Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Guayaquil (Ecuador), il 08/01/1984, residente in [...]117 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Elisa Cuneo, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Parte attrice - contro
, C.F. , nato ad Controparte_1 C.F._2
Ambato (Ecuador), il 09/07/1985, residente in [...]9 Sc. A, contumace
- Parte convenuta-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per l'attrice: “-affidare le figlie nata a [...]
Genova il 15/10/2007 e nata a [...] il [...] Persona_2
in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa;
- Determinare l'assegno al mantenimento in favore dei figli da versare alla IG.ra Parte_1
nella misura di Euro 500,00 mensili (250,00 per ciascuna figlia) o della somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta e statuire che detto assegno dovrà essere oggetto di rivalutazione calcolata sulla base degli indici ISTAT;
- ordinare al datore di lavoro del sig. nella persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore dell'Impresa presso la quale egli lavora, ovvero altro eventuale datore di lavoro dello stesso, di erogare, il determinando contributo direttamente alla IG.ra in qualità di genitore collocatario delle figlie Parte_1
minori e , trattenendolo dagli emolumenti di qualsiasi Persona_1 Persona_2
natura dovuti al dipendente;
- Porre a carico di parte resistente l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive..) relative ai figli naturali riconosciuti, secondo il Protocollo del Tribunale Ordinario di Genova del 15/09/2016;
- stabilire che l'assegno unico Inps per i minori venga versato nella misura del 100% a favore della madre, così come concordato in sede divorzile
- Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 07/05/2024, la IG.ra ha Parte_2
chiesto che, a modifica delle condizioni di divorzio dal IG. Controparte_1
di cui alla sentenza n. 2866/2018 emessa dal Tribunale di Genova in data 18/10/2018,
[...] venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé delle figlie minori e Persona_1 [...]
nate a Genova rispettivamente in data 15/10/2007 e 10/02/2011, allegando il Per_2
progressivo disinteresse del padre che vede le figlie solo sporadicamente e non collabora alle decisioni inerenti le loro esigenze di vita.
Oltre a ciò, la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'aumento del contributo economico al mantenimento delle figlie da € 220,00 ad € 500,00 mensili, stante le aumentate esigenze di vita delle stesse e l'assenza di alcun contributo diretto al loro mantenimento da parte del padre. Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica risultante dai certificati anagrafici prodotti, il convenuto non si è costituito in giudizio ne è comparso all'udienza del 23/09/2024, rimanendo contumace, sicché la causa, previa adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., è stata rinviata all'udienza del 27/11/2024 per l'ascolto delle minori e per l'acquisizione della documentazione reddituale aggiornata del padre, all'esito della quale è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di affidamento esclusivo delle minori alla madre è fondata e può trovare accoglimento.
Sul punto preme ricordare infatti che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affido del figlio ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, appare evidente come il IG. non sia pienamente CP_1
consapevole del proprio ruolo genitoriale, delegando integralmente alla madre ogni incombente relativo al soddisfacimento delle esigenze di vita delle figlie minori le quali, nel corso del loro ascolto, in cui hanno mostrato una sufficiente capacità di discernimento ed un elevato grado di maturità in relazione alla loro età, hanno riferito di aver interrotto i rapporti con il padre, da cui non si sentono ascoltate né capite e che vedono solo sporadicamente.
In questo quadro, tenuto conto anche del disinteresse mostrato dal convenuto al presente giudizio da cui il giudice può desumere elementi di prova, appare maggiormente conforme al preminente interesse delle minori disporne l'affidamento esclusivo alla madre, potendo ella così far fronte, anche da un punto di vista burocratico e amministrativo, alle esigenze quotidiane di vita delle figlie.
Stante poi l'attuale difficoltà di ottenere una proficua partecipazione dal padre nella gestione quotidiana delle figlie, la IG.ra potrà assumere tutte le decisioni più Parte_1 importanti nell'interesse delle figlie, senza la necessità di una preventiva consultazione ovvero del consenso del padre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Quanto al regime delle visite, alla luce dell'età delle figlie di ormai 17 e 14 anni e della loro capacità di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, ritiene il Collegio che ogni futura frequentazione con il padre potrà essere rimessa alla libera concertazione con le stesse e secondo la loro volontà senza più necessità di stabilire alcun calendario.
Quanto invece alla domanda di aumento del contributo economico al mantenimento delle figlie chiesto dalla madre, preme anzitutto ricordare che, secondo costante indirizzo di questo
Tribunale avvallato dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di modifica delle condizioni economiche è onere del richiedente dimostrare la sopravvenienza di fatti nuovi modificativi della propria situazione reddituale e patrimoniale tali da giustificare una revisione delle condizioni concernenti il mantenimento della prole;
ciò in virtù della natura rebus sic stantibus dei provvedimenti adottati in materia di famiglia.
Orbene, nel caso di specie, a fronte del venire meno di ogni frequentazione delle figlie da parte del padre, circostanza che ha indubbiamente comportato maggiori oneri di mantenimento in capo alla madre che si occupa in via integrale del loro accudimento, e nell'impossibilità di stabilire le effettive condizioni economiche del convenuto che nelle ultime dichiarazioni fiscali acquisite ha dichiarato redditi del tutto esigui e simbolici, appare congrua la somma richiesta dalla IG.ra pari ad € 500,00 mensili (€ Parte_1
250,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla domanda.
Ferma per il resto la suddivisione delle spese straordinarie così come già stabilita mentre l'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla madre in forza dell'affidamento esclusivo delle minori alla stessa.
Nulla a provvedere invece in merito alla domanda di versamento diretto del contributo da parte del datore di lavoro del IG. che potrà essere chiesto dalla ricorrente ai CP_1
sensi della nuova disciplina di cui all'art. 473 bis.37 c.p.c. senza necessità dell'ordine del giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto nell'importo liquidato come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 9 della L. 898/1970, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2866/2018 emessa dal
Tribunale di Genova in data 18/10/2018 (R.G. 3127/2018):
DISPONE l'affidamento super-esclusivo delle figlie minori Persona_1
nata a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] Persona_2
10/02/2011, alla madre IG.ra , con collocazione presso Parte_2
la stessa e con facoltà di firmare autonomamente ogni documentazione inerente alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza delle figlie e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità della figlia validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
RIDETERMINA con decorrenza dalla domanda il contributo economico a carico del IG.
da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese in favore della Controparte_1
IG.ra a titolo di mantenimento delle figlie minori Parte_2 nell'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016; L'assegno unico di famiglia verrà percepito integralmente dalla IG.ra
[...]
in virtù dell'affidamento esclusivo delle figlie minori;
Parte_2
DICHIARA nulla a provvedere in ordine alla domanda di versamento diretto del contributo paterno al mantenimento delle figlie da parte del datore di lavoro del convenuto;
CONDANNA il IG. al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 Parte_2
per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore dell'Erario.
Fermo nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/03/2024
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro