Decreto ingiuntivo 12 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto ingiuntivo 12/08/2021, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/08/2021
N. 00445/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00834/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 834 del 2021, proposto da
Comune di Teolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per il pagamento
della somma di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) oltre interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo, per il contributo straordinario riferito all’area/immobile in proprietà, nonché di spese legali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Visto il ricorso del Comune di Teolo per ingiunzione al pagamento del contributo straordinario di euro 300.000,00, dovuto da AN S.r.l. a termini dell'accordo pubblico privato dell'11 dicembre 2018;
Considerato che l'accordo è stato adempiuto dal Comune mediante approvazione di variante al Piano Interventi in data 30 ottobre 2019;
Considerato altresì che il termine per il pagamento del contributo perequativo da parte di AN è scaduto il 7 febbraio 2020, e che eventuali fatti estintivi allo stato non noti potranno sempre essere opposti in sede cognitoria;
Ritenuto che il credito è assistito da prova scritta ed è certo, liquido ed esigibile, per cui ricorrono i presupposti per l'emissione di decreto ingiuntivo ex art 634 e ss. del C.p.c.;
Ritenuto invece che i documenti allegati dal Comune sub 8 e sub 10 non valgano quale riconoscimento del debito per cui è ricorso, il primo siccome riferito agli oneri di urbanizzazione e non al contributo perequativo ( cespiti tenuti ben distinti nell' accordo), e il secondo perchè non sottoscritto nè certificato nella provenienza; mentre il fallimento dell' istituto garante è circostanza asintomatica in ordine alla solvibilità del debitore e quindi al pericolo nel ritardo, per cui non ricorrono le condizioni ex art. 642 C.p.c. per concedere la provvisoria esecuzione.
P.Q.M.
Ingiunge a AN S.r.l. il pagamento in favore del Comune di Teolo della somma di € 300.000,00 (euro trecentomila/00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di causa nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) e accessori di legge, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni dalla notificazione del presente decreto.
Nello stesso termine è ammessa opposizione al presente decreto da parte del debitore ingiunto.
Così deciso in Venezia il giorno
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO