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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10979 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 4940/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 25/11/2025
E' presente nell'interesse di e per delega dell' Parte_1 avv. Nicoletta Zurino, l'avv. Antonella Durante che si riporta all'atto di appello, ai precedenti scritti difensivi e verbali di udienza ed insiste nell'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, in accoglimento dell'appello ed in riforma totale della sentenza n. 38450/2022 del Giudice di Pace di Napoli voglia il Tribunale adito rigetta- re la domanda proposta in primo grado da confermando Controparte_1
e dichiarando legittima la cartella di pagamento n. 071 2019 0120403152 000
e la pretesa creditoria oggetto della stessa.
Nel merito si evidenzia che ai fini del computo dei termini prescrizionali, biso- gna, ai sensi del comma 1 e 4 bis dell'art 68 D.L. 18/2020, considerare la so- spensione dei termini prescrizionali disposta con la richiamata disposizione normativa.
Pertanto, i termini della riscossione e della prescrizione dei crediti portati da
Cartelle di Pagamento sono stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre
2021.
Impugna e contesta, ancora una volta ogni domanda ed eccezione formulata ex adverso in quanto inammissibile ed infondata.
Chiede che la causa sia decisa, con rinuncia ai termini di legge.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Altresi presente per la resistente,
l'avv. Bartoli, il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché inammissibile nonché infondato in fatto e diritto. Insiste per l'illegittimità della pretesa creditoria per tutte le ragioni già esposte nei propri scritti difensivi, dei quali chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore. Chiede che la causa sia riservata in decisione.
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
1
I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale 11,29
Il giudice Dott.ssa Miriam Valenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la se- guente:
SENTENZA nella causa avente n. 4940/2023 R.G.; causa pendente tra:
, Cod. Fisc., P. IVA n. , in Parte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Zurino (C.F.
) in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il suo Studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Alveo Palomba n.
10, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dal-
2
la legge al seguente indirizzo di posta elettronica:
[...]
Email_1
PARTE APPELLANTE
E
C.F. ; rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Nunzio Bartoli (C.F. , presso il cui Studio, in C.F._3
Napoli, alla Via San Tommaso d'Aquino n. 67 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti ed il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato in data
08/10/2021, conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Controparte_1
Giudice di Pace di Napoli, l' (quale soggetto Parte_1 incaricato della riscossione mediante ruolo) e la (quale en- Controparte_2 te impositore) spiegando opposizione alla cartella n. 071 2019 0120403152, notificata in data 10/09/2021, per la parte concernente il credito per contrav- venzioni al codice della strada elevate nell'anno 2015 per l'importo totale di euro 3.124,42; al riguardo, deduceva l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire in via esecutiva stante la mancata notificazione degli atti prodromici alla cartella opposta, costituiti da ordinanze -ingiunzione per infra- zioni al codice della strada, deducendo la prescrizione del diritto di credito ma- turata antecedentemente alla data di notifica dell'opposta cartella.
Si costituiva l , eccependo l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione, per il mancato decorso del termine di prescri- zione quinquennale del diritto di credito, in virtù della normativa emergenziale
3
per Covid-19 e della conseguente sospensione dei termini delle procedure di notifica delle cartelle di pagamento.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 38450 depositata in cancelleria il 11/11/2022, il Giudice di Pace di Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., reputava la stessa ammissibile poi- ché tempestivamente proposta e, nel merito, accoglieva il ricorso annullando la cartella impugnata, condannando il solo agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 25/02/2023, l Parte_1
spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata deducendo
[...]
l'erroneità della motivazione formulata dal giudice di primo grado e chieden- done l'integrale riforma, stante il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito iscritto a ruolo, in virtù della sospensione dei termi- ni di prescrizione introdotta dal Legislatore nel periodo emergenziale.
Con comparsa depositata in data 18/12/2023, si costituiva Parte_3
chiedendo rigettarsi l'appello proposto perché infondato in fatto e di-
[...] ritto, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione in favore del difensore antistatario.
La rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 19/12/2023, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo dichiarava la contumacia della e rinviava la cau- Controparte_2 sa per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25/02/2025.
All'udienza del 25/02/2025, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, per esigenze di ruolo, rinviava la causa all'udienza del 25/11/2025, nel corso della quale la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Osserva questo giudicante come L'ente della riscossione abbia richiesto la riforma della sentenza appellata in virtù del fatto che l'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, da ultimo (in virtù del D.L.
n.99/2021) sino a tutto il 31.8.2021, con la conseguenza che i termini di pre-
4
scrizione sarebbero stati ulteriormente sospesi nel periodo ricompreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, cosicché, all'atto dell'impugnazione della cartella di pagamento, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non sarebbe maturata alcuna prescrizione quinquennale del prodromico verbale di contravvenzione.
Invero, come correttamente dedotto da parte appellante, tra il giorno in cui
è stata accertata la notifica della sanzione amministrativa, ovvero il
07/11/2015 (come risulta dall'estratto di ruolo) e la data di ricezione della car- tella di pagamento impugnata, ossia il 10/09/2021, non è maturata alcuna prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, in quanto, l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) convertito dalla L. 27/2020, così come successivamente emendato, dispone che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 poi prorogato fino al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto - legge 31.05.2010
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art 12 del decreto legi- slativo del 24.09.2015 n. 159”.
Inoltre, l'art. 12 del decreto legislativo del 24.09.2015 n. 159 stabilisce che :“Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entra- te, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di li- quidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossio- ne”.
In ultimo, con il DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. decreto Riscossione), entrato in vi- gore il 21.10.2020, sono state emanate ulteriori misure in materia di riscos- sione esattoriale, che riguardano principalmente l'aggiuntiva sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali, nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra ripor- tate disposizioni è connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, applicando la previsione di carattere generale di cui all'art 12 co 21
5
D.Lgs. n. 159/2015 (proroga dei termini di decadenza e prescrizione pari al periodo di sospensione dei versamenti), poiché è stata disposta la sospensione dei versamenti dall'08.03.2020 al 31.8.2021, il periodo di prescrizione è sospeso per 542 giorni.
Sulla dibattuta questione dell'ambito di applicabilità della sopra indicata nor- mativa, la svolta definitiva è arrivata con l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di cassazione che si è pronunciata, per la prima volta,
a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferi- mento a crediti di natura extratributaria. La decisione fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale.
Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'
[...]
, affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltan- Controparte_3 to per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generaliz- zato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da Covid-19.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del
D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve conside- rarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ri- cadono all'interno del periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 ma, per così dire,
“congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Con tale provvedimento, la
Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendolo a casi speci- fici di accertamento fiscale.
6
La Cassazione ha quindi avallato la tesi secondo la quale il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge. In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termi- ne ha smesso di decorrere dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del 31 dicembre prevista per gli accer- tamenti, con la conseguenza che lo slittamento si è riverberato, come un effet- to “a cascata”, anche sulle annualità successive al 2020.
Pertanto, tenendo conto che tra la data in cui sono state accertate le contrav- venzioni (07/11/2015) e la data di inizio della sospensione (08.03.2020) sono trascorsi 1613 giorni e che tra la data di fine sospensione (31.08.2021) e la da- ta di notifica dell'opposta cartella di pagamento nr. 071 2019 01 20403152
(10.09.2021) sono trascorsi 10 giorni, per un totale di 1623 giorni, il termine di prescrizione quinquennale (giorni 1825) alla data di notifica della cartella di pagamento, non si era verificato.
§ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve es- sere accolto e la sentenza gravata va riformata, anche con riferimento alla sta- tuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n. 23226).
Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile
2013, n. 8215).
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato suggeriscono l'integrale com- pensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza 38450 depositata il 11/11/2022 e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di n. 38450/2022, revocando la statuizione sulle spese;
• RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_4
[... ;
7
• COMPENSA fra le parti le spese del doppio grado giudizio, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di con- danna in primo grado di ripetere quanto versato
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 4940/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 25/11/2025
E' presente nell'interesse di e per delega dell' Parte_1 avv. Nicoletta Zurino, l'avv. Antonella Durante che si riporta all'atto di appello, ai precedenti scritti difensivi e verbali di udienza ed insiste nell'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate.
In particolare, in accoglimento dell'appello ed in riforma totale della sentenza n. 38450/2022 del Giudice di Pace di Napoli voglia il Tribunale adito rigetta- re la domanda proposta in primo grado da confermando Controparte_1
e dichiarando legittima la cartella di pagamento n. 071 2019 0120403152 000
e la pretesa creditoria oggetto della stessa.
Nel merito si evidenzia che ai fini del computo dei termini prescrizionali, biso- gna, ai sensi del comma 1 e 4 bis dell'art 68 D.L. 18/2020, considerare la so- spensione dei termini prescrizionali disposta con la richiamata disposizione normativa.
Pertanto, i termini della riscossione e della prescrizione dei crediti portati da
Cartelle di Pagamento sono stati sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre
2021.
Impugna e contesta, ancora una volta ogni domanda ed eccezione formulata ex adverso in quanto inammissibile ed infondata.
Chiede che la causa sia decisa, con rinuncia ai termini di legge.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio. Altresi presente per la resistente,
l'avv. Bartoli, il quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché inammissibile nonché infondato in fatto e diritto. Insiste per l'illegittimità della pretesa creditoria per tutte le ragioni già esposte nei propri scritti difensivi, dei quali chiede l'integrale accoglimento, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio con attribuzione allo scrivente difensore. Chiede che la causa sia riservata in decisione.
Il giudice
ORDINA la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
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I procuratori presenti richiamano le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riportano.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti ed all'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale al quale si allega.
È verbale 11,29
Il giudice Dott.ssa Miriam Valenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione mono- cratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la se- guente:
SENTENZA nella causa avente n. 4940/2023 R.G.; causa pendente tra:
, Cod. Fisc., P. IVA n. , in Parte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Zurino (C.F.
) in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il suo Studio in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Alveo Palomba n.
10, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dal-
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la legge al seguente indirizzo di posta elettronica:
[...]
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PARTE APPELLANTE
E
C.F. ; rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Nunzio Bartoli (C.F. , presso il cui Studio, in C.F._3
Napoli, alla Via San Tommaso d'Aquino n. 67 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti ed il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
PARTE APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato in data
08/10/2021, conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Controparte_1
Giudice di Pace di Napoli, l' (quale soggetto Parte_1 incaricato della riscossione mediante ruolo) e la (quale en- Controparte_2 te impositore) spiegando opposizione alla cartella n. 071 2019 0120403152, notificata in data 10/09/2021, per la parte concernente il credito per contrav- venzioni al codice della strada elevate nell'anno 2015 per l'importo totale di euro 3.124,42; al riguardo, deduceva l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire in via esecutiva stante la mancata notificazione degli atti prodromici alla cartella opposta, costituiti da ordinanze -ingiunzione per infra- zioni al codice della strada, deducendo la prescrizione del diritto di credito ma- turata antecedentemente alla data di notifica dell'opposta cartella.
Si costituiva l , eccependo l'inammissibilità e Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione, per il mancato decorso del termine di prescri- zione quinquennale del diritto di credito, in virtù della normativa emergenziale
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per Covid-19 e della conseguente sospensione dei termini delle procedure di notifica delle cartelle di pagamento.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 38450 depositata in cancelleria il 11/11/2022, il Giudice di Pace di Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., reputava la stessa ammissibile poi- ché tempestivamente proposta e, nel merito, accoglieva il ricorso annullando la cartella impugnata, condannando il solo agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 25/02/2023, l Parte_1
spiegava appello avverso la sentenza sopra indicata deducendo
[...]
l'erroneità della motivazione formulata dal giudice di primo grado e chieden- done l'integrale riforma, stante il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito iscritto a ruolo, in virtù della sospensione dei termi- ni di prescrizione introdotta dal Legislatore nel periodo emergenziale.
Con comparsa depositata in data 18/12/2023, si costituiva Parte_3
chiedendo rigettarsi l'appello proposto perché infondato in fatto e di-
[...] ritto, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione in favore del difensore antistatario.
La rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 19/12/2023, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo dichiarava la contumacia della e rinviava la cau- Controparte_2 sa per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25/02/2025.
All'udienza del 25/02/2025, il Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, per esigenze di ruolo, rinviava la causa all'udienza del 25/11/2025, nel corso della quale la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Osserva questo giudicante come L'ente della riscossione abbia richiesto la riforma della sentenza appellata in virtù del fatto che l'art. 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 ha disposto la sospensione dell'attività di riscossione e dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, da ultimo (in virtù del D.L.
n.99/2021) sino a tutto il 31.8.2021, con la conseguenza che i termini di pre-
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scrizione sarebbero stati ulteriormente sospesi nel periodo ricompreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, cosicché, all'atto dell'impugnazione della cartella di pagamento, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non sarebbe maturata alcuna prescrizione quinquennale del prodromico verbale di contravvenzione.
Invero, come correttamente dedotto da parte appellante, tra il giorno in cui
è stata accertata la notifica della sanzione amministrativa, ovvero il
07/11/2015 (come risulta dall'estratto di ruolo) e la data di ricezione della car- tella di pagamento impugnata, ossia il 10/09/2021, non è maturata alcuna prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, in quanto, l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) convertito dalla L. 27/2020, così come successivamente emendato, dispone che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 poi prorogato fino al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto - legge 31.05.2010
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art 12 del decreto legi- slativo del 24.09.2015 n. 159”.
Inoltre, l'art. 12 del decreto legislativo del 24.09.2015 n. 159 stabilisce che :“Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entra- te, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di li- quidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossio- ne”.
In ultimo, con il DL 20.10.2020 n. 129 (c.d. decreto Riscossione), entrato in vi- gore il 21.10.2020, sono state emanate ulteriori misure in materia di riscos- sione esattoriale, che riguardano principalmente l'aggiuntiva sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali, nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra ripor- tate disposizioni è connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, applicando la previsione di carattere generale di cui all'art 12 co 21
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D.Lgs. n. 159/2015 (proroga dei termini di decadenza e prescrizione pari al periodo di sospensione dei versamenti), poiché è stata disposta la sospensione dei versamenti dall'08.03.2020 al 31.8.2021, il periodo di prescrizione è sospeso per 542 giorni.
Sulla dibattuta questione dell'ambito di applicabilità della sopra indicata nor- mativa, la svolta definitiva è arrivata con l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di cassazione che si è pronunciata, per la prima volta,
a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferi- mento a crediti di natura extratributaria. La decisione fornisce comunque una indicazione interpretativa di rilievo sulla portata applicativa della disciplina emergenziale.
Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'
[...]
, affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltan- Controparte_3 to per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generaliz- zato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da Covid-19.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del
D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve conside- rarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ri- cadono all'interno del periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 ma, per così dire,
“congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Con tale provvedimento, la
Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendolo a casi speci- fici di accertamento fiscale.
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La Cassazione ha quindi avallato la tesi secondo la quale il termine per l'accertamento, se ancora pendente durante il periodo emergenziale, subisce una sospensione automatica di ottantacinque giorni per effetto della legge. In pratica, ogni volta che il Fisco avrebbe potuto teoricamente notificare un atto di accertamento perché non era ancora scaduto il relativo termine, quel termi- ne ha smesso di decorrere dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale interruzione va poi sommata alla scadenza ordinaria del 31 dicembre prevista per gli accer- tamenti, con la conseguenza che lo slittamento si è riverberato, come un effet- to “a cascata”, anche sulle annualità successive al 2020.
Pertanto, tenendo conto che tra la data in cui sono state accertate le contrav- venzioni (07/11/2015) e la data di inizio della sospensione (08.03.2020) sono trascorsi 1613 giorni e che tra la data di fine sospensione (31.08.2021) e la da- ta di notifica dell'opposta cartella di pagamento nr. 071 2019 01 20403152
(10.09.2021) sono trascorsi 10 giorni, per un totale di 1623 giorni, il termine di prescrizione quinquennale (giorni 1825) alla data di notifica della cartella di pagamento, non si era verificato.
§ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve es- sere accolto e la sentenza gravata va riformata, anche con riferimento alla sta- tuizione sulle spese (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ord. 14 ottobre 2013, n. 23226).
Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile
2013, n. 8215).
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato suggeriscono l'integrale com- pensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello nei termini di cui in motivazione e per l'effetto:
• RIFORMA la sentenza 38450 depositata il 11/11/2022 e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di n. 38450/2022, revocando la statuizione sulle spese;
• RIGETTA l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_4
[... ;
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• COMPENSA fra le parti le spese del doppio grado giudizio, con il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di con- danna in primo grado di ripetere quanto versato
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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