Decreto cautelare 7 settembre 2023
Sentenza breve 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 05/10/2023, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 00889/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2023, proposto da
NA LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Lottini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Cruciani e Monica Moscatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Disposizione Dirigenziale n. 755 registrata in data 13/07/2023 (protocollo n. 0098650/2023 del 14/07/2023) di chiusura immediata dell’esercizio di vicinato di prodotti alimentari e non alimentari ubicato in Grosseto, di titolarità dell’impresa individuale della ricorrente, con declaratoria di cessazione immediata degli effetti della SCIA prot. 81086 del 10/06/2023, pratica SUAP 971/2023, relativa all’attività commerciale della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Andrea Vitucci.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) viene impugnata la Disposizione Dirigenziale del Comune di Grosseto n. 755 del 13/07/2023 (protocollo n. 0098650/2023 del 14/07/2023) di chiusura immediata dell’esercizio di vicinato di prodotti alimentari e non alimentari di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale e delle attività del centro storico di Grosseto, e dell’art. 113, comma 1, L.R. Toscana n. 62 del 23/11/2018, con contestuale declaratoria d’inefficacia della SCIA prot. 81086 del 10/06/2023 relativa all’attività commerciale della ricorrente;
- b) parte ricorrente deduce che il provvedimento impugnato non sarebbe motivato, in quanto affermerebbe in modo apodittico che l’esercizio commerciale in parola non ha rispettato la disposizione del Regolamento del Comune di Grosseto sopra indicato, in quanto, secondo il Comune, più della metà della superficie sarebbe stata occupata da prodotti non ascrivibili alla filiera corta né riconducibili a prodotti tipici toscani o dell’eccellenza, come invece previsto dal Regolamento comunale in materia, all’art. 3, comma 1, lett. “b”;
- c) dal verbale di sopralluogo del 17 giugno 2023 (richiamato nel provvedimento impugnato) non si evincerebbe, secondo parte ricorrente, il ragionamento seguito dalla Polizia Municipale per arrivare a ritenere che più del 50% della superficie del negozio di vicinato non contenesse prodotti della c.d. filiera corta;
- d) al fine di verificare le proporzioni, la Polizia Municipale ha effettuato delle misurazioni con il metro (v. foto allegate al verbale), da cui si può ipotizzare che siano stati fatti dei calcoli, ma non è stato spiegato che tipo di misurazioni o di conteggi siano stati effettuati per verificare che non è stata rispettata la disposizione che impone che più del 50% della superficie di vendita sia occupata da prodotti c.d. di filiera corta oppure delle tradizioni toscane o di eccellenze e tradizioni italiane;
- e) si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto;
- f) alla camera di consiglio del 4 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, essendosi il Collegio riservato l’emissione di sentenza in forma semplificata.
2) Ritenuto che il ricorso sia infondato alla luce delle seguenti considerazioni:
- a) il provvedimento impugnato richiama il verbale della Polizia Municipale, al quale sono allegate le foto con le misurazioni effettuate, dalle quali si ricava facilmente, come evidenziato dal Comune di Grosseto nella memoria difensiva del 21 settembre 2023 (v. pag. 6), il totale della superficie delle scaffalature (non più di 3 mq), superficie che, anche nel caso in cui le scaffalature fossero state tutte occupate da prodotti previsti nel Regolamento cit., risulterebbe comunque al di sotto della metà (8,16 mq) della superficie di vendita;
- b) il provvedimento impugnato risulta quindi adeguatamente motivato.
3) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto e che le spese di lite vadano liquidate, secondo soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Grosseto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO