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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/10/2025, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5095/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
5095/2024; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex art. 22 e ss. L.
689/1981 (violazione del codice della strada)”;
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Mastracchio (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Alvignano (CE) alla Via A. Tommaselli n. 53;
Appellante
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 elettivamente domiciliata per la carica in Caserta (CE) alla
Piazza della Prefettura n. 2;
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 98/2024 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, rigettata in primo grado.
La , benché regolarmente citata, non si Controparte_1 costituiva e con ordinanza del 25.03.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 06.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello è fondato e va accolto.
Sul punto, non può condividersi la statuizione del Giudice di prime cure in ordine alla ritualità della notifica all'appellante tanto del preavviso di fermo del 30.09.2022 quanto della
- 2 -
comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo del 15.03.2023.
A tal proposito, infatti, deve rammentarsi che in caso di notifica effettuata a soggetto diverso dal destinatario è necessario, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 comma 1
b-bis D.P.R. 600/1973.
Orbene, difettando la prova della raccomandata informativa di cui al preavviso di fermo e della notifica in relazione alla comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo, il verbale va annullato.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, della mancata costituzione dell'appellata e del carattere agevole della controversia si ritiene di non liquidare la fase istruttoria e di applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma
1 D.M. 55/2014.
Nulla va riconosciuto in riferimento al bollo e al contributo unificato per mancanza di prova del relativo pagamento.
Il tutto con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- 3 -
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n. 373559630 del 20.08.2023;
• Condanna la al pagamento, in Controparte_3 favore di delle spese del giudizio di Parte_1 primo grado, pari a € 457,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione;
• Condanna la al pagamento, in Controparte_3 favore di delle spese del giudizio di Parte_1 appello, pari a € 852,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione;
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 24.10.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
5095/2024; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex art. 22 e ss. L.
689/1981 (violazione del codice della strada)”;
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Mastracchio (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Alvignano (CE) alla Via A. Tommaselli n. 53;
Appellante
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 elettivamente domiciliata per la carica in Caserta (CE) alla
Piazza della Prefettura n. 2;
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 98/2024 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, rigettata in primo grado.
La , benché regolarmente citata, non si Controparte_1 costituiva e con ordinanza del 25.03.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 06.10.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello è fondato e va accolto.
Sul punto, non può condividersi la statuizione del Giudice di prime cure in ordine alla ritualità della notifica all'appellante tanto del preavviso di fermo del 30.09.2022 quanto della
- 2 -
comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo del 15.03.2023.
A tal proposito, infatti, deve rammentarsi che in caso di notifica effettuata a soggetto diverso dal destinatario è necessario, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 comma 1
b-bis D.P.R. 600/1973.
Orbene, difettando la prova della raccomandata informativa di cui al preavviso di fermo e della notifica in relazione alla comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo, il verbale va annullato.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, della mancata costituzione dell'appellata e del carattere agevole della controversia si ritiene di non liquidare la fase istruttoria e di applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma
1 D.M. 55/2014.
Nulla va riconosciuto in riferimento al bollo e al contributo unificato per mancanza di prova del relativo pagamento.
Il tutto con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- 3 -
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n. 373559630 del 20.08.2023;
• Condanna la al pagamento, in Controparte_3 favore di delle spese del giudizio di Parte_1 primo grado, pari a € 457,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione;
• Condanna la al pagamento, in Controparte_3 favore di delle spese del giudizio di Parte_1 appello, pari a € 852,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione;
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 24.10.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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