Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 30/07/1964, residente in [...]10 16403 CHIAVARI
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
COBIANCHI CRISTINA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 10/03/1960, residente in [...]10 16043 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. COBIANCHI
CRISTINA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
08.03.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in BAGHERIA il 30/11/2010 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 ·” i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto fermo restando i reciproci obblighi di legge;
· il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
· il figlio resta collocato prevalentemente presso la casa coniugale in Per_1
Chiavari (GE) Via Giorgio Canale numero 10, dove continuerà a risiedere con la madre;
· la casa familiare, condotta in locazione in forza di contratto registrato a
Chiavari il 27/03/2023, resta assegnata alla moglie;
il sig. provvederà, Pt_2
entro la data fissata per l'udienza cartolare, a trasferire altrove la propria residenza;
· il padre potrà frequentare il figlio con la massima libertà, previo Per_1
accordo con lo stesso e con la moglie, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi ed extrascolastici del minore medesimo e degli impegni lavorativi dei genitori;
· la signora percepirà nella misura del 100 % la somma erogata Parte_1
a titolo di assegno unico per il figlio;
Per_1
· il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, Pt_2
verserà alla signora la somma di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di dicembre 2024e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, tenuto conto del costo della vita;
· i coniugi convengono che provvederanno al pagamento delle spese extra del figlio , rispettivamente nella misura dell'80% a carico del signor e Per_1 Pt_2
del 20 % a carico della signora secondo le modalità indicate nel verbale Pt_1
del 15 settembre 2016 della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova in materia di spesa extra;
essi provvederanno, pertanto, a concordare le spese per le quali, secondo il verbale, è necessario il consenso di entrambi, dandosi invece
3 atto che non è necessario il preventivo accordo per le spese comunque documentate ivi indicate come non necessitanti il preventivo accordo;
Le spese extra del figlio fiscalmente detraibili saranno detratte dal signor Pt_2 impegnandosi la signora a firmare l'eventuale documentazione Pt_1
necessaria a tal fine;
· il signor è carpentiere mansione 3 Livello e svolge la propria attività Pt_2
presso la VEGA Costruzioni srl, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
· la sig.ra svolge saltuariamente attività di assistenza anziani;
Pt_1
· il signor corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma Pt_2
di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre
2024, non avendo la stessa una stabile occupazione lavorativa;
· nell'ambito della complessiva regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali, i signori e convengono quanto segue: Parte_1 CP_2
1) il saldo presente sul conto corrente bancario acceso presso Unicredit n.
0000105598667, intestato al signor e alla signora Parte_2 Parte_1
alla data della sottoscrizione del presente accordo, rimane di esclusiva
[...]
spettanza e nella esclusiva disponibilità del sig. rinunciando la sig.ra Pt_2
a qualsivoglia pretesa al riguardo;
Pt_1
2) il saldo presente sul conto corrente acceso presso Unicredit n.
0000105552999, intestato alla signora alla data della Parte_1
sottoscrizione del presente accordo, rimane di esclusiva spettanza e nella esclusiva disponibilità della sig.ra rinunciando il sig. a Pt_1 Pt_2
qualsivoglia pretesa al riguardo;
3) l'autovettura Tipo Panda, TG EY319ZS, intestata alla signora Parte_1
alla data della sottoscrizione del presente accordo, rimane di esclusiva
[...] spettanza e nell'esclusiva disponibilità della stessa, rinunciando al marito a qualsivoglia pretesa;
4) i beni mobili e gli arredi presenti presso la casa familiare rimangono nella disponibilità della moglie presso l'abitazione medesima, essendo di esclusiva proprietà della signora come espressamente riconosce il signor Pt_1 Pt_2
4 5) i coniugi dichiarano di avere, con il presente accordo, compiutamente provveduto a regolamentare i propri rapporti economici espressamente rinunciano a qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa;
6) I coniugi si prestano assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché del passaporto del figlio minore”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2010, Numero 52, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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