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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4401/2021 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 45/2021, deliberata e pubblicata il 14.1.2021 (n. 3687/2019 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luciano Trofa (c.f. ), C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 C.F._3 difesa dall'avv. Sergio Acone (c.f. ), C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“L'opponente proponeva opposizione all'atto di precetto notificato il 10.8.2019, precetto fondato sull'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 1428/2019 RG, emessa dal Tribunale di
Avellino, di condanna al pagamento a favore dell'opposta di € 9300,00 per compensi oltre accessori, eccependo la compensazione legale con la somma di € 8205,34, già corrisposta per l'attività svolta nel giudizio di divisione ereditaria definito con sentenza
n. 1529/2018, somma versata a mezzo assegni in esecuzione dell'accordo datato
3.1.2019 (assegni allegati in copia e datati 2.1.2019), e deducendo l'errata quantificazione del credito vantato da parte opposta.
A parte opposta veniva contestata anche la violazione del principio sancito dall'art.
1206 c.c. sulla cooperazione del creditore.
Chiedeva l'accoglimento della opposizione con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; vittoria delle spese con attribuzione.
Si costituiva l'opposta che contestava l'opposizione, in particolare eccependo
l'inammissibilità dei motivi di opposizione vertendosi in tema di opposizione a precetto;
chiedeva il rigetto della opposizione con vittoria di spese.”.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“
1. rigetta l'opposizione ed ogni altra domanda;
2. condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti che si liquidano in € 3000,00 per compensi oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge.”.
Con successiva ordinanza pubblicata in data 20.9.2021, il Tribunale ha proceduto a correzione dell'errore materiale, contenuto nel dispositivo della sentenza, con la statuizione “… condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , Parte_1 ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“1) in via preliminare, dichiarare nulla la sentenza n. 45/2021 - R.G. n. 3687/2019 emesso dal Tribunale di Avellino in data 14.1.2021 - G.I. Dott.ssa Palladino – e notificata in data 21/09/2021 per i motivi sopra meglio specificati ed, in particolare, per
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto a norma degli art. 183 c.p.c., art. 24 e art. 111 Costituzione, per non aver il giudice concesso i termini perentori ex art 183 cpc.
2) per l'effetto, rimettere in termini l'attuale appellante ed ammettere i mezzi di prova richiesti nel presente gravame di appello;
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IV sezione civile
3) nel merito, dichiarare, comunque, non dovuto l'importo ingiunto di € 14.224,18, così come richiesto dalla parte appellata con precetto del 31/07/2019 in parola, anche perché la stessa professionista ha confessato in corso di causa, successivamente alla notifica del precetto, che l'importo ad essa spettante era inferiore a quello precettato di € 14.224,18.
4) in virtù della confessione spontanea resa dalla stessa appellata, dichiarare, in ogni caso, la compensazione legale dell'importo di € 4,102,67 (la metà di € 8.205,34) – già percepito dall'avv. - con quanto da essa precettato in esecuzione CP_1 dell'Ordinanza n. 1428/2019;
5) dichiarare, inoltre, non dovuto l'importo di € 81,48, riferito al rilascio di copie esecutive con urgenza, così come richiesti dalla parte appellata con il precetto del
31/07/2019 in parola;
6) dichiarare, in ogni caso, l'abuso del diritto, la responsabilità aggravata e la violazione del dovere di correttezza e buona fede posti in essere dall'appellata la quale, con i suoi comportamenti ha aggravato la posizione debitoria dell'appellante in ciò incorrendo in tutte le violazioni di legge indicate al motivo n. VI e, per l'effetto, condannare l'Avv.
al pagamento di una somma per lite temeraria, Controparte_1 responsabilità aggravata e violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella misura che l'On. Corte Vorrà liquidare secondo equità;
7) per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione in favore della sig.ra
[...] della somma di € 3.589,00 liquidatale ingiustamente dal primo giudice Parte_1
a titolo di competenze legali del giudizio definito con la sentenza impugnata, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo;
8 ) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”.
L'avv. ha resistito all'impugnazione ed Controparte_1 ha chiesto:
“… dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché tardivo.
In subordine, rigettare in toto l'appello e tutte le domande avanzate dall'opponente/appellante circa la dichiarazione della “compensazione legale”, circa la riduzione degli importi dovuti dalla nella misura da questi indicata, ove ritenuta Pt_1 ammissibile, circa le competenze e spese indicate nell'atto di precetto e circa la declaratoria di abuso del diritto o violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'Avv. in una alla richiesta di risarcimento del danno. CP_1
Vinte le spese e competenze del grado con maggiorazione ex art.96 cpc stante l'evidente colpa grave derivante dalla tardività dell'impugnazione.”.
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IV sezione civile
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza dell'11.2.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito la tardività dell'appello, Controparte_1 perché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14.1.2021, mentre l'appello è stato notificato a mezzo p.e.c. soltanto il 20.10.2021. È ampiamente spirato, pertanto, il termine “lungo” per l'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza). Né il sub-procedimento per la correzione dell'errore materiale, conclusosi il 20.9.2021, vale a riaprire i termini per l'impugnazione.
Ha precisato che, secondo Cass. n. 6764/2020, “il termine per
l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 u.c. cpc, solo se con essa sono svelati
“errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da in generare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventesi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. N.8863 del 10/4/2018).”. Nel caso di specie, la correzione ha interessato unicamente il dispositivo della sentenza nella parte in cui, al punto 2): “condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti …” invece che “dell'opposta”, dopo che nella parte motiva chiaramente
è affermato che “l'opposizione va rigettata e le spese seguono la soccombenza”. Se gli
“opponenti” sono soccombenti, è evidente che essi non possono essere condannati alla rifusione delle spese di lite in favore di loro stessi. Pertanto,
l'errore corretto non ingenera alcun dubbio sul contenuto della decisione e non interferisce con la sostanza del giudicato.
I motivi meritano accoglimento.
La sentenza del Tribunale di Avellino n. 45/2021 è stata pubblicata il
14.1.2021 e, non essendo stata notificata, il termine per l'appello di sei mesi (art. 327 comma I cod. proc. civ.) è venuto a scadere il 14.7.2021. L'atto di citazione in appello è stato notificato da a mezzo p.e.c. in data Parte_1
20.10.2021 ed è, quindi, tardivo.
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IV sezione civile
La successiva ordinanza in data 20.9.2021, con la quale è stata pronunciata la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, non può valere a rimettere in termini per l'impugnazione, Parte_1 perché questa sarebbe dovuta essere limitata soltanto alla parte corretta, come prevede l'art. 288 ultimo comma cod. proc. civ. In altri termini, l'appellante avrebbe potuto sollecitare la riforma della sentenza soltanto nella parte relativa alla rettifica della condanna al pagamento delle spese (“… condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.”), ma non alle altre questioni di merito, in ordine alle quali si è formato il giudicato.
La Corte di legittimità ha predicato che l'impugnazione della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata, salvo che l'errore corretto sia tale da determinare qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione.
L'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta - a pena di inammissibilità - nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Cass. n.
20868/2021; Cass. n. 20691/2017; Cass. n. 22933/2004; Cass. n. 10697/1996). Per contro, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. n. 6969/2006; Cass. n. 8863/2018; Cass. n.
19959/2023).
Nel caso di specie, la correzione disposta dal Tribunale di Avellino – come già detto – riguarda soltanto l'indicazione del soggetto vincitore, che ha diritto a percepire le spese di giudizio di opposizione al precetto (cioè l'opposta,
, mentre non determina alcun dubbio sul Controparte_1 contenuto della decisione di merito adottata da quel primo giudice. Risulta evidente che l'intervento rettificativo del Tribunale è stato rivolto ad eliminare l'evidente incongruenza contenuta nella sentenza corretta, nella parte in cui aveva condannato “la parte soccombente” ( ) al pagamento Parte_1 delle spese, “in favore degli opponenti”, laddove l'opponente al precetto era proprio la soccombente. Pertanto,, risulta evidente e pienamente percepibile il
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IV sezione civile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, laddove, nella prima, il Tribunale di Avellino aveva statuito che “L'opposizione va rigettata e le spese seguono la soccombenza.”, mentre, nel secondo, le spese medesime erano state poste a “… in favore degli opponenti …”, la cui domanda era stata respinta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da
è inammissibile. Parte_1
La pronuncia che precede preclude l'esame dei motivi di appello riguardanti il merito della sentenza gravata.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado vanno poste a carico di
[...]
, per effetto della soccombenza, in favore di Parte_1 [...]
e si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. Controparte_1
55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia, desunto dall'importo portato dall'atto di precetto, pari ad € 14.224,18 (tabella 12 – giudizi innanzi alla
Corte di Appello – scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 45/2021, deliberata e pubblicata il 14.1.2021 (n. 3687/2019 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2) condanna , al pagamento delle spese del secondo Parte_1 grado di giudizio, in favore di che Controparte_1 liquida in € 3.400,00 per onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 13 maggio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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