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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 570/'21 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo”
TRA
BLUEMEC S.r.l, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.
Cristian CENTENARO ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in
Campodarsego alla Via Roma n. 16/2; -opponente-
E
DEC 2001 S.r.l., rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. Davide DE VIVO
ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Isernia alla Via Dante ALIGHIERI
n°13; -opposta-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con ricorso per ingiunzione di pagamento del 30.03.2021, contraddistinta con n° R. G. 340/2021, la DEC 2001 srl chiedeva emanarsi decreto ingiuntivo nei confronti della BLUEMEC srl, per la somma complessiva di € 92.573,10. A motivare tale importo,
esponeva di avere fornito merce negli anni 2010/2013, di cui non risultava pagato l'importo di € 92.573,10 e produceva le relative fatture e le scritture contabili autenticate dal proprio commercialista.
Il decreto ingiuntivo del 06.04.2021 così ottenuto veniva notificato alla
BLUEMEC S.r.l. in data 07.04.2021 e da questa opposto nei termini di legge.
A fondamento della opposizione, la BLUEMEC srl sosteneva l'inidoneità delle scritture contabili autenticate dal commercialista poste a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo;
e, nel merito, deduceva che i pagamenti effettuati dovevano essere diversamente imputati alle singole fatture, con l'esplicito riconoscimento di un proprio debito nei confronti della ricorrente per la minor somma di € 45.647,51.
Tuttavia, l'opponente sosteneva di non dover pagare neppure tale importo,
2 sussistendo un maggiore proprio controcredito di € 33.162,48, domandato in riconvenzionale per aver pagato cambiali per € 435.063,00 a fronte di un proprio debito per € 378.333,00, e per aver fornito merce per € 22.080,00.
La somma domandata in riconvenzionale di € 33.162,48 in definitiva risultava dalla differenza tra i crediti di DEC 2001 srl (45.647,51 + 378.333,00 = 423.980,51) e le somme pagate da BLUEMEC per € 435.063,00 e i crediti della stessa rimasti impagati per € 22.080,00.
Si costituiva la DEC 2001 srl ed impugnava tali difese. Sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato legittimamente emanato. Nel merito, precisava la propria domanda riducendola ad € 49.436,10; per le difese della opponente, sosteneva che la diversa imputazione al pagamento delle fatture era tardiva e, comunque, irrilevante;
per le cambiali, sosteneva che i relativi pagamenti andavano ridotti al minor importo di
€ 413.159,03 e che erano stati effettuati in esecuzione di un piano di rientro, che produceva unitamente agli effetti cambiari, concordato dalle parti e relativo a crediti anteriori a quelli azioni per le vie monitorie;
infine, sosteneva che il presunto controcredito di € 22.080,00 per la fornitura di merci era insussistente in quanto si trattava di merci affidatele in lavorazione.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 23.02.2024, questo
Giudice precisava che il decreto ingiuntivo era stato emesso validamente in quanto fondato su fatture e che l'opposizione non era fondata su prova scritta ma che era di pronta soluzione;
rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni al 27.09.2024.
Alla detta udienza, le parti precisavano le conclusioni, con i termini di legge.
3 L'opposizione va accolta limitatamente alla revoca del decreto ingiuntivo e l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 49.436,10.
Nel rito, il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso in quanto fondato sulle fatture di tutto il periodo 2010/2013, indipendentemente dalla idoneità o meno della autentica delle scritture contabili effettuata nella fase monitoria dal commercialista della ricorrente (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 28-05-2019, n. 14473). Nel
successivo giudizio di opposizione l'opposta ha prodotto le scritture contabili autenticate da notaio, superando così qualsiasi questione sul punto (Cass. civ. Sez. III,
sentenza, 31 luglio 2012, n. 13669).
Nel merito, l'opponente riconosce espressamente nel proprio atto di opposizione l'esistenza di un proprio debito di € 45.647,51 nei confronti della opposta.
Tale affermazione ha valore confessorio e trova conferma nelle scritture contabili della opposta, dalle quali emerge, con efficacia probatoria piena, un credito di € 49.436,10.
La differenza tra i due importi di € 3.788,59 trova conferma nella prova documentale offerta con la produzione delle scritture contabili mentre non viene smentita dalle prove prodotte dalla opponente. Dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti risulta, altresì, che i pagamenti delle cambiali regolavano sorte capitale ed interessi di un piano di rientro estraneo e che nulla ha a che vedere con i crediti azionati per le vie monitorie.
Considerando, infine, che le somme reclamate come crediti della opponente per fornitura di merci non sono, in realtà, crediti in quanto relativi a consegna di merci per la lavorazione, ne consegue che anche la domanda riconvenzionale della opponente non è sorretta da alcuna valida prova.
4 Ne discende che il decreto ingiuntivo opposto può essere revocato;
l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 49.436,10, con interessi al tasso riconosciuto nel decreto ingiuntivo, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
e la domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del
G.O. P. Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 570/'21 R. G. A. C. C. vertente tra BLUEMEC s.r.l.
contro DEC 2001 S.r.l. concernente opposizione a decreto ingiuntivo, così
decide:
1 revoca il decreto ingiuntivo opposto del 06.04.2021;
2 condanna l'opponente al pagamento della somma di € 49.436,10, con interessi al tasso riconosciuto nel decreto ingiuntivo, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
3 rigetta la domanda riconvenzionale dell' opponente;
4 condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese ed onorari liquidati nel decreto ingiuntivo;
Così deciso in Isernia il 02 Gennaio 2025.
5 IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 570/'21 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo”
TRA
BLUEMEC S.r.l, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.
Cristian CENTENARO ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in
Campodarsego alla Via Roma n. 16/2; -opponente-
E
DEC 2001 S.r.l., rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. Davide DE VIVO
ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Isernia alla Via Dante ALIGHIERI
n°13; -opposta-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con ricorso per ingiunzione di pagamento del 30.03.2021, contraddistinta con n° R. G. 340/2021, la DEC 2001 srl chiedeva emanarsi decreto ingiuntivo nei confronti della BLUEMEC srl, per la somma complessiva di € 92.573,10. A motivare tale importo,
esponeva di avere fornito merce negli anni 2010/2013, di cui non risultava pagato l'importo di € 92.573,10 e produceva le relative fatture e le scritture contabili autenticate dal proprio commercialista.
Il decreto ingiuntivo del 06.04.2021 così ottenuto veniva notificato alla
BLUEMEC S.r.l. in data 07.04.2021 e da questa opposto nei termini di legge.
A fondamento della opposizione, la BLUEMEC srl sosteneva l'inidoneità delle scritture contabili autenticate dal commercialista poste a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo;
e, nel merito, deduceva che i pagamenti effettuati dovevano essere diversamente imputati alle singole fatture, con l'esplicito riconoscimento di un proprio debito nei confronti della ricorrente per la minor somma di € 45.647,51.
Tuttavia, l'opponente sosteneva di non dover pagare neppure tale importo,
2 sussistendo un maggiore proprio controcredito di € 33.162,48, domandato in riconvenzionale per aver pagato cambiali per € 435.063,00 a fronte di un proprio debito per € 378.333,00, e per aver fornito merce per € 22.080,00.
La somma domandata in riconvenzionale di € 33.162,48 in definitiva risultava dalla differenza tra i crediti di DEC 2001 srl (45.647,51 + 378.333,00 = 423.980,51) e le somme pagate da BLUEMEC per € 435.063,00 e i crediti della stessa rimasti impagati per € 22.080,00.
Si costituiva la DEC 2001 srl ed impugnava tali difese. Sosteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato legittimamente emanato. Nel merito, precisava la propria domanda riducendola ad € 49.436,10; per le difese della opponente, sosteneva che la diversa imputazione al pagamento delle fatture era tardiva e, comunque, irrilevante;
per le cambiali, sosteneva che i relativi pagamenti andavano ridotti al minor importo di
€ 413.159,03 e che erano stati effettuati in esecuzione di un piano di rientro, che produceva unitamente agli effetti cambiari, concordato dalle parti e relativo a crediti anteriori a quelli azioni per le vie monitorie;
infine, sosteneva che il presunto controcredito di € 22.080,00 per la fornitura di merci era insussistente in quanto si trattava di merci affidatele in lavorazione.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 23.02.2024, questo
Giudice precisava che il decreto ingiuntivo era stato emesso validamente in quanto fondato su fatture e che l'opposizione non era fondata su prova scritta ma che era di pronta soluzione;
rinviava, quindi, per la precisazione delle conclusioni al 27.09.2024.
Alla detta udienza, le parti precisavano le conclusioni, con i termini di legge.
3 L'opposizione va accolta limitatamente alla revoca del decreto ingiuntivo e l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 49.436,10.
Nel rito, il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso in quanto fondato sulle fatture di tutto il periodo 2010/2013, indipendentemente dalla idoneità o meno della autentica delle scritture contabili effettuata nella fase monitoria dal commercialista della ricorrente (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 28-05-2019, n. 14473). Nel
successivo giudizio di opposizione l'opposta ha prodotto le scritture contabili autenticate da notaio, superando così qualsiasi questione sul punto (Cass. civ. Sez. III,
sentenza, 31 luglio 2012, n. 13669).
Nel merito, l'opponente riconosce espressamente nel proprio atto di opposizione l'esistenza di un proprio debito di € 45.647,51 nei confronti della opposta.
Tale affermazione ha valore confessorio e trova conferma nelle scritture contabili della opposta, dalle quali emerge, con efficacia probatoria piena, un credito di € 49.436,10.
La differenza tra i due importi di € 3.788,59 trova conferma nella prova documentale offerta con la produzione delle scritture contabili mentre non viene smentita dalle prove prodotte dalla opponente. Dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti risulta, altresì, che i pagamenti delle cambiali regolavano sorte capitale ed interessi di un piano di rientro estraneo e che nulla ha a che vedere con i crediti azionati per le vie monitorie.
Considerando, infine, che le somme reclamate come crediti della opponente per fornitura di merci non sono, in realtà, crediti in quanto relativi a consegna di merci per la lavorazione, ne consegue che anche la domanda riconvenzionale della opponente non è sorretta da alcuna valida prova.
4 Ne discende che il decreto ingiuntivo opposto può essere revocato;
l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 49.436,10, con interessi al tasso riconosciuto nel decreto ingiuntivo, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
e la domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del
G.O. P. Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 570/'21 R. G. A. C. C. vertente tra BLUEMEC s.r.l.
contro DEC 2001 S.r.l. concernente opposizione a decreto ingiuntivo, così
decide:
1 revoca il decreto ingiuntivo opposto del 06.04.2021;
2 condanna l'opponente al pagamento della somma di € 49.436,10, con interessi al tasso riconosciuto nel decreto ingiuntivo, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
3 rigetta la domanda riconvenzionale dell' opponente;
4 condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese ed onorari liquidati nel decreto ingiuntivo;
Così deciso in Isernia il 02 Gennaio 2025.
5 IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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