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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6738/2016 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa CI RE - presidente dott.ssa MA LL Perrone - giudice dott.ssa Agnese di Battista -giudice
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6738 del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promosso da
, rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Falangone, giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
contro
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuliano Fina, giusta procura in atti;
CP_1
- resistente -
MOTIVAZIONE
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 2781/2018 del 16.7.2018, depositata in Cancelleria in data 26.7.2018, pubblicata in pari data, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio è proseguito in ordine alle domande formulate dalle parti, riguardanti l'assegno divorzile e l'assegnazione della casa coniugale, richieste formulata dalla moglie nella comparsa di costituzione e risposta e ribadite nelle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 1 di 4 Va rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare non risultando la resistente convivente con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Per tale ragione, difettando il presupposto della convivenza della madre con la figlia, peraltro ormai economicamente autosufficiente, non essendo stato provato il contrario, la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata da va rigettata. Controparte_2
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile si osserva quanto segue.
L'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, compensativa e perequativa- ristorativa, alla luce del principio di solidarietà post-coniugale ( Cass. SS. UU, n. 18287/2018
Cass. Civ. Sez. I,n. 32198/2021 nonché Cass. Civ. Sez. I, n. 24660/2022.),.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone dunque una valutazione integrata, fondata su di un criterio composito che tenga conto non solo dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ma anche del contributo fornito durante la vita coniugale alla formazione del patrimonio familiare, dell'età, delle condizioni personali e professionali e della durata del matrimonio, secondo un principio di solidarietà compensativa.
In tale quadro è stato precisato che la sproporzione reddituale tra coniugi non costituisce di per sé presupposto sufficiente per il riconoscimento dell'assegno divorzile, soprattutto quando entrambi i coniugi abbiano un elevato livello di istruzione e una piena capacità lavorativa.
Tale sproporzione può rilevare in combinazione con altri elementi – la contribuzione al successo dell'altro coniuge, la dedicazione alla famiglia – che giustifichino una compensazione economica (cfr. cass. nn. 32198/2021 e cass. n 24660/2022).
Relativamente al caso di specie si osserva quanto segue.
Per tutta la durata del matrimonio la resistente ha lavorato presso la società di famiglia
[...]
ove il sig. era socio accomandatario (60%) e la sig.ra CP_3 Parte_1 CP_2 socia accomandante (40%).
Tale rapporto si è concluso con il licenziamento della resistente, intervenuto – a ridosso della separazione coniugale – a seguito dello scioglimento della società.
Per le residue spettanze lavorative derivanti alla resistente dallo svolgimento di lavoro all'interno della detta società, essa resistente ha azionato ricorso innanzi al giudice del lavoro che si è definito con il riconoscimento di un importo in suo favore.
Il ricorrente risulta oggi avere costituito altra società con il nuovo coniuge, la quale, tuttavia, nei fatti è la prosecuzione della precedente attività commerciale, giacchè avente il medesimo oggetto e svolgente la medesima attività presso i medesimi locali della precedente, utilizzando anche il medesimo numero telefonico così, in sostanza, continuando egli a godere di pagina 2 di 4 un'attività commerciale originariamente in capo ad una società anche anche all'ex coniuge, che essa con il suo lavoro ha contribuito a far crescere, e che poi venuta meno a causa della mancata rinnovazione della durata della stessa.
La resistente risulta, altresì, essersi occupata in via pressochè esclusiva della cura della figlia
(in tal senso dichiarazioni teste “Io ho lavorato come colf a casa della Testimone_1 resistente e la signora lavorava alla ), Ho lavorato dall'anno 1997 Controparte_3 per 15/16 anni (…) quando è capitato che sono andata in agenzia ho visto che guardava nei fascicoli, prendeva appuntamenti e dava ordini agli altri dipendenti. Io andavo in agenzia per pulire. Era la signora che mi indicava quello che dovevo fare e che mi pagava (…) Fino a quando ho lavorato ho visto che la signora si occupava delle esigenze della figlia, ovvero perché la vedevo arrivare con i vestiti che comprava per la figlia e quanto necessitava per la scuola” (cfr. verbale d'udienza del 12.1.2023)
È dunque incontestabile che la resistente abbia fornito un apporto significativo alla formazione del patrimonio familiare e dei cui frutti oggi il ricorrente gode.
Come già evidenziato con il provvedimento del 07.10.2021, la resistente risulta percepire una pensione pari a circa € 1.500,00 mensili, e risulta intestataria di diversi beni immobili. Una parte di essi (per lo più terreni), in comunione con altri soggetti, le è pervenuta a seguito di denuncia di successione;
inoltre, in virtù della sentenza del Tribunale di Lecce 2667/2021, poi confermata con sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 869/2023, di scioglimento della comunione legale, essa è divenuta titolare in via esclusiva di 2 immobili. È incontestata la circostanza che essa continui ad abitare in fatto la casa familiare, metà della quale è stata assegnata, nel giudizio divisionale, al ricorrente.
Va evidenziato che la divisione del patrimonio comune non incide sulla spettanza dell'assegno divorzile. Tale circostanza, infatti, importa una distribuzione sostanzialmente paritaria tra i coniugi dei beni in comunione e quindi un pari accrescimento della posizione economica di entrambi
Il ricorrente, dichiaratosi percettore della sola pensione di circa € 950,00 mensili e privo di ulteriori disponibilità economiche (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7.10.2021), sostiene nella realtà spese ordinarie e continuative che lasciano presumere l'esistenza di redditi ulteriori non dichiarati.
Come già rilevato con provvedimento del 07.10.2021 “ Il ricorrente, infatti, dichiaratosi percettore della sola pensione per circa 950,00 euro al mese senza altre disponibilità economiche ( vedi dichiarazioni rese udienza 07.10.2021), nei fatti sostiene regolari esborsi - pagina 3 di 4 per un mutuo dichiarato contratto per il pagamento delle poste passive della cessata società- per il maggiore importo di euro 1300,00 al mese, provvedendo, anche, a pagare il mantenimento per il coniuge, così palesando la percezione di altri redditi ulteriori a quelli evidenti ai fini fiscali, ciò senza tener conto della verosimile prosecuzione da parte dello stesso dell'attività di impresa, formalmente cessata ( Controparte_4
, attraverso altro soggetto giuridico ( , di cui egli è socio di minoranza
[...] Controparte_5 unitamente al nuovo coniuge, socio di maggioranza, ed alla figlia, poiché soggetto giuridico, questo nuovo, esercitante la medesima attività, nei medesimi locali, con il medesimo recapito telefonico e con casella pec pressochè uguale a quella della società prima gestita dallo stesso
( ; oggi - vedi visure), cessata Email_1 Email_2 per scadenza naturale e che , senza evidente ragione economica, non è stata prorogata.”
Alla luce di quanto esposto e non essendo emersi elementi importanti un nuovo assetto economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non può che confermarsi, in punto di assegno, quanto già deciso con provvedimento del 7.10.2021 con il quale era stata disposta la riduzione dell'assegno a favore di da euro 700,00 ad euro 400,00 in ragione dei Controparte_2 beni pervenutile a seguito di successione ereditaria
Tutto quanto ciò premesso, il Tribunale, valutati complessivamente gli elementi sopra richiamati, determina in € 400,00 mensili l'assegno divorzile in favore della resistente, a far data dal 7.10.2021, confermandosi per il pregresso il maggior importo di euro 700,00.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
definitivamente pronunciando,
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 400,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, a far data dal 07.10.2021, oltre
[...] rivalutazione annuale istat, confermandosi per il pregresso il maggior importo di euro 700,00.
-rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
- spese compensate.
Lecce 02.10.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa MA LL Perrone Dott CI RE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa CI RE - presidente dott.ssa MA LL Perrone - giudice dott.ssa Agnese di Battista -giudice
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6738 del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promosso da
, rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Falangone, giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
contro
rapp.ta e difesa dall'avv. Giuliano Fina, giusta procura in atti;
CP_1
- resistente -
MOTIVAZIONE
All'esito della sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 2781/2018 del 16.7.2018, depositata in Cancelleria in data 26.7.2018, pubblicata in pari data, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio è proseguito in ordine alle domande formulate dalle parti, riguardanti l'assegno divorzile e l'assegnazione della casa coniugale, richieste formulata dalla moglie nella comparsa di costituzione e risposta e ribadite nelle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 1 di 4 Va rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare non risultando la resistente convivente con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Per tale ragione, difettando il presupposto della convivenza della madre con la figlia, peraltro ormai economicamente autosufficiente, non essendo stato provato il contrario, la richiesta di assegnazione della casa familiare avanzata da va rigettata. Controparte_2
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile si osserva quanto segue.
L'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, compensativa e perequativa- ristorativa, alla luce del principio di solidarietà post-coniugale ( Cass. SS. UU, n. 18287/2018
Cass. Civ. Sez. I,n. 32198/2021 nonché Cass. Civ. Sez. I, n. 24660/2022.),.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone dunque una valutazione integrata, fondata su di un criterio composito che tenga conto non solo dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, ma anche del contributo fornito durante la vita coniugale alla formazione del patrimonio familiare, dell'età, delle condizioni personali e professionali e della durata del matrimonio, secondo un principio di solidarietà compensativa.
In tale quadro è stato precisato che la sproporzione reddituale tra coniugi non costituisce di per sé presupposto sufficiente per il riconoscimento dell'assegno divorzile, soprattutto quando entrambi i coniugi abbiano un elevato livello di istruzione e una piena capacità lavorativa.
Tale sproporzione può rilevare in combinazione con altri elementi – la contribuzione al successo dell'altro coniuge, la dedicazione alla famiglia – che giustifichino una compensazione economica (cfr. cass. nn. 32198/2021 e cass. n 24660/2022).
Relativamente al caso di specie si osserva quanto segue.
Per tutta la durata del matrimonio la resistente ha lavorato presso la società di famiglia
[...]
ove il sig. era socio accomandatario (60%) e la sig.ra CP_3 Parte_1 CP_2 socia accomandante (40%).
Tale rapporto si è concluso con il licenziamento della resistente, intervenuto – a ridosso della separazione coniugale – a seguito dello scioglimento della società.
Per le residue spettanze lavorative derivanti alla resistente dallo svolgimento di lavoro all'interno della detta società, essa resistente ha azionato ricorso innanzi al giudice del lavoro che si è definito con il riconoscimento di un importo in suo favore.
Il ricorrente risulta oggi avere costituito altra società con il nuovo coniuge, la quale, tuttavia, nei fatti è la prosecuzione della precedente attività commerciale, giacchè avente il medesimo oggetto e svolgente la medesima attività presso i medesimi locali della precedente, utilizzando anche il medesimo numero telefonico così, in sostanza, continuando egli a godere di pagina 2 di 4 un'attività commerciale originariamente in capo ad una società anche anche all'ex coniuge, che essa con il suo lavoro ha contribuito a far crescere, e che poi venuta meno a causa della mancata rinnovazione della durata della stessa.
La resistente risulta, altresì, essersi occupata in via pressochè esclusiva della cura della figlia
(in tal senso dichiarazioni teste “Io ho lavorato come colf a casa della Testimone_1 resistente e la signora lavorava alla ), Ho lavorato dall'anno 1997 Controparte_3 per 15/16 anni (…) quando è capitato che sono andata in agenzia ho visto che guardava nei fascicoli, prendeva appuntamenti e dava ordini agli altri dipendenti. Io andavo in agenzia per pulire. Era la signora che mi indicava quello che dovevo fare e che mi pagava (…) Fino a quando ho lavorato ho visto che la signora si occupava delle esigenze della figlia, ovvero perché la vedevo arrivare con i vestiti che comprava per la figlia e quanto necessitava per la scuola” (cfr. verbale d'udienza del 12.1.2023)
È dunque incontestabile che la resistente abbia fornito un apporto significativo alla formazione del patrimonio familiare e dei cui frutti oggi il ricorrente gode.
Come già evidenziato con il provvedimento del 07.10.2021, la resistente risulta percepire una pensione pari a circa € 1.500,00 mensili, e risulta intestataria di diversi beni immobili. Una parte di essi (per lo più terreni), in comunione con altri soggetti, le è pervenuta a seguito di denuncia di successione;
inoltre, in virtù della sentenza del Tribunale di Lecce 2667/2021, poi confermata con sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 869/2023, di scioglimento della comunione legale, essa è divenuta titolare in via esclusiva di 2 immobili. È incontestata la circostanza che essa continui ad abitare in fatto la casa familiare, metà della quale è stata assegnata, nel giudizio divisionale, al ricorrente.
Va evidenziato che la divisione del patrimonio comune non incide sulla spettanza dell'assegno divorzile. Tale circostanza, infatti, importa una distribuzione sostanzialmente paritaria tra i coniugi dei beni in comunione e quindi un pari accrescimento della posizione economica di entrambi
Il ricorrente, dichiaratosi percettore della sola pensione di circa € 950,00 mensili e privo di ulteriori disponibilità economiche (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 7.10.2021), sostiene nella realtà spese ordinarie e continuative che lasciano presumere l'esistenza di redditi ulteriori non dichiarati.
Come già rilevato con provvedimento del 07.10.2021 “ Il ricorrente, infatti, dichiaratosi percettore della sola pensione per circa 950,00 euro al mese senza altre disponibilità economiche ( vedi dichiarazioni rese udienza 07.10.2021), nei fatti sostiene regolari esborsi - pagina 3 di 4 per un mutuo dichiarato contratto per il pagamento delle poste passive della cessata società- per il maggiore importo di euro 1300,00 al mese, provvedendo, anche, a pagare il mantenimento per il coniuge, così palesando la percezione di altri redditi ulteriori a quelli evidenti ai fini fiscali, ciò senza tener conto della verosimile prosecuzione da parte dello stesso dell'attività di impresa, formalmente cessata ( Controparte_4
, attraverso altro soggetto giuridico ( , di cui egli è socio di minoranza
[...] Controparte_5 unitamente al nuovo coniuge, socio di maggioranza, ed alla figlia, poiché soggetto giuridico, questo nuovo, esercitante la medesima attività, nei medesimi locali, con il medesimo recapito telefonico e con casella pec pressochè uguale a quella della società prima gestita dallo stesso
( ; oggi - vedi visure), cessata Email_1 Email_2 per scadenza naturale e che , senza evidente ragione economica, non è stata prorogata.”
Alla luce di quanto esposto e non essendo emersi elementi importanti un nuovo assetto economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non può che confermarsi, in punto di assegno, quanto già deciso con provvedimento del 7.10.2021 con il quale era stata disposta la riduzione dell'assegno a favore di da euro 700,00 ad euro 400,00 in ragione dei Controparte_2 beni pervenutile a seguito di successione ereditaria
Tutto quanto ciò premesso, il Tribunale, valutati complessivamente gli elementi sopra richiamati, determina in € 400,00 mensili l'assegno divorzile in favore della resistente, a far data dal 7.10.2021, confermandosi per il pregresso il maggior importo di euro 700,00.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
definitivamente pronunciando,
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_2
l'importo di € 400,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, a far data dal 07.10.2021, oltre
[...] rivalutazione annuale istat, confermandosi per il pregresso il maggior importo di euro 700,00.
-rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
- spese compensate.
Lecce 02.10.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa MA LL Perrone Dott CI RE
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