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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8111/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8111 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.02.2025, vertente tra
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca come da procura in atti, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Angelo – nominato quale sostituto processuale- in Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G 8, piano 7,
Napoli (NA);
- APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._1
alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 8.03.2022, dall'Avv.
Mario Iuzzolino, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla via
A. Gramsci n. 38;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 386/2021
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione volto alla restituzione delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata dello stesso, Controparte_1
1 R.G. n. 8111/2021
convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marigliano Parte_1
Part in persona del legale rappresentante p.t.(in prosieguo per brevità ”) al fine di
[...]
chiederne la condanna al pagamento delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto.
Part
1.1. A supporto delle proprie pretese, l'attore sostenne di aver stipulato in data 17.07.2013 con la il contratto di finanziamento n. 522399, assistito da cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di euro 44.520,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 371,00 ciascuna.
Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto, in corrispondenza della 48° rata.
1.2. Con sentenza n. 386/2021 il Giudice di Pace di Marigliano, declinata la propria competenza per
Part valore e per materia, accolse la domanda di parte attrice e per l'effetto condannò la al pagamento in favore del della somma di € 3.971,06 a titolo di commissioni, oltre interessi legali e spese CP_1
di lite.
Part
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la , eccependo la carenza di legittimazione passiva e l'inoperatività nel caso in esame del principio di diritto enucleabile dalla citata sentenza “Lexitor” della CGUE, considerata l'intervenuta novità apportata dalla conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni bis, ossia la legge n. 106 del 23 luglio 2021, entrata in vigore il successivo 24 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, disciplinante le estinzioni anticipate dei contratti di finanziamento rientranti nel comparto del credito al consumo, prevedendo, in particolare, il diritto dei consumatori “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito escluse le imposte”. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
2. Si è costituito in giudizio , che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Inoltre, ha spiegato appello incidentale chiedendo l'applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art .1284 comma IV c.c. per la somma liquidata dal giudice di prime cure e la riforma del capo relativo alla statuizione delle spese di lite, per violazione dei minimi tariffari e per il mancato riconoscimento dei compensi per la espletata procedura di mediazione, in relazione alla quale, erano stati riconosciuti solo gli esborsi, con vittoria delle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 novembre 2024, allorquando è stata riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2 R.G. n. 8111/2021
Motivi della decisione.
1. In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data
13.1.2022, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 04.07.2022 ed iscrizione a ruolo in pari data;
inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
2. Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Venendo dunque al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
La soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto
2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le
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Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento CP_2 dell' n. 6167/2014). CP_2
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata
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protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies
T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
5 R.G. n. 8111/2021
È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale “l'articolo
125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice
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parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa Controparte_3
43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui
«nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12
7 R.G. n. 8111/2021
dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-
40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati»
e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt.
11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della
C.G.U.E.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziata la correttezza logico- giuridica della soluzione di cui alla sentenza impugnata, che ha congruamente applicato i principi innanzi esposti al contratto di finanziamento in esame (si cfr. sentenza appellata, in all. n. 21 della produzione dell'appellante), affermando la natura vessatoria della clausola in esso contenute che prevedeva l'irripetibilità dei costi e delle commissioni, e come tale inopponibile al consumatore.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di Part finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere alla in proporzione alla residua durata del CP_4 contratto, tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli
“recurring”.
Né può assumere rilevanza nella decisione della presente controversia, la recentissima pronuncia della
C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of Austria), che, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it. 2023, 4, I, 1277), verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato» (così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of
Austria” del 2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che
«i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi
“up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese
9 R.G. n. 8111/2021
“oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E. “Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto.
Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 2 della produzione dell'appellato: “Contratto di Prestito rimborsabile tramite Delegazione di pagamento quote della retribuzione mensile”), secondo i principi pretori da ultimo avallati dalla Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
Inoltre, l'espressa salvezza del “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea”, contenuta nell'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103, richiamato in comparsa conclusionale dall'appellante ancora una volta a sostegno dell'appello, fuga ogni dubbio circa la necessità di interpretare la norma in esame, con riguardo al caso di specie, in senso conforme ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor” (oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre 2022).
Né può essere addotta la non invocabilità, nei rapporti c.d. “orizzontali”, della Direttiva 48/2008/CE art. 16, par. 1, per come interpretata dalla sentenza “Lexitor”, in considerazione dell'assorbente osservazione per cui la Direttiva citata è stata recepita dal legislatore nazionale e, nonostante minime differenze lessicali, la disposizione di recepimento si presta all'interpretazione conforme alla sentenza
“Lexitor”. La questione interpretativa, pertanto, riguarda, piuttosto, l'art. 125 sexies T.U.B., che è norma interna applicabile nei rapporti tra privati.
Non ponendosi il problema del mancato o difettoso recepimento della direttiva 2008/48/CE, non rileva qui l'assenza di effetti c.d. “orizzontali” della direttiva.
Ad ogni buon conto, la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non recepite
(o non correttamente recepite) non può, in ogni caso, esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive, al fine di
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cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288 T.F.U.E., relativo all'obbligo di interpretazione conforme all'interno dell'Unione.
La C.G.U.E. ha avuto modo di precisare, in termini dirimenti anche con riguardo alla questione qui analizzata, che il suddetto obbligo vale per l'“insieme delle disposizioni nazionali”, che siano anteriori o posteriori alla direttiva, e che concerne sia le controversie “verticali” che quelle “orizzontali”. Part Né può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dalla , di erroneo riconoscimento, da parte del primo Giudice, del rimborso anche delle provvigioni in favore dell'intermediario, che integrerebbe un costo “up front” del contratto e come tale irripetibile.
Invero, alla luce dei principi pretori innanzi esposti, non vi è ragione per escludere la natura di costi
“up front” rimborsabili delle commissioni di intermediazione. Trattasi infatti, nella sostanza, in difetto di adeguata prova contraria, di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che già in passato affermava che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies
T.U.B., dovesse ritenersi inclusa anche la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza
Tribunale Napoli, del 04.11.2021) e che oggi pare avallata dalle evoluzioni legislative e pretorie innanzi richiamate. Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicurativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III,
23.4.2021, in Redazione Giuffrè 2021).
Part Peraltro, la circostanza che la , nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può porsi in danno del consumatore.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appellata anche con riferimento alle commissioni di intermediazione e
Part svelano l'inconsistenza dell'eccezione sollevata dalla di propria carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione della parte dei costi di rimborso comprensiva delle spese che sono state corrisposte a terzi, in particolare dei costi di intermediazione sulla quale in effetti il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
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Infine, risulta corretto anche il criterio di quantificazione della somma dovuta in restituzione.
Ed infatti, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto.
L'importo da rimborsare viene quindi equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, che tenga conto delle rate residue e non scadute, secondo il seguente schema:
l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue.
Analogamente, il principio del rimborso “pro rata temporis” va applicato anche in relazione al premio assicurativo.
La previsione, quindi, di criteri di calcolo differenziati si scontra apertamente con le finalità dell'art. 16 della direttiva riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea che consente non solo un'elevata protezione del consumatore ma ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Tale impostazione opera non solo sul piano dell'individuazione delle voci oggetto di riduzione ma su ogni profilo della regolamentazione del rimborso anticipato, e quindi anche sul criterio di calcolo.
Nel caso di specie l'appellante sostiene l'erroneità del criterio pro rata temporis applicato dal giudice di prime cure ai fini del calcolo del rimborso dei costi up front, stante la diversità della natura delle due tipologie di costi. Secondo l'appellante, in assenza di un criterio di rimborso dettato dalla sentenza
Lexitor o dalla direttiva 2008/48/CE e di un accordo tra le parti, il criterio preferibile per il rimborso dei costi up-front dovrebbe essere quello del cd. costo ammortizzato determinato in base alla curva degli interessi.
Nella fattispecie in esame, infatti, alla luce di quanto sopra argomentato va applicato l'art 125 sexies
D.lgs. 141/2010 TUB così come interpretato dalla sentenza Lexitor con la conseguente applicazione del criterio pro rata temporis ai fini del calcolo del rimborso dei costi dovuti al consumatore.
Inoltre è importante dedurre che a seguito delle soprarichiamate pronunce della Corte Costituzionale prima e della Corte di Cassazione, la bipartizione tra le diverse voci di costo non ha più ragion d'essere, per cui deve riconoscersi – al di là di ogni differente qualificazione resa dalle parti – il diritto del mutuatario al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Con riferimento all'applicabilità del criterio di calcolo degli oneri dovuti in restituzione, la sentenza
Lexitor, pur non dettando una disciplina esplicita sul punto, indica il metodo proporzionale, CP_5 come il più̀ coerente rispetto alla dicitura “per la restante durata del contratto” di cui all'art. 16 della
Direttiva.
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Va altresì considerato che i costi recurring, da sempre oggetto di pacifica restituzione al momento dell'estinzione anticipata, sono effettivamente calcolati dagli Istituti di credito con il criterio pro rata temporis che oggi deve quindi trovare applicazione anche per gli altri oneri che ai primi sono stati ora parificati;
conseguentemente, a seguito del venir meno di qualsiasi differenza ontologica per la materia in esame tra oneri up front e oneri recurring, in quanto tutti unitariamente ricompresi nell'obbligazione restitutoria nascente ex lege dall'art. 125 sexies, secondo le regole dell'indebito oggettivo, vanno considerate nulle le clausole contrattuali che determinano un diverso criterio di calcolo dell'importo oggetto di restituzione.
Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGUE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo uti-lizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”. D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “In tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis” (Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023,
n.5470).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Merita, invece, accoglimento il motivo di gravame promosso in via incidentale a mezzo del quale il lamenta la mancata applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art 1284 comma IV CP_1
c.c. (cd. Tasso commerciale ex D.Lgs 231/2002) sulla somma liquidata dal giudice di prime cure, pur avendone fatto espressa richiesta delle conclusioni dell'originario atto di citazione (vedi atto di citazione di primo grado pag. 8, cpv 7).
In proposito, giova precisare che l'art. 1284 c.c. al IV comma prevede che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, tutelando la parte creditrice rispetto al pregiudizio che, in caso di inadempimento del debitore, le deriverebbe dai tempi della giustizia. In particolare, tramite la previsione di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda, si è voluto scoraggiare le condotte meramente dilatorie.
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Acclarata l'operatività della disposizione per le obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale, si sono invece registrati dei dubbi circa l'estendibilità anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie.
In un primo momento i giudici di legittimità hanno affermato che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, escludendo la sua applicabilità alle ipotesi di atto illecito e alle obbligazioni derivanti da disposizioni di legge (Cass Civ. 28409/2018).
La giurisprudenza di merito prevalente, in continuità con tale orientamento, ha pertanto escluso che l'interesse maggiorato possa essere applicato nell'ambito del contenzioso bancario, con riferimento alle obbligazioni restitutorie da ripetizione d'indebito. Ciò in quanto, sino all'emissione della sentenza, non potrebbe configurarsi alcun credito a favore del consumatore certo, liquido ed esigibile: il pagamento ricevuto dalla Banca costituirebbe atto lecito finché non ne venga dichiarata l'illegittimità, con la conseguenza che, fino alla decisione, non potrebbe parlarsi di inadempimento contrattuale in capo all'istituto di credito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia n. 61/2023, ha ritenuto di modificare l'orientamento fino a quel momento prevalente, giungendo ad affermare che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle, costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratterebbe di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
La Cassazione ha posto alla base del suo orientamento il convincimento che la norma individui il tasso degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie, dall'inizio del processo e sino al momento del pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Questo si ricaverebbe sia dalla ratio della disposizione (introdotta per scoraggiare l'inadempimento, come sopra detto), sia dal fatto che l'art. 1284 disciplina in generale il “saggio degli interessi” e non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.
Donde, in applicazione di tali principi, sulla somma di euro 3.971,06 devono riconoscersi al CP_1 gli interessi corrispettivi maggiorati, così come previsto dall'art 1284 IV comma c.c. a far data dalla notifica dell'anno di citazione (mentre non si riconoscono gli interessi legali a far data dall'estinzione anticipata trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito e non ravvisandosi mala fede in capo alla
Banca).
5. Va, infine, accolto anche il motivo con il quale l'appellante incidentale ha attaccato la statuizione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata per essere la liquidazione operata dal primo
14 R.G. n. 8111/2021
giudice inferiore ai minimi tariffari e per non essere stato riconosciuto il compenso per la svolta procedura di mediazione obbligatoria (della quale erano stati invece stati liquidati gli esborsi).
In effetti, il difensore dell'attore aveva depositato notula spese con la quale aveva chiesto il riconoscimento di euro 550,00 per la fase di studio, euro 450,00 per quella introduttiva ed euro 710,00 per quella decisoria (superiori ai massimi dello scaglione di riferimento) ed euro 1.215,00 per la espletata procedura di mediazione, oltre ad euro 185,00 a titolo di esborsi ivi inclusi quelli relativi alla mediazione.
Il Giudice di Pace, senza motivare le ragioni del discostamento alla predetta nota spese ha liquidato in favore dell'attore la somma di euro 275,00 per spese ivi incluse quelle di mediazione ed euro
900,00 per compensi.
In tema di nota spese, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta D.L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. n. 8824 del 05/04/2017; n. 20604 del 14/10/2015, n. 7293 del 30/03/2011, n. 4404 del 24/02/2009).
Tale obbligo di motivazione sussiste non solo nell'ipotesi di liquidazione inferiore a quanto indicato nella nota spese ma anche nell'ipotesi in cui venga liquidata una somma superiore a quella prevista nella nota spese dell'Avvocato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la nota spese, ex art. 75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa sicché il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass. n. 6345
5/03/2020; n. 17057 del 26/06/2019, n. 11522 del 14/05/2013, n. 5327 del 04/04/2003).
In applicazione di tali principi, dunque, deve essere rideterminata la liquidazione delle spese operata nella sentenza impugnata, riconoscendo anzitutto gli esborsi nella somma domandata di euro 185,00.
Ritiene poi il Tribunale che debbano essere, in discostamento alla nota spese depositata, riconosciuti i valori medi – commisurati alla natura non particolarmente complessa della controversia e all'attività in concreto svolta – dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, così determinato in base alla somma riconosciuta in favore dell'attore), per i giudizi innanzi al Giudice di
Pace nella versione ratione temporis applicabile: pari ad euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva ed euro 405,00 per la fase decisionale. A tali importi devono poi aggiungersi quelli pure chiesti delle prime due fasi della procedura di mediazione per lo stesso scaglione di
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riferimento (esclusa la fase della conciliazione nella specie non avvenuta non avendo la banca aderito alla mediazione), pari ad euro 270,00 per la fase di attivazione ed euro 540,00 per la fase di mediazione, così per un totale complessivo di euro 1.680,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
6. La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna della stessa anche alle spese di lite del presente grado del giudizio, con la precisazione che ci si discosta dalla notula spese stesa in calce alla memoria conclusionale ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione della natura seriale e documentale della causa e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
6.1. Le stesse devono essere sempre distratte in favore dell'avv. Mario Iuzzolino, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
6.2. Inoltre, il rigetto dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sanzione a carico dell'appellante pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 386/2021 emessa dal Giudice di Pace di Marigliano e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma euro 3.971,06, con interessi maggiorati ex art 1284 IV comma c.c.;
3. in parziale riforma del capo delle spese della sentenza impugnata, liquida in favore del difensore antistatario di , avv. Mario Iuzzolino le spese del primo grado del giudizio, in euro Controparte_1
16 R.G. n. 8111/2021
185,00 per esborsi ed euro 1.680,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna l'appellante a rifondere in favore del difensore antistatario di , avv. Controparte_1
Mario Iuzzolino le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00 (di cui euro 213,00 per le fasi di studio ed introduttiva ed euro 426,00 per la fase di trattazione e decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 14.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8111 dell'anno 2021 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.02.2025, vertente tra
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca come da procura in atti, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Angelo – nominato quale sostituto processuale- in Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G 8, piano 7,
Napoli (NA);
- APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_1 C.F._1
alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 8.03.2022, dall'Avv.
Mario Iuzzolino, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla via
A. Gramsci n. 38;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 386/2021
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione volto alla restituzione delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto a causa dell'estinzione anticipata dello stesso, Controparte_1
1 R.G. n. 8111/2021
convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marigliano Parte_1
Part in persona del legale rappresentante p.t.(in prosieguo per brevità ”) al fine di
[...]
chiederne la condanna al pagamento delle somme riguardanti le commissioni relative al costo del finanziamento non goduto.
Part
1.1. A supporto delle proprie pretese, l'attore sostenne di aver stipulato in data 17.07.2013 con la il contratto di finanziamento n. 522399, assistito da cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di euro 44.520,00 da rimborsare mediante n. 120 quote mensili di € 371,00 ciascuna.
Ulteriormente, dedusse di aver estinto anticipatamente detto contratto, in corrispondenza della 48° rata.
1.2. Con sentenza n. 386/2021 il Giudice di Pace di Marigliano, declinata la propria competenza per
Part valore e per materia, accolse la domanda di parte attrice e per l'effetto condannò la al pagamento in favore del della somma di € 3.971,06 a titolo di commissioni, oltre interessi legali e spese CP_1
di lite.
Part
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello la , eccependo la carenza di legittimazione passiva e l'inoperatività nel caso in esame del principio di diritto enucleabile dalla citata sentenza “Lexitor” della CGUE, considerata l'intervenuta novità apportata dalla conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni bis, ossia la legge n. 106 del 23 luglio 2021, entrata in vigore il successivo 24 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, disciplinante le estinzioni anticipate dei contratti di finanziamento rientranti nel comparto del credito al consumo, prevedendo, in particolare, il diritto dei consumatori “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito escluse le imposte”. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento del gravame, con integrale riforma della sentenza impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
2. Si è costituito in giudizio , che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Inoltre, ha spiegato appello incidentale chiedendo l'applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art .1284 comma IV c.c. per la somma liquidata dal giudice di prime cure e la riforma del capo relativo alla statuizione delle spese di lite, per violazione dei minimi tariffari e per il mancato riconoscimento dei compensi per la espletata procedura di mediazione, in relazione alla quale, erano stati riconosciuti solo gli esborsi, con vittoria delle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 novembre 2024, allorquando è stata riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2 R.G. n. 8111/2021
Motivi della decisione.
1. In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data
13.1.2022, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 04.07.2022 ed iscrizione a ruolo in pari data;
inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
2. Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Venendo dunque al merito, ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato, per i motivi di seguito esposti.
La soluzione del caso di specie presuppone, anzitutto, la ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed europea, oltre che dei più recenti interventi legislativi ed arresti pretori in materia.
Al riguardo, va richiamato anzitutto l'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, c.d. T.U.B.), introdotto dall'art. 1 d.lgs. 13 agosto
2010, n. 141 e rubricato “Rimborso anticipato” che, al comma 1, stabiliva, nella sua originaria formulazione, che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La su menzionata disposizione aveva recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2008/48/CE e precisamente l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
È opportuno precisare che la norma da ultimo citata trovava, a sua volta, il suo precedente nel disposto introdotto dall'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, secondo cui: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Questa disposizione aveva poi trovato riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia: il Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, le
3 R.G. n. 8111/2021
Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata proprio dalla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, a sua volta recepita dal citato d.lgs. n. 141/2010, che ha attuato l'art. 16 introducendo l'art. 125 sexies T.U.B.
La giurisprudenza di merito ha, sin da subito, interpretato quest'ultima norma distinguendo tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale.
Ebbene, l'impostazione maggioritaria riteneva che solo i secondi rientrassero tra i costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e non anche i primi, i quali avrebbero dovuto mantenere ferma la propria giustificazione causale, legittimandosene, così, la loro ritenzione da parte dell'istituto finanziario nonostante la sopraggiunta estinzione del finanziamento.
L'orientamento pretorio riportato, fondato sulla dicotomia tra le due tipologie di costi, era avallato anche dalle pronunce dell' (si cfr., ex multis, decisione del Collegio di coordinamento CP_2 dell' n. 6167/2014). CP_2
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (c.d., per brevità,
C.G.U.E.) che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi.
Ed infatti, con la sentenza resa in data 11.9.2019, identificata con n. C-383/19, nota come “sentenza
Lexitor”, la C.G.U.E., a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito che:
- la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito;
- esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, co. 1, della Direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione. Le diverse esegesi dell'art. 16 della Direttiva non consentono, dunque, di addivenire ad un'interpretazione univoca e, pertanto, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata
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protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale.
Ed allora, alla luce delle evidenziate finalità della Direttiva, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto tutti i costi del finanziamento e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio.
Di contro, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la C.G.U.E. ha ritenuto che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (si cfr. C.G.U.E., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, per effetto della sentenza “Lexitor” l'art. 16 della richiamata Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11 octies, che ha modificato l'art. 125 sexies
T.U.B.
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 della citata norma con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, ed un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito.
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È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B.
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11 octies, è stata introdotta la disciplina secondo la quale “l'articolo
125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, proprio in relazione alla nuova formulazione di cui all'art. 125 sexies T.U.B. si è espressa la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, comma 1, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, co. 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza citata specifica che «le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi “recurring”, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice
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parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia» (si cfr. C. Cost. n. 263/2022, cit.).
La Consulta, in particolare, per vagliare l'illegittimità costituzionale della norma citata ha analizzato proprio il significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di giustizia “Lexitor”, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Infatti, le sentenze interpretative della C.G.U.E., per unanime riconoscimento (si cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017, n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo.
Deve, infatti, escludersi che vada riconosciuta efficacia ex nunc, dalla data di pubblicazione della sentenza “Lexitor”, ai principi statuiti dalla C.G.U.E.
Invero, le sentenze interpretative della C.G.U.E. esplicano -come detto innanzi- i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (si cfr. ex multis C.G.U.E. causa
61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa Controparte_3
43/1975, Defrenne
contro
Sabena). Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui
«nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore» (si cfr. Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione).
La Consulta ha così chiarito che «In definitiva, secondo la giurisprudenza della C.G.U.E., la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte Europea e solo nell'ambito della stessa pronuncia»; per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti anche ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha evidenziato che «Poiché, dunque, la Corte di giustizia ritiene di non poter limitare a posteriori l'efficacia temporale di una propria pregressa interpretazione, a fortiori, sempre secondo la citata Corte, non è consentita una modulazione temporale dei suoi effetti da parte dei singoli Stati membri, tanto più in presenza di una direttiva che dà luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione piena.
Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12
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dicembre 2013, in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33 e 44-45; 6 ottobre 2009, in causa C-
40/08, Asturcom Telecomunicaciones, punto 41; 11 luglio 2002, in causa C-62/00, Marks & Spencer, punti 35 e 36; 17 aprile 1998, in causa C-228/96, , punti 19 e 20). Per_1
Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati»
e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio».
Così chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “Lexitor”, che è stata pronunciata dalla
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (contenente “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, in violazione delle norme di cui agli artt.
11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza della
C.G.U.E.
Calando, allora, gli esposti principi nel caso di specie, va anzitutto evidenziata la correttezza logico- giuridica della soluzione di cui alla sentenza impugnata, che ha congruamente applicato i principi innanzi esposti al contratto di finanziamento in esame (si cfr. sentenza appellata, in all. n. 21 della produzione dell'appellante), affermando la natura vessatoria della clausola in esso contenute che prevedeva l'irripetibilità dei costi e delle commissioni, e come tale inopponibile al consumatore.
Considerato, infatti, il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B., così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di Part finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere alla in proporzione alla residua durata del CP_4 contratto, tutti i costi dallo stesso sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli
“recurring”.
Né può assumere rilevanza nella decisione della presente controversia, la recentissima pronuncia della
C.G.U.E. del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank of Austria), che, come evidenziato dalla dottrina che si è soffermata sull'argomento nonché confermato dalle pronunce di merito in materia (si cfr. Tribunale Torino, ordinanza del 20.3.2023, in Foro it. 2023, 4, I, 1277), verte sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte Suprema austriaca), laddove, viceversa, la sentenza “Lexitor” attiene ai contratti di credito personale. Tale differenza, invero testualmente evidenziata nella stessa sentenza della Corte di Giustizia (si cfr. punto 28 della sentenza C.G.U.E. n. C-555/21 del 09.02.2023), incide sul diverso trattamento dei costi rimborsabili, limitati, nel primo caso (crediti relativi a beni immobili residenziali), ai soli costi “recurring”, ed estesi a quelli “up front” nel secondo (prestito al consumo).
Tale differente approccio interpretativo (ovverosia l'esclusione nel credito immobiliare residenziale dei costi “up front” da quelli rimborsabili in caso di estinzione anticipata, pacificamente inclusi invece nella seconda tipologia di credito), si giustifica sulla base «delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato» (così nella sentenza della C.G.U.E. del 2023, punto n. 5 e n. 28).
Ed invero, sebbene entrambe le decisioni (rispettivamente, la “Lexitor” e la “Unicredit Bank of
Austria” del 2023) abbiano quale fondamento comune quello della protezione del consumatore quale parte debole del rapporto con il sistema bancario, ciò nondimeno occorre tenere conto del fatto che
«i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Inoltre, per quanto riguarda le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata». È, dunque, questo l'elemento “differenziale” che giustifica l'esclusione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto nel calcolo della riduzione a favore del consumatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare.
Come sottolineato dalla dottrina, infatti, la doverosa protezione del consumatore impone di valutare diversamente la tutela del diritto alla riduzione nel credito personale al consumo (nel quale il soggetto finanziatore può arbitrariamente distribuire, senza alcun potere di intervento del consumatore, i costi
“up front” e “recurring”) e nel credito immobiliare, nel quale, al contrario, prevalgono le spese
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“oggettive”, che non dipendono dalla durata del contratto e che sfuggono alla discrezionalità dell'ente creditizio (si pensi alle spese di perizia, alle spese notarili, alle imposte), e nel quale, oltretutto, interviene la figura imparziale del notaio a fungere da garante dei diritti del consumatore.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che il principio di diritto espresso dalla sentenza C.G.U.E. C-
555/2021 del 09.2.2023 possa trovare applicazione nel solo credito immobiliare residenziale, nell'ambito del quale, in caso di estinzione anticipata il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore «non può includere i costi che siano stati posti a suo carico ed a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (si cfr. punto n. 31 della sentenza C.G.U.E. “Unicredit Bank of Austria”) indipendentemente dalla durata del contratto.
Non rientrando il contratto oggetto del presente giudizio in suddetta categoria di credito immobiliare, bensì trattandosi pacificamente di credito personale al consumo (si cfr. all. n. 2 della produzione dell'appellato: “Contratto di Prestito rimborsabile tramite Delegazione di pagamento quote della retribuzione mensile”), secondo i principi pretori da ultimo avallati dalla Consulta tutti i costi, sia “up front” che “recurring”, vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata.
Inoltre, l'espressa salvezza del “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di Giustizia dell'Unione europea”, contenuta nell'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023 n.
104/2023 (c.d. decreto Omnibus), che ha modificato l'art. 11 octies del decreto legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio, n. 103, richiamato in comparsa conclusionale dall'appellante ancora una volta a sostegno dell'appello, fuga ogni dubbio circa la necessità di interpretare la norma in esame, con riguardo al caso di specie, in senso conforme ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor” (oltre che dalla Corte Costituzionale con la sentenza del dicembre 2022).
Né può essere addotta la non invocabilità, nei rapporti c.d. “orizzontali”, della Direttiva 48/2008/CE art. 16, par. 1, per come interpretata dalla sentenza “Lexitor”, in considerazione dell'assorbente osservazione per cui la Direttiva citata è stata recepita dal legislatore nazionale e, nonostante minime differenze lessicali, la disposizione di recepimento si presta all'interpretazione conforme alla sentenza
“Lexitor”. La questione interpretativa, pertanto, riguarda, piuttosto, l'art. 125 sexies T.U.B., che è norma interna applicabile nei rapporti tra privati.
Non ponendosi il problema del mancato o difettoso recepimento della direttiva 2008/48/CE, non rileva qui l'assenza di effetti c.d. “orizzontali” della direttiva.
Ad ogni buon conto, la distinzione tra effetti verticali ed effetti orizzontali delle direttive non recepite
(o non correttamente recepite) non può, in ogni caso, esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo delle direttive, al fine di
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cercare di conseguire ugualmente il risultato dalle stesse perseguito e conformarsi, pertanto, all'art. 288 T.F.U.E., relativo all'obbligo di interpretazione conforme all'interno dell'Unione.
La C.G.U.E. ha avuto modo di precisare, in termini dirimenti anche con riguardo alla questione qui analizzata, che il suddetto obbligo vale per l'“insieme delle disposizioni nazionali”, che siano anteriori o posteriori alla direttiva, e che concerne sia le controversie “verticali” che quelle “orizzontali”. Part Né può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dalla , di erroneo riconoscimento, da parte del primo Giudice, del rimborso anche delle provvigioni in favore dell'intermediario, che integrerebbe un costo “up front” del contratto e come tale irripetibile.
Invero, alla luce dei principi pretori innanzi esposti, non vi è ragione per escludere la natura di costi
“up front” rimborsabili delle commissioni di intermediazione. Trattasi infatti, nella sostanza, in difetto di adeguata prova contraria, di costi sostenuti per la stipula del contratto di finanziamento a beneficio dello stesso finanziatore, che si è avvalso di intermediari nella promozione e nella stipula dei contratti di finanziamento.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che già in passato affermava che nella nozione di “costo totale del credito”, contenuta nell'art. 125 sexies
T.U.B., dovesse ritenersi inclusa anche la voce relativa al costo di intermediazione (si cfr. sentenza
Tribunale Napoli, del 04.11.2021) e che oggi pare avallata dalle evoluzioni legislative e pretorie innanzi richiamate. Spetta, infatti, al finanziatore, professionalmente organizzato per la conclusione dei contratti di credito e per la gestione delle sopravvenienze, disciplinare il proprio rapporto con gli intermediari del credito a seguito della estinzione anticipata.
A ciò si aggiunga che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore (si cfr., su argomento analogo, attinente ai costi assicurativi non goduti dal cliente per effetto dell'estinzione anticipata, Tribunale Torino sez. III,
23.4.2021, in Redazione Giuffrè 2021).
Part Peraltro, la circostanza che la , nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può porsi in danno del consumatore.
Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere che meriti di essere riconosciuta la pretesa di rimborso avanzata dalla parte appellata anche con riferimento alle commissioni di intermediazione e
Part svelano l'inconsistenza dell'eccezione sollevata dalla di propria carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione della parte dei costi di rimborso comprensiva delle spese che sono state corrisposte a terzi, in particolare dei costi di intermediazione sulla quale in effetti il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
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Infine, risulta corretto anche il criterio di quantificazione della somma dovuta in restituzione.
Ed infatti, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione in vista della naturale durata del rapporto.
L'importo da rimborsare viene quindi equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, che tenga conto delle rate residue e non scadute, secondo il seguente schema:
l'importo complessivo degli oneri economici deve essere suddiviso per il numero complessivo delle rate stabilito in contratto e successivamente moltiplicato per il numero delle rate residue.
Analogamente, il principio del rimborso “pro rata temporis” va applicato anche in relazione al premio assicurativo.
La previsione, quindi, di criteri di calcolo differenziati si scontra apertamente con le finalità dell'art. 16 della direttiva riconosciuta dalla Corte di Giustizia Europea che consente non solo un'elevata protezione del consumatore ma ha chiaramente indicato la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Tale impostazione opera non solo sul piano dell'individuazione delle voci oggetto di riduzione ma su ogni profilo della regolamentazione del rimborso anticipato, e quindi anche sul criterio di calcolo.
Nel caso di specie l'appellante sostiene l'erroneità del criterio pro rata temporis applicato dal giudice di prime cure ai fini del calcolo del rimborso dei costi up front, stante la diversità della natura delle due tipologie di costi. Secondo l'appellante, in assenza di un criterio di rimborso dettato dalla sentenza
Lexitor o dalla direttiva 2008/48/CE e di un accordo tra le parti, il criterio preferibile per il rimborso dei costi up-front dovrebbe essere quello del cd. costo ammortizzato determinato in base alla curva degli interessi.
Nella fattispecie in esame, infatti, alla luce di quanto sopra argomentato va applicato l'art 125 sexies
D.lgs. 141/2010 TUB così come interpretato dalla sentenza Lexitor con la conseguente applicazione del criterio pro rata temporis ai fini del calcolo del rimborso dei costi dovuti al consumatore.
Inoltre è importante dedurre che a seguito delle soprarichiamate pronunce della Corte Costituzionale prima e della Corte di Cassazione, la bipartizione tra le diverse voci di costo non ha più ragion d'essere, per cui deve riconoscersi – al di là di ogni differente qualificazione resa dalle parti – il diritto del mutuatario al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.
Con riferimento all'applicabilità del criterio di calcolo degli oneri dovuti in restituzione, la sentenza
Lexitor, pur non dettando una disciplina esplicita sul punto, indica il metodo proporzionale, CP_5 come il più̀ coerente rispetto alla dicitura “per la restante durata del contratto” di cui all'art. 16 della
Direttiva.
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Va altresì considerato che i costi recurring, da sempre oggetto di pacifica restituzione al momento dell'estinzione anticipata, sono effettivamente calcolati dagli Istituti di credito con il criterio pro rata temporis che oggi deve quindi trovare applicazione anche per gli altri oneri che ai primi sono stati ora parificati;
conseguentemente, a seguito del venir meno di qualsiasi differenza ontologica per la materia in esame tra oneri up front e oneri recurring, in quanto tutti unitariamente ricompresi nell'obbligazione restitutoria nascente ex lege dall'art. 125 sexies, secondo le regole dell'indebito oggettivo, vanno considerate nulle le clausole contrattuali che determinano un diverso criterio di calcolo dell'importo oggetto di restituzione.
Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGUE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo uti-lizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”. D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “In tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis” (Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023,
n.5470).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Merita, invece, accoglimento il motivo di gravame promosso in via incidentale a mezzo del quale il lamenta la mancata applicazione del tasso di interesse maggiorato ex art 1284 comma IV CP_1
c.c. (cd. Tasso commerciale ex D.Lgs 231/2002) sulla somma liquidata dal giudice di prime cure, pur avendone fatto espressa richiesta delle conclusioni dell'originario atto di citazione (vedi atto di citazione di primo grado pag. 8, cpv 7).
In proposito, giova precisare che l'art. 1284 c.c. al IV comma prevede che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Tale disposizione è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla lunga durata dei processi civili, tutelando la parte creditrice rispetto al pregiudizio che, in caso di inadempimento del debitore, le deriverebbe dai tempi della giustizia. In particolare, tramite la previsione di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda, si è voluto scoraggiare le condotte meramente dilatorie.
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Acclarata l'operatività della disposizione per le obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale, si sono invece registrati dei dubbi circa l'estendibilità anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie.
In un primo momento i giudici di legittimità hanno affermato che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, escludendo la sua applicabilità alle ipotesi di atto illecito e alle obbligazioni derivanti da disposizioni di legge (Cass Civ. 28409/2018).
La giurisprudenza di merito prevalente, in continuità con tale orientamento, ha pertanto escluso che l'interesse maggiorato possa essere applicato nell'ambito del contenzioso bancario, con riferimento alle obbligazioni restitutorie da ripetizione d'indebito. Ciò in quanto, sino all'emissione della sentenza, non potrebbe configurarsi alcun credito a favore del consumatore certo, liquido ed esigibile: il pagamento ricevuto dalla Banca costituirebbe atto lecito finché non ne venga dichiarata l'illegittimità, con la conseguenza che, fino alla decisione, non potrebbe parlarsi di inadempimento contrattuale in capo all'istituto di credito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia n. 61/2023, ha ritenuto di modificare l'orientamento fino a quel momento prevalente, giungendo ad affermare che anche la mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista, per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla propria banca sulla base di clausole contrattuali nulle, costituisce un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra istituto di credito e cliente. Infatti, si tratterebbe di un'azione restitutoria relativa all'inadempimento di un accordo contrattuale e, di conseguenza, il relativo credito resterebbe assoggettato alla disposizione di cui all'art. 1284, IV comma c.c.
La Cassazione ha posto alla base del suo orientamento il convincimento che la norma individui il tasso degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie, dall'inizio del processo e sino al momento del pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Questo si ricaverebbe sia dalla ratio della disposizione (introdotta per scoraggiare l'inadempimento, come sopra detto), sia dal fatto che l'art. 1284 disciplina in generale il “saggio degli interessi” e non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.
Donde, in applicazione di tali principi, sulla somma di euro 3.971,06 devono riconoscersi al CP_1 gli interessi corrispettivi maggiorati, così come previsto dall'art 1284 IV comma c.c. a far data dalla notifica dell'anno di citazione (mentre non si riconoscono gli interessi legali a far data dall'estinzione anticipata trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito e non ravvisandosi mala fede in capo alla
Banca).
5. Va, infine, accolto anche il motivo con il quale l'appellante incidentale ha attaccato la statuizione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata per essere la liquidazione operata dal primo
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giudice inferiore ai minimi tariffari e per non essere stato riconosciuto il compenso per la svolta procedura di mediazione obbligatoria (della quale erano stati invece stati liquidati gli esborsi).
In effetti, il difensore dell'attore aveva depositato notula spese con la quale aveva chiesto il riconoscimento di euro 550,00 per la fase di studio, euro 450,00 per quella introduttiva ed euro 710,00 per quella decisoria (superiori ai massimi dello scaglione di riferimento) ed euro 1.215,00 per la espletata procedura di mediazione, oltre ad euro 185,00 a titolo di esborsi ivi inclusi quelli relativi alla mediazione.
Il Giudice di Pace, senza motivare le ragioni del discostamento alla predetta nota spese ha liquidato in favore dell'attore la somma di euro 275,00 per spese ivi incluse quelle di mediazione ed euro
900,00 per compensi.
In tema di nota spese, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta D.L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. n. 8824 del 05/04/2017; n. 20604 del 14/10/2015, n. 7293 del 30/03/2011, n. 4404 del 24/02/2009).
Tale obbligo di motivazione sussiste non solo nell'ipotesi di liquidazione inferiore a quanto indicato nella nota spese ma anche nell'ipotesi in cui venga liquidata una somma superiore a quella prevista nella nota spese dell'Avvocato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la nota spese, ex art. 75 disp. att. c.p.c., funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa sicché il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass. n. 6345
5/03/2020; n. 17057 del 26/06/2019, n. 11522 del 14/05/2013, n. 5327 del 04/04/2003).
In applicazione di tali principi, dunque, deve essere rideterminata la liquidazione delle spese operata nella sentenza impugnata, riconoscendo anzitutto gli esborsi nella somma domandata di euro 185,00.
Ritiene poi il Tribunale che debbano essere, in discostamento alla nota spese depositata, riconosciuti i valori medi – commisurati alla natura non particolarmente complessa della controversia e all'attività in concreto svolta – dello scaglione di riferimento (compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, così determinato in base alla somma riconosciuta in favore dell'attore), per i giudizi innanzi al Giudice di
Pace nella versione ratione temporis applicabile: pari ad euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva ed euro 405,00 per la fase decisionale. A tali importi devono poi aggiungersi quelli pure chiesti delle prime due fasi della procedura di mediazione per lo stesso scaglione di
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riferimento (esclusa la fase della conciliazione nella specie non avvenuta non avendo la banca aderito alla mediazione), pari ad euro 270,00 per la fase di attivazione ed euro 540,00 per la fase di mediazione, così per un totale complessivo di euro 1.680,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
6. La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna della stessa anche alle spese di lite del presente grado del giudizio, con la precisazione che ci si discosta dalla notula spese stesa in calce alla memoria conclusionale ritenendo congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione della natura seriale e documentale della causa e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
6.1. Le stesse devono essere sempre distratte in favore dell'avv. Mario Iuzzolino, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
6.2. Inoltre, il rigetto dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sanzione a carico dell'appellante pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 386/2021 emessa dal Giudice di Pace di Marigliano e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. accoglie l'appello incidentale e per l'effetto condanna da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma euro 3.971,06, con interessi maggiorati ex art 1284 IV comma c.c.;
3. in parziale riforma del capo delle spese della sentenza impugnata, liquida in favore del difensore antistatario di , avv. Mario Iuzzolino le spese del primo grado del giudizio, in euro Controparte_1
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185,00 per esborsi ed euro 1.680,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna l'appellante a rifondere in favore del difensore antistatario di , avv. Controparte_1
Mario Iuzzolino le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00 (di cui euro 213,00 per le fasi di studio ed introduttiva ed euro 426,00 per la fase di trattazione e decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 14.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
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