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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 867/2024
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 24/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo Giaccari e Parte_1
ME ZI
- Appellante -
e
partita IVA n. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
ER IC
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, sez. lavoro n. 1329/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Frosinone, Parte_1 sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità, invalidità
e/o inefficacia del licenziamento intimatogli dalla società AeA spa il 7 marzo 1 2022, a seguito di contestazione disciplinare del 16 febbraio 2022.
2. Il ricorrente esponeva di essere stato assunto il 19 settembre 2016 da AeA
SP (società che operava nel settore della realizzazione e gestione di impianti di depurazione civile ed industriale) con contratto a tempo indeterminato, inizialmente come impiegato tecnico (8° livello) e successivamente inquadrato dal 1° gennaio 2019 al livello Q del CCNL Fise con mansioni di Direttore Tecnico Commerciale;
di aver ricevuto lettera di contestazione disciplinare del 16.2.2022 ivi riportata e trascritta;
eccepiva, in via preliminare, la tardività della contestazione e la violazione del principio di immediatezza di cui all'art. 7 L. 300/1970, facendo la stessa riferimento all'Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali di cui la società era venuta a conoscenza in data 23.9.2021, laddove la contestazione era stata notificata ben cinque mesi dopo la notizia del presunto illecito disciplinare.
Nel merito il ricorrente deduceva che secondo la contestazione disciplinare
- derivata da quella del Gip di Cassino – lo stesso sarebbe responsabile del concorso omissivo nel reato di inquinamento ambientale (commesso da altri soggetti), leggendosi nel provvedimento che il medesimo, unitamente ad altri indagati, pur assumendo con i loro ruoli l'obbligo di impedire l'evento, omettevano di adottare le necessarie cautele e gli opportuni provvedimenti, cagionando la compromissione del “Rio ”; che si contestava Pt_2 all'esponente di aver omesso di attivarsi e aver adottato gli opportuni provvedimenti, pur essendo a conoscenza che la fonte dell'inquinamento derivasse dalla Cartiera NO DE ME;
sosteneva, al riguardo, di non rivestire una posizione di garanzia, quale titolare di poteri ed obblighi che gli consentivano di attivarsi onde evitale la lesione del bene giuridico garantito;
che l'impianto di depurazione è di proprietà del CP_2 [...]
ON
), gestito solo dal 2017 da , e che gli unici ONroparte_3 rapporti contrattuali esistenti con la NO DE ME fanno capo al CP_2 stesso, che si era impegnato alla gestione dei reflui derivanti dall'attività ON produttiva della Cartiera, in cambio di un corrispettivo;
che la è subentrata nella gestione del depurato dal 2017, quando il contratto tra il
2 e la NO DE ME che prevedeva la possibilità di scaricare oltre i CP_2 limiti tabellari era già stato stipulato;
che l'impianto è in grado di depurare correttamente se vengono rispettati i limiti previsti dalla legge e/o quelli di deroga previsti dal contratto e che il problema sussiste quando si superano tali limiti derogatori, in quanto in tal caso l'impianto non è in grado di depurare regolarmente, ma che alcuna responsabilità può essere attribuita ON alla ed allo stesso;
di non essere amministratore di fatto della società - bensì di avere svolto esclusivamente funzioni di coordinamento, senza alcuna competenza sull'impianto di Villa AN LU - e che la contestazione non specificava quale condotta avrebbe dovuto tenere.
Il ricorrente allegava, inoltre, che nel corso del 2020 la società e lo stesso ricorrente avevano inoltrato 43 denunce di scarico anomalo;
infine,
l'ingegnere lamentava la violazione del CCNL applicato al rapporto, che avrebbe ammesso il licenziamento solo in ipotesi tassative non riscontrabili nel caso di specie, deducendo altresì la violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione irrogata e il fatto contestato.
3.Costituitasi in giudizio, la società AEA s.p.a. (partita IVA n. ) P.IVA_1 chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando di avere avuto notizia in data 23.9.2021 tramite l'Ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali ed il decreto di sequestro preventivo del depuratore di Villa AN
LU che era stata formulata nei confronti del ricorrente (e di altri soggetti) imputazione per il reato di cui all'art. 452 bis c.p. (inquinamento ambientale); che detti soggetti venivano indagati perché nell'esercizio delle ON loro ruoli presso la società , in relazione all'attività di depurazione dell'impianto sito nel comune di Villa AN lucia, avevano CP_2 consentito lo scarico nel corpo ricettore idrico sottostante (fiume Rio
) di reflui non correttamente depurati;
che le intercettazioni in atti Pt_2 avrebbero rivelato una condotta grave del ricorrente, idonea a ledere il rapporto fiduciario e a giustificare il licenziamento. Deduceva, inoltre, che il coinvolgimento dell'allore Presidente del C.D.A. e Amministratore Delegato
e le sue conseguenti dimissioni a seguito dell'emissione ONroparte_4 dell'Ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali e dal decreto
3 di sequestro preventivo, aveva paralizzato l'operatività della società, rendendo necessario attendere la ricomposizione del Consiglio di
Amministrazione per esaminare gli addebiti a carico di e degli altri Pt_1 indagati, assumere decisioni, conferire incarichi ai legali e avviare procedimenti disciplinari. La dilatazione dei tempi di contestazione era, quindi, attribuibile a questo stravolgimento aziendale.
4. Istruita documentalmente la causa ed escussa la prova per testi, il Tribunale di Frosinone ha respinto il ricorso.
Il giudice di primo grado ha statuito, in ordine alla eccepita tardività della contestazione, che il requisito della immediatezza di cui all'art. 7 della L.
300 del 1970 deve essere inteso in senso relativo e che, nel caso di specie, la complessità dei fatti emersi in sede penale aveva ostacolato un immediato accertamento delle posizioni dei singoli soggetti indagati;
che, in ogni caso, non si è configurata alcuna lesione del diritto di difesa del signor che ha compiutamente replicato agli addebiti e non ha addotto alcuna Pt_1 prova di un pregiudizio concreto derivante dalla tardività della contestazione.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio di autonomia tra il giudizio civile e quello penale, evidenziando come il giudice civile, chiamato a valutare la legittimità di un licenziamento per giusta causa basato su condotte astrattamente rilevanti come reato e oggetto di procedimento penale, debba autonomamente accertare i fatti e la responsabilità del lavoratore, ben potendo utilizzare gli elementi probatori ivi raccolti.
Con riferimento alla fattispecie, il giudice di primo grado ha accertato, sulla scorta delle numerose intercettazioni di cui all'Ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali (di cui molte richiamate in sentenza) e dal decreto di sequestro preventivo, la consapevolezza dell'ing. riguardo Pt_1 al malfunzionamento del depuratore di Villa AN LU, causato dai reflui della "NO De ME", ritenendo grave la condotta dello stesso il quale, pur essendo a conoscenza degli scarichi inquinanti e del malfunzionamento del depuratore, non è intervenuto e tentato di occultare tali problematiche.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto irrilevante che il contratto con la cartiera era
4 stato stipulato con il e non con AaA, in quanto tale ultima società CP_2 aveva la gestione dell'impianto di depurazione ed era, quindi, subentrata in tutti i rapporti contrattuali di e nei relativi obblighi, ben indicati CP_2 nella determinazione n. 296 del 6.2.2015 della Provincia di Frosinone.
Considerato il ruolo qualificato dell' Ing. e il fatto che la società opera Pt_1 in un servizio essenziale, quale la depurazione di rifiuti civili ed industriali a tutela di un bene costituzionalmente rilevante, il giudice ha, infine, concluso che la sua azione ha irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario, confermando la proporzionalità del licenziamento intimato, rientrante nella previsione di cui all'art. 73, comma 3, del CCNL applicato in azienda;
ciò in quanto l' ricopriva un ruolo qualificato ed era ben capace di Pt_1 comprendere la pericolosità insita nel malfunzionamento dell'impianto di depurazione, rientrando nell'ambito dei suoi doveri quello di segnalare la situazione al datore di lavoro, tenuto a vigilare sul rispetto dei limiti imposti dalla legge .
5. ha interposto appello censurando la sentenza di prime cure Parte_1 sulla base di distinti motivi di gravame, nello specifico:
I) "In via preliminare - violazione del principio dell'immediatezza di cui all'art 7 co.2, lg. 300/1970";
II) “Erronea applicazione di norme di diritto – erronea interpretazione di fatti
e prove – corretta ricostruzione della vicenda storica – ruolo e attività svolte dall'Ing. – richiesta acquisizione documenti “; Pt_1
III) “Erronea applicazione di una norma di diritto – erronea interpretazione di fatti e prove – sulla violazione del Ccnl di categoria - sulla illegittimità del licenziamento disciplinare comminato all'Ing. . Pt_1
Con il primo motivo l'appellante deduce la violazione del principio di immediatezza, richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la tempestività della contestazione va parametrata alla conoscenza dei fatti nei loro tratti essenziali, indipendentemente dall'integrale accertamento o dalla certezza della colpevolezza. Sostiene che la società era a conoscenza dei fatti contestati con un anticipo superiore ai cinque mesi rispetto alla
5 contestazione, periodo non idoneo a garantire il diritto di difesa del lavoratore.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza di prime cure nella parte in cui il giudicante avrebbe fondato la decisione su una distorta interpretazione di intercettazioni telefoniche, smentite da prove documentali e testimoniali. Sostiene che la sentenza ignora il suo ruolo di coordinamento nella ricerca di soluzioni tecniche (unificazione impianti) e l'attività di denuncia di scarichi anomali, effettuata ben prima del giugno del 2020, per come sostenuto dal Tribunale. Chiede l'acquisizione di numerosi nuovi documenti ritenuti indispensabili, reperiti solo in sede penale, per dimostrare la correttezza del suo operato.
Infine, con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado circa la legittimità del licenziamento disciplinare, che ha ravvisato una grave lesione del rapporto fiduciario per presunta mancata segnalazione di criticità relative agli scarichi, in un ruolo qualificato e nell'ambito di un servizio essenziale, affermando contrariamente a quanto statuito di aver sempre adempiuto ai doveri. L'appellante eccepisce la genericità della motivazione circa la condotta omissiva contestata, non essendo specificate le azioni concrete che avrebbe dovuto intraprendere.
6. Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame ed evidenziando CP_1
l'inammissibilità della produzione documentale svolta dall'appellante nel presente grado, in quanto ininfluente ai fini del decidere e contenente, altresì, nuove allegazioni in fatto.
7.All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha chiesto di depositare determinazione della Regione Lazio del 6.2.2023 relativa alla NO De
ME spa nonché chiesto di sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, in attesa della definizione di quello penale, chiedendo a tale fine di depositare ulteriore documentazione relativa al procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Cassino;
la causa è stata, quindi, discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
6 8. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
9.Deve, in via preliminare, essere respinta la richiesta avanzata dal difensore dell'appellante alla odierna udienza di sospensione del giudizio in attesa dell'esito di quello penale a carico del medesimo, in considerazione dell'autonomia e separazione del giudizio civile e di quello penale prevista dal nostro ordinamento, quale conseguenza del venir meno della cosiddetta pregiudiziale penale, non essendo stata riprodotta nel nuovo codice di procedura penale la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato (tra le tante Cass. sent. n. 5530 del 2003); nell'ambito del procedimento civile, quindi, il giudice è tenuto ad effettuare un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (disciplinare nel caso di specie), ben potendo utilizzando il materiale probatorio emerso nell'ambito del procedimento penale (Cass. 6478 del 2005), per come effettuato nella fattispecie in esame dal Tribunale (che ha esaminato il contenuto delle intercettazioni riportate dal GIP di Cassino nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell' e di altri indagati). Pt_1
10.Nè può essere acquisita la determina della Regione Lazio del 6.2.2023 oggi prodotta dall'appellante, ininfluente ai fini del decidere, in quanto relativa a diffida emessa dalla Regione nei confronti della NO de ME spa, essendo per contro qui in esame la responsabilità disciplinare dell'Ing.
quale dipendente della Pt_1 CP_1
11. Ciò premesso, deve respingersi il motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta l'erroneo rigetto dell'eccezione di violazione del principio di immediatezza della contestazione, ex art. 7 L.300/1970.
Il Collegio ritiene doveroso richiamare sul punto gli insegnamenti della
Suprema Corte, per la quale – secondo un consolidato orientamento - il concetto di tempestività della contestazione “[…] deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti”
(Cass. sent. n. 16683/2015, ex multis). Inoltre, sempre lo stesso
7 consolidato orientamento ha specificato che “[…] la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa” (Cass.
Ord. n. 32139/2024) e che “[…] e "il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro” (Cass. sent. n.
29627/2018, V. anche Cass. sent. n. 10668/2017).
Specificato l'ambito di interpretazione del principio di tempestività della contestazione ex art. 7 L.300/1970, questa Corte rileva che nel caso di specie tale principio non è stato disatteso da parte della società appellata, tenuto anche conto della complessità della vicenda nel suo insieme, che ha coinvolto cinque soggetti apicali che operavano nell'ambito della società convenuta e le cui posizioni dovevano essere singolarmente valutate;
a ciò si aggiunga la considerazione che la società - stante le dimissioni anche del
Presidente del Cda, colpito anch'egli dalla misura cautelare - ha CP_4 necessitato di una riorganizzazione, anche al fine di poter analizzare e contestare gli addebiti disciplinari ai lavoratori colpiti dalla misura cautelare penale.
In ogni caso, il Collegio rileva l'assenza di qualsiasi compromissione sostanziale del diritto di difesa del dipendente.
Il signor ha, infatti, per come già osservato dal primo giudice, Pt_1 esercitato appieno le proprie facoltà difensive, dimostrando di ben conoscere gli addebiti contestati;
né nell'atto di gravame lo stesso ha allegato o dedotto alcunché sui pregiudizi che sarebbero derivati dalla dedotta tardività della contestazione.
8 12.Altresì infondato è il secondo motivo di doglianza, con il quale l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle intercettazioni telefoniche, in quanto non corroborate da alcun riscontro probatorio.
Deve, in primo luogo, respingersi sul punto la richiesta avanzata dall' Pt_1 di acquisizione dei numerosi documenti prodotti unitamente all'atto di gravame, in quanto tardivamente allegati solo nel presente grado di giudizio, in violazione del rigido sistema delle preclusioni e delle decadenze proprie del rito lavoro, che impone alle parti di depositare unitamente agli atti introduttivi di primo grado la documentazione offerta in comunicazione, con conseguente decadenza dal diritto di avvalersi dei documenti ai fini probatori.
Né l'epoca di formazione dei documenti giustifica tale tardiva produzione, trattandosi di documentazione tutta precedente l'instaurazione del giudizio di primo grado e, per molta parte, di corrispondenza dello stesso Pt_1 nella disponibilità, quindi, del medesimo sin da epoca precedente la proposizione del gravame;
neanche, poi, i documenti appaiono indispensabili ai fini della decisione – ed acquisibili in virtù dei poteri di ufficio di cui all'art. 437 cpc - riferendosi, per come allegato nell'atto di gravame (in maniera in realtà confusa e poco chiara), al contratto tra il e la Cartiera NO E' ME, al mancato rilascio dell'AIA CP_2
(Autorizzazione Integrata Ambientale) da parte della Regione Lazio all'impianto di depurazione di Villa AN LU, a diffide inoltrate dal alla NO DE ME in punto di rispetto dei limiti di scarico ed al CP_2 progetto di unificazione degli impianti di trattamento delle acque reflue del
. CP_2
Sul punto si rileva, invero, come nell'atto di appello (e nel ricorso di primo grado) l'Ing. non contesta in alcun modo il contenuto delle Pt_1 intercettazioni riportate dal Gip di Cassino nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei suoi confronti (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado della AEA spa) - richiamate nella lettera di contestazione disciplinare e di cui molti stralci sono stati riportati dal Tribunale nella sentenza di primo grado -, valutate dal primo giudice come indicative della piena 9 consapevolezza da parte dell'odierno appellante delle criticità e del malfunzionamento del depuratore di Villa AN LU, nonché nel CP_2 disinteresse dello stesso di risolvere le criticità riscontrate, oltre che della sua inerzia nel denunziare gli scarichi anomali;
né tale intercettazioni, in considerazione del loro stesso contenuto, possono in alcun modo essere
“smentite dai rilievi documentali o dalle testimonianze raccolte”, per come dedotto nell'atto di appello.
Le testimonianze rese in primo grado, in ogni caso, non hanno avuto ad oggetto il contenuto delle intercettazioni di cui all'ordinanza di custodia cautelare, bensì il ruolo dell' nell'ambito aziendale (in particolare dal Pt_1
2020 ruolo di coordinamento dei capi impianto) e l'organizzazione della ON stessa , laddove la documentazione allegata all'atto di gravame, secondo quanto dedotto dall'appellante nel proprio scritto, in nulla incidono sul contenuto delle intercettazioni analizzate dal Tribunale, dalle quali il primo giudice ha ritenuto emergere chiaramente sia la consapevolezza di dello stato di degrado dell'impianto di Villa AN LU, sia la Pt_1 consapevolezza che la causa del suddetto malfunzionamento dipendeva dalla qualità dei reflui provenienti dalla Cartiera NO E' ME – che non rispettava i limiti imposti - e sia i rischi per l'ambiente e per il corpo recettore del “Rio Pioppeto” che tali criticità potevano causare.
Inammissibili, in quanto svolte per la prima volte in appello sono, poi, le argomentazioni svolte da pag. 13 a pag. 19 dell'atto di gravame, relative in ogni caso a circostanza ininfluenti ai fini del decidere, quale il mancato rilascio dell'AIA da parte della Regione Lazio all'impianto di depurazione di
Villa AN LU o l'avvio di un progetto per l'unificazione dei suddetti impianti (nato non per risolvere le criticità oggetto di causa, per come sostenuto nell'atto di appello, bensì per migliorare ed ampliare i servizi erogati e per migliorare i rendimenti depurativi complessivi relativi, quanto a quelli dell'impianto , a rifiuti liquidi non pericolosi – v. scheda CP_2 sintetica del Progetto di riunificazione degli impianti in atti).
Priva di rilievo, altresì, è la critica alla sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che la prima denuncia di malfunzionamento 10 dell'impianto sia di giugno 2020, tenuto conto della genericità delle denunce in atti e della mancata indicazione nelle stesse di quali concreti accorgimenti ONr la aveva effettivamente adottato al fine di superare le criticità riscontrate (v. doc. 11 fascicolo primo grado , laddove nessuna Pt_1 rilevanza in ordine al comportamento personale posto in essere dall'Ing. nella vicenda de qua hanno le eventuali diffide al rispetto dei limiti Pt_1 massimi autorizzati presentate dal alla NO E' ME già dal CP_2
2019, a cui si fa riferimento nell'atto di appello (diffide nelle quali, peraltro, ON il invitava anche la società ad attivarsi per segnalare se CP_2 ricorrevano i presupposti di legge per la sospensione o revoca della concessione allo scarico, con conseguente denuncia alle competenti autorità).
Si evidenzia, poi, quanto al doc. 8, che dalla disamina dello stesso non risulta quanto allegato dall'ing secondo cui la società avrebbe Pt_1 provveduto a predisporre nel tempo n. 3 denunce querele ai carabinieri di
Cassino e di Piedimonte San Germano a far data già dal 17.10.2017, non rinvenendosi in atti tali denunce.
Infine, pure infondata è l'argomentazione con cui l'appellante sostiene ancora che la responsabilità per lo svolgimento dei controlli presso lo scarico della NO DE ME spa sarebbe in capo a (proprietario CP_2 dell'impianto di depuratore), in forza del vincolo contrattuale tra lo stesso e tale società, tenuto conto della circostanza, ben evidenziata dal Tribunale e neanche censurata dall'appellante, che il aveva dato in gestione CP_2
ON alla società il depuratore di Villa AN LU e che, quindi, gravava su quest'ultima la responsabilità di assicurare il rispetto delle condizioni contrattuali e, più in generale, la gestione dell'impianto conformemente ai principi di sostenibilità e proporzionalità dettati i materia ambientale.
Per come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 28653 del 2011 richiamata anche dal primo giudice “… secondo la giurisprudenza di questa
Corte (Sez. II, 22 giugno 2006, n. 14441; Sez. II, 2 novembre 2010, n.
22295), in tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque 11 reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'art. 6 della legge n. 689 del 1981, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato; che da tanto deriva che esclusivamente all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per culpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi -, può operare il detto principio di solidarietà”.
ON In capo alla , quindi, quale gestrice dell'impianto e detentrice qualificata dello stesso, gravavano gli obblighi di cui alla determinazione n. 296 del
6.2.2015 della Provincia di Frosinone (v. doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) tra i quali, in particolare:
a) mettere in atto tutti i provvedimenti necessari tesi a garantire l'efficienza depurativa richiesta;
b) …..
c) comunicare, tempestivamente, alla Provincia di Frosinone, all' Parte_3
Sezione di Fosinone, al Comune di Villa AN LU: le anomalie di funzionamento nell'impianto di depurazione nella rete di raccolta e convogliamento delle acque reflue, nonché gli eventuali scarichi anomali in ingresso. Di tale nota dovrà essere conservata copia anche presso l'impianto di depurazione;
d) mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione tutti i sistemi di sicurezza adottati;
e) mantenere efficienti e funzionanti tutte le parti che costituiscono
l'impianto di depurazione (…) laddove, nel caso di specie, nulla di tutto ciò è avvenuto.
E', peraltro, al riguardo espressamente riconosciuto dall'appellante (v.
12 lettera di giustificazioni - doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente di primo grado) che la società NO E' ME spa superava, nell'effettuare gli scarichi, i limiti derogatori previsti dal contratto stipulato con il CP_5
e che, in tali casi, il depuratore non era in grado di depurare
[...] correttamente (circostanza altresì confermata dal contenuto delle intercettazioni in atti – v. intercettazioni del 1.10.2020 in cui a domanda del
“secondo il tuo prudente apprezzamento se li rispettano ….l'impianto CP_4 tiene?” l' risponde “lo dimostrano i fatti … perché se scaricassero … Pt_1 sempre … in regola …quanto hanno scaricato in regola l'impianto funziona” e intercettazione del 6.8.2000 in cui, in ordine alla preoccupazione che i cattivi odori percepiti potevano essere legati ad uno scarico anomale, l'Ing. diceva “e vabbè se scaricano una volta sola magari c'è la fa….. Il Pt_1 problema è quando scaricano uno dietro l'altro”).
Il secondo motivo di gravame deve essere, quindi, respinto.
13.Quanto, infine, alla terza censura, con la quale l'appellante lamenta la violazione del contratto collettivo di categoria e l'erronea valutazione di legittimità del licenziamento impugnato operata dal primo giudice, ritiene il
Collegio che correttamente la condotta contestata all'Ing. - che ha Pt_1 omesso di segnalare la situazione di criticità del depuratore e di vigilare ed attivarsi ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla legge e contrattuali quanto ai reflui riversati nel corpo recettore del “ ” (non correttamente Parte_4 depurati e che presentavano concentrazioni altissime ed oltre i limiti consentiti di SOD, BOD 5, Solidi sospesi, Alluminio, Solfuri, Solfiti, e Fosforo
Totale – v. ordinanza di applicazione di misure cautelari personali del GIP di
Cassino) – sia stata fatta rientrare dal primo giudice nelle previsioni di cui all'art. 73, comma 3, del CCNL FISE per i dipendenti da CP_6 imprese e società esercenti servizi ambientali in atti, il quale prevede che il licenziamento senza preavviso può essere applicato “nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro……”; ciò tenuto in particolar conto che rientravano tra i compiti e le
13 responsabilità dell'Ing. per come previsto dal contratto di lavoro del Pt_1
16.9.2016, “operare per la piena attuazione delle normative vigenti nel tempo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
e tutela dell'ambiente..." (v. doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
14. L'appello, conclusivamente, per tutte le suesposte considerazioni, deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
15. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
16.Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
4.300,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 24/06/2025
La Consigliera est. La Presidente Maria Vittoria Valente Donatella Casablanca
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