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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3573/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3573/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Saverio Maria Parte_1 C.F._1
Raspa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Gasperina (CZ), alla via Santa Caterina n. 34
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RA De Barberis, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Soverato, al Corso Umberto I n. 70
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “(…) ritenere rinunciata dalla ricorrente la domanda di assegnazione della casa coniugale;
porre a carico di il pagamento di un Controparte_1 assegno mensile divorzile di € 50,00; porre a carico della controparte le spese e competenze di lite”; per parte resistente: “si chiede che l'adito Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia disporre come segue: per quanto attiene l'assegno divorzile e di divisione dei beni, rigettare le richieste della ricorrente per le motivazioni ampiamente dedotte e disporre che nulla è dovuto da parte del CP_1 alla a titolo di assegno divorzile. Inoltre, rigettare la richiesta di assegnazione della casa Pt_1 coniugale in via esclusiva alla IG.ra , previa compensazione di presunti ed inesistenti crediti Pt_1 vantati dalla stessa, considerato che, oltre a non ricorrere i presupposti per come illustrato nella memoria costitutiva, inoltre la è proprietaria in via esclusiva di altro appartamento in Pt_1
MO Lido ove la stessa può fissare la propria residenza, e tanto a differenza del che, CP_1 per poter soddisfare le proprie esigenze abitative compatibilmente con le proprie risorse economiche,
è stato costretto a prendere in locazione altro appartamento in Gagliato lontano da Soverato che costituisce il proprio centro di interessi. Per tali motivazioni si chiede che la casa in Davoli, già abitazione coniugale, sia assegnata in uso in via esclusiva al IG. per il P.M.: “visto”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 16 luglio 2024, chiedeva che il Tribunale dichiarasse Parte_1 cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato con in data 27.08.1978, Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Soverato al n. 6, parte II, serie A.
A tal fine, rappresentava di aver contratto matrimonio con e che dal Controparte_1 matrimonio erano nati tre figli, (1979, Operatrice Socio-Sanitaria), (1980, Per_1 Per_2 disoccupato) e (1990, Infermiera); dichiarava che i coniugi si erano separati Persona_3 giudizialmente, con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2689 del 23.10.2013, che disponeva: “a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
b) Parte_1 Controparte_1 assegna la casa coniugale sita in Davoli via B. Telesio n.9 a che vi abiterà assieme Parte_1 alla figlia c) prende atto della volontà delle parti di lasciare in assegnazione a Per_3 [...]
il garage sito in Davoli via Telesio;
d) pone a carico di Controparte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma di € 300 mensili, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT – FOI di cui € 100 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate”. Per_3
Chiedeva che venissero dichiarati cessati gli effetti del matrimonio e di porre a carico del un CP_1 assegno divorzile, da determinare in euro 300,00 mensili;
chiedeva, altresì, di disporre la divisione dei beni immobili in comunione;
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. In data 13 marzo 2025, si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di divisione dei beni in comunione e chiedeva di rigettare la richiesta di assegno divorzile.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 17 aprile 2025, il giudice istruttore, sentite le parti, dichiarava inammissibile la domanda di divisione di immobili e, vista la concorde richiesta delle parti di pronuncia sullo status, rimetteva al collegio la causa per la decisone.
In data 19/06/2025, veniva pubblicata sentenza non definitiva, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In pari data, veniva depositata ordinanza, con la quale la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti e veniva posto a carico di - in via provvisoria ex art. 473bis.22 co. I c.p.c. - l'onere di Controparte_1 versamento di un assegno periodico di 200,00 euro in favore di , da versarsi entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Sul punto, l'ordinanza, in via provvisoria ed in attesa della documentazione reddituale ex art. 473bis.12 co. 3 lettera c) c.p.c., motivava come di seguito esposto: “rilevato che la ricorrente ha chiesto di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento in misura non inferiore ad euro
300,00 mensili, con rivalutazione secondo l'indice ISTAT;
rilevato che il resistente ha chiesto il rigetto di detta domanda;
ritenuto che
non appaiono sussistere i presupposti per riconoscere la componente assistenziale di detto assegno (che trova applicazione nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive, cfr. Cass. Civ. n. 35434/2023), atteso che dagli atti di causa risulta che la ricorrente sia comproprietaria, unitamente al resistente, di un appartamento sito in Davoli, alla via B. Telesio, e di un Garage, posto nella stessa via, immobili dei quali la ricorrente chiedeva la divisione nel presente giudizio – con domanda dichiarata inammissibilmente introdotta nel presente giudizio di divorzio con verbale del 17 aprile 2025 -, chiedendo l'assegnazione dell'appartamento e mostrandosi disponibile al pagamento dell'eventuale conguaglio e risultando, inoltre, percettrice di un assegno
INPS, seppure di modesta entità; ritenuto, tuttavia, che, in via provvisoria, si possa stabilire un assegno di mantenimento, valorizzando la funzione compensativo-perequativa dello stesso;
ciò considerando, in primo luogo, che sussiste uno squilibrio tra i redditi percepiti dalle parti;
rilevato,
a tal proposito, che la ricorrente ha dichiarato di percepire dall'INPS, dall'1.7.2024, il trattamento pensionistico cd “sociale” pari ad € 320 mensili, mentre il resistente ha dichiarato di godere di una pensione INPS per invalidità di € 300,00 circa e di un assegno di pensione di anzianità di € 1.100,00 netti circa e tanto tenuto conto delle trattenute dovute al pagamento delle finanziarie in corso e delle due assegnazioni somme disposte dal Giudice delle Esecuzioni ed esattamente una a saldo degli arretrati dell'assegno di mantenimento e l'altra a saldo degli oneri condominiali;
rilevato che, a far data dalla sentenza di separazione, la ricorrente abita nella casa coniugale che le veniva assegnata, mentre il resistente paga un canone di affitto che ha dichiarato ammontare in euro 150,00; ciò premesso, vanno evidenziati, da un lato, la durata del matrimonio e, dall'altro, la nascita di tre figli, che rilevano nei termini che seguono;
seppur in mancanza di prove in tal senso, si presume che la crescita di tre figli abbia richiesto un contributo rilevante alla vita familiare, in termini di lavoro domestico, da parte della;
va valorizzata, poi, la lunga durata del matrimonio, essendo Pt_1 intervenuta la separazione dopo 35 anni;
va, infine, evidenziato che la ha dichiarato di essere, Pt_2 allo stato, disoccupata e ha allegato, nell'atto introduttivo, di aver svolto, dal momento della separazione, i più disparati lavori, precariamente e senza mai essere regolarmente assunta, mostrando di aver tentato un inserimento nel mondo del lavoro a seguito della separazione, che la ha portata, tuttavia, solo a lavori precari, tali da non darle un diritto alla pensione;
va osservato che, ad oggi, l'inserimento nel mondo del lavoro della ricorrente risulta molto difficile, a causa dell'età della ricorrente, la quale ha settant'anni, e della mancanza di una formazione specifica della stessa;
per quanto osservato, appaiono sussistere i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento, nella sua componente compensativo-perequativa; nella determinazione del quantum, va tenuto conto del dato per cui, a partire dal 2013, anno della sentenza di separazione, la ricorrente ha percepito assegno di separazione nella misura di 200,00 €, che ha contribuito a svolgere una funzione compensativa, soprattutto in mancanza di allegazione da parte della ricorrente di elementi specifici da cui dedurre la rilevanza del contributo della donna alla formazione del patrimonio comune;
alla luce di tutti questi dati, si ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento, da porre a carico del resistente, nella misura di 200,00 €”.
Con la medesima ordinanza del 17 giugno 2025 (dep. in data 19 giugno 2025), il Collegio invitava le parti a produrre la documentazione prescritta dall'art. 473bis.12 co. 3 lettera c) c.p.c., fissando udienza per la verifica della produzione della documentazione richiesta e per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Nel precisare le proprie conclusioni, parte ricorrente modificava la domanda di assegno divorzile, chiedendo che venisse disposto nella misura di 50,00 € mensili e, nella comparsa conclusionale, definiva simbolica la misura indicata e funzionale a non far perdere alla ricorrente i diritti sulla parziale reversibilità del trattamento pensionistico dell'ex coniuge in caso di premorienza.
**** Osserva preliminarmente il Tribunale che - essendo stata già pronunciata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed essendo stata dichiarata inammissibile la domanda di divisione - è chiamato a pronunciarsi solo sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, nonché a disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , attesa l'assenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente Pt_1 autosufficienti.
Va premesso, in punto di diritto, sulla domanda di assegno divorzile, che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto, ormai consolidati, espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, la quale, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, rendendo necessario, per il suo riconoscimento,
l'accertamento, da condurre con una valutazione concreta ed effettiva, dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Dunque, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, come già osservato con ordinanza in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, non sussistono i presupposti per riconoscere la componente assistenziale di detto assegno (che trova applicazione nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive, cfr. Cass.
Civ. n. 35434/2023), atteso che dagli atti di causa risulta che la ricorrente sia comproprietaria, unitamente al resistente, di un appartamento sito in Davoli, alla via B. Telesio, e di un Garage, posto nella stessa via, immobili dei quali la ricorrente chiedeva la divisione nel presente giudizio – con domanda dichiarata inammissibilmente introdotta nel presente giudizio di divorzio con verbale del
17 aprile 2025 -, chiedendo l'assegnazione dell'appartamento e mostrandosi disponibile al pagamento dell'eventuale conguaglio e risultando, inoltre, percettrice di un assegno INPS, seppure di modesta entità.
Ritiene il Collegio che non ricorrano neppure i presupposti per riconoscere la componente perequativo-compensativa di detto assegno.
Sul punto, va evidenziato che non appare possibile una comparazione delle condizioni economiche delle parti, atteso che parte ricorrente non ha prodotto la documentazione reddituale di cui all'art. 473bis.12 co. III espressamente richiesta, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., dal Collegio.
Questa condotta va valutata ai sensi dell'art. 473bis.18 e 116 co. 2 c.p.c., unitamente alle deduzioni di parte resistente, che sostiene, nella comparsa conclusionale, che la resistente avrebbe taciuto non solo sul fatto di avere redditi maggiori rispetto a quanto illustrato nel ricorso, ma anche di essere proprietaria in via esclusiva di un'abitazione sita nel comune di MO (oltre ad essere comproprietaria in pari quota con il dell'appartamento sito in Davoli, già adibito ad CP_1 abitazione coniugale), nonché alla condotta processuale della resistente, la quale, precisare le proprie conclusioni, modificava la domanda di assegno divorzile, chiedendo che venisse disposto nella misura di 50,00 € mensili e, nella comparsa conclusionale, definiva “simbolica” la misura indicata e funzionale a non far perdere alla ricorrente i diritti sulla parziale reversibilità del trattamento pensionistico dell'ex coniuge in caso di premorienza. Questi elementi vengono complessivamente valutati per ritenere che non sia provata una disparità tra le situazioni patrimoniali delle parti tale da giustificare la previsione di un assegno in favore della ricorrente.
Per tali ragioni, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Va, inoltre, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla , attesa l'assenza di Pt_1 figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Tenuto conto della natura del giudizio, della non opposizione alla domanda di divorzio e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dopo la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
3) dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3573/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Saverio Maria Parte_1 C.F._1
Raspa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Gasperina (CZ), alla via Santa Caterina n. 34
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RA De Barberis, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Soverato, al Corso Umberto I n. 70
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “(…) ritenere rinunciata dalla ricorrente la domanda di assegnazione della casa coniugale;
porre a carico di il pagamento di un Controparte_1 assegno mensile divorzile di € 50,00; porre a carico della controparte le spese e competenze di lite”; per parte resistente: “si chiede che l'adito Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia disporre come segue: per quanto attiene l'assegno divorzile e di divisione dei beni, rigettare le richieste della ricorrente per le motivazioni ampiamente dedotte e disporre che nulla è dovuto da parte del CP_1 alla a titolo di assegno divorzile. Inoltre, rigettare la richiesta di assegnazione della casa Pt_1 coniugale in via esclusiva alla IG.ra , previa compensazione di presunti ed inesistenti crediti Pt_1 vantati dalla stessa, considerato che, oltre a non ricorrere i presupposti per come illustrato nella memoria costitutiva, inoltre la è proprietaria in via esclusiva di altro appartamento in Pt_1
MO Lido ove la stessa può fissare la propria residenza, e tanto a differenza del che, CP_1 per poter soddisfare le proprie esigenze abitative compatibilmente con le proprie risorse economiche,
è stato costretto a prendere in locazione altro appartamento in Gagliato lontano da Soverato che costituisce il proprio centro di interessi. Per tali motivazioni si chiede che la casa in Davoli, già abitazione coniugale, sia assegnata in uso in via esclusiva al IG. per il P.M.: “visto”. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 16 luglio 2024, chiedeva che il Tribunale dichiarasse Parte_1 cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato con in data 27.08.1978, Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Soverato al n. 6, parte II, serie A.
A tal fine, rappresentava di aver contratto matrimonio con e che dal Controparte_1 matrimonio erano nati tre figli, (1979, Operatrice Socio-Sanitaria), (1980, Per_1 Per_2 disoccupato) e (1990, Infermiera); dichiarava che i coniugi si erano separati Persona_3 giudizialmente, con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2689 del 23.10.2013, che disponeva: “a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
b) Parte_1 Controparte_1 assegna la casa coniugale sita in Davoli via B. Telesio n.9 a che vi abiterà assieme Parte_1 alla figlia c) prende atto della volontà delle parti di lasciare in assegnazione a Per_3 [...]
il garage sito in Davoli via Telesio;
d) pone a carico di Controparte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma di € 300 mensili, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT – FOI di cui € 100 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate”. Per_3
Chiedeva che venissero dichiarati cessati gli effetti del matrimonio e di porre a carico del un CP_1 assegno divorzile, da determinare in euro 300,00 mensili;
chiedeva, altresì, di disporre la divisione dei beni immobili in comunione;
il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. In data 13 marzo 2025, si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di divisione dei beni in comunione e chiedeva di rigettare la richiesta di assegno divorzile.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 17 aprile 2025, il giudice istruttore, sentite le parti, dichiarava inammissibile la domanda di divisione di immobili e, vista la concorde richiesta delle parti di pronuncia sullo status, rimetteva al collegio la causa per la decisone.
In data 19/06/2025, veniva pubblicata sentenza non definitiva, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In pari data, veniva depositata ordinanza, con la quale la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti e veniva posto a carico di - in via provvisoria ex art. 473bis.22 co. I c.p.c. - l'onere di Controparte_1 versamento di un assegno periodico di 200,00 euro in favore di , da versarsi entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Sul punto, l'ordinanza, in via provvisoria ed in attesa della documentazione reddituale ex art. 473bis.12 co. 3 lettera c) c.p.c., motivava come di seguito esposto: “rilevato che la ricorrente ha chiesto di riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento in misura non inferiore ad euro
300,00 mensili, con rivalutazione secondo l'indice ISTAT;
rilevato che il resistente ha chiesto il rigetto di detta domanda;
ritenuto che
non appaiono sussistere i presupposti per riconoscere la componente assistenziale di detto assegno (che trova applicazione nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive, cfr. Cass. Civ. n. 35434/2023), atteso che dagli atti di causa risulta che la ricorrente sia comproprietaria, unitamente al resistente, di un appartamento sito in Davoli, alla via B. Telesio, e di un Garage, posto nella stessa via, immobili dei quali la ricorrente chiedeva la divisione nel presente giudizio – con domanda dichiarata inammissibilmente introdotta nel presente giudizio di divorzio con verbale del 17 aprile 2025 -, chiedendo l'assegnazione dell'appartamento e mostrandosi disponibile al pagamento dell'eventuale conguaglio e risultando, inoltre, percettrice di un assegno
INPS, seppure di modesta entità; ritenuto, tuttavia, che, in via provvisoria, si possa stabilire un assegno di mantenimento, valorizzando la funzione compensativo-perequativa dello stesso;
ciò considerando, in primo luogo, che sussiste uno squilibrio tra i redditi percepiti dalle parti;
rilevato,
a tal proposito, che la ricorrente ha dichiarato di percepire dall'INPS, dall'1.7.2024, il trattamento pensionistico cd “sociale” pari ad € 320 mensili, mentre il resistente ha dichiarato di godere di una pensione INPS per invalidità di € 300,00 circa e di un assegno di pensione di anzianità di € 1.100,00 netti circa e tanto tenuto conto delle trattenute dovute al pagamento delle finanziarie in corso e delle due assegnazioni somme disposte dal Giudice delle Esecuzioni ed esattamente una a saldo degli arretrati dell'assegno di mantenimento e l'altra a saldo degli oneri condominiali;
rilevato che, a far data dalla sentenza di separazione, la ricorrente abita nella casa coniugale che le veniva assegnata, mentre il resistente paga un canone di affitto che ha dichiarato ammontare in euro 150,00; ciò premesso, vanno evidenziati, da un lato, la durata del matrimonio e, dall'altro, la nascita di tre figli, che rilevano nei termini che seguono;
seppur in mancanza di prove in tal senso, si presume che la crescita di tre figli abbia richiesto un contributo rilevante alla vita familiare, in termini di lavoro domestico, da parte della;
va valorizzata, poi, la lunga durata del matrimonio, essendo Pt_1 intervenuta la separazione dopo 35 anni;
va, infine, evidenziato che la ha dichiarato di essere, Pt_2 allo stato, disoccupata e ha allegato, nell'atto introduttivo, di aver svolto, dal momento della separazione, i più disparati lavori, precariamente e senza mai essere regolarmente assunta, mostrando di aver tentato un inserimento nel mondo del lavoro a seguito della separazione, che la ha portata, tuttavia, solo a lavori precari, tali da non darle un diritto alla pensione;
va osservato che, ad oggi, l'inserimento nel mondo del lavoro della ricorrente risulta molto difficile, a causa dell'età della ricorrente, la quale ha settant'anni, e della mancanza di una formazione specifica della stessa;
per quanto osservato, appaiono sussistere i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento, nella sua componente compensativo-perequativa; nella determinazione del quantum, va tenuto conto del dato per cui, a partire dal 2013, anno della sentenza di separazione, la ricorrente ha percepito assegno di separazione nella misura di 200,00 €, che ha contribuito a svolgere una funzione compensativa, soprattutto in mancanza di allegazione da parte della ricorrente di elementi specifici da cui dedurre la rilevanza del contributo della donna alla formazione del patrimonio comune;
alla luce di tutti questi dati, si ritiene equo determinare l'assegno di mantenimento, da porre a carico del resistente, nella misura di 200,00 €”.
Con la medesima ordinanza del 17 giugno 2025 (dep. in data 19 giugno 2025), il Collegio invitava le parti a produrre la documentazione prescritta dall'art. 473bis.12 co. 3 lettera c) c.p.c., fissando udienza per la verifica della produzione della documentazione richiesta e per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Nel precisare le proprie conclusioni, parte ricorrente modificava la domanda di assegno divorzile, chiedendo che venisse disposto nella misura di 50,00 € mensili e, nella comparsa conclusionale, definiva simbolica la misura indicata e funzionale a non far perdere alla ricorrente i diritti sulla parziale reversibilità del trattamento pensionistico dell'ex coniuge in caso di premorienza.
**** Osserva preliminarmente il Tribunale che - essendo stata già pronunciata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed essendo stata dichiarata inammissibile la domanda di divisione - è chiamato a pronunciarsi solo sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, nonché a disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla , attesa l'assenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente Pt_1 autosufficienti.
Va premesso, in punto di diritto, sulla domanda di assegno divorzile, che questo Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto, ormai consolidati, espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 18287 del 11/07/2018, la quale, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, rendendo necessario, per il suo riconoscimento,
l'accertamento, da condurre con una valutazione concreta ed effettiva, dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Dunque, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che hanno poi trovato applicazione nella giurisprudenza successiva di merito e di legittimità, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, occorre effettuare una valutazione che <partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro>>. La comparazione delle condizioni dei coniugi è, dunque, solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Applicando i principi esposti al caso in esame, come già osservato con ordinanza in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, non sussistono i presupposti per riconoscere la componente assistenziale di detto assegno (che trova applicazione nel caso in cui il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non possa procurarseli per ragioni oggettive, cfr. Cass.
Civ. n. 35434/2023), atteso che dagli atti di causa risulta che la ricorrente sia comproprietaria, unitamente al resistente, di un appartamento sito in Davoli, alla via B. Telesio, e di un Garage, posto nella stessa via, immobili dei quali la ricorrente chiedeva la divisione nel presente giudizio – con domanda dichiarata inammissibilmente introdotta nel presente giudizio di divorzio con verbale del
17 aprile 2025 -, chiedendo l'assegnazione dell'appartamento e mostrandosi disponibile al pagamento dell'eventuale conguaglio e risultando, inoltre, percettrice di un assegno INPS, seppure di modesta entità.
Ritiene il Collegio che non ricorrano neppure i presupposti per riconoscere la componente perequativo-compensativa di detto assegno.
Sul punto, va evidenziato che non appare possibile una comparazione delle condizioni economiche delle parti, atteso che parte ricorrente non ha prodotto la documentazione reddituale di cui all'art. 473bis.12 co. III espressamente richiesta, con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., dal Collegio.
Questa condotta va valutata ai sensi dell'art. 473bis.18 e 116 co. 2 c.p.c., unitamente alle deduzioni di parte resistente, che sostiene, nella comparsa conclusionale, che la resistente avrebbe taciuto non solo sul fatto di avere redditi maggiori rispetto a quanto illustrato nel ricorso, ma anche di essere proprietaria in via esclusiva di un'abitazione sita nel comune di MO (oltre ad essere comproprietaria in pari quota con il dell'appartamento sito in Davoli, già adibito ad CP_1 abitazione coniugale), nonché alla condotta processuale della resistente, la quale, precisare le proprie conclusioni, modificava la domanda di assegno divorzile, chiedendo che venisse disposto nella misura di 50,00 € mensili e, nella comparsa conclusionale, definiva “simbolica” la misura indicata e funzionale a non far perdere alla ricorrente i diritti sulla parziale reversibilità del trattamento pensionistico dell'ex coniuge in caso di premorienza. Questi elementi vengono complessivamente valutati per ritenere che non sia provata una disparità tra le situazioni patrimoniali delle parti tale da giustificare la previsione di un assegno in favore della ricorrente.
Per tali ragioni, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Va, inoltre, disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla , attesa l'assenza di Pt_1 figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Tenuto conto della natura del giudizio, della non opposizione alla domanda di divorzio e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dopo la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
3) dichiara compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo