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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/04/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43683 del R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa nel termine di trenta giorni successivo alla discussione orale del 14.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IVA_1
avv. Diego Barbarito;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Neglia;
CP_1 C.F._1
RESISTENTE
Oggetto: rilascio immobile e pagamento.
CONCLUSIONI
Per la cooperativa ricorrente:
- Dichiarare l'occupazione senza titolo con condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento di €
9.741,05 oltre compensi ed esborsi;
Per il resistente:
- Nulla osserva.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La premesso che la (oggi Controparte_2 Controparte_3
a seguito di fusione) in data 17.12.2009 stipulava con il Sig. Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 3 un contratto di assegnazione in godimento relativo all'alloggio sociale n. 39 sito presso la scala CP_1
D, piano primo, di mq 48,41, dello stabile sito in Milano, Via Taormina n. 11/D, che dal 2019 il Pt_2
non corrispondeva i canoni di godimento e le spese relative al suddetto appartamento, che pertanto la in data 21.02.2022 deliberava la sua esclusione da socio ai sensi dell'art. 12, comma 1, Parte_1
lett. c), dello Statuto Sociale ed annotava il relativo provvedimento nel libro soci, che con lettera raccomandata del 09.03.2022 comunicava l'esclusione al che non impugnava la delibera, che la Pt_2
morosità ammontava ad € 8.912,43, che aveva esperito la mediazione senza esito, chiedeva di accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo e, conseguentemente, di condannare all'immediato CP_4
rilascio dei locali ed al pagamento dell'importo di € 8.912,43, a titolo di canoni di godimento, indennità
di occupazione senza titolo e spese accessorie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, non contestava la domanda. CP_4
All'udienza del 14.03.2025 all'esito della discussione orale il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c..
La domanda è fondata e dev'essere pertanto accolta nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi pacifica la qualità in capo a di socio assegnatario in godimento CP_4
dell'alloggio sociale n. 39 sito presso la scala D, piano primo, di mq 48,41, dello stabile sito in Milano,
Via Taormina n. 11/D, che peraltro trova un preciso riscontro nell'atto di assegnazione di cui all'allegato 2.
Tanto premesso, dev'essere accolta la domanda di condanna al rilascio dell'immobile atteso che con delibera del 21 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa ha deliberato la sua esclusione da socio della cooperativa ai sensi degli articoli 12 comma 1-c) dello Statuto sociale per morosità nel versamento degli importi dovuti, ed ha altresì comunicato la delibera di espulsione in data 09.03.2022. spedita in data 11.03.2022 e consegnata il 14.03.2023.
Al riguardo va infatti osservato che la società Cooperativa ha prodotto la raccomandata A.R. che comunicava l'intervenuta delibera di espulsione da socio spedita in data 11.03.2022 e consegnata in data 14.03.2022 mentre costituitosi in giudizio non ha contestato in alcun modo l'assunto CP_4
attoreo e non ha in particolare allegato né dimostrato di avere titolo a continuare a godere pagina 2 di 3 dell'appartamento e di vare corrisposto le somme azionate, pur essendo gravato dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
In base a tali considerazioni, dunque, dev'essere dichiarata l'occupazione senza titolo e CP_4
dev'essere condannato al rilascio dell'immobile ed al pagamento di € 9.741,05 a titolo di canoni di godimento, indennità di occupazione e spese, per come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda per l'effetto dichiara che occupa senza titolo l'alloggio sociale CP_5
n. 39 in oggetto sito presso la scala D, piano primo, di mq 48,41, dello stabile sito in Milano, Via
Taormina n. 11/D;
- condanna al rilascio dell'alloggio libero di persone e cose, al pagamento dei canoni di CP_5
godimento, indennità di occupazione e spese nella misura di € 9.741,05 ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 294,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre € 255,00 per rimborso forfetario, € 78,20 per c.p.a. ed € 447,30 per IVA, se dovuta.
Milano, 5 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43683 del R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa nel termine di trenta giorni successivo alla discussione orale del 14.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IVA_1
avv. Diego Barbarito;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Neglia;
CP_1 C.F._1
RESISTENTE
Oggetto: rilascio immobile e pagamento.
CONCLUSIONI
Per la cooperativa ricorrente:
- Dichiarare l'occupazione senza titolo con condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento di €
9.741,05 oltre compensi ed esborsi;
Per il resistente:
- Nulla osserva.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La premesso che la (oggi Controparte_2 Controparte_3
a seguito di fusione) in data 17.12.2009 stipulava con il Sig. Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 3 un contratto di assegnazione in godimento relativo all'alloggio sociale n. 39 sito presso la scala CP_1
D, piano primo, di mq 48,41, dello stabile sito in Milano, Via Taormina n. 11/D, che dal 2019 il Pt_2
non corrispondeva i canoni di godimento e le spese relative al suddetto appartamento, che pertanto la in data 21.02.2022 deliberava la sua esclusione da socio ai sensi dell'art. 12, comma 1, Parte_1
lett. c), dello Statuto Sociale ed annotava il relativo provvedimento nel libro soci, che con lettera raccomandata del 09.03.2022 comunicava l'esclusione al che non impugnava la delibera, che la Pt_2
morosità ammontava ad € 8.912,43, che aveva esperito la mediazione senza esito, chiedeva di accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo e, conseguentemente, di condannare all'immediato CP_4
rilascio dei locali ed al pagamento dell'importo di € 8.912,43, a titolo di canoni di godimento, indennità
di occupazione senza titolo e spese accessorie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, non contestava la domanda. CP_4
All'udienza del 14.03.2025 all'esito della discussione orale il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c..
La domanda è fondata e dev'essere pertanto accolta nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi pacifica la qualità in capo a di socio assegnatario in godimento CP_4
dell'alloggio sociale n. 39 sito presso la scala D, piano primo, di mq 48,41, dello stabile sito in Milano,
Via Taormina n. 11/D, che peraltro trova un preciso riscontro nell'atto di assegnazione di cui all'allegato 2.
Tanto premesso, dev'essere accolta la domanda di condanna al rilascio dell'immobile atteso che con delibera del 21 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa ha deliberato la sua esclusione da socio della cooperativa ai sensi degli articoli 12 comma 1-c) dello Statuto sociale per morosità nel versamento degli importi dovuti, ed ha altresì comunicato la delibera di espulsione in data 09.03.2022. spedita in data 11.03.2022 e consegnata il 14.03.2023.
Al riguardo va infatti osservato che la società Cooperativa ha prodotto la raccomandata A.R. che comunicava l'intervenuta delibera di espulsione da socio spedita in data 11.03.2022 e consegnata in data 14.03.2022 mentre costituitosi in giudizio non ha contestato in alcun modo l'assunto CP_4
attoreo e non ha in particolare allegato né dimostrato di avere titolo a continuare a godere pagina 2 di 3 dell'appartamento e di vare corrisposto le somme azionate, pur essendo gravato dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
In base a tali considerazioni, dunque, dev'essere dichiarata l'occupazione senza titolo e CP_4
dev'essere condannato al rilascio dell'immobile ed al pagamento di € 9.741,05 a titolo di canoni di godimento, indennità di occupazione e spese, per come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda per l'effetto dichiara che occupa senza titolo l'alloggio sociale CP_5
n. 39 in oggetto sito presso la scala D, piano primo, di mq 48,41, dello stabile sito in Milano, Via
Taormina n. 11/D;
- condanna al rilascio dell'alloggio libero di persone e cose, al pagamento dei canoni di CP_5
godimento, indennità di occupazione e spese nella misura di € 9.741,05 ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 294,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre € 255,00 per rimborso forfetario, € 78,20 per c.p.a. ed € 447,30 per IVA, se dovuta.
Milano, 5 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3