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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5830/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 5830/2021 promossa da: quale titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola OS OR, Parte_1 con il patrocinio dell'avvocato CLAUDIO RUZZENENTI, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), corso Martiri della Libertà n. 56 presso il suo studio
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_1
con il patrocinio degli avvocati STEFANO BESANI ed ILIO MOCCHETTI, CP_2 elettivamente domiciliata in Gallarate (VA), via Sant'Antonio n. 2 presso lo studio dell'avvocato
Besani
OPPOSTA
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 9 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale: accertato il passaggio in giudicato delle statuizioni di cui alla sentenza n.
960/2024 del Tribunale di Brescia, revocare, annullare, o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5335/2020 del Tribunale di Brescia e rigettare ogni ulteriore domanda di parte opposta;
in via subordinata nel merito: accertati i fatti esposti e previo ogni ulteriore accertamento e dichiarazione, tra cui l'insussistenza del rapporto causale e l'invalidità dei titoli cambiari, revocare, annullare, o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5335/2020 del Tribunale di Brescia e rigettare ogni ulteriore domanda di parte opposta.
In via istruttoria: ammettersi i mezzi di prova richiesti in atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 7.12.2021, con i testi ivi indicati.
pagina 1 di 4 Rifuse le spese di lite”.
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare.
Preliminarmente
Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva presentata da controparte
Sempre in via preliminare
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n.
5335/2020 del 15.12.2020 (R.G. 12480/2020 – Tribunale di Brescia), munito di formula esecutiva in data 29.01.2021, per i motivi meglio esposti nei precedenti atti;
Nel merito
Rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nei precedenti atti;
Conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 5335/2020 del 15.12.2020
(R.G. 12480/2020 – Tribunale di Brescia) per i motivi meglio esposti nei precedenti atti.
Con vittoria di spese e competenze”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. notificato in data 11 maggio 2021, - titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola OS OR - Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5335/2020 emesso in data 15-17 dicembre 2020 dal Tribunale di Brescia, con il quale al medesimo era stato ingiunto di pagare immediatamente in favore della ricorrente la somma di € 130.000,00 oltre interessi e spese Controparte_1 liquidate.
In sede monitoria la società ingiungente esponeva, in particolare, i) che OR OS, quale titolare dell'omonima impresa individuale, le aveva chiesto di coadiuvarlo nell'avvio della propria Azienda Agricola;
ii) di aver pertanto acquistato, in data 24.02.2018, n. 192 bovini vivi per il complessivo prezzo di € 160.000,00, come da fattura n. 05 del 2802.2018; iii) che tale bestiame era stato consegnato direttamente presso l'opponente, come da ddt n. 50 del 24.02.2018; iv) che, a seguito della consegna del bestiame, l'Azienda Agricola OS OR in data 07.08.2018 le aveva rilasciato n. 23 cambiali, per un importo totale di € 130.000,00; v) che, tuttavia, l'Azienda Agricola OS OR non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, di cui alle cambiali anzidette.
A sostegno della propria opposizione, il OS deduceva l'insussistenza del rapporto causale sottostante le cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio, nonché l'incompletezza di tali titoli e la conseguente invalidità degli stessi;
quanto alla proposizione dell'opposizione tardiva, deduceva di essere stato impossibilitato a prendere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto a causa di un evento straordinario e imprevedibile, quale la malattia che avrebbe colpito il terzo - in tesi - incaricato della gestione della propria casella PEC. Parte opponente chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la revoca di quest'ultimo.
pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 10 settembre 2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, l'opposta
[...] eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da controparte in ragione dell'insussistenza nella fattispecie de qua di cause effettivamente ostative alla conoscenza del decreto ingiuntivo e deduceva, nel merito, come le cambiali in oggetto fossero cambiali agrarie, in quanto tali non soggette a obblighi di forma a pena di invalidità, e come, in ogni caso, le stesse avessero efficacia di promessa di pagamento;
da ultimo, l'opposta eccepiva la carenza di prova in ordine alle deduzioni avversarie e, pertanto, domandava il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto opposto.
Alla prima udienza del giorno 6 ottobre 2021, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. Depositate le relative memorie, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, dapprima, all'udienza del giorno 24 ottobre 2024, successivamente differita al 9 gennaio 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
L'opposizione tardiva proposta da OR OS è inammissibile per le ragioni che seguono.
È pacifico che il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5335/2020 emesso in data 15-17 dicembre 2020 dal Tribunale di Brescia in favore della per l'importo Controparte_1 complessivo di € 160.395,84, munito di formula esecutiva in data 29 gennaio 2021, venne notificato a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata facente capo all'odierno opponente in data 2 febbraio 2021, unitamente all'atto di precetto (cfr. doc. 1 sia di Email_1 parte opponente sia di parte opposta).
Ciò premesso, parte opponente ha introdotto il presente giudizio tramite opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. deducendo di non aver avuto “tempestiva conoscenza del sopra indicato decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione). In particolare, secondo la ricostruzione degli eventi offerta dal OS, la mancata tempestiva conoscenza di detto decreto sarebbe dipesa dalla malattia che colpì il terzo - in tesi - incaricato della gestione delle notifiche PEC dell'opponente, il quale sarebbe stato “impedito a recarsi presso il proprio ufficio dal 20.01.2021 fino al 31.03.2021” (cfr. pag. 8 atto di citazione).
Ebbene, le allegazioni al riguardo offerte da parte opponente sono inidonee a integrare un'ipotesi di mancata conoscenza per caso fortuito o per forza maggiore ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non venendo in considerazione alcun evento oggettivo imprevedibile e inevitabile o assolutamente ostativo. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo prevista dall'art. 650 c.p.c., “la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria” (cfr. Cass., n. 17922/2019). A tali fini, quindi, il caso fortuito e la forza maggiore vanno individuati in circostanze obiettive che siano tali da escludere l'imputabilità all'intimato, a titolo di dolo o di colpa, della mancata tempestiva conoscenza dell'ingiunzione.
Nel caso di specie, non essendo in dubbio che la notifica del decreto ingiuntivo si sia regolarmente perfezionata, anche laddove si ritenessero dimostrati l'esistenza del mandato di gestione della casella di posta elettronica certificata del OS, nonché l'effettiva malattia del terzo incaricato, non potrebbe di certo ritenersi integrata una fattispecie di assoluto e insuperabile impedimento, trattandosi di situazione agevolmente evitabile con l'ordinaria diligenza, sia mediante controllo in autonomia dei messaggi di pagina 3 di 4 posta certificata - non essendo in alcun modo invocabile una incapacità di utilizzo dello strumento - sia mediante contatto periodico con il professionista incaricato.
D'altro canto, va altresì evidenziato che le imprese - siano esse costituite in forma societaria ovvero di impresa individuale (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) - sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale e che, pertanto, le stesse hanno “il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo, e di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo (così Cass. n. 13917 del 07/07/2016, Rv. 640360 - 01)”, sicché
“eventuali inadempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'indirizzo di posta elettronica certificata non possono far venire meno l'affidamento legittimo del terzo in ordine alla regolarità delle notifiche dallo stesso correttamente inviate ai sensi di legge, essendo in ogni caso esclusivamente il destinatario onerato ex lege del loro controllo” (cfr. Cass., n. 13917/2016).
Va, quindi, esclusa, alla luce della giurisprudenza richiamata, l'assenza di colpa in capo all'odierno opponente, ciò determinando la carenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. L'opposizione tardiva deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, quanto alle fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi di cui al medesimo D. Lgs. quanto alle fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa nonché la linearità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva formulata da OR OS, quale titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola OS OR, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
5335/2020 emesso in data 15-17 dicembre 2020 dal Tribunale di Brescia in favore della
[...]
Controparte_1
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 5830/2021 promossa da: quale titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola OS OR, Parte_1 con il patrocinio dell'avvocato CLAUDIO RUZZENENTI, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), corso Martiri della Libertà n. 56 presso il suo studio
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Controparte_1
con il patrocinio degli avvocati STEFANO BESANI ed ILIO MOCCHETTI, CP_2 elettivamente domiciliata in Gallarate (VA), via Sant'Antonio n. 2 presso lo studio dell'avvocato
Besani
OPPOSTA
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Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 9 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare: in via pregiudiziale: accertato il passaggio in giudicato delle statuizioni di cui alla sentenza n.
960/2024 del Tribunale di Brescia, revocare, annullare, o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5335/2020 del Tribunale di Brescia e rigettare ogni ulteriore domanda di parte opposta;
in via subordinata nel merito: accertati i fatti esposti e previo ogni ulteriore accertamento e dichiarazione, tra cui l'insussistenza del rapporto causale e l'invalidità dei titoli cambiari, revocare, annullare, o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5335/2020 del Tribunale di Brescia e rigettare ogni ulteriore domanda di parte opposta.
In via istruttoria: ammettersi i mezzi di prova richiesti in atto di citazione in opposizione e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 7.12.2021, con i testi ivi indicati.
pagina 1 di 4 Rifuse le spese di lite”.
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis reiectis, così giudicare.
Preliminarmente
Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva presentata da controparte
Sempre in via preliminare
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n.
5335/2020 del 15.12.2020 (R.G. 12480/2020 – Tribunale di Brescia), munito di formula esecutiva in data 29.01.2021, per i motivi meglio esposti nei precedenti atti;
Nel merito
Rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nei precedenti atti;
Conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 5335/2020 del 15.12.2020
(R.G. 12480/2020 – Tribunale di Brescia) per i motivi meglio esposti nei precedenti atti.
Con vittoria di spese e competenze”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. notificato in data 11 maggio 2021, - titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola OS OR - Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5335/2020 emesso in data 15-17 dicembre 2020 dal Tribunale di Brescia, con il quale al medesimo era stato ingiunto di pagare immediatamente in favore della ricorrente la somma di € 130.000,00 oltre interessi e spese Controparte_1 liquidate.
In sede monitoria la società ingiungente esponeva, in particolare, i) che OR OS, quale titolare dell'omonima impresa individuale, le aveva chiesto di coadiuvarlo nell'avvio della propria Azienda Agricola;
ii) di aver pertanto acquistato, in data 24.02.2018, n. 192 bovini vivi per il complessivo prezzo di € 160.000,00, come da fattura n. 05 del 2802.2018; iii) che tale bestiame era stato consegnato direttamente presso l'opponente, come da ddt n. 50 del 24.02.2018; iv) che, a seguito della consegna del bestiame, l'Azienda Agricola OS OR in data 07.08.2018 le aveva rilasciato n. 23 cambiali, per un importo totale di € 130.000,00; v) che, tuttavia, l'Azienda Agricola OS OR non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, di cui alle cambiali anzidette.
A sostegno della propria opposizione, il OS deduceva l'insussistenza del rapporto causale sottostante le cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio, nonché l'incompletezza di tali titoli e la conseguente invalidità degli stessi;
quanto alla proposizione dell'opposizione tardiva, deduceva di essere stato impossibilitato a prendere tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo opposto a causa di un evento straordinario e imprevedibile, quale la malattia che avrebbe colpito il terzo - in tesi - incaricato della gestione della propria casella PEC. Parte opponente chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la revoca di quest'ultimo.
pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 10 settembre 2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, l'opposta
[...] eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da controparte in ragione dell'insussistenza nella fattispecie de qua di cause effettivamente ostative alla conoscenza del decreto ingiuntivo e deduceva, nel merito, come le cambiali in oggetto fossero cambiali agrarie, in quanto tali non soggette a obblighi di forma a pena di invalidità, e come, in ogni caso, le stesse avessero efficacia di promessa di pagamento;
da ultimo, l'opposta eccepiva la carenza di prova in ordine alle deduzioni avversarie e, pertanto, domandava il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto opposto.
Alla prima udienza del giorno 6 ottobre 2021, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c. Depositate le relative memorie, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, la rinviava per la precisazione delle conclusioni, dapprima, all'udienza del giorno 24 ottobre 2024, successivamente differita al 9 gennaio 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'opposizione tardiva proposta da OR OS è inammissibile per le ragioni che seguono.
È pacifico che il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5335/2020 emesso in data 15-17 dicembre 2020 dal Tribunale di Brescia in favore della per l'importo Controparte_1 complessivo di € 160.395,84, munito di formula esecutiva in data 29 gennaio 2021, venne notificato a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata facente capo all'odierno opponente in data 2 febbraio 2021, unitamente all'atto di precetto (cfr. doc. 1 sia di Email_1 parte opponente sia di parte opposta).
Ciò premesso, parte opponente ha introdotto il presente giudizio tramite opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. deducendo di non aver avuto “tempestiva conoscenza del sopra indicato decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore” (cfr. pag. 2 atto di citazione in opposizione). In particolare, secondo la ricostruzione degli eventi offerta dal OS, la mancata tempestiva conoscenza di detto decreto sarebbe dipesa dalla malattia che colpì il terzo - in tesi - incaricato della gestione delle notifiche PEC dell'opponente, il quale sarebbe stato “impedito a recarsi presso il proprio ufficio dal 20.01.2021 fino al 31.03.2021” (cfr. pag. 8 atto di citazione).
Ebbene, le allegazioni al riguardo offerte da parte opponente sono inidonee a integrare un'ipotesi di mancata conoscenza per caso fortuito o per forza maggiore ai sensi dell'art. 650 c.p.c., non venendo in considerazione alcun evento oggettivo imprevedibile e inevitabile o assolutamente ostativo. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo prevista dall'art. 650 c.p.c., “la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria” (cfr. Cass., n. 17922/2019). A tali fini, quindi, il caso fortuito e la forza maggiore vanno individuati in circostanze obiettive che siano tali da escludere l'imputabilità all'intimato, a titolo di dolo o di colpa, della mancata tempestiva conoscenza dell'ingiunzione.
Nel caso di specie, non essendo in dubbio che la notifica del decreto ingiuntivo si sia regolarmente perfezionata, anche laddove si ritenessero dimostrati l'esistenza del mandato di gestione della casella di posta elettronica certificata del OS, nonché l'effettiva malattia del terzo incaricato, non potrebbe di certo ritenersi integrata una fattispecie di assoluto e insuperabile impedimento, trattandosi di situazione agevolmente evitabile con l'ordinaria diligenza, sia mediante controllo in autonomia dei messaggi di pagina 3 di 4 posta certificata - non essendo in alcun modo invocabile una incapacità di utilizzo dello strumento - sia mediante contatto periodico con il professionista incaricato.
D'altro canto, va altresì evidenziato che le imprese - siano esse costituite in forma societaria ovvero di impresa individuale (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) - sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale e che, pertanto, le stesse hanno “il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo, e di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo (così Cass. n. 13917 del 07/07/2016, Rv. 640360 - 01)”, sicché
“eventuali inadempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'indirizzo di posta elettronica certificata non possono far venire meno l'affidamento legittimo del terzo in ordine alla regolarità delle notifiche dallo stesso correttamente inviate ai sensi di legge, essendo in ogni caso esclusivamente il destinatario onerato ex lege del loro controllo” (cfr. Cass., n. 13917/2016).
Va, quindi, esclusa, alla luce della giurisprudenza richiamata, l'assenza di colpa in capo all'odierno opponente, ciò determinando la carenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. L'opposizione tardiva deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, quanto alle fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi di cui al medesimo D. Lgs. quanto alle fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa nonché la linearità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva formulata da OR OS, quale titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola OS OR, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
5335/2020 emesso in data 15-17 dicembre 2020 dal Tribunale di Brescia in favore della
[...]
Controparte_1
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 4 di 4