Art. 1.
Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 nonche' ai cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, e' autorizzata nell'esercizio finanziario 1954-55, la spesa di lire 250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 nonche' ai cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, e' autorizzata nell'esercizio finanziario 1954-55, la spesa di lire 250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.