Sentenza 1 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 01/09/2023, n. 13516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13516 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/09/2023
N. 13516/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08690/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8690 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno, emesso in data 14 febbraio 2019, notificato al ricorrente in data 6 aprile 2019, con il quale la p.a. resistente ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 7 luglio 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota Ministero dell’Interno, 28 giugno 2023, n. 5259, l’amministrazione resistente ha comunicato che, alla luce degli ulteriori elementi istruttori acquisiti in sede di ricorso, ha disposto il riesame della posizione del ricorrente e che in data 8 giugno 2023 è stato inviato alla firma dei competenti organi il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’interessato (versando in atti documentazione attestante quanto comunicato);
Considerato altresì che all’udienza straordinaria del 7 luglio 2023, parte ricorrente – preso atto di quanto dichiarato dall’amministrazione – ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell’amministrazione resistente;
Ritenuto che quanto sopra sia sufficiente a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Tar Lazio, V- bis , 18 maggio 2023, n. 8533);
Ritenuto, infine, di poter disporre la compensazione delle spese di lite, salvo il dovere dell’amministrazione di rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato per la proposizione del gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, salvo il dovere dell’amministrazione di rifondere al ricorrente il contributo unificato versato per la proposizione del gravame.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.