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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3336/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230012662247000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 18.7.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Sicilia, successivamente depositato presso questa Corte il 20.11.2023, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, II Piano, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n° 297 2023
0012662247000, notificata il 6.7.2023, portante un carico di € 470,10, a titolo di tasse auto, anno 2020, e relativi accessori con riferimento al motoveicolo targato Targa_1 e agli autoveicoli targati Targa_2 e Targa_3.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica di alcun avviso o accertamento precedentemente alla cartella impugnata, con conseguente difetto di motivazione.
Lamentava la mancata compilazione della relata di notifica dell'atto impugnato.
Chiedeva alla Corte di dichiarare l'illegittimità nonché la nullità ed annullabilità della cartella impugnata;
con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione e per la Regione Sicilia.
All'udienza del 7.10.2025, la Corte, in composizione monocratica e in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione e della Regione Sicilia non costituitesi nonostante avessero ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo pec in data 18.7.2023.
Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto la cartella impugnata contenente la richiesta di tasse auto relative all'anno 2020 doveva essere preceduta da avviso di accertamento.
Infatti, “và rilevato in proposito che in ordine all'anno 2020 non trova applicazione l'art. 19, 1° comma, l.r.
24 del 2016 applicabile per espresso disposto legislativo soltanto al triennio 2017/2019 (secondo cui « All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”»). Ne consegue che era onere della Regione siciliana – peraltro non chiamata in giudizio dal Concessionario – dare contezza dell'avvenuta notifica dell'atto preliminare di accertamento del mancato versamento della tassa”. (Corte di giustizia tributaria di I° grado di Caltanissetta, sezione 1, sentenza n. 618/2024 depositata in data 19/09/2024). “In ordine alla circostanza che per l'anno in esame la Regione siciliana era tenuta alla preliminare notifica di alcun atto impositivo – depone anche l'attenta analisi del Giudice delle leggi (cfr. Corte costit. sent. n. 152/2018) secondo cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo soltanto in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019”. (Corte di giustizia tributaria di I° grado di Caltanissetta, sezione 1, sentenza n. 618/2024 depositata in data 19/09/2024).
Il successivo intervento legislativo che ha eliminato la limitazione temporale al triennio 2017-2019 (art. 109, comma 1, della L.R. SICILIA n. 9 del 15 aprile 2021, pubblicato sulla GURS) non può essere applicato retroattivamente, né, stante il chiaro dettato della norma, può essere interpretato nel senso di legittimare per l'anno di imposta 2020 una iscrizione a ruolo avvenuta nel 2023 senza la notifica del previo accertamento.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il principio dell'assorbimento, rende non necessario l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, tenendo conto dell'esito della fase cautelare e della maggiorazione prevista dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 (applicabile ratione temporis),
a carico del solo ente impositore, unico responsabile della mancata notifica dell'accertamento precedentemente alla cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna la Regione Sicilia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 280,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 250,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge
Ragusa lì 7/10/2025
IL GIUDICE
PE AL
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3336/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230012662247000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 18.7.2023 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Sicilia, successivamente depositato presso questa Corte il 20.11.2023, il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Indirizzo_1, II Piano, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto ente, avverso la cartella di pagamento n° 297 2023
0012662247000, notificata il 6.7.2023, portante un carico di € 470,10, a titolo di tasse auto, anno 2020, e relativi accessori con riferimento al motoveicolo targato Targa_1 e agli autoveicoli targati Targa_2 e Targa_3.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica di alcun avviso o accertamento precedentemente alla cartella impugnata, con conseguente difetto di motivazione.
Lamentava la mancata compilazione della relata di notifica dell'atto impugnato.
Chiedeva alla Corte di dichiarare l'illegittimità nonché la nullità ed annullabilità della cartella impugnata;
con vittoria di spese.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione e per la Regione Sicilia.
All'udienza del 7.10.2025, la Corte, in composizione monocratica e in camera di consiglio, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia dell'Entrate Riscossione e della Regione Sicilia non costituitesi nonostante avessero ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo pec in data 18.7.2023.
Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto la cartella impugnata contenente la richiesta di tasse auto relative all'anno 2020 doveva essere preceduta da avviso di accertamento.
Infatti, “và rilevato in proposito che in ordine all'anno 2020 non trova applicazione l'art. 19, 1° comma, l.r.
24 del 2016 applicabile per espresso disposto legislativo soltanto al triennio 2017/2019 (secondo cui « All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, per il triennio 2017-2019 la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”»). Ne consegue che era onere della Regione siciliana – peraltro non chiamata in giudizio dal Concessionario – dare contezza dell'avvenuta notifica dell'atto preliminare di accertamento del mancato versamento della tassa”. (Corte di giustizia tributaria di I° grado di Caltanissetta, sezione 1, sentenza n. 618/2024 depositata in data 19/09/2024). “In ordine alla circostanza che per l'anno in esame la Regione siciliana era tenuta alla preliminare notifica di alcun atto impositivo – depone anche l'attenta analisi del Giudice delle leggi (cfr. Corte costit. sent. n. 152/2018) secondo cui, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo soltanto in relazione alle annualità 2017, 2018 e 2019”. (Corte di giustizia tributaria di I° grado di Caltanissetta, sezione 1, sentenza n. 618/2024 depositata in data 19/09/2024).
Il successivo intervento legislativo che ha eliminato la limitazione temporale al triennio 2017-2019 (art. 109, comma 1, della L.R. SICILIA n. 9 del 15 aprile 2021, pubblicato sulla GURS) non può essere applicato retroattivamente, né, stante il chiaro dettato della norma, può essere interpretato nel senso di legittimare per l'anno di imposta 2020 una iscrizione a ruolo avvenuta nel 2023 senza la notifica del previo accertamento.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, per il principio dell'assorbimento, rende non necessario l'esame degli altri motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, tenendo conto dell'esito della fase cautelare e della maggiorazione prevista dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 (applicabile ratione temporis),
a carico del solo ente impositore, unico responsabile della mancata notifica dell'accertamento precedentemente alla cartella impugnata.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna la Regione Sicilia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 280,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 250,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge
Ragusa lì 7/10/2025
IL GIUDICE
PE AL