Controparte_1
2. All'odierna udienza di discussione, dichiarata la contumacia di parte resistente, il procuratore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate per i seguenti motivi.
Attraverso la produzione del modello Unilav, del modulo di dimissioni, delle buste paga e della Certificazione unica 2025, Parte_1
provava, infatti, la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso tra e Parte_1
dall'8 4 .2024 al 31 12 2024. Controparte_1
2/4 Riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su l'onere di provare di avere Controparte_1
assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente. deve essere condannata Controparte_1
quindi a corrispondere in favore di le seguenti Parte_1 somme: € 1.561,61 a titolo di stipendio di dicembre 2024; € 1.300,06 a titolo di 13^ mensilità; € 30,28 a titolo di ferie non godute;
€ 1.140,97 a titolo di TFR, oltre, su ciascun importo, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto Controparte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
3/4 In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità della stessa considerate le plurime questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione in favore della difesa di parte ricorrente, oltre alla condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna
[...]
al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 seguenti somme: € 1.561,61 a titolo di stipendio di dicembre 2024; € 1.300,06 a titolo di 13^ mensilità; € 30,28 a titolo di ferie non godute;
€ 1.140,97 a titolo di TFR, oltre, su ciascun importo, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna a rimborsare al procuratore Controparte_1 della parte ricorrente, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 1.600,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
Sentenza esecutiva.
Milano, 15/10/2025
La Giudice del Lavoro
RA De AR
4/4
SEZIONE LAVORO
N. 6897/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
RA De AR quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GORRASI ENNIO
PARTE RICORRENTE
1/4 contro
(C.F./ P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione - pagamento somme
All'udienza di discussione, il procuratore della parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro, respinta ogni contraria domanda, eccezione ed istanza:
Nel merito: condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme lorde: € 1.561,61 a titolo di stipendio di dicembre
2024; € 1.300,06 a titolo di 13^ mensilità; € 30,28 a titolo di ferie non godute;
€
1.140,97 a titolo di TFR e/o i diversi importi che risulteranno dovuti in corso di causa, anche all'esito di CTU contabile;
il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo”; con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della difesa di parte ricorrente.
rimaneva contumace nel presente processo. Controparte_1
2. All'odierna udienza di discussione, dichiarata la contumacia di parte resistente, il procuratore di parte ricorrente concludeva, chiedendo l'accoglimento delle domande di cui alle conclusioni sopra indicate, mentre nessuno compariva per parte convenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono fondate per i seguenti motivi.
Attraverso la produzione del modello Unilav, del modulo di dimissioni, delle buste paga e della Certificazione unica 2025, Parte_1
provava, infatti, la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intercorso tra e Parte_1
dall'8 4 .2024 al 31 12 2024. Controparte_1
2/4 Riguardo alle rivendicate differenze retributive, giova richiamare i seguenti consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 3373 del 12/02/2010).
Gravava, quindi, su l'onere di provare di avere Controparte_1
assolto integralmente ai propri obblighi retributivi, a fronte delle rivendicazioni economiche di parte ricorrente. deve essere condannata Controparte_1
quindi a corrispondere in favore di le seguenti Parte_1 somme: € 1.561,61 a titolo di stipendio di dicembre 2024; € 1.300,06 a titolo di 13^ mensilità; € 30,28 a titolo di ferie non godute;
€ 1.140,97 a titolo di TFR, oltre, su ciascun importo, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto Controparte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
3/4 In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità della stessa considerate le plurime questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione in favore della difesa di parte ricorrente, oltre alla condanna di parte resistente al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna
[...]
al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 seguenti somme: € 1.561,61 a titolo di stipendio di dicembre 2024; € 1.300,06 a titolo di 13^ mensilità; € 30,28 a titolo di ferie non godute;
€ 1.140,97 a titolo di TFR, oltre, su ciascun importo, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Condanna a rimborsare al procuratore Controparte_1 della parte ricorrente, che le ha anticipate, le spese di lite determinate in € 1.600,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al contributo unificato, se dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
Sentenza esecutiva.
Milano, 15/10/2025
La Giudice del Lavoro
RA De AR
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