Articolo 2 della Legge 26 aprile 1993, n. 126
Articolo 1Articolo 3
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29 aprile 1993
Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
Nota agli articoli 1 e 2:
- Il titolo della legge n. 121/191 reca: "Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
Entrata in vigore il 29 aprile 1993