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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/06/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
RG PU 10-1/2025
TRIBUNALE DI NUORO
Ufficio Crisi Impresa e Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale e così composto:
Tiziana Longu Presidente
Riccardo De Vito Giudice rel.
Paolo Dau Giudice
a scioglimento della riserva all'udienza del 5 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel ricorso per liquidazione giudiziale depositato da
4 ( CF e per essa, quale sua mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Stefano Previti e Davide Franzini ricorrente contro
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Nuoro, via Veneto 14 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 aprile 2025, la ha chiesto di dichiarare l'apertura Parte_3 della liquidazione giudiziale della con sede legale in Nuoro, via Veneto 14. Controparte_1
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha esposto: 1) di aver acquistato, in data 7 giugno 2018, da
Banco di Sardegna Spa, un pacchetto di crediti pro soluto, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della legge 130 del 1999) e dell'art. 58 TUB, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 68 del 14 giugno 2018; 2) che era ricompreso, in tale pacchetto, il credito di € 69.864,05, quale saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 0784/70197201, acceso in data 17 marzo 2009 dalla presso la filiale di San Teodoro del Banco di Sardegna Spa, oltre ai Controparte_2 successivi successivi sino a saldo effettivo;
2) che il credito era comprovato dalla seguente
1 documetnazione: contratto di conto corrente n. 0784/70197201; estratto conto alla data di passaggio a sofferenza;
estratto delle scritture contabili della dalla medesima certificato ai sensi dell'art. 50 CP_3
TUB; lettera di diffida del 2014; o ulteriore lettera di diffida del 2024.
Tanto rilevato in fatto, dopo aver argomentato in ordine ai presupposti per la liquidazione giudiziale e, in particolare, in ordine allo stato di insolvenza, la 4 ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale.
All'udienza del 5 giugno 2025 il giudice, si è riservato.
Deve osservarsi, in primo luogo, che la notifica del decreto e del ricorso deve reptuarsi ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCI, mediante inserimento nella c.d. area web del Controparte_4
collegata al codice fiscale del destinatario.
[...]
Il Collegio – preso atto della propria competenza in ragione del luogo ove è collocata la sede dell'impersa, ossia il Comune di Nuoro – osserva quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell''istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità va rimarcato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass. Civ. 625 del 2016).
Nel caso di specie, benchè ritualmente intimata, la società convenuta non ha depositato i bilanci relativi all'ultimo triennio antecedente il ricorso per liquidazione giudiziale. Non avendo assolto il debitore
2 all'onere della prova, i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale devono ritenersi sussistenti.
Con riferimento agli presupposti per l'apertura di liquidazione giudiziale, si deve mettere in precipuo rilievo che il credito vantato dalla ricorrente – certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dalla documentazione in atti (in particolare: avviso in GU significamente preciso;
contratto di conto corrente;
documentazione contabile certificata ex art. 50 TUB) – ammonta, da solo, a € 69.864,05, al netto degli interessi. Sussiste, dunque, anche il requisito di cui all'art. 49, u.c., CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a € 30.000,00.
Oltre al debito nei confronti della società ricorrente, è stato accertato tramite istruttoria di questo ufficio che la società resistente evidenzia una consistente esposizione debitoria nei confronti di GE dell'Entrate – Riscossione: € 169.429,49 al netto dell'importo sospeso.
La composizione del debito nei confronti di GE dell'Entrate – Riscossione è eterogenea, ma in gran CP_ CP_ parte è composta da crediti e
Dalla visura camera emerge che l'ultimo bilancio depositato risale al 2011.
È altresì comprovato lo stato di insolvenza, intesto come impossibilità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In particolare, l'insolvenza è desumibile dai seguenti elementi esteriori: 1) mancato pagamento del credito della società ricorrente, nonostante le diffide del 2014 e del 2024; 2) consistente esposizione debitoria nei confronti di GE;
3) deposito dell'ultimo bilancio Controparte_7 in data 2011 e, di fatto, inattività della società.
Va evidenziato, inoltre, che dal bilancio del 2011 constano i seguenti dati: una perdita di esercizio di Euro
124.787,00; un valore netto della produzione negativo e pari ad Euro -154.021,00; un patrimonio netto negativo (Euro -12.826,009; un indebitamento di € Euro 548.143,00.
In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Stante la mancata costituzione e contestazione del ricorso, nulla occorre pronunciare in punto di spese.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della (CF , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Nuoro, via Veneto 14;
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a:
- accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarre copia degli stessi;
3 - acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 16 ottobre 2025, ore, 9.00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parti dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Nuoro, 7 giugno 2025
Il Giudice estensore
Riccardo De Vito
Il Presidente
Tiziana Longu
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TRIBUNALE DI NUORO
Ufficio Crisi Impresa e Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale e così composto:
Tiziana Longu Presidente
Riccardo De Vito Giudice rel.
Paolo Dau Giudice
a scioglimento della riserva all'udienza del 5 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel ricorso per liquidazione giudiziale depositato da
4 ( CF e per essa, quale sua mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Stefano Previti e Davide Franzini ricorrente contro
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Nuoro, via Veneto 14 resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 aprile 2025, la ha chiesto di dichiarare l'apertura Parte_3 della liquidazione giudiziale della con sede legale in Nuoro, via Veneto 14. Controparte_1
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha esposto: 1) di aver acquistato, in data 7 giugno 2018, da
Banco di Sardegna Spa, un pacchetto di crediti pro soluto, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della legge 130 del 1999) e dell'art. 58 TUB, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 68 del 14 giugno 2018; 2) che era ricompreso, in tale pacchetto, il credito di € 69.864,05, quale saldo debitore relativo al rapporto di conto corrente n. 0784/70197201, acceso in data 17 marzo 2009 dalla presso la filiale di San Teodoro del Banco di Sardegna Spa, oltre ai Controparte_2 successivi successivi sino a saldo effettivo;
2) che il credito era comprovato dalla seguente
1 documetnazione: contratto di conto corrente n. 0784/70197201; estratto conto alla data di passaggio a sofferenza;
estratto delle scritture contabili della dalla medesima certificato ai sensi dell'art. 50 CP_3
TUB; lettera di diffida del 2014; o ulteriore lettera di diffida del 2024.
Tanto rilevato in fatto, dopo aver argomentato in ordine ai presupposti per la liquidazione giudiziale e, in particolare, in ordine allo stato di insolvenza, la 4 ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale.
All'udienza del 5 giugno 2025 il giudice, si è riservato.
Deve osservarsi, in primo luogo, che la notifica del decreto e del ricorso deve reptuarsi ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 7, CCI, mediante inserimento nella c.d. area web del Controparte_4
collegata al codice fiscale del destinatario.
[...]
Il Collegio – preso atto della propria competenza in ragione del luogo ove è collocata la sede dell'impersa, ossia il Comune di Nuoro – osserva quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 121 CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all''articolo 2, comma 1, lettera d) CCI, individuabili sulla scorta della concomitanza delle seguenti condizioni: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell''istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall''inizio dell''attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità va rimarcato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del
2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass. Civ. 625 del 2016).
Nel caso di specie, benchè ritualmente intimata, la società convenuta non ha depositato i bilanci relativi all'ultimo triennio antecedente il ricorso per liquidazione giudiziale. Non avendo assolto il debitore
2 all'onere della prova, i requisiti dimensionali per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale devono ritenersi sussistenti.
Con riferimento agli presupposti per l'apertura di liquidazione giudiziale, si deve mettere in precipuo rilievo che il credito vantato dalla ricorrente – certo, liquido ed esigibile, come dimostrato dalla documentazione in atti (in particolare: avviso in GU significamente preciso;
contratto di conto corrente;
documentazione contabile certificata ex art. 50 TUB) – ammonta, da solo, a € 69.864,05, al netto degli interessi. Sussiste, dunque, anche il requisito di cui all'art. 49, u.c., CCII, che correla la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore a € 30.000,00.
Oltre al debito nei confronti della società ricorrente, è stato accertato tramite istruttoria di questo ufficio che la società resistente evidenzia una consistente esposizione debitoria nei confronti di GE dell'Entrate – Riscossione: € 169.429,49 al netto dell'importo sospeso.
La composizione del debito nei confronti di GE dell'Entrate – Riscossione è eterogenea, ma in gran CP_ CP_ parte è composta da crediti e
Dalla visura camera emerge che l'ultimo bilancio depositato risale al 2011.
È altresì comprovato lo stato di insolvenza, intesto come impossibilità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In particolare, l'insolvenza è desumibile dai seguenti elementi esteriori: 1) mancato pagamento del credito della società ricorrente, nonostante le diffide del 2014 e del 2024; 2) consistente esposizione debitoria nei confronti di GE;
3) deposito dell'ultimo bilancio Controparte_7 in data 2011 e, di fatto, inattività della società.
Va evidenziato, inoltre, che dal bilancio del 2011 constano i seguenti dati: una perdita di esercizio di Euro
124.787,00; un valore netto della produzione negativo e pari ad Euro -154.021,00; un patrimonio netto negativo (Euro -12.826,009; un indebitamento di € Euro 548.143,00.
In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
Stante la mancata costituzione e contestazione del ricorso, nulla occorre pronunciare in punto di spese.
PQM
Visto l'art. 121 CCII
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della (CF , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Nuoro, via Veneto 14;
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
3) Nomina Curatore la dott.ssa ; Persona_1
4) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a:
- accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ed estrarre copia degli stessi;
3 - acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010 e succ. modifiche;
- acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediatori finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con l'impresa debitrice;
5) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis cc., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
6) stabilisce il giorno 16 ottobre 2025, ore, 9.00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
7) assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8) avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificato al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
9) segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parti dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in possesso della impresa in liquidazione giudiziale;
10) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, comunicata al Curatore e al ricorrente e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Nuoro, 7 giugno 2025
Il Giudice estensore
Riccardo De Vito
Il Presidente
Tiziana Longu
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