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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8503/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8503/2018, riservata in decisione all'udienza del 07.01.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 31 marzo
2025;
TRA
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti
Federico Notari e Francesco Catapano Luigia Sapio, unitamente ai quali elettivamente domicilia in
Acerra, alla via T. Tasso, n. 5;
- APPELLANTE -
E
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Pelosi in virtù di procura posta in calce all'atto di opposizione di I grado, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Corso Umberto
I, n. 217;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Nola n. 2591/2018.
Conclusioni: come da come da atti di causa e da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 07.01.2025.
Svolgimento del processo
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice di pace di Nola, con decreto ingiuntivo n.
1667/2015, ingiunse alla in persona del legale rappresentante p.t. (nel Controparte_1 prosieguo “ ) di pagare in favore della (in seguito per Controparte_1 Parte_1 brevità “ ”) la somma complessiva di euro 4.190,38 oltre interessi moratori ex art. 1284, Parte_1
co. IV, c.c. e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo residuo della fornitura oggetto delle
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allegate fatture n. 118 del 28.11.2013 e n. 7 del 30.01.2014, il cui importo complessivo originariamente era pari ad euro 19.391,78.
Contro il notificato provvedimento monitorio, propose opposizione la società ingiunta, eccependo l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo pattuito, contestato genericamente nel suo preciso ammontare, e comunque contestando l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture prodotte in sede monitoria.
1.2 Con sentenza n. 2591/2018 il Giudice di Pace di Nola accolse l'opposizione per difetto di prova in ordine all'esistenza e all'entità del credito e regolò le spese di lite secondo soccombenza.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello la lamentando la violazione degli Parte_1
artt. 115 e 116 c.p.c e dunque, l'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure, per non aver tenuto conto della contraddittorietà delle eccezioni sollevate dall'opponente e per non aver riconosciuto, alla luce del complessivo quadro probatorio, valenza indiziaria ai DDT depositati dalla società creditrice. Ha, così, concluso per la riforma della sentenza appellata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Ha resistito al gravame la chiedendo la conferma della sentenza appellata, Controparte_1
vinte le spese di giudizio con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata dal giudice istruttore allora titolare del presente procedimento per precisazione conclusioni, dapprima all'udienza del 23.03.2021 e, successivamente, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale riorganizzazione del ruolo, all'udienza del 12.10.2023.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza del 07.01.2025 e ivi trattenuta in decisone con assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
1. In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi
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specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I,
08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince chiaramente che oggetto di censura
è la statuizione del giudice di pace che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto per avere ritenuto, sulla scorta di una errata lettura delle risultanze istruttorie, insussistente la prova del credito e del suo preciso ammontare (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
3. Nel merito l'appello è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. In diritto, mette conto innanzitutto ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, il processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il
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contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
3.2 Va poi considerato che - secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto contrattuale già costituito, per cui, sebbene idonea ad ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto nei cui riguardi la fattura è stata emessa, nel successivo giudizio di opposizione essa non è idonea e sufficiente a costituire prova in favore dell'emittente solo qualora tale rapporto sia contestato dall'opponente. Quando, infatti, nel giudizio di opposizione tale rapporto non sia contestato fra le parti o risulti inequivocabilmente dimostrato da documentazione proveniente dalla stessa parte opponente, la fattura costituisce valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13/06/2006, n. 13651).
4. Tanto premesso, il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non assolto l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'entità del credito, in quanto, sebbene in atti non ricorra la prova scritta del contratto di fornitura stipulato dalle parti e il prezzo in quella sede concordato, le emergenze probatorie raccolte in primo grado unitamente al contegno difensivo serbato dalla società opponente, anche in sede stragiudiziale, sono incompatibili con il disconoscimento, non solo dell'esistenza del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, ma anche dell'esistenza del credito e del suo preciso ammontare.
4.1 L'art. 167 c.p.c. impone, infatti, al convenuto di prendere posizione nella comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, essendo questa la sede in cui assolvere all'onere di specifica contestazione su di esso incombente ed introdurre i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa azionata, idonei a delineare e cristallizzare il thema dedicendum.
Ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la stessa sia chiara e analitica, non essendo all'uopo sufficiente una contestazione generica volta al mero diniego o dissenso di quanto affermato da controparte: una confutazione aspecifica, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce, infatti, di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio sul fatto non contestato, in quanto incontroverso e non bisognevole di prova (cfr. art. 115 c.p.c.).
4.2 Nel caso di specie, come si è brevemente riassunto in premessa, la società opposta -odierna appellante- (attrice sostanziale) agì in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva
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somma di € 4.190,38 a titolo di credito residuo per la fornitura di marmo di cui alle fatture n.118/2013
e n.7/2014, in particolare, deducendo un credito originario di euro 19.391,78 e l'avvenuto pagamento parziale dello stesso a mezzo numero 3 bonifici bancari datati 27.12.2013, 11.08.2014 e 16.02.2015
e due versamenti in contanti (cfr. all. 4 fascicolo monitorio) per un importo complessivo saldato di euro 15.201,04.
La società opponente, odierna appellata, dal canto suo, con l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria per avvenuto pagamento “dell'intero corrispettivo pattuito”, assumendone, peraltro, con estrema genericità “la non corrispondenza” a quello indicato dalla controparte, finanche ommettendo di meramente controdedurre il diverso importo asseritamente concordato (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Trattasi, evidentemente, di contegno difensivo che implicitamente ammette l'esistenza del rapporto contrattuale, quale fonte dell'obbligazione di pagamento del prezzo e che per l'assoluta inidoneità della contestazione mossa sotto il profilo del prezzo ab origine convenuto, consente di ritenere la stessa tamquam non esset.
Tale conclusione è avvalorata dalla condotta stragiudiziale della la quale – Controparte_1
intimata al pagamento con ben due distinte missive di messa in mora indicanti specificatamente il numero delle fatture addotte a sostegno della pretesa e l'importo complessivo pattuito per la fornitura del materiale – ometteva di muovere qualsivoglia contestazione, sia rispetto alle fatture che al prezzo ivi indicato (cfr. all. 5 fascicolo monitorio).
Né coglie nel segno la difesa spiegata dalla nell'atto di costituzione in appello, Controparte_1
laddove tenta di riferire l'eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento ad altri e risalenti rapporti contrattuali intercorsi con la società opposta. È lo stesso tenore letterale della spiegata eccezione ad imporre la riconducibilità della stessa al credito ingiunto con l'opposto decreto.
4.3 Allo stesso modo, stride con l'affermazione di estinzione dell'obbligazione per adempimento anche la contestazione relativa all'avvenuta consegna della merce riportata nelle fatture de quibus, mossa sulla scorta dell'irrilevanza probatoria dei DDT prodotti dalla società opposta perché sottoscritti dal solo vettore.
Se è vero, infatti, che il documento di trasporto recante la sola firma del vettore non costituisce documento idoneo a provare l'avvenuta consegna, è altresì vero che lo stesso può integrare un elemento indiziario idoneo a fondare il convincimento del giudice, allorquando sia assistito da altre emergenze probatorie.
Nel caso di specie, giova osservare che la società opponente, diffidata per ben due volte ad estinguere il debito residuo, non ha mai contestato in sede stragiudiziale la mancata consegna della merce
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riportata nelle fatture poste a fondamento della pretesa e di cui si dà atto, unitamente ai conteggi dei bonifici eseguiti, nelle citate lettere di messa in mora.
Anzi, dalla disamina della documentazione prodotta emerge che già alla data della prima missiva, inoltrata il 16.03.2015, gran parte del credito originariamente convenuto veniva estinto, non solo tramite i due bonifici di importo pari ad euro 10.000,00 ed ivi annoverati, ma anche con l'ulteriore bonifico eseguito in data 16.02.2015 (pari ad euro 3.500,00), tuttavia portato a detrazione del credito residuo soltanto nella conseguente missiva del 09.04.2015 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio).
È evidente che secondo l'id quod plerumque accidit, se la non avesse ricevuto Controparte_1
la fornitura concordata, non solo avrebbe contestato la mancata ricezione della merce già in sede stragiudiziale, ma di più, non avrebbe continuato a saldare il proprio debito con vari pagamenti parziali, peraltro, tutti successivi alle date in cui risulta che la merce sia stata quantomeno consegnata al vettore (ovvero nel mese di gennaio 2014; cfr. sul punto all. 3 fascicolo monitorio).
Contribuisce, poi, a corroborare il convincimento di questo giudice la portata delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi finali svoltisi innanzi al giudice di prime cure, avendo il convenuto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per “non essere corrispondente all'esatto importo dovuto”, dipoi negando il diritto della società creditrice a ricevere anche il residuo in forza della contestazione di mancata consegna, idonea, secondo la prospettazione della società opponente, ad escludere la prova del credito.
Anche in tal caso, non si può fare a meno di notare che se veramente la non Controparte_1
avesse ricevuto le relative forniture (pacificamente pagate quantomeno per l'importo non trascurabile di euro 15.201,04) con ogni probabilità avrebbe sollecitamente sollevato rimostranze;
di contro è rimasta silente fino alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta a notevole distanza di tempo
(24.02.2016).
4.4. Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, Tribunale ritiene incontestata, e anzi, ammessa l'esistenza del rapporto contrattuale inter-partes nonché provata l'entità originale del credito.
Coerentemente, l'accertamento della pretesa creditoria deve essere, adesso, circoscritto al quantum debeatur, vagliando, in particolare la fondatezza dell'eccezione di pagamento.
5. A sostegno dell'eccezione di avvenuto pagamento l'opponente deduceva un versamento in contanti avvenuto in data 28.02.2014 di euro 2.000,00 ed un bonifico bancario occorso in data 28.03.2014 di importo pari ad euro 3.000,00.
Al contempo, la oltre a contestare il pagamento in denaro contante, se dapprima Parte_1
disconosceva il pagamento eseguito tramite bonifico, successivamente precisava che il bonifico di euro 3.000,00 dedotto e documentato dalla era già stato computato dalla Controparte_1
società creditrice ai fini della determinazione del credito residuo ingiunto, in quanto, solo per mero
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errore in sede monitoria veniva indicato a soddisfazione del credito il bonifico del 27.12.2013 (pari ad euro 1.750,75 e riferito ad una prestazione diversa e più risalente), in luogo di altro bonifico del
27.04.2014 (pari ad euro 3.000,00).
5.1 Sul punto si osserva che, sebbene non vi siano difficoltà a riconoscere la plausibilità dell'errore affermato della società appellante - e ciò sulla base di un'operazione di mero calcolo condotta alla luce dei conteggi contenuti nella missiva del 16.03.2015 e, del resto, mai contestato dalla società debitrice - il bonifico di euro 3.000,00 riferito dall'appallante come erroneamente non dedotto in sede monitoria non corrisponde a quello assunto dalla recante la data non già del Controparte_1
27.04.2014, bensì del 28.03.2014 (cfr. all. 1 fascicolo parte opponente).
Quanto, poi, all'eccepito pagamento in contanti di euro 2.000,00 si evidenzia che dalla disamina della documentazione prodotta in primo grado non emerge alcuna quietanza o atto equipollente idoneo a fornire la prova del pagamento;
né veniva richiesta e articolata la prova per testi.
Pertanto, va dichiarata parzialmente fondata l'eccezione di pagamento sollevata dalla società ingiunta e, segnatamente, nel limite della somma di euro 3.000,00, soddisfatta con bonifico datato 28.03.2014.
Ne consegue la necessaria rideterminazione dell'importo dovuto che, sottraendo il suddetto valore di euro 3.000,00, ammonta ad euro 1.190,38 (4.190,38 - 3.000,00).
6. Dunque, atteso che la riscontrata insussistenza, anche solo parziale, dei presupposti per l'accoglimento della domanda spiegata in via monitoria, pur non escludendo il debito dell'ingiunto, non consente di confermarne la condanna all'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che va quindi sempre integralmente revocato,il Tribunale, in parziale riforma della sentenza appellata n. 2591/2018 emessa dal giudice di pace di Nola, conferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1667/2015 e condanna la al pagamento del minor importo di euro 1.190,38 in favore Controparte_1
della oltre interessi ex d.lgs. 231/2002. Parte_1
7. Per effetto delle statuizioni che precedono, e del parziale accoglimento dell'appello, deve pervenirsi alla rideterminazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Conseguentemente, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, in ragione del parziale accoglimento della domanda, appare giustificata ai sensi dell'art. 92 cpc la compensazione delle spese di lite, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, nella misura della metà e la condanna della società appellata, alla rifusione della residua metà nei confronti dell'appellante parzialmente vittorioso. La liquidazione delle stesse viene effettuata, in assenza del deposito dell'apposita notula da parte dei patroni della parte appellante parzialmente vittoriosa, come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente al momento della pronuncia di primo grado e della presente sentenza, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, rispettivamente per i giudizi innanzi al giudice di Pace ed innanzi al Tribunale, ai parametri minimi,
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in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase istruttoria, sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021,
n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
8. Infine, conformemente all'orientamento nomofilattico (Cass. SS. UU. n. 04315 del 20.02.2020,
Cass. Sez. 6 n. 7509 del 17.03.2021; n. 7512 del 17.03.2021: <Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, tusg, solo quando tali presupposti sussistono>>), non deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti per cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Parte_1
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
in persona del rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'appellante della somma di Controparte_1
€ 1.190,38 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002;
b) compensa le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà e condanna parte appellata in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione Controparte_1
della residua metà in favore di parte appellante liquidate quanto al primo grado in euro 300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge e quanto al presente grado del giudizio in euro 93,00 per esborsi ed euro 639,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nola, il 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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